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Document 32015R0170
Commission Implementing Regulation (EU) 2015/170 of 4 February 2015 repealing Regulation (EC) No 1135/2009 imposing special conditions governing the import of certain products originating in or consigned from China Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/170 della Commissione, del 4 febbraio 2015 , che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/170 della Commissione, del 4 febbraio 2015 , che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 29 del 5.2.2015, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.2.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/170 DELLA COMMISSIONE
del 4 febbraio 2015
che abroga il regolamento (CE) n. 1135/2009 che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
in seguito ai livelli elevati di melamina riscontrati nel latte per lattanti, in altri prodotti lattieri, nella soia e nei prodotti a base di soia e nel bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi in Cina e all'atto dell'importazione nell'UE, il regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione (2) impone condizioni speciali per l'importazione di questi prodotti originari della Cina o da essa provenienti. A norma di tale regolamento, l'importazione di prodotti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia originari o provenienti dalla Cina è vietata. Inoltre i controlli di identità e i controlli materiali, compresi il campionamento e l'analisi volta a rilevare la presenza di melamina, vanno effettuati sul 20 % circa delle partite originarie della Cina o da essa provenienti di bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi e di alimenti e mangimi contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia. |
(2) |
Dal luglio 2009 le autorità competenti degli Stati membri hanno riferito di un solo campione non conforme. I quantitativi rilevati in tale campione, comunicati nel 2011, superavano di poco il livello massimo di melamina nel bicarbonato di ammonio. È dunque opportuno abrogare le condizioni speciali per l'importazione di latte per lattanti, altri prodotti lattieri, soia e prodotti a base di soia e bicarbonato di ammonio destinato agli alimenti e ai mangimi originari della Cina o da essa provenienti. |
(3) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1135/2009 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1135/2009 della Commissione, del 25 novembre 2009, che impone condizioni speciali per l'importazione di determinati prodotti originari della Cina o da essa provenienti e che abroga la decisione 2008/798/CE della Commissione (GU L 311 del 26.11.2009, pag. 3).