This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014R0640
Commission Delegated Regulation (EU) No 640/2014 of 11 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system and conditions for refusal or withdrawal of payments and administrative penalties applicable to direct payments, rural development support and cross compliance
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell’ 11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
GU L 181 del 20.6.2014, p. 48–73
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023
20.6.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 181/48 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 640/2014 DELLA COMMISSIONE
dell’11 marzo 2014
che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 63, paragrafo 4, l’articolo 64, paragrafo 6, l’articolo 72, paragrafo 5, l’articolo 76, l’articolo 77, paragrafo 7, l’articolo 93, paragrafo 4, l’articolo 101, paragrafo 1, e l’articolo 120,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1306/2013 abroga e sostituisce, tra gli altri, il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (2). Il regolamento (UE) n. 1306/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati di esecuzione. Per garantire il corretto funzionamento del regime nel nuovo quadro giuridico è necessario adottare talune norme mediante tali atti, che dovrebbero sostituire in particolare le norme stabilite dal regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione (3). |
(2) |
In particolare, è opportuno stabilire norme che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 concernenti il funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo (di seguito «sistema integrato»), i termini per la presentazione delle domande di aiuto o di pagamento, le condizioni per il rifiuto, parziale o totale, dell’aiuto e per la revoca, parziale o totale, dell’aiuto o del sostegno non dovuti, la determinazione delle sanzioni amministrative per le inadempienze relative alle condizioni che consentono di beneficiare degli aiuti a titolo dei regimi istituiti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e alle condizioni che consentono di beneficiare del sostegno ai sensi delle misure di sviluppo rurale istituite dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nonché norme in materia di mantenimento dei pascoli permanenti e il calcolo delle sanzioni amministrative relative agli obblighi di condizionalità. |
(3) |
Per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato sono necessarie ulteriori definizioni che integrino le definizioni di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 e al regolamento (UE) n. 1307/2013. È inoltre necessario definire taluni termini applicabili alle norme in materia di condizionalità. |
(4) |
L’applicazione di sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente regolamento, non deve ostare all’applicazione da parte degli Stati membri di sanzioni penali nazionali, se previste dal diritto nazionale. |
(5) |
L’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013 definisce taluni casi di forza maggiore e talune circostanze eccezionali che gli Stati membri devono riconoscere come tali. È opportuno stabilire norme supplementari che consentano agli Stati membri di riconoscere i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali in riferimento ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità. È opportuno fissare un termine entro cui il beneficiario deve comunicare tale situazione. |
(6) |
È opportuno inoltre stabilire norme supplementari relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole che gli Stati membri devono gestire a norma dell’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Questo articolo prevede l’impiego di tecniche del sistema informatizzato d’informazione geografica (SIG). È necessario chiarire i requisiti essenziali e gli obiettivi di qualità che il sistema deve soddisfare nonché le informazioni specifiche che devono essere disponibili nel SIG per garantire l’efficacia delle verifiche amministrative incrociate. È pertanto opportuno che il sistema di identificazione delle parcelle agricole venga aggiornato regolarmente in modo da escludere in modo inequivocabile elementi e superfici non ammissibili. Tuttavia, onde evitare l’instabilità del sistema, è opportuno concedere agli Stati membri una certa flessibilità affinché possano effettuare piccole modifiche della superficie massima ammissibile dovute alle incertezze della fotointerpretazione, in conseguenza fra l’altro della configurazione e delle condizioni delle parcelle di riferimento. |
(7) |
Per consentire agli Stati membri di identificare in modo proattivo le possibili carenze nel sistema e di adottare ove necessario misure correttive, è opportuno che la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole sia valutata annualmente. |
(8) |
Ai fini di una corretta esecuzione del regime di pagamento di base e dei relativi pagamenti di cui al titolo III del regolamento (UE) n. 1307/2013, è opportuno che gli Stati membri istituiscano un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto che ne garantisca la tracciabilità e permetta di effettuare, tra l’altro, verifiche incrociate tra le superfici dichiarate ai fini del pagamento di base e i diritti all’aiuto di cui dispone ciascun agricoltore, nonché tra i diversi diritti all’aiuto. |
(9) |
Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di richieste multiple di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri devono predisporre un sistema unico di identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato. |
(10) |
L’esperienza ha dimostrato che alcuni elementi caratteristici del paesaggio dei campi, in particolare siepi, fossati e muretti di pietra, dovrebbero essere considerati parte della superficie ammissibile ai pagamenti diretti per superficie. È necessario definire la larghezza accettabile degli elementi caratteristici del paesaggio del campo. A fronte di specifiche esigenze ambientali, è opportuno offrire agli Stati membri una certa flessibilità per quanto riguarda i limiti di cui si era tenuto conto in sede di fissazione delle rese regionali ai fini dei pagamenti per superficie per le colture precedentemente in vigore. Tuttavia, ove tale opzione non sia applicabile è opportuno dare facoltà agli Stati membri di applicare un metodo diverso per i prati permanenti con elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi. |
(11) |
Data l’importanza che rivestono ai fini della sostenibilità dell’agricoltura, è opportuno considerare ammissibili gli elementi caratteristici del paesaggio cui si riferiscono i criteri e le norme riportati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che rientrano nella superficie totale di una parcella agricola. |
(12) |
Per quanto riguarda le parcelle agricole occupate da seminativi o da prati permanenti contenenti alberi, è opportuno stabilire criteri relativi alla presenza degli alberi e al relativo impatto sull’ammissibilità di tali superfici. Ai fini della certezza del diritto, è opportuno stabilire una densità massima di alberi, che sarà definita dagli Stati membri in base alle pratiche agricole tradizionali, alle condizioni naturali e alle ragioni ambientali. |
(13) |
Per motivi di semplificazione e per agevolare l’osservabilità e la controllabilità dei pagamenti diretti, è opportuno dare facoltà agli Stati membri di applicare un sistema proporzionale per stabilire la superficie ammissibile dei prati permanenti che contengono elementi sparsi non ammissibili, ad esempio elementi caratteristici del paesaggio e alberi, diversi dagli elementi caratteristici del paesaggio cui si riferiscono i criteri e le norme riportati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013. La superficie ammissibile è determinata per ciascuna parcella di riferimento applicando le soglie prestabilite al livello di tipologia di copertura omogenea del terreno. Gli elementi sparsi che occupano fino a una determinata percentuale della parcella di riferimento possono essere considerati facenti parte della superficie ammissibile. Pertanto, è opportuno stabilire che non occorre effettuare alcuna detrazione per la superficie degli elementi sparsi nella prima categoria che rappresenta la percentuale più bassa delle superfici inammissibili. |
(14) |
È opportuno fissare norme per i casi in cui il termine ultimo per la presentazione di varie domande, documenti o modifiche cada di sabato, di domenica o in un giorno festivo. |
(15) |
È indispensabile rispettare i termini per la presentazione delle domande di aiuto, delle domande di pagamento e di altre dichiarazioni, per la modifica delle domande di aiuto per superficie o delle domande di pagamento e di eventuali documenti giustificativi o contratti, affinché le autorità nazionali possano programmare e quindi eseguire controlli efficaci in merito all’esattezza delle domande di aiuto, delle domande di pagamento o degli altri documenti. È pertanto opportuno fissare i termini entro i quali possono essere accettate le domande presentate in ritardo. Per incoraggiare i beneficiari a rispettare i termini, in caso di presentazione tardiva è opportuno applicare una riduzione a scopo dissuasivo tranne qualora il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali. |
(16) |
La puntualità nella presentazione delle domande di assegnazione di diritti all’aiuto o, se del caso, l’aumento del valore dei diritti all’aiuto da parte dei beneficiari è essenziale per consentire agli Stati membri di stabilire tali diritti entro i termini fissati. La presentazione tardiva di tali domande dovrebbe essere dunque autorizzata solo entro lo stesso termine supplementare previsto per la presentazione tardiva di qualsiasi domanda di aiuto. È inoltre opportuno applicare una riduzione a scopo dissuasivo, tranne nel caso in cui il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali. |
(17) |
I beneficiari che informano in qualunque momento le competenti autorità nazionali in merito all’inesattezza delle domande di aiuto o di pagamento non dovrebbero essere oggetto di sanzioni amministrative, indipendentemente dalla causa dell’inadempienza, purché non siano stati informati dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non li abbia già informati dell’esistenza di eventuali inadempienze nella loro domanda di aiuto o di pagamento. |
(18) |
È opportuno stabilire norme supplementari per la base di calcolo dei regimi di aiuto connessi alla superficie e delle misure di sostegno connesse alla superficie, nonché del sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animali nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali. |
