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Document 32013D0498

2013/498/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 ottobre 2013 , relativa a un contributo finanziario dell’Unione a misure di sorveglianza e ad altre misure di emergenza attuate in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia contro la peste suina africana presente nei paesi terzi vicini [notificata con il numero C(2013) 6540]

GU L 272 del 12.10.2013, p. 47–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/498/oj

12.10.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 272/47


DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 2013

relativa a un contributo finanziario dell’Unione a misure di sorveglianza e ad altre misure di emergenza attuate in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia contro la peste suina africana presente nei paesi terzi vicini

[notificata con il numero C(2013) 6540]

(I testi in lingua estone, lettone, lituana e polacca sono i soli facente fede)

(2013/498/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 8,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ed abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (2), in particolare l’articolo 84,

considerando quanto segue:

(1)

La peste suina africana è una malattia virale infettiva, generalmente mortale, che colpisce i suini domestici e i cinghiali e causa gravi perturbazioni negli scambi all’interno dell’Unione e nelle esportazioni verso paesi terzi di suini vivi e di prodotti derivati da animali della specie suina.

(2)

In seguito alla conferma della peste suina africana in Georgia nel 2007 la malattia si è propagata nella Federazione russa, dove sono stati segnalati numerosi focolai della stessa nei suini e nei cinghiali in tutta la parte europea della Russia. Nel giugno 2013 la Bielorussia ha inoltre confermato la presenza di un focolaio di peste suina africana in suini da cortile nella regione di Grodno, a circa quaranta chilometri dalla frontiera lituana e in prossimità del confine con la Polonia.

(3)

La situazione della peste suina africana nei paesi limitrofi dell’Unione europea costituisce una minaccia diretta per gli allevamenti di suini all’interno dell’Unione, poiché il virus può essere introdotto negli Stati membri confinanti con i paesi terzi infetti attraverso i cinghiali che entrano nel territorio dell’Unione dalle zone infette, ma anche attraverso i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi o tramite l’introduzione non autorizzata nell’Unione di prodotti derivati da animali della specie suina.

(4)

Il rischio di introduzione della peste suina africana nell’Unione è più elevato in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a causa della presenza e dell’evoluzione di tale malattia nei territori confinanti della Bielorussia e della Federazione russa e detti Stati membri hanno informato la Commissione e gli altri Stati membri delle misure che intendono adottare per la protezione dei loro territori e degli altri Stati membri.

(5)

L’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno provveduto alla sorveglianza per l’individuazione precoce della febbre suina africana sia nei cinghiali che nei suini domestici e hanno predisposto misure di sensibilizzazione e preparazione alla malattia nel quadro dei rispettivi piani di emergenza elaborati in conformità alla direttiva 2002/60/CE (3) del Consiglio per garantire una risposta rapida in caso di introduzione della febbre suina africana. La Lituania è direttamente minacciata dalla presenza di tale malattia oltre il confine con la Bielorussia e, al fine di ridurre al minimo il rischio di diffusione nel suo territorio in caso di introduzione della peste suina africana, intende istituire una zona cuscinetto di 10 km lungo il confine con la Bielorussia, nella quale prevede di ridurre la densità dei soggetti ospiti promuovendo la macellazione dei suini e prevenendo il ripopolamento degli allevamenti di suini.

(6)

I cinghiali che attraversano i confini tra i paesi terzi interessati e l’UE comportano un rischio di introduzione della peste suina africana, soprattutto in alcune zone ad agricoltura intensiva in cui i cinghiali sono attratti dalle colture. Nel tentativo di ridurre i rischi e sulla base dei dati disponibili di ricerche preliminari sull’efficacia dell’uso di repellenti costituiti da sostanze sintetiche maleodoranti, che dimostrano un’efficienza piuttosto elevata e una durata relativamente lunga, la Lituania intende applicare tali repellenti, quale misura di riduzione dei rischi a breve termine, in alcune zone del suo territorio vicine al confine orientale, al fine di scoraggiare l’ingresso dei cinghiali nei campi di granturco e di altre colture.

