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Document 32012D0806

    2012/806/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2012 , recante modifica della decisione 2007/767/CE relativa alla deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland [notificata con il numero C(2012) 9408]

    GU L 350 del 20.12.2012, p. 97–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/806/oj

    20.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 350/97


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2012

    recante modifica della decisione 2007/767/CE relativa alla deroga alle norme di origine definite nella decisione 2001/822/CE del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti della pesca importati dalle isole Falkland

    [notificata con il numero C(2012) 9408]

    (2012/806/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la decisione 2001/822/CE del Consiglio, del 27 novembre 2001, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare alla Comunità europea («decisione sull’associazione d’oltremare») (1), in particolare l’articolo 37 dell’allegato III,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 15 novembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione 2007/767/CE che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle isole Falkland per quanto riguarda varie specie di pesce congelato del codice NC 0303, varie specie di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, calamari congelati della specie Loligo e calamari congelati del genere Illex del codice NC 0307 (2). La deroga è scaduta il 30 novembre 2012.

    (2)

    Il 12 ottobre 2012 le isole Falkland hanno chiesto una nuova deroga alle norme di origine di cui all’allegato III della decisione 2001/822/CE per il periodo dal 1o dicembre 2012 fino all’adozione della nuova decisione sull’associazione d’oltremare. La richiesta riguarda un quantitativo complessivo di 8 750 tonnellate di pesce congelato del codice NC 0303, 1 683 tonnellate di filetti di pesce congelato del codice NC 0304, 29 400 tonnellate di calamari congelati della specie Loligo e 15 500 tonnellate di calamari congelati del genere Illex di cui al codice NC 0307.

    (3)

    Le isole Falkland hanno motivato la propria richiesta adducendo che la manodopera locale limitata e la penuria di competenze riducono le possibilità di reclutare per le proprie navi equipaggi provenienti dalle isole Falkland. Il fatto che gli equipaggi provenienti dai PTOM, dalla Comunità o dai paesi ACP non dispongano attualmente di tutte le competenze specifiche necessarie in materia di pesca deriva in particolare dalla posizione geografica peculiare delle isole Falkland.

    (4)

    È opportuno concedere la deroga alle norme di origine previste nell’allegato III della decisione 2001/822/CE per i prodotti di cui ai codici NC 0303 e 0304, per i calamari della specie Loligo di cui al codice NC 0307 49 35 e per i calamari del genere Illex di cui al codice NC 0307 99 11. Tale deroga è giustificata a norma dell’articolo 37, paragrafo 1, del suddetto allegato, in particolare tenendo conto dello sviluppo dell’industria locale esistente.

    (5)

    È necessario assicurare la continuità delle importazioni dalle isole Falkland nell’Unione. La decisione 2007/767/CE deve pertanto essere prorogata con effetto a decorrere dal 1o dicembre 2012 fino all’entrata in vigore della nuova decisione sull’associazione d’oltremare prevista per il 1o gennaio 2014.

    (6)

    La decisione 2007/767/CE va pertanto modificata di conseguenza.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2007/767/CE è modificata come segue:

    1)

    l’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

    «La deroga di cui all’articolo 1 si applica al pesce catturato in mare da navi o navi officina e ai quantitativi annui indicati nell’allegato della presente decisione importati nella Comunità dalle isole Falkland nel periodo compreso tra il 1o dicembre 2007 e il 31 dicembre 2013.»;

    2)

    l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 6

    La presente decisione si applica dal 1o dicembre 2007 al 31 dicembre 2013.»;

    3)

    l’allegato è sostituito dal testo di cui all’allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Algirdas ŠEMETA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 314 del 30.11.2001, pag. 1.

    (2)  GU L 310 del 28.11.2007, pag. 19.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    N. d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo

    Quantitativo complessivo annuo (1)

    (in t)

    09.1914

    0303

    Pesci congelati, esclusi i filetti e altre carni di pesci del codice 0304

    Dall’1.12.2007 al 30.11.2012

    12 500

    Dall’1.12.2012 al 31.12.2013

    8 750

    09.1915

    ex 0304

    Filetti di pesce congelati

    Dall’1.12.2007 al 30.11.2012

    5 100

    Dall’1.12.2012 al 31.12.2013

    1 683

    09.1916

    0307 49 35

    Calamari della specie Loligo Patagonica (Loligo gahi), congelati

    Dall’1.12.2007 al 30.11.2012

    34 600

    Dall’1.12.2012 al 31.12.2013

    29 400

    09.1917

    0307 99 11

    Calamari del genere Illex, congelati

    Dall’1.12.2007 al 30.11.2012

    31 000

    Dall’1.12.2012 al 31.12.2013

    15 500


    (1)  Il quantitativo complessivo riguarda tutte le specie.»


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