(19) |
È opportuno fissare le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nonché dei problemi particolari inerenti ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali. Le sanzioni amministrative dovrebbero essere modulate secondo la gravità dell’inadempienza commessa e arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto per superficie o misure di sostegno per superficie per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi ovvero all’eventualità che il beneficiario possa non dichiarare la totalità delle sue superfici al fine di creare artificialmente le condizioni per essere esonerato dagli obblighi di inverdimento, tali sanzioni dovrebbero tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto o misure di sostegno. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento dovrebbero essere considerate sufficientemente dissuasive per scoraggiare le inadempienze intenzionali. |
(20) |
Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, in particolare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, è necessario stabilire l’obbligo per i beneficiari di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino o meno oggetto di una domanda di aiuto a norma dell’articolo 72, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013. |
(21) |
Ai fini della determinazione delle superfici ammissibili e del calcolo delle riduzioni applicabili, è necessario definire le superfici appartenenti allo stesso gruppo di colture. Una stessa superficie dovrebbe essere presa in considerazione più volte se è dichiarata per ottenere aiuti nell’ambito di più regimi di aiuto o misure di sostegno. Ai fini dell’inverdimento, tuttavia, è necessario operare una distinzione tra gruppi di colture. |
(22) |
Il pagamento dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base richiede un numero di diritti all’aiuto pari agli ettari ammissibili. Ai fini del suddetto regime è dunque opportuno prevedere che, in caso di discrepanza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo del pagamento si basi sul valore inferiore. Per evitare che il calcolo si basi su diritti inesistenti, è opportuno prevedere che il numero di diritti all’aiuto utilizzati per il calcolo non superi il numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario. |
(23) |
In relazione alle domande di aiuto e/o di pagamento per superficie, le inadempienze riguardano in genere una parte delle superfici. Le sovradichiarazioni con riguardo a determinate parcelle possono essere compensate con sottodichiarazioni relative ad altre parcelle dello stesso gruppo di colture. È opportuno prevedere che, entro un certo margine di tolleranza, le sanzioni amministrative si applichino soltanto alla parte che supera detto margine. |
(24) |
Inoltre, per quanto riguarda le domande di aiuto e/o di pagamento relative a pagamenti per superficie, le differenze tra la superficie complessiva dichiarata nella domanda e la superficie complessiva determinata come ammissibile sono spesso irrilevanti. Per evitare che si proceda ad un numero elevato di piccole modifiche delle domande, è opportuno prevedere che la domanda di aiuto e/o di pagamento debba essere adeguata alla superficie solo se le differenze superano un certo livello. |
(25) |
Date le peculiarità del regime di aiuti per il cotone è opportuno adottare disposizioni speciali per le sanzioni amministrative relative a tale regime. |
(26) |
È opportuno che le sanzioni amministrative per inadempienza, intenzionale o per negligenza, dei requisiti di ammissibilità siano fissate tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nei casi in cui il beneficiario che presenta domanda per il regime dei giovani agricoltori non rispetti i suoi obblighi. |
(27) |
È opportuno fissare sanzioni amministrative per i regimi di aiuti per animali e le misure di sostegno connesse agli animali tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità nonché dei problemi particolari legati al verificarsi di circostanze naturali. Le sanzioni amministrative dovrebbero essere modulate secondo la gravità dell’inadempienza commessa e arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di uno o più regimi di aiuto o misure di sostegno per un periodo determinato. In riferimento ai criteri di ammissibilità, esse dovrebbero tenere conto delle peculiarità dei vari regimi di aiuto o delle misure di sostegno. Le sanzioni amministrative ai sensi del presente regolamento dovrebbero essere fissate a un livello sufficientemente dissuasivo per scoraggiare la presentazione di sovradichiarazioni intenzionali. |
(28) |
Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o le domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali, le inadempienze comportano la non ammissibilità dell’animale di cui trattasi. È opportuno prevedere che le riduzioni si applichino a cominciare dal primo animale per il quale siano riscontrate inadempienze, ma, indipendentemente dall’entità della riduzione, che si applichino sanzioni amministrative meno severe nel caso in cui siano riscontrate inadempienze per un numero di animali pari o inferiore a tre. In tutti gli altri casi, la gravità della sanzione amministrativa dovrebbe dipendere dalla percentuale di animali riguardo ai quali sono state riscontrate inadempienze. |
(29) |
Come regola generale, gli Stati membri dovrebbero adottare ogni ulteriore misura volta ad assicurare l’adeguato funzionamento del sistema integrato. È opportuno autorizzare gli Stati membri a imporre sanzioni nazionali supplementari, ove necessario. |
(30) |
La possibilità di operare rettifiche senza determinare la sanzione amministrativa prevista per la domanda di aiuto e di pagamento dovrebbe valere anche per i dati inesatti contenuti nella banca dati informatizzata riguardo ai bovini dichiarati, per i quali simili inadempienze costituiscano una violazione di un criterio di ammissibilità, purché il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di svolgere un controllo in loco o l’autorità non lo abbia già informato dell’esistenza di eventuali inadempienze nella domanda di aiuto o di pagamento. |
(31) |
Per le misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale è opportuno stabilire il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative tenendo conto dei principi di dissuasività e di proporzionalità. Il rifiuto e la revoca del sostegno dovrebbero essere modulati secondo la gravità, la portata, la durata e la ripetizione dell’inadempienza riscontrata. In riferimento ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi, il rifiuto e la revoca del sostegno nonché le sanzioni amministrative dovrebbero tenere conto delle peculiarità delle varie misure di sostegno. In caso di inadempienza grave o qualora il beneficiario abbia presentato prove false per ricevere il sostegno, è opportuno non concedere il sostegno e applicare una sanzione amministrativa. Le sanzioni amministrative dovrebbero arrivare fino alla totale esclusione dal beneficio di una o più misure di sostegno o tipologie di operazione per un periodo determinato. |
(32) |
Le sanzioni amministrative inerenti alle misure di sostegno nell’ambito dello sviluppo rurale dovrebbero lasciare impregiudicata la possibilità di sospendere temporaneamente il sostegno interessato dall’inadempienza. È opportuno stabilire norme per definire i casi in cui è prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all’inadempienza entro un termine ragionevole. |
(33) |
L’articolo 93, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce che per il 2015 e il 2016 le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Va precisato a tale riguardo che gli Stati membri devono continuare ad ottemperare ai loro obblighi nel 2015 e 2016 secondo la proporzione stabilita nel 2014. |
(34) |
A fini di chiarezza e per stabilire una base armonizzata per la valutazione delle inadempienze e per il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, occorre fornire indicazioni sul significato dei termini «ripetizione», «portata», «gravità» e «persistenza» di un’inadempienza. Inoltre occorre spiegare in quali condizioni un’inadempienza si considera accertata. |
(35) |
È opportuno stabilire le sanzioni amministrative relative alle inadempienze agli obblighi di condizionalità tenendo conto del principio di proporzionalità. Queste dovrebbero essere applicate soltanto se l’agricoltore ha agito deliberatamente o per negligenza e dovrebbero essere graduate secondo la gravità dell’inadempienza commessa. |
(36) |
In ordine agli obblighi di condizionalità, oltre a graduare le sanzioni amministrative in base al principio della proporzionalità, è opportuno disporre che, a partire da una certa soglia e previo preavviso all’agricoltore interessato, le infrazioni ripetute allo stesso obbligo siano considerate come inadempienza intenzionale. |
(37) |
Inoltre, qualora in circostanze particolari uno Stato membro si avvalga della facoltà di non applicare sanzioni amministrative per le inadempienze, a norma dell’articolo 97, paragrafo 3, o dell’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire criteri riguardo alla riparazione delle relative inadempienze. |
(38) |
Per quanto riguarda in particolare il sistema di allerta precoce di cui all’articolo 99, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, se il beneficiario non rispetta l’obbligo di adottare misure correttive, la riduzione si applica con effetto retroattivo in relazione all’anno in cui è stato applicato tale sistema. Ai fini del calcolo delle sanzioni amministrative occorre tenere conto anche della recidività dell’inadempienza in questione nell’anno del controllo successivo, se del caso. Per garantire ai beneficiari la certezza del diritto, occorre stabilire un termine per l’applicazione retroattiva delle sanzioni amministrative. |
(39) |
Occorre stabilire che il nuovo regime di controllo e di sanzioni amministrative si applica anche ai beneficiari delle operazioni pluriennali avviate nell’ambito di programmi di sviluppo rurale approvati a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (6) che sono assoggettati agli obblighi di condizionalità, al fine di ridurre l’onere amministrativo per le autorità nazionali incaricate di verificarne la conformità e per garantire la semplificazione delle procedure. |
(40) |
