EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0499

Decisione 2011/499/PESC del Consiglio, del 1 °agosto 2011 , che modifica e proroga la decisione 2010/450/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

GU L 206 del 11.8.2011, p. 50–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/499/oj

11.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/50


DECISIONE 2011/499/PESC DEL CONSIGLIO

del 1o agosto 2011

che modifica e proroga la decisione 2010/450/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (1) che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il Sudan per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011.

(2)

Il 9 luglio 2011 la Repubblica del Sudan meridionale ha dichiarato la propria indipendenza e da allora la RSUE si occupa di due paesi indipendenti.

(3)

La sig.ra Rosalind MARSDEN dovrebbe essere nominata RSUE per la Repubblica del Sudan e per la Repubblica del Sudan meridionale per il periodo dal 9 luglio 2011 al 30 giugno 2012. È opportuno di conseguenza modificare e prorogare la decisione 2010/450/PESC.

(4)

La RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/450/PESC è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

2)

gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Rappresentante speciale dell’Unione europea

La sig.ra Rosalind MARSDEN è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (“RSUE”) per la Repubblica del Sudan (“Sudan”) e per la Repubblica del Sudan meridionale (“Sudan meridionale”) per il periodo dal 9 luglio 2011 al 30 giugno 2012. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“AR”).

Articolo 2

Obiettivi politici

Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (“l’UE” o “l’Unione”) in rapporto al Sudan e al Sudan meridionale, vale a dire collaborare con le parti sudanesi, l’Unione africana (“UA”) e le Nazioni Unite (“ONU”) e altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale per giungere a una pacifica coesistenza tra il Sudan e il Sudan meridionale in seguito alla scadenza dell’accordo globale di pace (“CPA”) e all’indipendenza del Sudan meridionale intervenuta il 9 luglio 2011. Gli obiettivi politici dell’Unione comprendono un contributo attivo alla risoluzione di eventuali questioni in sospeso del CPA e successive a quest’ultimo e un aiuto alle parti affinché attuino quanto convenuto, un sostegno agli sforzi volti a stabilizzare l’instabile zona di frontiera tra nord e sud, il sostegno alla costruzione istituzionale e la promozione della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nel Sudan meridionale, la facilitazione di una soluzione politica del conflitto nel Darfur, la promozione della governance democratica, della responsabilità e del rispetto dei diritti umani, inclusa una cooperazione con la Corte penale internazionale, il mantenimento dell’impegno nel Sudan orientale; il miglioramento dell’accesso umanitario nell’intero territorio del Sudan e del Sudan meridionale.

Inoltre, il mandato dell’RSUE si baserà sull’obiettivo politico dell’Unione di contribuire all’attenuazione e all’eliminazione delle minacce alla stabilità del Sudan meridionale e della regione in generale rappresentate dall’Esercito di resistenza del Signore (“LRA”).

Articolo 3

Mandato

1.   Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, la RSUE ha il mandato di:

a)

mettersi in collegamento con il governo del Sudan, il governo del Sudan meridionale, i partiti politici del Sudan e del Sudan meridionale, i movimenti armati del Darfur nonché con la società civile e le organizzazioni non governative, allo scopo di perseguire gli obiettivi politici dell’Unione;

b)

mantenere una stretta collaborazione con l’ONU, con l’UA, in particolare il gruppo di attuazione ad alto livello dell’UA (“AUHIP”) per il Sudan, la Lega degli Stati arabi, l’Agenzia intergovernativa per lo sviluppo e altri soggetti interessati fondamentali sia regionali che internazionali, compreso l’inviato speciale degli Stati Uniti;

c)

partecipare a pertinenti consessi internazionali e pubblici per promuovere gli obiettivi politici dell’Unione e la coerenza dell’impegno internazionale a favore del Sudan;

d)

contribuire agli sforzi internazionali volti ad agevolare un accordo di pace globale, inclusivo e duraturo per il Darfur in stretta collaborazione con le Nazioni Unite, l’Unione africana, il governo del Qatar ed altri soggetti interessati internazionali;

e)

promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo mantenendo contatti regolari con le competenti autorità del Sudan e del Sudan meridionale, con l’Ufficio del procuratore della Corte penale internazionale, con l’Ufficio dell’alto commissario per i diritti dell’uomo e con gli osservatori dei diritti dell’uomo presenti nella regione;

