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Document 32014R0349
Commission Implementing Regulation (EU) No 349/2014 of 3 April 2014 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 349/2014 della Commissione, del 3 aprile 2014 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 104 del 8.4.2014, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
8.4.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 349/2014 DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2014
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (2). Tale periodo deve essere fissato a tre mesi. |
(5) |
Il Comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere entro il termine stabilito dal suo presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2014
Per la Commissione,
a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1).
ALLEGATO
Descrizione delle merci |
Classificazione (codice NC) |
Motivazione |
(1) |
(2) |
(3) |
Manufatto tessile, morbido e reversibile, avente la forma di una cesta e dimensioni di circa 35 cm × 25 cm, con bordi (alti 10 cm) e fondo imbottiti. Una delle superfici esterne è in tessuto (100 % poliestere), l'altra è in tessuto felpato lavorato a maglia (100 % poliestere). L'articolo è destinato ad essere utilizzato da piccoli animali da compagnia. (Cfr. fotografie A e B) (1) |
6307 90 98 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata (RGI) nonché dal testo dei codici NC 6307, 6307 90 e 6307 90 98. Tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive, l'articolo è una cesta in tessuto destinata a fornire comfort a piccoli animali da compagnia. La classificazione come mobile alla voce 9403 è esclusa in quanto tale voce comprende prodotti di natura diversa, utilizzati per abitazioni private, alberghi, uffici, scuole, chiese, negozi, laboratori ecc. [cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (SA) relative alla voce 9403]. Anche la classificazione alla voce 9404 è esclusa in quanto le ceste in tessuto sono diverse dagli oggetti letterecci ed oggetti simili. Inoltre, l'articolo non presenta ulteriori elementi che consentano di classificarlo come oggetto lettereccio. Esso è considerato come manufatto tessile confezionato ai sensi della voce 6307. La superficie interna e quella esterna sono ugualmente essenziali poiché l'articolo può essere rivoltato su se stesso e utilizzato in entrambi i modi. Poiché non è possibile stabilire se sia il tessuto felpato lavorato a maglia di una delle due superfici (che porterebbe a classificare l'articolo nel codice NC 6307 90 10) o il tessuto dell'altra superficie (che porterebbe a classificare l'articolo con il codice 6307 90 98) a conferire all'articolo il suo carattere essenziale ai sensi della RGI 3 b), esso deve essere classificato nella voce che, in ordine di numerazione, è posta per ultima fra quelle suscettibili di essere prese in considerazione. L'articolo deve pertanto essere classificato nel codice NC 6307 90 98. |
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A |
B |
(1) La fotografia ha carattere puramente informativo.