Riguardo alle inadempienze relative agli obblighi di condizionalità per le quali non sono state applicate sanzioni amministrative in quanto rientravano nella norma de minimis di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 (7) o al regolamento (CE) n. 1698/2005, ma per le quali gli Stati membri dovevano garantire che i beneficiari ponessero rimedio all’inadempienza, è opportuno stabilire norme transitorie atte a garantire la coerenza tra l’obbligo di controllo vigente prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1306/2013 e le nuove disposizioni al riguardo previste da tale regolamento. |
(41) |
A fini di chiarezza e di certezza del diritto, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1122/2009. È inoltre opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (8). |
(42) |
Visto l’articolo 119, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, è opportuno stabilire che il presente regolamento si applica alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda:
a) |
le condizioni per il rifiuto o la revoca parziale o totale dell’aiuto o del sostegno, |
b) |
la definizione della sanzione amministrativa e la fissazione del tasso specifico da imporre, |
c) |
la definizione dei casi in cui non si applica la sanzione amministrativa, |
d) |
le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l’ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche è un giorno festivo, un sabato o una domenica, |
e) |
le definizioni specifiche necessarie per garantire un’attuazione armonizzata del sistema integrato, |
f) |
gli elementi fondamentali e le norme tecniche concernenti il sistema di identificazione delle parcelle agricole e l’identificazione dei beneficiari, |
g) |
gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto, |
h) |
la base di calcolo dell’aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi, |
i) |
norme supplementari concernenti gli intermediari (servizi, enti e organizzazioni) che intervengono nella procedura di concessione dell’aiuto o del sostegno, |
j) |
il mantenimento dei pascoli permanenti in relazione alla condizionalità, |
k) |
la base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, |
l) |
le condizioni per l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalità, |
m) |
aggiunte alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 per garantire la transizione ordinata dalle disposizioni abrogate alle nuove norme. |
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini del sistema integrato di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013, si applicano le definizioni che figurano all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 67, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) |
«beneficiario», un agricoltore quale definito nell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e di cui all’articolo 9 dello stesso regolamento, il beneficiario soggetto alla condizionalità ai sensi dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e/o il beneficiario di un sostegno allo sviluppo rurale di cui all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
2) |
«inadempienza»:
|
3) |
«domanda di sostegno», una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013; |
4) |
«domanda di pagamento», una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013; |
5) |
«altra dichiarazione», qualsiasi dichiarazione o documento, diverso dalle domande di aiuto o di pagamento, che è stato presentato o conservato da un beneficiario o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti specifici di alcune misure per lo sviluppo rurale; |
6) |
«misure di sviluppo rurale nell’ambito del sistema integrato», le misure di sostegno concesse conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), e agli articoli da 28 a 31, 33, 34 e 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e se del caso all’articolo 35, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 1303/2013, escluse le misure di cui all’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto; |
7) |
«sistema di identificazione e di registrazione degli animali», il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini stabilito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) e/o il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina stabilito dal regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio (11), rispettivamente; |
8) |
«marchio auricolare», il marchio auricolare per l’identificazione dei singoli animali della specie bovina di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il marchio auricolare per identificare gli animali delle specie ovina e caprina di cui al punto A.3. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente; |
9) |
«banca dati informatizzata», la base di dati informatizzata di cui all’articolo 3, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente; |
10) |
«passaporto per gli animali», il passaporto per gli animali di cui all’articolo 3, lettera c), e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1760/2000; |
11) |
«registro», in relazione agli animali, il registro tenuto dal detentore di animali di cui all’articolo 3, lettera d), e all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente; |
12) |
«codice di identificazione», il codice di identificazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o i codici di cui al punto A.2. dell’allegato del regolamento (CE) n. 21/2004, rispettivamente; |
13) |
«regime di aiuto per animali», una misura di sostegno accoppiato facoltativo previsto al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di capi; |
14) |
«misure di sostegno connesse agli animali», le misure di sviluppo rurale o i tipi di operazioni per le quali il sostegno si basa sul numero di capi o sul numero di unità di bestiame dichiarate; |
15) |
«domanda di aiuto per animale», una domanda per il versamento di aiuti in cui il pagamento annuo da concedere entro determinati limiti quantitativi si basa su un numero fisso di animali nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
16) |
«animali dichiarati», gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto per animali o oggetto di una domanda di pagamento nell’ambito di una misura di sostegno connessa agli animali; |
17) |
«animale potenzialmente ammissibile», un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l’aiuto nell’ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell’ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell’anno di domanda in questione; |
18) |
«animale accertato»:
|
19) |
«detentore», qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato; |
20) |
«regimi di aiuto per superficie», i pagamenti diretti per superficie ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, escluse le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e le misure specifiche nel settore agricolo a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); |
21) |
«misure di sostegno connesse alla superficie», le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata; |
22) |
«uso», in relazione alla superficie, l’uso della superficie in termini di tipo di coltura ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, tipo di prato permanente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del suddetto regolamento, pascolo permanente ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento o aree erbacee diverse dal prato permanente o dal pascolo permanente, o copertura vegetale o mancanza di coltura; |
23) |
«superficie determinata»:
|
24) |
«sistema di informazione geografica» (di seguito «SIG»), le tecniche del sistema informatizzato di informazione geografica di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013; |
25) |
«parcella di riferimento», superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013; |
26) |
«materiale geografico», mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto o di sostegno e gli Stati membri. |
2. Ai fini del titolo IV del presente regolamento si applicano le definizioni del titolo VI del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Inoltre, per «norme» si intendono le norme definite dagli Stati membri in conformità all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti di cui all’articolo 93, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
Articolo 3
Applicazione di sanzioni penali
L’applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell’aiuto o del sostegno, previsti dal presente regolamento, non ostano all’applicazione di sanzioni penali nazionali, se previste dal diritto nazionale.
Articolo 4
Forza maggiore e circostanze eccezionali
1. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, qualora non abbia potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il beneficiario continua a godere del diritto all’aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.
Per quanto riguarda le misure di sostegno allo sviluppo rurale ai sensi degli articoli 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, se un beneficiario è stato incapace di adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, il pagamento rispettivo è proporzionalmente revocato per gli anni durante i quali si sono verificate la forza maggiore o le circostanze eccezionali. La revoca interessa soltanto le parti dell’impegno che non hanno determinato costi aggiuntivi o mancato guadagno prima del verificarsi della forza maggiore o delle circostanze eccezionali. Non si applicano revoche in relazione ai criteri di ammissibilità e agli altri obblighi, né si applicano sanzioni amministrative.
Per quanto riguarda le altre misure di sostegno allo sviluppo rurale, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali gli Stati membri non richiedono il rimborso, né parziale né integrale. Nel caso di impegni o pagamenti pluriennali, non è richiesto il rimborso del sostegno ricevuto negli anni precedenti e l’impegno o il pagamento prosegue negli anni successivi, in conformità con la sua durata iniziale.
Se l’inadempienza derivante da tali cause di forza maggiore o circostanze eccezionali riguarda la condizionalità, non si applica la sanzione amministrativa corrispondente di cui all’articolo 91, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell’autorità competente, devono essere comunicati a quest’ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
TITOLO II
SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E DI CONTROLLO
CAPO I
REQUISITI DEL SISTEMA
Articolo 5
Identificazione delle parcelle agricole
1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 70 del regolamento (UE) n. 1306/2013 funziona a livello di parcella di riferimento. Una parcella di riferimento contiene un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.
