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Document 32011R0896
Commission Implementing Regulation (EU) No 896/2011 of 2 September 2011 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature
Regolamento di esecuzione (UE) n. 896/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Regolamento di esecuzione (UE) n. 896/2011 della Commissione, del 2 settembre 2011 , relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
GU L 231 del 8.9.2011, p. 7–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
8.9.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 231/7 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 896/2011 DELLA COMMISSIONE
del 2 settembre 2011
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. |
(2) |
Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie e di altra natura nell'ambito degli scambi di merci. |
(3) |
In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento devono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. |
(4) |
È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata che non sono conformi al presente regolamento possano continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (2). |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
Articolo 2
Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi al presente regolamento possono continuare ad essere invocate per un periodo di tre mesi in conformità alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2011
Per la Commissione, a nome del presidente
Algirdas ŠEMETA
Membro della Commissione
(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.
(2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
ALLEGATO
Designazione delle merci |
Classificazione (Codice NC) |
Motivazione |
||||||
(1) |
(2) |
(3) |
||||||
Nastri retroriflettenti, destinati ad essere applicati sugli abiti e sulle uniformi di sicurezza mediante colla termoadesiva. Il prodotto, di spessore compreso fra 140 e 155 μm (escluso il liner protettivo di carta), è composto dai seguenti strati:
Il prodotto si presenta in strisce o in rotoli singoli. |
4008 21 90 |
La classificazione è determinata dalle regole generali 1, 3, lettera b), e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalle note 1 e 9 del capitolo 40 e dal testo dei codici NC 4008, 4008 21 e 4008 21 90. Il prodotto è costituito da vari componenti in strati e deve quindi essere classificato in base ai materiali costitutivi che conferiscono al prodotto il suo carattere essenziale. Le microsfere di vetro svolgono un'importante funzione nel processo autoriflettente ma è esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 7018 come microsfera di vetro in quanto l'elastomero, mantenendo le microsfere di vetro in posizione, svolge una funzione predominante. Sebbene lo strato di poliestere sia quello più spesso, è esclusa la classificazione dell'articolo alla voce 3920 come foglio di polimeri termoplastici in quanto l'elastomero in cui sono incorporate le microsfere di vetro costituisce l'elemento essenziale che interviene nella coesione delle microsfere di vetro e, di conseguenza, conferisce le proprietà retroriflettenti al prodotto. Dato che ciò che conferisce al prodotto il suo carattere essenziale è l’elastomero, il prodotto deve essere classificato, conformemente alla regola generale 3, lettera b), alla voce 4008 come lastre, fogli, nastri, di gomma vulcanizzata non indurita. |