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Document 32012R1236

    Regolamento (UE) n. 1236/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012 , che apre un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    GU L 350 del 20.12.2012, p. 51–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1236/oj

    20.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 350/51


    REGOLAMENTO (UE) N. 1236/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2012

    che apre un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

    sentito il comitato consultivo, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

    considerando quanto segue:

    A.   DOMANDA

    (1)

    La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda con la quale le viene richiesto di aprire un’inchiesta sull’eventuale elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese e di assoggettare a registrazione le importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati, contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, originari della Repubblica popolare cinese.

    (2)

    La domanda è stata presentata il 5 novembre 2012 da Plansee SE, un produttore dell’Unione di determinati cavi di molibdeno.

    B.   PRODOTTO

    (3)

    Il prodotto, oggetto della possibile elusione, è costituito da cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese e attualmente dichiarati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102960011 e 8102960019) («il prodotto in esame»).

    (4)

    Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel precedente considerando, ma contenente, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame ma con un diverso codice TARIC (8102960090, fino all’entrata in vigore del presente regolamento) e originario della Repubblica popolare cinese («il prodotto oggetto dell’inchiesta»).

    C.   MISURE IN VIGORE

    (5)

    Le misure attualmente in vigore che potrebbero eventualmente essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio (2), sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese.

    D.   MOTIVAZIONE

    (6)

    La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che le misure antidumping applicate alle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese sono eluse mediante le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

    (7)

    Gli elementi di prova presentati sono i seguenti:

    (8)

    La domanda dimostra che, dopo l’istituzione del dazio antidumping definitivo sul prodotto in esame stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010, la configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese verso l’Unione ha subito un notevole cambiamento, senza che vi fossero motivi sufficienti o giustificazioni economiche a parte l’istituzione del dazio.

    (9)

    Tale cambiamento risulta essere determinato dall’importazione nell’Unione del prodotto oggetto dell’inchiesta. La domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che il prodotto oggetto dell’inchiesta presenta le stesse caratteristiche essenziali e ha gli stessi impieghi del prodotto in esame.

    (10)

    La domanda contiene inoltre elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame risultano compromessi in termini quantitativi e di prezzo. Volumi significativi di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta risultano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame. Vi sono inoltre elementi di prova a prima vista sufficienti del fatto che le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta avvengono a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che ha determinato l’istituzione delle misure in vigore.

    (11)

    Infine la domanda contiene elementi di prova a prima vista sufficienti a dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell’inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per tale prodotto.

    (12)

    Se nel corso dell’inchiesta saranno individuate pratiche di elusione di cui all’articolo 13 del regolamento di base, diverse da quella summenzionata, l’inchiesta potrà riguardare anche tali pratiche.

    E.   PROCEDURA

    (13)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l’apertura di un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, e per disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, in conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

    a)   Questionari

    (14)

    Per ottenere le informazioni che ritiene necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori esportatori noti e alle associazioni note di produttori esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori noti e alle associazioni note di importatori dell’Unione, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese. Potranno eventualmente essere chieste informazioni anche all’industria dell’Unione.

    (15)

    In ogni caso, tutte le parti interessate sono invitate a contattare immediatamente la Commissione entro il termine indicato all’articolo 3 del presente regolamento e a richiedere un questionario entro il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, dato che il termine indicato all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

    (16)

    Le autorità della Repubblica popolare cinese saranno informate dell’apertura dell’inchiesta.

    b)   Raccolta di informazioni e audizioni

    (17)

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova in merito. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

    c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

    (18)

    In conformità all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta possono essere esentate dalla registrazione o dalle misure se l’importazione non costituisce una forma di elusione.

    (19)

    Poiché l’eventuale elusione si verifica all’esterno dell’Unione, possono essere concesse esenzioni, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, ai produttori del prodotto oggetto dell’inchiesta nella Repubblica popolare cinese che dimostrino di non essere collegati (3) ad alcun produttore interessato dalle misure (4) e che non risultino coinvolti in pratiche di elusione di cui all’articolo 13, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell’esenzione devono presentare una domanda sostenuta dagli opportuni elementi di prova entro il termine di cui all’articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

    F.   REGISTRAZIONE

    (20)

    In conformità all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre disporre la registrazione delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta al fine di consentire, qualora le conclusioni dell’inchiesta confermino l’elusione, la riscossione dell’appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di imposizione della registrazione di tali importazioni.