2. Gli Stati membri garantiscono inoltre l’identificazione attendibile delle parcelle agricole dichiarate. Essi esigono, in particolare, che le domande di aiuto e le domande di pagamento siano corredate di informazioni specifiche o accompagnate da documenti, indicati dall’autorità competente, che consentono di localizzare e misurare ciascuna parcella. Per ciascuna parcella di riferimento, gli Stati membri:
a) |
determinano una superficie massima ammissibile ai fini dei regimi di sostegno elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
b) |
determinano una superficie massima ammissibile ai fini delle misure connesse alla superficie di cui agli articoli da 28 a 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013; |
c) |
determinano l’ubicazione e le dimensioni delle aree di interesse ecologico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 che lo Stato membro ha deciso di considerare aree di interesse ecologico. A tale scopo gli Stati membri applicano, ove del caso, i fattori di conversione e/o di ponderazione di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
d) |
determinano se si applicano le disposizioni per le zone di montagna, le zone soggette a vincoli naturali significativi e altre zone soggette a vincoli specifici di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, le zone Natura 2000, le zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14), i terreni agricoli autorizzati per la coltivazione di cotone ai sensi dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, le aree designate dagli Stati membri per la costituzione, a livello regionale e/o collettivo, di aree di interesse ecologico a norma dell’articolo 46, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici che sono state comunicate alla Commissione conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili dal punto di vista ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (15) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio (16) e le altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e/o le aree designate dagli Stati membri conformemente all’articolo 48 del medesimo regolamento. |
3. Gli Stati membri garantiscono che la superficie massima ammissibile per parcella di riferimento di cui al paragrafo 2, lettera a), sia quantificata correttamente, con una tolleranza massima del 2 %, per tener conto della configurazione e delle condizioni della parcella di riferimento.
4. Per le misure di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 30 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi adeguati per l’identificazione univoca dei terreni che beneficiano del sostegno qualora tali terreni siano coperti da foreste.
5. Il SIG funziona sulla base di un sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (17) che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Qualora vengano utilizzati diversi sistemi di coordinate, tali sistemi sono reciprocamente esclusivi e ciascuno di essi garantisce la coerenza tra gli elementi di informazione che si riferiscono alla stessa ubicazione.
Articolo 6
Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole
1. Gli Stati membri valutano annualmente la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole ai fini del regime di pagamento di base e del regime di pagamento unico per superficie di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Tale valutazione comprende due categorie di conformità.
La prima categoria di conformità include i seguenti elementi al fine di valutare la qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole:
a) |
la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile; |
b) |
la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o per le quali non tiene conto della superficie agricola; |
c) |
la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici. |
La seconda categoria di conformità include i seguenti elementi qualitativi al fine di identificare possibili carenze del sistema di identificazione delle parcelle agricole:
a) |
la categorizzazione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili, per le quali non tiene conto della superficie agricola o rivela un difetto critico; |
b) |
il rapporto tra superficie dichiarata e superficie massima ammissibile all’interno delle parcelle di riferimento; |
c) |
la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso degli anni. |
Qualora i risultati della valutazione qualitativa rivelino carenze nel sistema, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per porvi rimedio.
2. Gli Stati membri svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base di un campione di parcelle di riferimento che la Commissione seleziona e fornisce loro. Essi utilizzano dati che consentono di valutare la situazione attuale in loco.
3. Una relazione di valutazione, accompagnata se del caso dall’indicazione delle azioni correttive e dal relativo calendario di attuazione, è inviata alla Commissione entro il 31 gennaio successivo all’anno civile di cui trattasi.
Articolo 7
Identificazione e registrazione dei diritti all’aiuto
1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all’aiuto di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) n. 1306/2013 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a garantire, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, la tracciabilità effettiva dei diritti all’aiuto con riguardo ai seguenti elementi:
a) |
il titolare; |
b) |
i valori annuali; |
c) |
la data di costituzione; |
d) |
la data dell’ultima attivazione; |
e) |
l’origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti (originari o provenienti dalla riserva nazionale o regionale, acquistati, affittati o ereditati); |
f) |
qualora si applichi l’articolo 21, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, i diritti mantenuti in virtù di tale disposizione; |
g) |
se del caso, i limiti regionali. |
2. Gli Stati membri che hanno più di un organismo pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli organismi pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano compatibili tra loro.
Articolo 8
Identificazione dei beneficiari
Fatto salvo l’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il sistema unico di registrazione dell’identità dei beneficiari di cui all’articolo 73 dello stesso regolamento garantisce un’identificazione unica per tutte le domande di aiuto e di pagamento o le altre dichiarazioni presentate dallo stesso beneficiario.
CAPO II
PARCELLE AGRICOLE CON ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO E ALBERI
Articolo 9
Determinazione delle superfici in cui la parcella agricola contiene elementi caratteristici del paesaggio e alberi
1. Laddove determinati elementi caratteristici del paesaggio, in particolare siepi, fossati e muretti, rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo sulle superfici agricole di talune regioni, gli Stati membri possono decidere che la superficie corrispondente è considerata facente parte della superficie ammissibile di una parcella agricola ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013, a condizione che non superi una larghezza totale definita da ciascuno Stato membro. Tale larghezza corrisponde alla larghezza tradizionale nella regione interessata e non supera i due metri.
Tuttavia, se gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione anteriormente al 9 dicembre 2009 una larghezza superiore a due metri ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione (18), può continuare ad applicarsi tale larghezza.
Il primo e il secondo comma non si applicano ai prati permanenti con elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi se lo Stato membro interessato ha deciso di applicare il sistema proporzionale previsto dall’articolo 10.
2. Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione.
3. Una parcella agricola contenente alberi sparsi è considerata superficie ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:
a) |
le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle parcelle non arborate della stessa superficie, e |
b) |
il numero di alberi per ettaro non supera la densità massima. |
La densità massima di cui al primo comma, lettera b), è definita dagli Stati membri e comunicata sulla base delle pratiche colturali tradizionali, delle condizioni naturali e delle ragioni ambientali. Essa non supera i 100 alberi per ettaro. Tale limitazione non si applica tuttavia in relazione alle misure di cui agli articoli 28 e 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Il presente paragrafo non si applica agli alberi da frutto sparsi che producono raccolti ripetuti, né agli alberi sparsi brucabili situati su prati permanenti, né ai prati permanenti su cui siano presenti elementi caratteristici del paesaggio e alberi sparsi ove lo Stato membro interessato abbia deciso di applicare un sistema proporzionale a norma dell’articolo 10.
Articolo 10
Sistema proporzionale per i prati permanenti che contengono elementi caratteristici del paesaggio e alberi
1. Per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi, gli Stati membri possono decidere di applicare un sistema proporzionale per determinare la superficie ammissibile all’interno della parcella di riferimento.
Il sistema proporzionale di cui al primo comma è composto di varie categorie di copertura omogenea del terreno alle quali si applica un coefficiente di riduzione fisso basato sulla percentuale della superficie inammissibile. La categoria che rappresenta la percentuale più bassa non supera il 10 % della superficie inammissibile e non le si applica alcun coefficiente di riduzione.
2. Gli elementi caratteristici del paesaggio soggetti alle condizioni e norme figuranti all’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 che fanno parte della superficie totale di una parcella agricola sono considerati parte della superficie ammissibile.
3. Il presente articolo non si applica ai prati permanenti contenenti alberi da frutto che producono raccolti ripetuti.
CAPO III
DOMANDE DI AIUTO E DOMANDE DI PAGAMENTO
Articolo 11
Domanda unica
La domanda unica riguarda almeno la domanda di pagamenti diretti di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 con riferimento al regime di pagamento di base o al regime di pagamento unico per superficie e agli altri regimi di aiuto per superficie.
Articolo 12
Deroga al termine ultimo per la presentazione
In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (19), se il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto, domanda di sostegno, domanda di pagamento o altre dichiarazioni o documenti giustificativi o contratti, oppure il termine ultimo per la modifica della domanda unica o della domanda di pagamento, è un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.
Il primo comma si applica anche all’ultimo termine utile per la presentazione tardiva di cui all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, nonché all’ultimo termine utile per la presentazione tardiva, da parte dei beneficiari, delle domande di assegnazione o di aumento dei diritti all’aiuto, di cui all’articolo 14, secondo comma.
