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Document 32011R0637

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2011 della Commissione, del 29 giugno 2011 , recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)]

    GU L 170 del 30.6.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/637/oj

    30.6.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 170/30


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 637/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2011

    recante approvazione di una modifica non secondaria del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Beaufort (DOP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia concernente l'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Beaufort», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione (2).

    (2)

    Poiché la modifica in questione non è una modifica secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Dal momento che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la modifica deve essere approvata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riguardante la denominazione di cui all'allegato del presente regolamento è approvata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011.

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Dacian CIOLOŞ

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

    (3)  GU C 302 del 9.11.2010, pag. 16.


    ALLEGATO

    Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

    Classe 1.3.   Formaggi

    FRANCIA

    Beaufort (DOP)


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