Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.
Dokuments 32013D0230
2013/230/EU: Council Decision of 14 May 2013 on the launch of automated data exchange with regard to Vehicle Registration Data (VRD) in Bulgaria
2013/230/UE: Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2013 , relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Bulgaria
2013/230/UE: Decisione del Consiglio, del 14 maggio 2013 , relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Bulgaria
GU L 138 del 24.5.2013., 12./12. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Vairs nav spēkā, Datums, līdz kuram ir spēkā: 02/06/2017; sostituito da 32017D0947
24.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 138/12 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 14 maggio 2013
relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Bulgaria
(2013/230/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. |
(2) |
L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. |
(3) |
L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota. |
(4) |
A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal competente gruppo di lavoro del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. |
(5) |
La Bulgaria ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli. |
(6) |
La Bulgaria ha effettuato con successo un’esperienza pilota con i Paesi Bassi. |
(7) |
In Bulgaria ha avuto luogo una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione belga/neerlandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio. |
(8) |
È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell’esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 12 di tale decisione a decorrere dal giorno di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
M. NOONAN
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.