Articolo 13
Presentazione tardiva
1. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una domanda di aiuto o di una domanda di pagamento a norma del presente regolamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda in tempo utile.
Fatte salve eventuali misure particolari adottate dagli Stati membri per garantire che i documenti giustificativi siano presentati in tempo utile affinché possano essere programmati ed eseguiti controlli efficaci, il primo comma si applica anche alle domande di aiuto, ai documenti, ai contratti o ad altre dichiarazioni che devono essere trasmessi all’autorità competente qualora tali domande, documenti, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell’ammissibilità all’aiuto o al sostegno in questione. In tal caso, la riduzione si applica all’importo dovuto per l’aiuto o il sostegno in questione.
Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all’interessato non è concesso alcun aiuto o sostegno.
2. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, ove il beneficiario dei regimi previsti agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (20) che sia anche tenuto a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013 non presenti la domanda unica entro l’ultimo giorno utile di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo si applica una riduzione pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo. La riduzione massima è limitata al 25 %. La percentuale di riduzione è applicata all’importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.
3. Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento oltre l’ultimo giorno utile per tale presentazione fissato dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari all’1 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi corrispondenti all’uso effettivo delle parcelle agricole in questione.
Le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l’ultima data possibile per la presentazione tardiva della domanda unica o della domanda di pagamento, secondo il disposto del paragrafo 1, terzo comma. Se, tuttavia, tale data è anteriore o coincide con l’ultimo giorno utile per la presentazione di una modifica della domanda unica o della domanda di pagamento di cui al primo comma del presente paragrafo, le modifiche della domanda unica o della domanda di pagamento sono considerate irricevibili oltre tale data.
Articolo 14
Presentazione tardiva delle domande relative ai diritti all’aiuto
Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 4, la presentazione di una domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all’aiuto oltre l’ultimo giorno utile fissato a tal fine dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 comporta una riduzione, pari al 3 % per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all’aiuto o, se del caso, dell’aumento del valore dei diritti all’aiuto.
Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile e all’interessato non è assegnato alcun diritto all’aiuto ovvero, se del caso, nessun aumento del valore dei diritti all’aiuto.
CAPO IV
CALCOLO DELL’AIUTO E DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE INERENTI AI REGIMI DI PAGAMENTI DIRETTI E ALLE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO
SEZIONE 1
Norme generali
Articolo 15
Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative
1. Le sanzioni amministrative di cui al presente capo non si applicano alla parte della domanda di aiuto o di pagamento in ordine alla quale il beneficiario comunica per iscritto all’autorità competente che la domanda stessa è inesatta o lo è divenuta successivamente alla sua presentazione, a condizione che il beneficiario non sia stato informato dell’intenzione dell’autorità competente di effettuare un controllo in loco e che l’autorità competente non lo abbia già informato di inadempienze riscontrate nella domanda.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1, una volta fornite dal beneficiario, hanno per effetto l’adeguamento della domanda di aiuto o pagamento alla situazione reale.
Articolo 16
Mancata dichiarazione di tutte le superfici
1. Se, per un dato anno, un beneficiario non dichiara tutte le parcelle agricole relative alle superfici di cui all’articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica e/o domanda di pagamento, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall’altro, è superiore al 3 % della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti diretti per superficie e/o del sostegno nell’ambito delle misure di sostegno per superficie che gli spettano per l’anno considerato è ridotto fino al 3 % in funzione della gravità dell’omissione.
La sanzione calcolata conformemente al primo comma è ridotta dell’importo dell’eventuale sanzione amministrativa applicata a norma dell’articolo 28, paragrafo 2.
2. Per i beneficiari tenuti a rispettare obblighi di condizionalità a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013, il paragrafo 1 si applica anche ai pagamenti connessi ai regimi di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. La percentuale di riduzione è applicata all’importo complessivo dei pagamenti connessi alle misure di cui agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diviso per 3 nel caso della ristrutturazione e riconversione.
3. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai pagamenti nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013.
SEZIONE 2
Regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie
Articolo 17
Principi generali
1. Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:
a) |
le superfici dichiarate ai fini dell’attivazione di diritti all’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base o ai fini del beneficio del regime di pagamento unico per superficie; |
b) |
un gruppo per ciascuna delle superfici dichiarate ai fini di ognuno degli altri regimi di aiuto o misura di sostegno per superficie che sono soggette a un diverso tasso di aiuto; |
c) |
le superfici dichiarate nella rubrica «altri usi». |
2. Qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di più di un regime di aiuti o misure di sostegno per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi o misure di sostegno.
Articolo 18
Base di calcolo in relazione ai pagamenti per superficie
1. Per quanto riguarda le domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, del regime per i piccoli agricoltori, del pagamento ridistributivo, del pagamento per le zone soggette a vincoli naturali e, se applicabile, del regime per i giovani agricoltori, negli Stati membri che applicano il regime di pagamento di base si applicano le disposizioni seguenti:
a) |
se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario; |
b) |
se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore. |
Il presente paragrafo non si applica nel primo anno di assegnazione di diritti all’aiuto.
2. Nel caso del pagamento a favore dei giovani agricoltori e se lo Stato membro opta per il metodo di pagamento stabilito dall’articolo 50, paragrafi 6, 7 e 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il limite fissato da detto Stato membro in forza dell’articolo 50, paragrafo 9, del medesimo regolamento, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.
3. Nel caso del pagamento ridistributivo, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il limite fissato dallo Stato membro in forza dell’articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale limite.
4. Nel caso del pagamento per superficie per le zone soggette a vincoli naturali e se lo Stato membro opta per il metodo di pagamento stabilito dall’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013, se la superficie dichiarata nell’ambito del regime di pagamento di base o del regime di pagamento unico per superficie supera il numero massimo di ettari fissato da detto Stato membro, la superficie dichiarata è ridotta fino a tale numero.
5. Per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se si accerta che la superficie occupata da un gruppo di colture determinato è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, ai fini del calcolo dell’aiuto è utilizzata la superficie dichiarata.
6. Fatte salve le sanzioni amministrative previste all’articolo 19, per le domande di aiuto e/o di pagamento nell’ambito di regimi di aiuti o misure di sostegno connessi alle superfici, se la superficie dichiarata supera la superficie determinata per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata per quel gruppo di colture.
Tuttavia, fatto salvo l’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito dei regimi di pagamenti diretti previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) n. 1307/2013 o se la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell’ambito di una misura di sostegno per superficie è inferiore o uguale a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto soltanto delle sovradichiarazioni di superfici a livello di gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1.
Il secondo comma non si applica se la differenza rappresenta più del 20 % della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.
7. Ai fini del calcolo dell’aiuto nell’ambito del regime di pagamento di base, viene presa in considerazione la media dei valori dei diversi diritti all’aiuto in relazione alle rispettive superfici dichiarate.
Articolo 19
Sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione
1. Se per un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata ai fini di un regime di aiuti o di una misura di sostegno connessi alla superficie supera la superficie determinata a norma dell’articolo 18, l’aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, dalla quale è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari, ma non superiore al 20 % della superficie determinata.
Se la differenza constatata è superiore al 20 % della superficie determinata, non è concesso alcun aiuto o sostegno connesso alla superficie per il gruppo di colture di cui trattasi.
2. Se la differenza constatata è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all’articolo 18.
3. Se l’importo calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1 e 2 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
Articolo 20
Sanzioni amministrative in relazione al pagamento specifico per il cotone
Ferme restando le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, qualora si constati che il beneficiario non rispetta gli obblighi derivanti dall’articolo 61, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (21), tale beneficiario perde il diritto alla maggiorazione dell’aiuto prevista all’articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Inoltre, l’aiuto per il cotone, per ettaro ammissibile, a norma dell’articolo 57 del regolamento (UE) n. 1307/2013 è ridotto di un importo pari alla maggiorazione che il beneficiario avrebbe altrimenti ottenuto a norma dell’articolo 60, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
Articolo 21
Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovradichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013
1. Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 19, ove si constati che il beneficiario non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l’aiuto per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente. Inoltre, ove si constati che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20 % dell’importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Se l’importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative di cui al paragrafo 1 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
SEZIONE 3
Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente
Articolo 22
Principi generali
1. Ai fini della presente sezione si distinguono i seguenti gruppi di colture:
a) |
ogni gruppo di superfici dichiarate investite a una data coltura di cui all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
b) |
le superfici dichiarate come prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013; |
c) |
le superfici diverse da quelle di cui alla lettera b) dichiarate come prati permanenti; e |
d) |
le superfici dichiarate come aree di interesse ecologico di cui all’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013. |
2. Una stessa superficie, se è dichiarata per più di un gruppo di colture, è presa in considerazione separatamente per ciascun gruppo di colture.
Articolo 23
Base di calcolo del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente per quanto riguarda gli ettari ammissibili dichiarati nell’ambito del regime di pagamento di base o di pagamento unico per superficie
1. Quando gli Stati membri applicano il regime di pagamento di base, si applicano le disposizioni seguenti:
a) |
se il numero di diritti all’aiuto dichiarati è superiore al numero di diritti all’aiuto di cui dispone il beneficiario, il numero di diritti all’aiuto dichiarati è ridotto al numero di diritti all’aiuto a disposizione del beneficiario; |
b) |
se vi è una differenza tra il numero di diritti all’aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, la superficie dichiarata è ridotta al valore inferiore. |
2. Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 28, se la superficie dichiarata in una domanda unica ai fini del pagamento di base o del pagamento unico per superficie supera la superficie determinata, per il calcolo del pagamento di inverdimento per le pratiche benefiche per il clima e l’ambiente, in seguito «pagamento di inverdimento», si usa la superficie determinata.
Tuttavia, se si riscontra che la superficie determinata per il regime del pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie è superiore alla superficie dichiarata nella domanda di aiuto, per il calcolo del pagamento di inverdimento si usa la superficie dichiarata.
Articolo 24
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza rispetto alla diversificazione delle colture
1. Nei casi in cui l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo ma la superficie determinata per il gruppo principale di colture occupa più del 75 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.
Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della superficie del gruppo principale di colture che supera il 75 % del totale della superficie a seminativo determinata nel totale della superficie richiesta per gli altri gruppi di colture.
2. Nei casi in cui l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che le due colture principali non occupino più del 95 % del totale della superficie a seminativo ma la superficie determinata per i due gruppi principali di colture occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.
Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della superficie dei due gruppi principali di colture che supera il 95 % del totale della superficie a seminativo determinata nel totale della superficie richiesta per gli altri gruppi di colture.
3. Nei casi in cui l’articolo 44 del regolamento (UE) n. 1307/2013 richiede che la coltura principale non occupi più del 75 % del totale della superficie a seminativo determinata e che i due gruppi di colture principali non occupino più del 95 %, ma la superficie determinata per i gruppi di colture principali occupa più del 75 % e la superficie determinata per i due gruppi di colture principali occupa più del 95 %, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % del totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza.
Il tasso di differenza di cui al primo comma è la somma dei tassi di differenza calcolati a norma dei paragrafi 1 e 2. Tuttavia, il valore di tale tasso non può essere superiore a 1.
4. Ove si constati per tre anni l’inadempienza di beneficiario rispetto alla diversificazione delle colture stabilita dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, moltiplicato per il tasso di differenza applicabile.
Articolo 25
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi ai prati permanenti
1. Ove sia stata determinata l’inadempienza dell’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme ai requisiti di cui all’articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
2. Ove sia stata determinata l’inadempienza degli obblighi di cui all’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta della superficie determinata come non conforme agli obblighi previsti dall’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014.
3. I casi di inadempienza si considerano «determinati» se sono constatati in esito a controlli di qualsiasi tipo compiuti in applicazione dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013 oppure portati a conoscenza dell’autorità di controllo o dell’organismo pagatore competenti in qualsiasi altro modo.
Articolo 26
Riduzione del pagamento di inverdimento in caso di inadempienza dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico
1. Le aree di interesse ecologico imposte in virtù dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, in seguito denominate «aree di interesse ecologico obbligatorie», si calcolano in base alla superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento.
2. Se l’area di interesse ecologico richiesta supera l’area di interesse ecologico determinata tenendo conto della ponderazione delle aree di interesse ecologico prevista all’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 del presente regolamento è ridotta del 50 % della superficie totale a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento, moltiplicata per il tasso di differenza.
Il tasso di differenza di cui al primo comma è la quota della differenza tra l’area di interesse ecologico richiesta e l’area di interesse ecologico determinata nell’area di interesse ecologico richiesta.
3. Ove si constati per tre anni la mancata osservanza da parte di un beneficiario dei requisiti relativi alle aree di interesse ecologico stabiliti dal presente articolo, la superficie da sottrarre per gli anni successivi conformemente al paragrafo 2 dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento è pari al totale della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento, moltiplicato per il tasso di differenza.
Articolo 27
Riduzione massima del pagamento di inverdimento
1. La somma delle riduzioni, in ettari, calcolate conformemente agli articoli 24 e 26 non supera il numero totale di ettari della superficie a seminativo determinata, comprese, ove previsto dall’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le superfici determinate di cui all’articolo 46, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d), g) e h), del medesimo regolamento.
2. Fatta salva l’applicazione di sanzioni amministrative a norma dell’articolo 28, la riduzione totale calcolata in applicazione degli articoli da 24 a 26 non supera il pagamento di inverdimento calcolato a norma dell’articolo 23.
Articolo 28
Sanzioni amministrative relative al pagamento di inverdimento
1. Se la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 differisce dalla superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27, il pagamento di inverdimento è calcolato su quest’ultima superficie, cui è sottratta due volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3 % o a due ettari ma non superiore al 20 % della superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27.
Se la differenza supera il 20 % non è concesso alcun aiuto.
Se la differenza supera il 50 % non è concesso alcun aiuto. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo dell’aiuto corrispondente alla differenza tra la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento a norma dell’articolo 23 e la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27.
2. Se il beneficiario non dichiara tutte le sue superfici a seminativo, determinando così la sua esenzione dagli obblighi previsti dagli articoli 44, 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e/o non dichiara tutti i suoi prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del medesimo regolamento, e se la superficie non dichiarata supera 0,1 ha, la superficie da usare ai fini del calcolo del pagamento di inverdimento dopo l’applicazione degli articoli da 24 a 27 del presente regolamento è ulteriormente ridotta del 10 %.
3. A norma dell’articolo 77, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica negli anni di domanda 2015 e 2016. La sanzione amministrativa calcolata in applicazione dei paragrafi 1 e 2 è divisa per 5 e limitata al 20 % dell’importo del pagamento di inverdimento a cui l’agricoltore interessato avrebbe avuto diritto a norma dell’articolo 23 per l’anno di domanda 2017, e divisa per 4 e limitata al 25 % dello stesso importo a partire dall’anno di domanda 2018.
4. Se l’importo delle sanzioni amministrative calcolato in applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3 non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
Articolo 29
Norme applicabili alle pratiche equivalenti
La presente sezione si applica mutatis mutandis alle pratiche equivalenti di cui all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013.
SEZIONE 4
Sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o nell’ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali
Articolo 30
Base di calcolo
1. Non è concesso in nessun caso un aiuto o un sostegno per un numero di animali eccedente quello indicato nella domanda di aiuto o di pagamento.
2. Gli animali presenti nell’azienda sono considerati accertati solo se si tratta di quelli identificati nella domanda di aiuto o di sostegno. Gli animali identificati possono essere sostituiti senza che ciò comporti la perdita del diritto al pagamento dell’aiuto o del sostegno richiesto a condizione che l’autorità competente non abbia già informato il beneficiario di inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto o di pagamento o non gli abbia già comunicato l’intenzione di svolgere un controllo in loco. Gli Stati membri che non si avvalgano della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, si accertano con ogni mezzo che non vi siano dubbi quanto agli animali oggetto delle domande del beneficiario.
3. Fermo restando l’articolo 31, se il numero di animali dichiarati in una domanda di aiuto o di pagamento supera il numero di animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l’importo dell’aiuto ovvero del sostegno è calcolato in base al numero di animali accertati.
