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Document 32012R0196
Commission Implementing Regulation (EU) No 196/2012 of 8 March 2012 fixing the amount of the carry-over aid and the flat-rate aid for certain fishery products for the 2012 fishing year
Regolamento di esecuzione (UE) n. 196/2012 della Commissione, dell’ 8 marzo 2012 , che fissa, per la campagna di pesca 2012, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca
Regolamento di esecuzione (UE) n. 196/2012 della Commissione, dell’ 8 marzo 2012 , che fissa, per la campagna di pesca 2012, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca
GU L 71 del 9.3.2012, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012
9.3.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/13 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 196/2012 DELLA COMMISSIONE
dell’8 marzo 2012
che fissa, per la campagna di pesca 2012, l’ammontare dell’aiuto al riporto e dell’aiuto forfettario per taluni prodotti della pesca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),
visto il regolamento (CE) n. 2814/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 5,
visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca (3), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati. |
(2) |
Scopo dell’aiuto è incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o a conservare prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione. |
(3) |
L’ammontare dell’aiuto deve essere fissato in modo da non perturbare l’equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza. |
(4) |
L’ammontare dell’aiuto non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie, relative alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione ed il magazzinaggio, constatate nell’Unione nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata. |
(5) |
Per non intralciare il funzionamento del regime di intervento nel 2012 è necessario che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2012. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di pesca 2012, l’ammontare dell’aiuto al riporto di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 e quello dell’aiuto forfettario di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento, figurano nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2012.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.
(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34.
(3) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10.
ALLEGATO
1. |
Ammontare dell’aiuto al riporto per i prodotti dell’allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000
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2. |
Ammontare dell’aiuto al riporto per gli altri prodotti dell’allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000
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3. |
Ammontare dell’aiuto forfettario per i prodotti dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000
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