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Document 32011R0637
Commission Implementing Regulation (EU) No 637/2011 of 29 June 2011 approving a non-minor amendment to the specification for a name entered in the register of protected designations of origin and protected geographical indications [Beaufort (PDO)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011 , recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011 , recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)]
GU L 170 del 30.6.2011, p. 30–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
30.6.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 170/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2011 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2011
recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Beaufort», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2). |
(2) |
Poiché la modifica in questione non è una modifica secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Dal momento che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riguardante la denominazione di cui all'allegato del presente regolamento è approvata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.
Per la Commissione, a nome del presidente
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.
(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.
(3) GU C 302 del 9.11.2010, pag. 16.
ALLEGATO
Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:
Classe 1.3. Formaggi
FRANCIA
Beaufort (DOP)