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Document 32012R0843

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012 , relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 252 del 19.9.2012, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/03/2020; abrogato da 32020R0196

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/843/oj

    19.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 252/23


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 843/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 18 settembre 2012

    relativo all’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per tacchini allevati per la riproduzione, per le specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e per uccelli ornamentali (titolare dell’autorizzazione BASF SE)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 dispone che gli additivi destinati all’alimentazione animale siano soggetti a un’autorizzazione e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713). La domanda è corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    Essa riguarda l’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) come additivo nei mangimi per galline ovaiole, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e uccelli ornamentali, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

    (4)

    L’impiego del preparato è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso e per le anatre dal regolamento (CE) n. 1096/2009 della Commissione (2) e per i tacchini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1380/2007 della Commissione (3).

    (5)

    Sono stati presentati nuovi dati a sostegno della domanda di autorizzazione dell’enline ovaiole, tacchini allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso e da riproduzione e ovaiole e uccelli ornamentali. Nel suo parere del 2 febbraio 2012 (4), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni d’uso proposte, l’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) non ha effetti avversi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente e che il suo utilizzo può migliorare il rapporto mangime/peso di tutte le specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non sia necessario prescrivere un monitoraggio specifico successivo all’immissione in commercio. Essa ha esaminato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (6)

    La valutazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, l’impiego di questo preparato può essere autorizzato secondo quanto specificato nell’allegato del presente regolamento.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il preparato di cui all’allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo negli alimenti per animali alle condizioni stabilite nell’allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 301 del 17.11.2009, pag. 3.

    (3)  GU L 309 del 27.11.2007, pag. 21.

    (4)  EFSA Journal 2012; 10(2):2575.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare della autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Scadenza della autorizzazione

    Unità di attività/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %

    Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

    4a62

    BASF SE

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

     

    Composizione dell’additivo

    Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713) avente un’attività minima di:

     

    in forma solida: 5 600 TXU/g (1)

     

    in forma liquida: 5 600 TXU/ml

     

    Caratterizzazione della sostanza attiva

    Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Aspergillus niger (CBS 109.713)

     

    Metodo di analisi  (2)

    metodo viscosimetrico basato sulla riduzione della viscosità prodotta dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sul substrato contenente xilano (arabinoxilano di frumento) a pH 3,5 e a 55 °C.

    Tacchini allevati per la riproduzione.

    560 TXU

    1.

    Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Dose massima raccomandata per kg di mangime completo per tutte le specie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento: 840 TXU

    3.

    Da utilizzare in alimenti ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani).

    9 ottobre 2022

    Uccelli ornamentali, specie avicole minori escluse anatre e specie ovaiole.

    280 TXU


    (1)  1 TXU è il quantitativo di enzima che libera 5 micromoli di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) a partire da arabinoxilano di frumento al minuto a pH 3,5 e a 55 °C.

    (2)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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