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Document 32011D0304

    2011/304/UE: Decisione della Commissione, del 23 maggio 2011 , che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché l’esenzione da esso, concesse a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione [notificata con il numero C(2011) 3543]

    GU L 136 del 24.5.2011, p. 99–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/304/oj

    24.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 136/99


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 23 maggio 2011

    che concede a talune parti interessate l’esenzione dall’estensione ad alcune parti di biciclette del dazio antidumping sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, mantenuto e modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1095/2005, e che revoca la sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso ad alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, nonché l’esenzione da esso, concesse a talune parti interessate ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione

    [notificata con il numero C(2011) 3543]

    (2011/304/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»),

    visto il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio (2) («regolamento di estensione») che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (3) sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96,

    visto il regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione del 20 gennaio 1997 relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (4) («regolamento di esenzione»), in particolare l’articolo 7,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dopo l’entrata in vigore del regolamento di esenzione, diverse imprese di assemblaggio di biciclette hanno chiesto, a norma dell’articolo 3 di tale regolamento, di essere esentate dal dazio antidumping esteso, con il regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese («dazio antidumping esteso»). La Commissione ha pubblicato a più riprese nella Gazzetta ufficiale elenchi di imprese di assemblaggio di biciclette (5) per le quali è stato sospeso, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, il pagamento del dazio antidumping esteso sulle importazioni da esse effettuate di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica.

    (2)

    Dopo l’ultima pubblicazione dell’elenco delle parti oggetto di esame (6), è stato selezionato un periodo di esame. A tal fine è stato fissato il periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 agosto 2010. Sono state inoltre richieste ulteriori informazioni circa gli anni 2008 e 2009. A tutte le parti da esaminare è stato inviato un questionario in cui venivano richieste informazioni sulle operazioni di assemblaggio effettuate durante il rispettivo periodo di esame.

    (3)

    La Commissione è stata inoltre informata in merito alla liquidazione di due società esentate dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. Inoltre, un’altra società non ha rispettato le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 88/97 della Commissione. Per queste società sarà revocata l’esenzione.

    A.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

    A.1.   Domande di esenzione ammissibili

    (4)

    La Commissione ha ricevuto dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1 tutte le informazioni necessarie per poter decidere in merito all’ammissibilità delle domande. A tali parti interessate era già stata concessa la sospensione a decorrere dal giorno in cui è pervenuto alla Commissione un primo fascicolo completo inerente alla domanda. Le informazioni ulteriormente richieste e fornite sono state esaminate e, se necessario, verificate nelle sedi delle parti interessate. Alla luce delle informazioni ottenute, la Commissione ha giudicato ammissibili, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le domande di esenzione presentate dalle parti interessate elencate nella seguente tabella 1.

    Tabella 1

    Nome

    Indirizzo

    Paese

    Codice addizionale TARIC

    Sektor S.R.L.

    Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosà (VI)

    Italia

    A956

    Sintema Sport S.R.L.

    Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (il codice postale diventerà 20847)

    Italia

    A970

    Wilier Triestina S.P.A.

    Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

    Italia

    A963

    (5)

    La Commissione ha accertato che in tutte le operazioni di assemblaggio di biciclette effettuate dai richiedenti, il valore delle parti originarie della Repubblica popolare cinese usate nelle operazioni di assemblaggio era inferiore al 60 % del valore totale delle parti utilizzate e che tali operazioni non rientravano pertanto nel campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

    (6)

    Per questo motivo e in conformità dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella precedente dovranno essere esentate dal dazio antidumping esteso.

    (7)

    A norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di esenzione, le parti interessate elencate nella tabella 1 sono esentate dal dazio antidumping esteso a decorrere dalla data di ricevimento delle rispettive domande di esenzione. A decorrere dalla stessa data va inoltre considerata nulla la loro obbligazione doganale riguardo al dazio antidumping esteso.

    (8)

    La società Sintema Sport S.R.L. ha comunicato alla Commissione che, a partire da aprile 2011, il codice postale della società non sarà più 20042 ma 20847, a causa del passaggio di Albiate dalla provincia di Milano alla provincia di Monza.

    A.2.   Domande di esenzione non ammissibili

    (9)

    Anche le parti interessate elencate nella tabella 2 qui di seguito hanno presentato domanda di esenzione dal dazio antidumping esteso.

    Tabella 2

    Nome

    Indirizzo

    Paese

    Codice addizionale TARIC

    Bicicletas JL

    C/Alhama No 64, 14900 Lucena

    Spagna

    A982

    Eddy Merckx Cycles N.V.

    Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

    Belgio

    A954

    euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

    Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

    Germania

    A873

    KHK Bike Handels GmbH

    Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

    Germania

    A965

    S.C. Rich euro Bike S.R.L.

    Bucuresti-Urziceni Route, no 54 A, 077010 Afumati, Ilfov County

    Romania

    A895

    Trade Invest spol. s r.o.

    Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

    Repubblica ceca

    A962

    (10)

    Due delle parti interessate non utilizzavano parti di biciclette soggette al dazio antidumping nelle loro operazioni di assemblaggio durante il periodo di esame. Una parte ha comunicato alla Commissione che non necessiterà dell’esenzione in futuro. Due parti interessate non hanno inviato le risposte al questionario e hanno dichiarato di non aver utilizzato parti di biciclette soggette al dazio antidumping nelle loro operazioni di assemblaggio. Una parte interessata è in liquidazione.

    (11)

    Poiché le parti interessate elencate nella tabella 2 non hanno soddisfatto i criteri per l’esenzione, la Commissione deve respingere le loro domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di esenzione. La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso di cui all’articolo 5 del regolamento di esenzione deve essere pertanto revocata e il dazio antidumping esteso andrà riscosso dalla data di ricevimento della domanda di tale parte interessata.