(7)

La pulizia e la disinfezione dei veicoli che possono essere stati a contatto con il virus della peste suina africana è una delle misure preventive contro l’ingresso di tale malattia nell’Unione. La decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione (4) stabilisce pertanto determinate misure volte a impedire l’introduzione nell’Unione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa e dispone che i veicoli che hanno trasportato animali vivi e mangimi e che entrano nell’Unione in provenienza da zone infette vengano adeguatamente puliti e disinfettati e che la pulizia e la disinfezione siano opportunamente documentate.

(8)

In deroga alle disposizioni del regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione (5) il rischio di introduzione nell’Unione della peste suina africana attraverso scorte personali contenenti prodotti a base di carni suine inviate per posta o trasportate nel bagaglio di viaggiatori provenienti in particolare dalla Bielorussia e dalla Federazione russa, non è affatto irrilevante e richiede ulteriori controlli ai punti di entrata.

(9)

Numerosi soggetti interessati, compresi veterinari, agricoltori professionali e non professionali, conducenti di automezzi pesanti, agenti doganali, passeggeri e il pubblico in generale, devono inoltre essere resi consapevoli del rischio di introduzione della peste suina africana e delle sue conseguenze attraverso campagne di sensibilizzazione mirate.

(10)

Nella prima settimana dell’agosto 2013, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno presentato i rispettivi piani e le stime iniziali dei costi di attuazione delle misure di emergenza nelle zone considerate a rischio di introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa. È necessario un sostegno finanziario per il personale al fine di garantire l’attuazione delle attività di sorveglianza previste nei piani presentati. I piani sono stati esaminati dalla Commissione in vista di un contributo finanziario dell’Unione e sono risultati conformi alla direttiva 2002/60/CE.

(11)

Le azioni intraprese da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia al fine di ridurre in modo diretto il rischio di introduzione della malattia nell’Unione, vale a dire le operazioni di pulizia e di disinfezione dei veicoli, dovranno essere cofinanziate a un tasso del 100 %.

(12)

L’ulteriore sorveglianza effettuata da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia in zone a rischio più elevato di introduzione della malattia e le azioni intraprese nell’ambito della campagna di sensibilizzazione da tali Stati membri dovranno essere cofinanziate a un tasso del 50 %.

(13)

Le azioni intraprese dalla Lituania utilizzando repellenti in specifiche zone ad alto rischio, vicine ai confini orientali al fine di ridurre il rischio di introduzione della malattia nell’Unione attraverso i cinghiali, dovranno essere cofinanziate a un tasso del 50 %. Le azioni speciali intraprese dalla Lituania per diminuire la densità dei suini al confine con la Bielorussia dovranno essere cofinanziate a un tasso del 30 %.

(14)

Data l’urgenza delle misure, i costi sostenuti da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia a partire dal 2 luglio 2013, data di notifica delle misure di emergenza, dovranno essere ammessi a ricevere i contributi finanziari dell’Unione.

(15)

L’articolo 8, paragrafo 3, della decisione 2009/470/CE prevede che debbano essere definite le spese ammissibili e il livello del contributo finanziario dell’Unione. Tenuto conto della necessità di evitare una spesa eccessiva per il bilancio dell’Unione, occorre tuttavia fissare importi massimi che riflettano il corrispettivo ragionevole per determinate attività di sorveglianza.

(16)

Un corrispettivo ragionevole è il corrispettivo per un materiale o un servizio a un prezzo proporzionato rispetto a quello di mercato. In attesa dei controlli in loco da parte della Commissione, è ora necessario approvare il contributo finanziario specifico dell’Unione a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia.

(17)

Il versamento del contributo finanziario deve essere subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni previste e alla presentazione alla Commissione di tutte le informazioni necessarie da parte delle autorità.

(18)

Poiché i piani presentati da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia relativi alle misure di emergenza contro l’introduzione della peste suina africana dalla Bielorussia e dalla Federazione russa attuate nel 2013 offrono un quadro sufficientemente dettagliato ai sensi dell’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6), la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento delle spese previste nel programma di lavoro in materia di sovvenzioni.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Nell’ambito delle misure di emergenza per la protezione contro la peste suina africana adottate da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia nel 2013, tali Stati membri hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’attuazione delle attività di sorveglianza e per i test virologici o sierologici di laboratorio effettuati su campioni ottenuti dopo il 1o luglio 2013 durante la sorveglianza dei suini domestici e dei cinghiali in tali Stati membri.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:

i)

15 000 EUR per l’Estonia;

ii)

80 000 EUR per la Lettonia;

iii)

46 000 EUR per la Lituania;

iv)

20 000 EUR per la Polonia.