f)

contribuire all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi i suoi orientamenti in materia, segnatamente gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché all’attuazione della politica dell’Unione riguardo alla risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1325 (2000) sulle donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi, relazioni sugli sviluppi e la formulazione di raccomandazioni al riguardo;

g)

contribuire attivamente all’attuazione di un approccio globale dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale, come convenuto dal Consiglio “Affari esteri” del 20 giugno 2011;

h)

vigilare sull’impegno dell’Unione e coordinarlo con tutti i pertinenti soggetti interessati a sostegno degli sforzi per attenuare ed eliminare la minaccia rappresentata per la popolazione civile e per la stabilità del Sudan meridionale e della regione in generale dall’LRA.

2.   Ai fini dell’espletamento del suo mandato, la RSUE tra l’altro:

a)

fornisce consulenza e riferisce in merito alla definizione delle posizioni dell’Unione nei consessi internazionali al fine di promuovere e consolidare in modo proattivo un approccio politico coerente dell’Unione nei confronti del Sudan e del Sudan meridionale;

b)

mantiene una visione globale di tutte le attività dell’Unione e coopera strettamente con le delegazioni dell’Unione a Khartoum e Juba, e con le delegazioni dell’Unione presso l’UA ad Addis Abeba e l’ONU a New York;

c)

contribuisce al processo politico e alle attività riguardanti la risoluzione di eventuali questioni in sospeso del CPA e successive a quest’ultimo, e ad aiutare le parti affinché attuino quanto convenuto nonché a sostenere gli sforzi nel settore della costruzione istituzionale nel Sudan meridionale;

d)

contribuisce all’attuazione della politica dell’Unione sui diritti umani, compresi i suoi orientamenti in materia, in particolare gli orientamenti dell’Unione sui bambini e i conflitti armati e gli orientamenti sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché all’attuazione della politica dell’Unione per quanto riguarda la risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza dell’ONU concernente le donne, la pace e la sicurezza, anche tramite monitoraggi e relazioni sugli sviluppi intervenuti al riguardo; e

e)

vigila e riferisce sul rispetto, ad opera delle parti del Sudan e del Sudan meridionale, delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU, segnatamente le risoluzioni 1556 (2004), 1564 (2004), 1590 (2005), 1591 (2005), 1593 (2005), 1612 (2005), 1663 (2006), 1672 (2006), 1679 (2006), 1769 (2007), 1778 (2007), 1881 (2009), 1882 (2009), 1891 (2009), 1919 (2010).»;

3)

all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   La RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (“SEAE”).»;

4)

all’articolo 5 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’importo di riferimento finanziario di 1 820 000 EUR sarà aumentato di 955 000 EUR per coprire le spese connesse con il mandato della RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 30 giugno 2012.»;

5)

l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Costituzione e composizione della squadra

1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, la RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. La RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.

2.   Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso la RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro.

3.   Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato o del SEAE ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE.

4.   Uffici dell’RSUE sono mantenuti a Bruxelles, a Khartoum e a Juba e comprendono il necessario personale di sostegno politico, amministrativo e logistico.»;

6)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Sicurezza delle informazioni classificate UE

La RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2).

7)

l’articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Articolo 10

Sicurezza

In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, la RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

a)

stabilendo un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali, regoli la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e includa un piano di emergenza e di evacuazione della missione;

b)

assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell’Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nella zona della missione;

c)

assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell’Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un’adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell’arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati alla zona della missione stessa;

d)

assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni convenute, formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all’AR e alla Commissione relazioni scritte sull’attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell’ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato.»;

8)

all’articolo 11 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan e del Sudan meridionale.»;

9)

nell’articolo 12 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle di Khartoum, Juba, Addis Abeba e New York, e con i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere la RSUE nell’esecuzione del mandato. La RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.»;

10)

l’articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Articolo 13

Riesame

L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. La RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro gennaio 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Essa si applica a decorrere dal 9 luglio 2011.

Fatto a Bruxelles, addì 1o agosto 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ


(1)  GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.

(2)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;


Top