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Document 32013R0972
Commission Implementing Regulation (EU) No 972/2013 of 9 October 2013 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Μεσσαρά (Messara) (PDO))
Regolamento di esecuzione (UE) n. 972/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Μεσσαρά (Messara) (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 972/2013 della Commissione, del 9 ottobre 2013 , recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Μεσσαρά (Messara) (DOP)]
GU L 272 del 12.10.2013, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.10.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 272/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 972/2013 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2013
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Μεσσαρά (Messara) (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (2). |
(2) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Μεσσαρά» (Messara), presentata dalla Grecia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). |
(3) |
Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Μεσσαρά» (Messara) deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione che figura nell’allegato del presente regolamento è registrata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2013
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Vicepresidente
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(3) GU C 396 del 21.12.2012, pag. 24.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato:
Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)
GRECIA
Μεσσαρά (Messara) (DOP)