3.   Le spese massime rimborsabili a Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 non superano in media:

i)

0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

ii)

5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;

iii)

2 EUR per il test ELISA;

iv)

10 EUR per il test PCR;

v)

10 EUR per il test virologico.

4.   Le spese che possono beneficiare di un contributo finanziario dell’Unione per le misure di cui al paragrafo 1, si limitano alle spese sostenute dagli Stati membri, per:

a)

i test di laboratorio;

i)

l’acquisto di kit per le analisi, di reagenti e di tutti i materiali di consumo individuabili utilizzati specificamente per effettuare test di laboratorio;

ii)

il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all’esecuzione dei test presso il laboratorio;

b)

il personale, indipendentemente dalla categoria, specificamente assegnato, a tempo pieno o parziale, all’attuazione delle attività di sorveglianza previste dai programmi diverse dai test di laboratorio.

c)

le spese generali pari al 7 % della somma delle spese di cui alle lettere a) e b).

Le spese di personale di cui alla lettera a), punto ii), e alla lettera b), si limitano alle retribuzioni effettive, compresi i contributi previdenziali, e agli altri costi previsti dalla legge inclusi nella retribuzione.

Articolo 2

1.   Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’acquisto di apparecchiature e di materiali di consumo per le attività di pulizia e disinfezione svolte in detti Stati membri dopo il 1o luglio 2013.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 100 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:

a)

20 000 EUR per l’Estonia;

b)

735 000 EUR per la Lettonia;

c)

738 000 EUR per la Lituania;

d)

98 000 EUR per la Polonia.

Articolo 3

1.   Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia hanno diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per le campagne di sensibilizzazione realizzate in detti Stati membri dopo il 1o luglio 2013.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute da Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia per le attività di cui al paragrafo 1 e non supera:

a)

10 000 EUR per l’Estonia;

b)

14 000 EUR per la Lettonia;

c)

40 000 EUR per la Lituania;

d)

25 000 EUR per la Polonia.

Articolo 4

1.   Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, la Lituania ha diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute per l’acquisto di sostanze repellenti per i cinghiali da utilizzare in specifiche zone ad alto rischio del suo territorio dopo il 1o luglio 2013.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per le attività di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 30 000 EUR.

Articolo 5

1.   Nell’ambito delle misure di emergenza adottate nel 2013 per la protezione contro la peste suina africana, la Lituania ha diritto a un contributo specifico dell’Unione alle spese sostenute a titolo di indennizzo degli allevatori di suini per le perdite dovute alla macellazione precoce nella zona cuscinetto di 10 km di larghezza lungo il confine con la Bielorussia.

2.   Il contributo finanziario dell’Unione è fissato al 30 % delle spese sostenute dalla Lituania, sino a un importo massimo di 600 000 EUR.

Articolo 6

1.   Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 4 è versato sulla base:

a)

di una relazione tecnica definitiva a norma dell’allegato I relativa all’esecuzione tecnica delle misure di sorveglianza di cui all’articolo 1, nella quale figurano i risultati ottenuti nel periodo dal 2 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;

b)

di una relazione finanziaria definitiva, in formato elettronico, a norma dell’allegato II, relativa alle spese sostenute nel periodo dal 2 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;

c)

dei risultati di tutti i controlli in loco effettuati in conformità all’articolo 11, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE.

I documenti giustificativi delle relazioni di cui alle lettere a) e b) sono messi a disposizione della Commissione per i controlli in loco di cui alla lettera c).

2.   La relazione tecnica definitiva e la relazione finanziaria definitiva di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono presentate entro il 30 aprile 2014. Se tale termine non è rispettato, il contributo finanziario specifico dell’Unione è ridotto del 25 % per ogni mese civile di ritardo, a meno che sussistano circostanze debitamente giustificate per il ritardo.

Articolo 7

La Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania e la Repubblica di Polonia sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2013

Per la Commissione

Tonio BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

(2)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

(3)  Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana (GU L 192 del 20.7.2002, pag. 27).

