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Document 32014H0193
(2014/193/EU): Commission Recommendation of 4 April 2014 on the reduction of the presence of cadmium in foodstuffs Text with EEA relevance
(2014/193/UE): Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2014 , relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE
(2014/193/UE): Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2014 , relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 104 del 8.4.2014, p. 80–81
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/80 |
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2014
relativa alla riduzione della presenza di cadmio nei prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2014/193/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (1), che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, fissa i tenori massimi del cadmio in una serie di prodotti alimentari. |
(2) |
Il 30 gennaio 2009 il gruppo di esperti scientifici sui contaminanti nella catena alimentare (gruppo CONTAM) dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha adottato un parere sulla presenza di cadmio negli alimenti (2). In tale parere l'EFSA ha stabilito una nuova dose settimanale tollerabile (TWI — tolerable weekly intake) pari a 2,5 μg/kg di peso corporeo. Nella sua dichiarazione relativa alla nuova valutazione della dose settimanale tollerabile di cadmio stabilita dal gruppo CONTAM nel 2009 (3) l'EFSA ha preso in considerazione la recente valutazione del rischio realizzata dal comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA) (4) e ha confermato la TWI di 2,5 μg/kg di peso corporeo. |
(3) |
Nel suo parere scientifico il gruppo CONTAM ha concluso che nei paesi europei le esposizioni alimentari medie sono vicine o leggermente superiori alla TWI di 2,5 μg/kg di peso corporeo. Alcuni sottogruppi della popolazione possono superare la TWI di circa il doppio. Il gruppo CONTAM ha inoltre concluso che, sebbene siano improbabili effetti avversi per la funzionalità renale degli individui esposti a questa dose, l'esposizione al cadmio a livello della popolazione dovrebbe essere ridotta. |
(4) |
Secondo il parere scientifico del gruppo CONTAM, i gruppi alimentari che più contribuiscono all'esposizione alimentare al cadmio, soprattutto a causa dei consumi elevati, sono i cereali e i prodotti a base di cereali, gli ortaggi, la frutta a guscio e le leguminose, le radici amidacee o le patate e la carne e i prodotti a base di carne. Le concentrazioni più elevate di cadmio sono state riscontrate nei seguenti prodotti alimentari: alghe marine, pesce e frutti di mare, cioccolato e alimenti dietetici, funghi, semi oleosi e frattaglie commestibili. |
(5) |
Nel 2001 sono stati stabiliti i tenori massimi di cadmio in una serie di prodotti alimentari, fra cui i cereali, gli ortaggi, la carne, il pesce, i frutti di mare, le frattaglie e gli integratori alimentari. Sulla base delle recenti conclusioni dell'EFSA sono stati presi in considerazione nuovi tenori massimi negli alimenti per bambini e nei prodotti a base di cioccolato/cacao, che si prevede saranno adottati a breve. |
(6) |
A seguito dei pareri scientifici sul cadmio formulati dal gruppo CONTAM, la Commissione ha inoltre esaminato la possibilità di ridurre alcuni degli attuali tenori massimi di cadmio nei prodotti alimentari che sono fra le principali fonti di esposizione (ad es. cereali, ortaggi, patate). |
(7) |
La Commissione ritiene difficile conseguire una riduzione immediata dei tenori massimi. La presenza di cadmio nei prodotti alimenti non è uniforme, ma varia considerevolmente in funzione, ad esempio, della localizzazione geografica della zona di coltivazione (livelli differenti di presenza naturale di cadmio nel suolo dovuti alla diversa distribuzione nella crosta terrestre), della disponibilità del cadmio a partire dal suolo (trasferimento in misura diversa dal suolo alle piante a seconda del pH e di altri componenti del terreno), delle diverse varietà vegetali che presentano modelli differenti di accumulo del cadmio, ma anche in funzione di fattori antropici (utilizzo in agricoltura di fanghi derivanti dai liquami, letame o concimi a base di fosfati) e di altri fattori. Per quanto riguarda la presenza di cadmio nei fertilizzanti a base di fosfati, in merito alla quale sono in corso lavori, la Commissione riconosce la necessità di intervenire conformemente alla sua strategia per la riduzione dei rischi del cadmio e dell'ossido di cadmio, adottata nel 2008 (5). |
(8) |
Alcuni metodi di attenuazione per ridurre la presenza di cadmio negli alimenti sono tuttavia già disponibili, ma occorre tempo affinché siano pienamente messi in pratica dagli agricoltori e dagli operatori del settore alimentare. In alcuni casi, per conseguire riduzioni a medio/lungo termine dei tenori di cadmio negli alimenti, i metodi esistenti devono essere adattati in modo specifico alle colture e alle zone geografiche per le quali saranno applicati e devono essere comunicati e promossi in maniera più efficace presso gli agricoltori. È pertanto opportuno che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i metodi di attenuazione già disponibili siano comunicati e promossi presso gli agricoltori e che se ne cominci o continui l'applicazione allo scopo di ridurre i tenori di cadmio negli alimenti. Se necessario, è opportuno procedere a ulteriori ricerche e indagini per colmare ogni eventuale lacuna nelle conoscenze sui metodi di attenuazione. |
(9) |
I progressi degli effetti delle misure adottate dovrebbero essere regolarmente monitorati e comunicati alla Commissione. Ulteriori dati sull'occorrenza del cadmio dovrebbero essere raccolti e comunicati regolarmente all'EFSA per consentire alla Commissione di riesaminare la situazione entro il 31 dicembre 2018 al fine di decidere in merito ad altre misure appropriate, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
(1) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le misure di attenuazione esistenti per ridurre i tenori di cadmio negli alimenti, in particolare nei cereali, negli ortaggi e nelle patate, siano progressivamente applicate dagli agricoltori e dagli operatori del settore alimentare. Ciò comprende l'uso di mezzi efficaci di comunicazione e di promozione dei metodi noti di attenuazione presso gli agricoltori e gli operatori del settore alimentare. |
(2) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che, qualora siano necessarie maggiori conoscenze per individuare le misure di attenuazione appropriate, ad esempio per una determinata coltura o in una particolare zona geografica, siano svolte indagini/ricerche per colmare queste lacune nelle conoscenze. |
(3) |
Gli Stati membri dovrebbero monitorare regolarmente i progressi delle misure di attenuazione applicate grazie alla raccolta di dati sull'occorrenza dei tenori di cadmio negli alimenti. Gli Stati membri dovrebbero garantire:
|
(4) |
La campionatura e l'analisi dovrebbero essere effettuate conformemente alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari (6). |
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2014
Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.
(2) The EFSA Journal (2009) 980, 1-139.
(3) The EFSA Journal (2011);9(2):1975.
(4) WHO Food Additives Series 64, 73a riunione del comitato misto FAO/OMS di esperti per gli additivi alimentari (JEFCA), Organizzazione mondiale della sanità, Ginevra, 2011.
(5) Comunicazione della Commissione relativa ai risultati della valutazione dei rischi e alle strategie per la riduzione dei rischi per le seguenti sostanze: cadmio e ossido di cadmio (GU C 149 del 14.6.2008, pag. 6).
(6) GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29.