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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 32014R0791

    Regolamento (UE) n. 791/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    GU L 217 del 23.7.2014, S. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Rechtlicher Status des Dokuments In Kraft

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/791/oj

    23.7.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 217/5


    REGOLAMENTO (UE) N. 791/2014 DEL CONSIGLIO

    del 22 luglio 2014

    che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

    vista la posizione comune 2003/495/PESC del Coniglio, del 7 luglio 2003 sull'Iraq, sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC (1),

    vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio (2) impone misure restrittive nei confronti dell'Iraq conformemente alla posizione comune 2003/495/PESC e alla risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

    (2)

    Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1210/2003, è vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell'allegato IV di tale regolamento, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l'organismo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi.

    (3)

    Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/484/PESC (3) che vieta che fondi o risorse economiche siano messi a disposizione o vadano a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone ed entità elencate. Sono previste eccezioni specifiche per i fondi e le risorse economiche che sono: a) necessari per soddisfare esigenze di base, b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali, c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati, o d) necessari per il pagamento di spese straordinarie.

    (4)

    È inoltre opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 1210/2003 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti.

    (5)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:

    1)

    l'articolo 4 è così modificato:

    a)

    il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

    «3)   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità elencati nell'allegato IV o destinarli a loro vantaggio.»;

    b)

    il paragrafo 4 è soppresso;

    2)

    l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente:

    «Articolo 4 bis

    Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»;

    3)

    l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 5

    1.   L'articolo 4 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto della persona, entità od organismo figuranti nell'elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente l'autorità competente in merito a tali transazioni.

    2.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le autorità competenti indicate nei siti Internet elencati nell'allegato V possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:

    a)

    necessari per soddisfare i bisogni di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato V e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

    b)

    destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

    c)

    destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; o

    d)

    necessari per coprire spese straordinarie, a condizione che l'autorità competente interessata abbia comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima del rilascio dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa una determinata autorizzazione.

    3.   Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»;

    4)

    l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. ASHTON


    (1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6).

    (3)  Decisione 2014/484/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO V

    Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

    A.   Autorità competenti di ciascuno Stato membro:

    BELGIO

    http://www.diplomatie.be/eusanctions

    BULGARIA

    http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

    REPUBBLICA CECA

    http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

    DANIMARCA

    http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

    GERMANIA

    http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

    ESTONIA

    http://www.vm.ee/est/kat_622/

    IRLANDA

    http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

    GRECIA

    http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

    SPAGNA

    http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

    FRANCIA

    http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

    CROAZIA

    http://www.mvep.hr/sankcije

    ITALIA

    http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/

    CIPRO

    http://www.mfa.gov.cy/sanctions

    LETTONIA

    http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

    LITUANIA

    http://www.urm.lt/sanctions

    LUSSEMBURGO

    http://www.mae.lu/sanctions

    UNGHERIA

    http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list

    MALTA

    https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

    PAESI BASSI

    www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

    AUSTRIA

    http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

    POLONIA

    http://www.msz.gov.pl

    PORTOGALLO

    http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

    ROMANIA

    http://www.mae.ro/node/1548

    SLOVENIA

    http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

    SLOVACCHIA

    http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

    FINLANDIA

    http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

    SVEZIA

    http://www.ud.se/sanktioner

    REGNO UNITO

    https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

    B.   Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

    Commissione europea

    Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)

    EEAS 02/309

    B-1049 Bruxelles

    Belgio

    E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu»


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