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Document 32012R0843
Commission Implementing Regulation (EU) No 843/2012 of 18 September 2012 concerning the authorisation of endo-1,4-beta-xylanase produced by Aspergillus niger (CBS 109.713) as a feed additive for turkeys reared for breeding, minor avian species for fattening and reared for laying or breeding and ornamental birds (holder of authorisation BASF SE) Text with EEA relevance
Regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 252 del 19.9.2012, p. 23–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2020; abrogato da 32020R0196
19.9.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 252/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 843/2012 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2012
relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713). La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
Essa riguarda l’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per galline ovaiole, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e uccelli ornamentali, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
L’impiego del preparato è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso e per le anatre dal regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione (2) e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione (3). |
(5) |
Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione dell’enline ovaiole, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e uccelli ornamentali. Nel suo parere del 2 febbraio 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’uso proposte, l’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) non ha effetti avversi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che il suo utilizzo può migliorare il rapporto mangime/peso di tutte le specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(6) |
La valutazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’impiego di questo preparato può essere autorizzato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) GU L 301 del 17.11.2009, pag. 3.
(3) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.
(4) EFSA Journal 2012; 10(2):2575.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell’additivo |
Nome del titolare della autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza della autorizzazione |
||||||||||||||||
Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione. |
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4a62 |
BASF SE |
Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 |
|
Tacchini allevati per la riproduzione. |
— |
560 TXU |
— |
|
9 ottobre 2022 |
||||||||||||||||
Uccelli ornamentali, specie avicole minori escluse anatre e specie ovaiole. |
280 TXU |
(1) 1 TXU è il quantitativo di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da arabinoxilano di frumento al minuto a pH 3,5 e a 55 °C.
(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx