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Document 32013D0263

    2013/263/UE: Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013 , relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

    GU L 154 del 6.6.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/263/oj

    Related international agreement

    6.6.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 154/5


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 13 maggio 2013

    relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe

    (2013/263/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno che l’Unione europea e la Federazione russa rafforzino la loro cooperazione al fine di prevenire la diversione dei precursori di droghe dal commercio lecito, al fine di combattere la fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

    (2)

    Il 23 marzo 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Federazione russa in prospettiva di un accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe («l’accordo»). I negoziati sono stati condotti dalla Commissione nell’ambito delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio e si sono conclusi positivamente.

    (3)

    L’accordo dovrebbe garantire il pieno rispetto dei diritti fondamentali, in particolare un elevato livello di protezione con riguardo al trattamento e al trasferimento di dati personali tra le sue parti.

    (4)

    L’accordo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione di tale accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Federazione russa sui precursori di droghe («l’accordo»), con riserva della conclusione di tale accordo (1).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.

    Articolo 3

    La Commissione, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel gruppo di esperti misto di verifica istituito a norma dell’articolo 9 dell’accordo.

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    S. COVENEY


    (1)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


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