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Document 32011D0499
Council Decision 2011/499/CFSP of 1 August 2011 amending and extending Decision 2010/450/CFSP appointing the European Union Special Representative for Sudan
Decisione 2011/499/PESC del Consiglio, del 1 °agosto 2011 , che modifica e proroga la decisione 2010/450/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan
Decisione 2011/499/PESC del Consiglio, del 1 °agosto 2011 , che modifica e proroga la decisione 2010/450/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan
GU L 206 del 11.8.2011, p. 50–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012
11.8.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 206/50 |
DECISIONE 2011/499/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o agosto 2011
che modifica e proroga la decisione 2010/450/PESC che nomina il rappresentante speciale dell’Unione europea per il Sudan
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
L’11 agosto 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/450/PESC (1) che nomina la sig.ra Rosalind MARSDEN rappresentante speciale dell’Unione europea («RSUE») per il Sudan per il periodo dal 1o settembre 2010 al 31 agosto 2011. |
(2) |
Il 9 luglio 2011 la Repubblica del Sudan meridionale ha dichiarato la propria indipendenza e da allora la RSUE si occupa di due paesi indipendenti. |
(3) |
La sig.ra Rosalind MARSDEN dovrebbe essere nominata RSUE per la Repubblica del Sudan e per la Repubblica del Sudan meridionale per il periodo dal 9 luglio 2011 al 30 giugno 2012. È opportuno di conseguenza modificare e prorogare la decisione 2010/450/PESC. |
(4) |
La RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione fissati nell’articolo 21 del trattato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/450/PESC è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: |
2) |
gli articoli 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea La sig.ra Rosalind MARSDEN è nominata rappresentante speciale dell’Unione europea (“RSUE”) per la Repubblica del Sudan (“Sudan”) e per la Repubblica del Sudan meridionale (“Sudan meridionale”) per il periodo dal 9 luglio 2011 al 30 giugno 2012. Il mandato dell’RSUE può terminare anticipatamente qualora il Consiglio decida in tal senso, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“AR”). Articolo 2 Obiettivi politici Il mandato dell’RSUE si basa sugli obiettivi politici dell’Unione europea (“l’UE” o “l’Unione”) in rapporto al Sudan e al Sudan meridionale, vale a dire collaborare con le parti sudanesi, l’Unione africana (“UA”) e le Nazioni Unite (“ONU”) e altri soggetti interessati a livello nazionale, regionale e internazionale per giungere a una pacifica coesistenza tra il Sudan e il Sudan meridionale in seguito alla scadenza dell’accordo globale di pace (“CPA”) e all’indipendenza del Sudan meridionale intervenuta il 9 luglio 2011. Gli obiettivi politici dell’Unione comprendono un contributo attivo alla risoluzione di eventuali questioni in sospeso del CPA e successive a quest’ultimo e un aiuto alle parti affinché attuino quanto convenuto, un sostegno agli sforzi volti a stabilizzare l’instabile zona di frontiera tra nord e sud, il sostegno alla costruzione istituzionale e la promozione della stabilità, della sicurezza e dello sviluppo nel Sudan meridionale, la facilitazione di una soluzione politica del conflitto nel Darfur, la promozione della governance democratica, della responsabilità e del rispetto dei diritti umani, inclusa una cooperazione con la Corte penale internazionale, il mantenimento dell’impegno nel Sudan orientale; il miglioramento dell’accesso umanitario nell’intero territorio del Sudan e del Sudan meridionale. Inoltre, il mandato dell’RSUE si baserà sull’obiettivo politico dell’Unione di contribuire all’attenuazione e all’eliminazione delle minacce alla stabilità del Sudan meridionale e della regione in generale rappresentate dall’Esercito di resistenza del Signore (“LRA”). Articolo 3 Mandato 1. Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, la RSUE ha il mandato di:
2. Ai fini dell’espletamento del suo mandato, la RSUE tra l’altro:
|
3) |
all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. La RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l’azione esterna (“SEAE”).»; |
4) |
all’articolo 5 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’importo di riferimento finanziario di 1 820 000 EUR sarà aumentato di 955 000 EUR per coprire le spese connesse con il mandato della RSUE per il periodo dal 1o settembre 2010 al 30 giugno 2012.»; |
5) |
l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Costituzione e composizione della squadra 1. Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, la RSUE è responsabile della costituzione della sua squadra. La squadra dispone delle competenze necessarie su problemi politici specifici, secondo le indicazioni del mandato. La RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra. 2. Gli Stati membri, le istituzioni dell’Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale presso la RSUE. Lo stipendio del personale distaccato da uno Stato membro o da un’istituzione dell’Unione presso la RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell’istituzione dell’Unione in questione o del SEAE. Anche gli esperti distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell’Unione o il SEAE possono essere assegnati alla RSUE. Il personale internazionale a contratto deve avere la cittadinanza di uno Stato membro. 3. Ciascun membro del personale distaccato resta alle dipendenze amministrative dello Stato membro, dell’istituzione dell’Unione che l’ha distaccato o del SEAE ed assolve i propri compiti e agisce nell’interesse del mandato dell’RSUE. 4. Uffici dell’RSUE sono mantenuti a Bruxelles, a Khartoum e a Juba e comprendono il necessario personale di sostegno politico, amministrativo e logistico.»; |
6) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Sicurezza delle informazioni classificate UE La RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (2). |
7) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Sicurezza In conformità della politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione con capacità operative ai sensi del titolo V del trattato, la RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato e sulla base della situazione della sicurezza nell’area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:
|
8) |
all’articolo 11 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La RSUE riferisce periodicamente al CPS sulla situazione nel Darfur e sulla situazione del Sudan e del Sudan meridionale.»; |
9) |
nell’articolo 12 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono mantenuti stretti contatti sul campo con i capi delle delegazioni dell’Unione, incluse quelle di Khartoum, Juba, Addis Abeba e New York, e con i capimissione degli Stati membri. Essi si adoperano al massimo per assistere la RSUE nell’esecuzione del mandato. La RSUE mantiene stretti contatti anche con altri soggetti internazionali e regionali sul campo.»; |
10) |
l’articolo 13 è sostituito dal seguente: «Articolo 13 Riesame L’attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione nella regione sono riesaminate periodicamente. La RSUE presenta al Consiglio, all’AR e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro gennaio 2012 e una relazione esauriente sull’esecuzione del mandato entro la fine dello stesso.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Essa si applica a decorrere dal 9 luglio 2011.
Fatto a Bruxelles, addì 1o agosto 2011
Per il Consiglio
Il presidente
M. DOWGIELEWICZ
(1) GU L 211 del 12.8.2010, pag. 42.
(2) GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.»;