4. Qualora vengano riscontrati casi di inadempienze in relazione al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, si applicano le disposizioni seguenti:
a) |
un bovino presente nell’azienda che ha perso uno dei due marchi auricolari è considerato accertato purché sia chiaramente e individualmente identificato dagli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, a norma dell’articolo 3, primo comma, lettere b), c) e d), del regolamento (CE) n. 1760/2000; |
b) |
se un solo bovino presente nell’azienda ha perso entrambi i marchi auricolari, l’animale si considera accertato purché sia comunque possibile identificarlo per mezzo del registro, del passaporto per gli animali, della banca dati o con altri mezzi previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e purché il detentore sia in grado di comprovare di aver già preso provvedimenti per porre rimedio alla situazione prima dell’annuncio del controllo in loco; |
c) |
se le inadempienze constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti per gli animali, l’animale in questione è considerato non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell’arco di 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità. |
I dati inseriti nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e le notifiche effettuate nell’ambito di tale sistema possono essere corretti in qualsiasi momento in caso di errori palesi riconosciuti dall’autorità competente.
5. Un capo ovino o caprino presente nell’azienda che abbia perso un marchio auricolare è considerato accertato purché sia comunque possibile identificarlo mediante un primo mezzo di identificazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 21/2004 e purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni previste per il sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
Articolo 31
Sanzioni amministrative per animali dichiarati nell’ambito dei regimi di aiuto per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali
1. Quando si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, in relazione a una domanda di aiuto nell’ambito dei regimi di aiuti per animali o delle misure di sostegno connesse agli animali, l’importo totale dell’aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 del presente articolo, se le inadempienze riguardano non più di tre animali.
2. Se le inadempienze riguardano più di tre animali, l’importo totale dell’aiuto o sostegno cui il beneficiario ha diritto nell’ambito del regime di aiuto o misura di sostegno di cui al paragrafo 1 per l’anno di domanda considerato è ridotto:
a) |
di una percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa non è superiore al 10 %, o |
b) |
di due volte la percentuale da determinare conformemente al paragrafo 3, se essa è superiore al 10 % e inferiore o uguale al 20 %. |
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 20 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l’interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato.
Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto o sostegno a cui l’interessato avrebbe avuto diritto ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, nell’ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno per l’anno di domanda considerato. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari all’importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all’articolo 30, paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
3. Per determinare le percentuali di cui ai paragrafi 1 e 2, il numero di animali dichiarati per un regime di aiuti per animali o per una misura di sostegno connessa agli animali, per il quale sono state riscontrate inadempienze, è diviso per il numero di animali accertati per tale regime di aiuti per animali o per tale misura di sostegno con riferimento alla domanda di aiuto o pagamento relativa all’anno di domanda considerato.
Se lo Stato membro si avvale della facoltà di istituire un sistema senza onere di domanda, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze.
Articolo 32
Deroghe all’applicazione di sanzioni amministrative in caso di circostanze naturali
Le sanzioni amministrative previste all’articolo 31 non si applicano nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di adempiere i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi a causa dell’impatto di circostanze naturali sulla mandria o sul gregge, purché ne abbia informato per iscritto l’autorità competente entro i 10 giorni lavorativi successivi alla constatazione della diminuzione del numero di animali.
Fatte salve le circostanze particolari da prendere in considerazione nei singoli casi, le autorità competenti possono riconoscere come circostanza naturale che ha un impatto sulla mandria o sul gregge:
a) |
il decesso di un animale a seguito di una malattia, oppure |
b) |
il decesso di un animale a seguito di un incidente non imputabile alla responsabilità del beneficiario. |
Articolo 33
Sanzioni e misure supplementari
1. Gli Stati membri possono prevedere sanzioni nazionali supplementari applicabili agli intermediari che intervengono nella procedura volta a ottenere l’aiuto o il sostegno, al fine di garantire l’osservanza delle prescrizioni in materia di controllo, come il rispetto degli obblighi di comunicazione.
2. Per quanto riguarda le prove fornite da servizi, organizzazioni o enti diversi dalle autorità competenti, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 78, lettera c), del regolamento (UE) n. 1306/2013, ove si accerti che sono state fornite prove inesatte per negligenza o intenzionalmente, lo Stato membro interessato applica adeguate sanzioni a norma della legislazione nazionale. Se tali inadempienze sono constatate una seconda volta, il servizio, l’ente o l’organizzazione in questione viene privato, per un periodo minimo di un anno, del diritto di fornire prove ai fini del pagamento del sostegno.
Articolo 34
Modifica e adeguamento di dati nella banca dati informatizzata dei bovini
Per quanto riguarda i bovini dichiarati, agli errori e alle omissioni riguardanti i dati della banca dati informatizzata dei bovini commessi a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto o di pagamento si applica l’articolo 15.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE MISURE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO RURALE
Articolo 35
Inadempienza dei criteri di ammissibilità diversi dalla dimensione della superficie o dal numero di animali, a impegni o altri obblighi
1. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato integralmente se non sono rispettati i criteri di ammissibilità.
2. Il sostegno richiesto è rifiutato o revocato, integralmente o parzialmente, se non sono rispettati gli impegni o altri obblighi seguenti:
a) |
impegni previsti dal programma di sviluppo rurale; oppure |
b) |
se pertinente, altri obblighi dell’operazione stabiliti dalla normativa dell’Unione o dalla legislazione nazionale ovvero previsti dal programma di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda gli appalti pubblici, gli aiuti di Stato e altri requisiti e norme obbligatori. |
3. Nel decidere il tasso di rifiuto o revoca del sostegno a seguito dell’inadempienza agli impegni o altri obblighi di cui al paragrafo 2, lo Stato membro tiene conto della gravità, dell’entità, della durata e della ripetizione dell’inadempienza riguardante le condizioni per il sostegno di cui al paragrafo 2.
La gravità dell’inadempienza dipende, in particolare, dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi degli impegni o degli obblighi che non sono stati rispettati.
L’entità di un’inadempienza dipende, in particolare, dai suoi effetti sull’operazione nel suo insieme.
La durata di un’inadempienza dipende, in particolare, dal periodo di tempo durante il quale ne perdura l’effetto o dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
La ripetizione di un’inadempienza dipende dal fatto che siano state accertate inadempienze analoghe negli ultimi quattro anni o durante l’intero periodo di programmazione 2014-2020 per lo stesso beneficiario e la stessa misura o tipologia di operazione o, riguardo al periodo di programmazione 2007-2013, per una misura analoga.
4. In caso di impegni o pagamenti pluriennali, le revoche fondate sui criteri di cui al paragrafo 3 si applicano anche agli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione.
5. Qualora in esito alla valutazione generale fondata sui criteri di cui al paragrafo 3 sia accertata un’inadempienza grave, il sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
6. Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l’anno civile dell’accertamento e per l’anno civile successivo.
7. Se le revoche e le sanzioni amministrative di cui ai paragrafi 1, 2, 4, 5 e 6 non possono essere dedotte integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all’anno civile dell’accertamento, in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il saldo restante è azzerato.
Articolo 36
Sospensione del sostegno
L’organismo pagatore può sospendere il sostegno relativo a determinate spese qualora venga rilevata un’inadempienza che comporta una sanzione amministrativa. La sospensione è annullata dall’organismo pagatore non appena il beneficiario dimostra, con soddisfazione dell’autorità competente, di aver rimediato alla situazione. Il periodo massimo di sospensione non può superare i tre mesi. Gli Stati membri possono inoltre stabilire periodi massimi di sospensione più brevi, a seconda della tipologia delle operazioni e degli effetti dell’inadempienza in questione.
L’organismo pagatore può sospendere il sostegno soltanto nei casi in cui l’inadempienza non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell’operazione in questione e se si prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro il periodo massimo definito.
TITOLO IV
SISTEMA DI CONTROLLO E SANZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA CONDIZIONALITÀ
CAPO I
MANTENIMENTO DEI PASCOLI PERMANENTI
Articolo 37
Obblighi in materia di pascoli permanenti
1. Ove si constati che la proporzione di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1122/2009 è diminuita nel 2014 a livello nazionale o regionale, lo Stato membro in questione può imporre ai beneficiari che presentano domanda di aiuti nel quadro dei regimi di pagamento diretto nel 2015 l’obbligo di non convertire ad altri usi senza previa autorizzazione le superfici investite a pascolo permanente.
Ove si constati che tale proporzione è diminuita di oltre il 5 % nel 2014, lo Stato membro in questione impone tale obbligo.