(4)  Decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l’introduzione nell’Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE (GU L 211 del 7.8.2013, pag. 5).

(5)  Regolamento (CE) n. 206/2009 della Commissione, del 5 marzo 2009, relativo all’introduzione nella Comunità di scorte personali di prodotti di origine animale e che modifica il regolamento (CE) n. 136/2004 (GU L 77 del 24.3.2009, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).


ALLEGATO I

Relazione tecnica definitiva sulle misure di sorveglianza relative alla peste suina africana nei cinghiali e nei suini domestici

Stato membro:

Data:

1.

Valutazione tecnica della situazione:

1.1.

Mappe epidemiologiche:

1.2.

Informazioni sulla sorveglianza:

Stato membro

Numero di suini domestici sottoposti a campionamento

Numero di cinghiali sottoposti a campionamento

Tipo di test (1)

Numero di test

Numero di suini domestici positivi

Numero di cinghiali positivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totali 2013

 

 

 

 

 

 

2.

Conseguimento degli obiettivi e difficoltà tecniche:

3.

Informazioni epidemiologiche supplementari: indagini epidemiologiche, ritrovamento di animali morti, distribuzione per età degli animali risultati positivi, lesioni riscontrate ecc.:


(1)  Indicare: ELISA, PCR, Ag-ELISA, isolamento del virus, altri (specificare).


ALLEGATO II

Relazione finanziaria definitiva sulle misure di emergenza relative alla peste suina africana

Stato membro:

Data:

1.

Misure di sorveglianza relative alla peste suina africana nei cinghiali e nei suini domestici:

Campionamento

Categoria

Costo del campionamento

Numero di animali sottoposti a campionamento

Costo unitario per animale sottoposto a campionamento

Costo totale

Suini domestici

 

 

 

Cinghiali

 

 

 

Personale

Tipo

Costo unitario

Numero di effettivi

Costo totale

 

 

 

 

Test di laboratorio

 

Numero di test eseguiti

Costo dei test (1)

Test di laboratorio

(1)

Personale

(2)

Spese generali

FOR-L_2013272IT.01005201.notes.0001.xml.jpg

Costo totale

FOR-L_2013272IT.01005201.notes.0002.xml.jpg

Test sierologici (ELISA)

 

 

 

 

 

Test PCR

 

 

 

 

 

Test virologici

 

 

 

 

 

2.

Pulizia e disinfezione:

a)   APPARECCHIATURE

Descrizione

Costo/valore (IVA esclusa)

Data di acquisto

 

 

 

Totale

 

 


b)   MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione

Costo/valore (IVA esclusa)

Data di acquisto

 

 

 

Totale

 

 

3.

Campagne di sensibilizzazione:

Descrizione delle attività

Costo/valore (IVA esclusa)

Data di realizzazione

 

 

 

Totale

 

 

4.

Uso di repellenti:

MATERIALI DI CONSUMO

Descrizione

Costo/valore (IVA esclusa)

Data di acquisto

 

 

 

Totale

 

 

5.

Suini abbattuti nella zona cuscinetto presso il confine con la Bielorussia — per la Lituania:

Numero di identificazione dell’azienda

Allevatore: cognome e nome

Comune

Data di macellazione

Numero di animali abbattuti per categoria

Importo dell’indennizzo versato per categoria (IVA esclusa)

Indennizzo totale versato (IVA esclusa)

Data del pagamento

 

 

 

 

scrofe

verri

suinetti

suini

scrofe

verri

suinetti

suini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto certifica che:

le spese di cui sopra sono state effettivamente sostenute e contabilizzate con esattezza e sono ammissibili conformemente alle disposizioni della presente decisione,

tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sono disponibili per i controlli,

per le misure in questione non è stato chiesto nessun altro contributo dell’Unione e tutte le entrate derivanti da operazioni effettuate nel quadro di tali misure sono dichiarate alla Commissione,

il programma è stato attuato in conformità alla normativa pertinente dell’Unione,

si applicano procedure di controllo in particolare per verificare l’esattezza degli importi dichiarati e per prevenire, individuare e rettificare le irregolarità.

Data:

Nome e firma del direttore operativo:


(1)  Tutti i costi sono al netto dell’IVA


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