    G.   TERMINI

    (21)

    Ai fini di una buona amministrazione, devono essere precisati i termini entro i quali:

    le parti interessate possono manifestarsi alla Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni di cui si debba tener conto nel corso dell’inchiesta,

    i produttori nella Repubblica popolare cinese possono chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

    le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

    (22)

    Si noti che l’esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al rispetto dei termini fissati all’articolo 3 del presente regolamento.

    H.   OMESSA COLLABORAZIONE

    (23)

    Qualora una parte interessata neghi l’accesso alle necessarie informazioni, oppure non le comunichi entro i termini stabiliti, oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell’articolo 18 del regolamento di base.

    (24)

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

    (25)

    Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni sono stabilite sulla base dei dati disponibili, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, l’esito per tale parte può essere meno favorevole rispetto a quello che sarebbe stato raggiunto se avesse collaborato.

    I.   CALENDARIO DELL’INCHIESTA

    (26)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base l’inchiesta verrà conclusa entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    J.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

    (27)

    Si noti che i dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (5).

    K.   CONSIGLIERE-AUDITORE

    (28)

    Le parti interessate possono chiedere l’intervento del consigliere-auditore della direzione generale del Commercio che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione che si occupano dell’inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Egli può organizzare un’audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate.

    (29)

    Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Il consigliere-auditore si occupa anche di organizzare un’audizione delle parti che consenta la presentazione delle diverse posizioni e delle relative controdeduzioni.

    (30)

    Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto, le parti interessate sono invitate a consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore all’interno del sito web della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È aperta un’inchiesta, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009, al fine di determinare se le importazioni nell’Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese e attualmente dichiarati con il codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960030), eludono le misure istituite dal regolamento d’esecuzione (UE) n. 511/2010.

    Articolo 2

    Le autorità doganali, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009, prendono gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’articolo 1 del presente regolamento.

    Le importazioni sono soggette a registrazione per un periodo di 9 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Con apposito regolamento la Commissione può disporre che le autorità doganali pongano termine alla registrazione delle importazioni nell’Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione dell’esenzione.

    Articolo 3

    1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    2.   Salvo indicazione contraria le parti interessate, affinché le loro osservazioni siano prese in considerazione nel corso dell’inchiesta, devono manifestarsi mettendosi in contatto con la Commissione, presentare il loro punto di vista per iscritto e presentare le risposte al questionario o qualunque altra informazione entro 37 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    3.   I produttori della Repubblica popolare cinese che desiderino chiedere l’esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 37 giorni.

    4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 37 giorni.

    5.   Le parti interessate devono presentare tutte le comunicazioni e le richieste in formato elettronico (le comunicazioni non riservate per e-mail e quelle riservate su CD-R/DVD), indicando il proprio nome, indirizzo, e-mail e i numeri di telefono e di fax. Le deleghe, le certificazioni firmate e i relativi aggiornamenti che accompagnano le risposte al questionario devono però essere presentati in formato cartaceo, vale a dire inviati per posta o consegnati a mano, all’indirizzo sottoindicato. A norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento di base, se una parte interessata non è in grado di trasmettere le comunicazioni e le richieste in formato elettronico, deve informarne immediatamente la Commissione. Per ulteriori informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, le parti interessate possono consultare il sito internet della direzione generale del Commercio: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

    Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza inviate dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» (6) (a diffusione limitata) e, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, essere corredate di una versione non riservata, contrassegnata dalla dicitura «For inspection by interested parties» (Consultabile da tutte le parti interessate).

    Indirizzo della Commissione da utilizzare per la corrispondenza:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N105 08/020

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax + 32229.86287

    E-mail: TRADE-MW-CIRCUMVENTION@ec.europa.eu

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17.

    (3)  A norma dell’articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1) riguardante l’applicazione del codice doganale comunitario, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5 % o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: i) marito e moglie, ii) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di primo grado, iii) fratelli e sorelle (germani e consanguinei o uterini), iv) ascendenti e discendenti, in linea diretta, di secondo grado, v) zii/zie e nipoti, vi) suoceri e generi o nuore, vii) cognati e cognate. In questo contesto, «persona» indica persone fisiche o giuridiche.

    (4)  Anche se i produttori sono legati nel modo sopraindicato a società soggette alle misure istituite nei confronti delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese (le misure antidumping iniziali), può comunque essere accordata un’esenzione se non esistono elementi di prova del fatto che la relazione con le società sottoposte alle misure iniziali è stata stabilita o utilizzata per eludere le misure iniziali.

    (5)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (6)  Un documento a diffusione limitata («Limited») è un documento considerato riservato a norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 e dell’articolo 6 dell’accordo OMC sull’attuazione dell’articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è protetto anche a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).


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