Se l’autorizzazione di cui al primo e al secondo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della conversione, in deroga alla definizione contenuta all’articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009. Tale superficie è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.
2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 non si applica se i beneficiari hanno investito superfici a pascolo permanente conformemente ai regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2078/92 (22), (CE) n. 1257/1999 (23) e (CE) n. 1698/2005.
3. Ove si constati l’impossibilità di adempiere nel 2014 all’obbligo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, oltre a quanto disposto al paragrafo 1 del presente articolo lo Stato membro interessato impone, a livello nazionale o regionale, ai beneficiari che presentano domanda di aiuto nel quadro dei regimi di pagamenti diretti nel 2015 l’obbligo di riconvertire le superfici in pascolo permanente.
Il primo comma si applica soltanto ai beneficiari che dispongono di superfici già convertite in passato da pascolo permanente ad altri usi.
Il primo comma riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009.
In tal caso, gli agricoltori riconvertono in pascolo permanente una percentuale delle superfici suddette, oppure investono a pascolo permanente una superficie equivalente. La percentuale di cui sopra è calcolata sulla base della superficie precedentemente convertita dall’agricoltore e della superficie necessaria a ripristinare l’equilibrio.
Tuttavia, se le superfici in questione, dopo essere state convertite ad altri usi, sono state oggetto di cessione, il primo comma si applica soltanto se la cessione ha avuto luogo dopo il 6 maggio 2004.
In deroga all’articolo 2, secondo comma, punto 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009, le superfici riconvertite o investite a pascolo permanente sono considerate «pascolo permanente» a datare dal primo giorno della riconversione o dell’investimento a pascolo permanente. Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per i cinque anni consecutivi alla data di conversione.
4. I paragrafi 1 e 3 si applicano soltanto durante il 2015.
5. Gli Stati membri eseguono controlli nel 2015 e nel 2016 per garantire il rispetto del disposto dei paragrafi 1 e 3.
CAPO II
CALCOLO E APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Articolo 38
Disposizioni generali relative alle inadempienze
1. Per «ripetizione» di un’inadempienza si intende l’inadempienza accertata più di una volta in tre anni civili consecutivi a una stessa condizione o norma, purché il beneficiario sia stato informato di un’inadempienza anteriore e, se del caso, abbia avuto l’opportunità di adottare i provvedimenti necessari per porre termine a tale precedente situazione di inadempienza. Al fine di stabilire la ripetizione di un’inadempienza, sono prese in considerazione le inadempienze determinate in conformità del regolamento (CE) n. 1122/2009; in particolare, la norma BCAA 3, indicata nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013, è considerata equivalente al CGO 2 dell’allegato II del regolamento (CE) n. 73/2009 nella sua versione in vigore il 21 dicembre 2013.
2. La «portata» di un’inadempienza è determinata tenendo conto in particolare dell’impatto dell’inadempienza stessa, che può essere limitato all’azienda oppure più ampio.
3. La «gravità» di un’inadempienza dipende in particolare dalla rilevanza delle conseguenze dell’inadempienza medesima alla luce degli obiettivi del criterio o della norma di cui trattasi.
4. La «persistenza» di un’inadempienza dipende in particolare dal lasso di tempo nel corso del quale ne perdura l’effetto e dalla possibilità di eliminarne l’effetto con mezzi ragionevoli.
5. Ai fini del presente capo, un’inadempienza si considera «accertata» se è constatata a seguito di uno qualsiasi dei controlli effettuati in conformità al presente regolamento o dopo essere stata portata a conoscenza dell’autorità di controllo competente o, se del caso, dell’organismo pagatore, in qualsiasi altro modo.
Articolo 39
Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di negligenza
1. Se un’inadempienza è dovuta alla negligenza del beneficiario, si applica una riduzione. Di norma tale riduzione corrisponde al 3 % dell’importo complessivo risultante dai pagamenti e dai premi annuali di cui all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione della gravità dell’inadempienza fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4, l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale all’1 % o di aumentarla al 5 % dell’importo totale di cui al primo comma oppure, qualora le disposizioni relative alla condizione o alla norma in questione consentano di non sanzionare ulteriormente l’inadempienza accertata o nei casi in cui l’aiuto sia concesso conformemente all’articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013, di non imporre alcuna riduzione.
2. Qualora uno Stato membro decida, a norma dell’articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, di non applicare una sanzione amministrativa e il beneficiario interessato non abbia provveduto a sanare la situazione entro il termine fissato dall’autorità competente, si applica la sanzione amministrativa.
Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza.
3. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi dell’opzione prevista all’articolo 99, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e il beneficiario interessato non abbia provveduto a sanare la situazione entro il termine fissato dall’autorità competente, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all’1 % a norma del paragrafo 1 del presente articolo in relazione all’anno della prima constatazione durante l’applicazione del sistema di allerta precoce, se risulta che l’inadempienza non è stata sanata entro un periodo massimo di tre anni civili consecutivi a decorrere dall’anno della prima constatazione.
Il termine fissato dall’autorità competente non è posteriore alla fine dell’anno successivo a quello in cui è stata rilevata l’inadempienza.
Un’inadempienza che è stata sanata dal beneficiario entro il termine fissato non è considerata inadempienza al fine di stabilire la ripetizione conformemente al paragrafo 4.
4. Fatti salvi i casi di inadempienze intenzionali, la riduzione da applicare in relazione alla prima ripetizione della stessa inadempienza conformemente al paragrafo 1 è moltiplicata per tre.
In caso di ulteriori ripetizioni, il risultato della riduzione fissata per la ripetizione precedente è moltiplicato ogni volta per tre. Tuttavia, la riduzione massima non può superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.
Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa il beneficiario in questione del fatto che, in caso di ulteriore accertamento della stessa inadempienza, si riterrà che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 40.
Articolo 40
Calcolo e applicazione delle sanzioni amministrative in caso di inadempienza intenzionale
Se l’inadempienza accertata è stata commessa intenzionalmente dal beneficiario, la riduzione da applicare all’importo totale di cui all’articolo 39, paragrafo 1, è di norma pari al 20 % di tale importo.
Tuttavia, sulla scorta della valutazione della rilevanza dell’inadempienza fornita dall’autorità di controllo competente nell’apposita parte della relazione di controllo tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 38, paragrafi da 1 a 4, l’organismo pagatore può decidere di ridurre tale percentuale a un livello non inferiore al 15 % o di aumentarla fino al 100 % di tale importo totale.
Articolo 41
Cumulo delle sanzioni amministrative
Se un caso di inadempienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera b), costituisce anche un’ inadempienza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, punto 2, lettera a), le sanzioni amministrative sono applicate in conformità delle norme stabilite dalla Commissione in base all’articolo 77, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1306/2013.
TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 42
Norme transitorie in materia di condizionalità
1. In relazione agli obblighi di condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal presente regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. In ordine alle inadempienze agli obblighi di condizionalità che non sono state oggetto di sanzioni amministrative in quanto rientranti nel campo di applicazione della norma de minimis di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009 ovvero all’articolo 51, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1698/2005, si applica l’articolo 97, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 relativamente all’obbligo per l’autorità di controllo di adottare i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all’inadempienza accertata.
Articolo 43
Abrogazione
I regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011 sono abrogati con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Tuttavia, detti regolamenti continuano ad applicarsi:
a) |
alle domande di aiuto concernenti i pagamenti diretti presentate per periodi di erogazione del premio che iniziano anteriormente al 1o gennaio 2015, |
b) |
alle domande di pagamento relative al 2014, e |
c) |
al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (24). |
Articolo 44
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica alle domande di aiuto o di pagamento presentate in riferimento agli anni di domanda o ai periodi di erogazione del premio che iniziano a decorrere dal 1o gennaio 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2014
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(2) Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell’ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell’ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65).
(4) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).
(5) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).
(6) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1).
(7) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16).
(8) Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8).
(9) Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).
(10) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1).
(11) Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8).
(12) Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23).
(13) Regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41).
(14) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
(15) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).
(16) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).
(17) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).
(18) Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e stabilisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18).
(19) Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1).
(20) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
(21) Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).
(22) Regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e con la cura dello spazio naturale (GU L 215 del 30.7.1992, pag. 85).
(23) Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80).
(24) Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).