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Dokument 32014R0791
Council Regulation (EU) No 791/2014 of 22 July 2014 amending Regulation (EC) No 1210/2003 concerning certain specific restrictions on economic and financial relations with Iraq
Regolamento (UE) n. 791/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
Regolamento (UE) n. 791/2014 del Consiglio, del 22 luglio 2014 , che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
GU L 217 del 23.7.2014, S. 5–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In Kraft
23.7.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 217/5 |
REGOLAMENTO (UE) N. 791/2014 DEL CONSIGLIO
del 22 luglio 2014
che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la posizione comune 2003/495/PESC del Coniglio, del 7 luglio 2003 sull'Iraq, sull'Iraq e recante abrogazione delle posizioni comuni 96/741/PESC e 2002/599/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio (2) impone misure restrittive nei confronti dell'Iraq conformemente alla posizione comune 2003/495/PESC e alla risoluzione 1483(2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. |
(2) |
Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1210/2003, è vietato mettere direttamente o indirettamente risorse economiche a disposizione di persone fisiche o giuridiche, organismi o entità figuranti nell'allegato IV di tale regolamento, o destinarle a loro vantaggio, in modo da consentire che la persona, l'organismo o l'entità in questione possa ottenere fondi, beni o servizi. |
(3) |
Il 22 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/484/PESC (3) che vieta che fondi o risorse economiche siano messi a disposizione o vadano a beneficio, direttamente o indirettamente, delle persone ed entità elencate. Sono previste eccezioni specifiche per i fondi e le risorse economiche che sono: a) necessari per soddisfare esigenze di base, b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari congrui e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali, c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla gestione o alla custodia dei fondi e delle risorse economiche congelati, o d) necessari per il pagamento di spese straordinarie. |
(4) |
È inoltre opportuno aggiornare il regolamento (CE) n. 1210/2003 in funzione delle ultime informazioni fornite dagli Stati membri per quanto riguarda l'identificazione delle autorità competenti. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1210/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1210/2003 è così modificato:
1) |
l'articolo 4 è così modificato:
|
2) |
l'articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 3, non comporta alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tale divieto.»; |
3) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1. L'articolo 4 non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso il conto della persona, entità od organismo figuranti nell'elenco, purché qualsiasi accredito su tali conti sia anch'esso congelato. L'ente finanziario o creditizio informa immediatamente l'autorità competente in merito a tali transazioni. 2. In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, le autorità competenti indicate nei siti Internet elencati nell'allegato V possono autorizzare la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono:
3. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse ai sensi del presente articolo.»; |
4) |
l'allegato V è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2014
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72.
(2) Regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6).
(3) Decisione 2014/484/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2014, che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq (cfr. pagina 38 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
«ALLEGATO V
Siti Internet contenenti informazioni sulle autorità competenti di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea
A. Autorità competenti di ciascuno Stato membro:
BELGIO
http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA
http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html
REPUBBLICA CECA
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
DANIMARCA
http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/
GERMANIA
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html
ESTONIA
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRLANDA
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
GRECIA
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
SPAGNA
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf
FRANCIA
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
CROAZIA
http://www.mvep.hr/sankcije
ITALIA
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Misure_Deroghe/
CIPRO
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LETTONIA
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITUANIA
http://www.urm.lt/sanctions
LUSSEMBURGO
http://www.mae.lu/sanctions
UNGHERIA
http://en.nav.gov.hu/criminal_branch_of_NTCA/restrictive_measures/European_Unions_consolidated_sanctions_list
MALTA
https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx
PAESI BASSI
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties
AUSTRIA
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
POLONIA
http://www.msz.gov.pl
PORTOGALLO
http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx
ROMANIA
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVENIA
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
SLOVACCHIA
http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FINLANDIA
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
SVEZIA
http://www.ud.se/sanktioner
REGNO UNITO
https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions
B. Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:
Commissione europea |
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI) |
EEAS 02/309 |
B-1049 Bruxelles |
Belgio |
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu» |