EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0024

2012/24/UE: Decisione della Commissione, dell' 11 gennaio 2012 , che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d’America e che svincola gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

GU L 8 del 12.1.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/24(1)/oj

12.1.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/36


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 gennaio 2012

che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acetato di vinile originario degli Stati Uniti d’America e che svincola gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio

(2012/24/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Inizio del procedimento e istituzione di misure provvisorie

(1)

Il 22 ottobre 2010 la Commissione ha ricevuto una denuncia in virtù dell’articolo 5 del regolamento di base secondo cui alcune importazioni di acetato di vinile (di seguito «il prodotto in esame») originario degli Stati Uniti d’America («USA») sarebbero state oggetto di dumping pregiudizievole.

(2)

La denuncia è stata presentata da Ineos Oxide Ltd (di seguito: «il denunziante»), che rappresenta una proporzione rilevante, in questo caso superiore al 25 % della produzione industriale totale di acetato di vinile dell’Unione.

(3)

Il 4 dicembre 2010, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acetato di vinile originario degli USA.

(4)

Con il regolamento (CE) n. 821/2011 (3) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acetato di vinile attualmente classificato al codice NC 2915 32 00 e originario degli USA.

B.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(5)

Con una lettera del 4 novembre 2011 indirizzata alla Commissione, il denunziante ha formalmente ritirato la denuncia.

(6)

Conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base, il procedimento può essere chiuso quando viene ritirata la denuncia, a meno che tale chiusura non sia contraria all’interesse dell’Unione.

(7)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento potesse essere chiuso, poiché dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura fosse contraria all’interesse dell’Unione. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni indicanti che tale chiusura non sarebbe nell’interesse dell’Unione.

(8)

In seguito alla comunicazione di tale decisione, una delle parti ha sostenuto di essere stata ingiustamente esclusa dalla definizione dell’industria dell’Unione o che, in alternativa, sarebbe opportuno modificare il regolamento provvisorio così da includere la parte in tale definizione. A tale proposito, è opportuno precisare che le conclusioni del regolamento provvisorio, sulla base delle informazioni ottenute del corso dell’inchiesta, erano solo temporanee, come stabilito al considerando 31 dello stesso regolamento provvisorio. Dato che le procedure antidumping sono terminate senza l’istituzione di misure definitive, in seguito al ritiro della denuncia, non è appropriato, in una decisione che chiude un procedimento, fornire decisioni definitive né modificare il regolamento provvisorio.

(9)

Si ricorda che le conclusioni in questione erano provvisorie. Ne consegue che in futuro qualunque altro caso relativo al prodotto o alle parti interessate da questo procedimento sarà valutato in modo autonomo.

(10)

La Commissione conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione del prodotto in esame originario degli USA debba essere chiuso senza l’istituzione di misure antidumping.

(11)

Eventuali dazi depositati provvisoriamente a norma del regolamento (UE) n. 821/2011 vanno svincolati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acetato di vinile, attualmente classificato al codice NC 2915 32 00 e originario degli Stati Uniti d’America, viene chiuso senza l’imposizione di misure antidumping.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 821/2011 è abrogato.

Articolo 3

Gli importi depositati a titolo di dazi provvisori antidumping a norma del regolamento (UE) n. 821/2011 relativo alle importazioni di acetato di vinile attualmente classificato al codice NC 2915 32 00 e originario degli Stati Uniti d’America sono svincolati.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 327 del 4.12.2010, pag. 23.

(3)  GU L 209 del 17.8.2011, pag. 24.


Top