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Document 22013D0106

Decisione del Comitato misto SEE n. 106/2013, del 14 giugno 2013 , che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

GU L 318 del 28.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 318 del 28.11.2013, p. 5–5 (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(2)/oj

28.11.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/7


DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 106/2013

del 14 giugno 2013

che modifica l’allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell’accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l’accordo SEE», in particolare l’articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, relativo all’autorizzazione di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677 e Lactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (1).

(2)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. La legislazione relativa ai mangimi non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell’allegato I dell’accordo SEE. La presente decisione, pertanto, non si applica al Liechtenstein.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato I dell’accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al capitolo II dell’allegato I dell’accordo SEE, dopo il punto 71 [regolamento di esecuzione (UE) n. 870/2012 della Commissione], è inserito il seguente punto:

«72.

32012 R 1119: Regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 della Commissione, del 29 novembre 2012, relativo all’autorizzazione di preparati di Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M DSM 11673, Pediococcus pentosaceus DSM 23376, NCIMB 12455 e NCIMB 30168, Lactobacillus plantarum DSM 3676 e DSM 3677 e Lactobacillus buchneri DSM 13573 come additivi per mangimi per tutte le specie animali (GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14).»

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 1119/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 15 giugno 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2013

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA


(1)   GU L 330 del 30.11.2012, pag. 14.

(*1)  Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.


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