    A.3   Revoche

    (12)

    Per le parti interessate elencate nella tabella 3 di seguito è necessario revocare la sospensione.

    Tabella 3

    Nome

    Indirizzo

    Paese

    Codice addizionale TARIC

    Biria Bike GmbH

    Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

    Germania

    8062

    Moore Large & Co.

    Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

    Regno Unito

    8963

    N&W Cycle GmbH

    Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

    Germania

    A852

    (13)

    Queste parti interessate erano state esentate dal dazio antidumping esteso sulle parti di biciclette. La Commissione ha appreso ora che una di queste parti è già stata liquidata e un’altra è al momento in liquidazione. Secondo gli elementi di prova in possesso della Commissione, un’altra società ha interrotto le operazioni di assemblaggio e ha rivenduto le parti importate ad una parte non soggetta all’esenzione. Nonostante dette importazioni non rientrino nel campo di applicazione del regime di esenzione, la società ha continuato a dichiarare le importazioni in questione all’interno di esso. Non svolgendo direttamente le operazioni di assemblaggio, la società non rispetta gli obblighi definiti dall’articolo 8 del regolamento di esenzione, cioè non è in grado di garantire che le operazioni di assemblaggio rimangano al di fuori del campo di applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e non è possibile fornire prove conclusive relative all’utilizzo delle consegne ricevute. L’esenzione deve quindi essere revocata a norma dell’articolo 10 del regolamento di esenzione.

    B.   DOMANDE DI ESENZIONE PER LE QUALI NON ERA STATA CONCESSA IN PRECEDENZA LA SOSPENSIONE

    (14)

    Si informano le parti interessate che sono state ricevute altre domande di esenzione, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esenzione, dalle parti elencate nella tabella 3. La sospensione del pagamento del dazio esteso, in seguito a queste domande, si applica a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore»:

    Tabella 4

    Nome

    Indirizzo

    Paese

    Data di entrata in vigore

    Codice addizionale TARIC

    Bikeworks AC GmbH

    Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

    Germania

    11.6.2010

    A980

    Blue Factory Team S.L.

    Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

    Spagna

    16.7.2010

    A984

    Code X Sp. z o.o.

    Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (inizialmente: ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

    Polonia

    22.1.2010

    A966

    JETLANE SAS (initially JET’LEAN)

    4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

    Francia

    18.2.2010

    A968

    Maxtec Ltd.

    1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

    Bulgaria

    15.10.2010

    A991

    Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

    Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

    Italia

    13.4.2010

    A979

    Müller GmbH

    Riedlerweg 7, 8054 Graz

    Austria

    30.3.2010

    A978 (inizialmente A977)

    Unicykel AB

    Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

    Svezia

    11.1.2010

    A967

    (15)

    Alla società Code X Sp. z o.o. è stata concessa la sospensione il 22 gennaio 2010. Nel frattempo la società ha spostato la sede legale da ul. Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa a Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie. Questo cambiamento non incide sulla domanda di sospensione originale. Alla società JET’LEAN è stata concessa la sospensione il 18 febbraio 2010. Nel frattempo la denominazione legale della società è diventata JETLANE. Questo cambiamento non incide sulla domanda di sospensione originale. Alla società Müller GmbH è stata concessa la sospensione il 30 marzo 2010. Il codice addizionale TARIC A977 assegnato inizialmente alla società è stato erroneamente assegnato due volte e pertanto è stato ritirato. In data 3 giugno 2010 la società Müller GmbH ha ricevuto il codice addizionale TARIC A978. Questo cambiamento non incide sulla domanda di sospensione originale.

    (16)

    Tutte le società elencate nelle tabelle da 1 a 4 precedenti sono state informate e hanno avuto la possibilità di inviare le loro osservazioni. È emerso che, contrariamente a quanto affermato dalle informazioni inizialmente a disposizione della Commissione, la società IMACycles Bicicletas e Motociclos Lda non era in liquidazione. Di conseguenza l’esenzione per detta società non sarà revocata e il nome della società è stato tolto dalla tabella 3. Nessuna delle altre osservazioni ricevute hanno modificato le conclusioni definite nella presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le parti interessate elencate nella seguente tabella 1 sono esentate dall’estensione alle importazioni di alcune parti di biciclette dalla Repubblica popolare cinese, in forza del regolamento (CE) n. 71/97, del dazio antidumping definitivo sulle biciclette originarie della Repubblica popolare cinese istituito dal regolamento (CEE) n. 2474/93 del Consiglio, modificato da ultimo e mantenuto dal regolamento (CE) n. 1095/2005.

    Per ciascuna parte interessata, l’esenzione si applica a partire dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

    Tabella 1

    Elenco delle parti a cui è concessa l’esenzione

    Nome

    Indirizzo

    Paese

    Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

    Data di entrata in vigore

    Codice addizionale TARIC

    Sektor S.R.L.

    Via Don Peruzzi 27/B, 36027 Rosà (VI)

    Italia

    Articolo 7

    27.5.2009

    A956

    Sintema Sport S.R.L.

    Via delle Valli 7, 20042 Albiate (MB) (il codice postale diventerà 20847)

    Italia

    Articolo 7

    22.2.2010

    A970

    Wilier Triestina S.P.A.

    Via Fratel M. Venzo 11/1, 36028 Rossano Veneto (VI)

    Italia

    Articolo 7

    3.11.2009

    A963

    Articolo 2

    Le domande di esenzione dal dazio antidumping esteso presentate dalle parti elencate nella seguente tabella 2 a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97 sono respinte.

    La sospensione del pagamento del dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 88/97 è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

    Tabella 2

    Parti interessate per le quali viene revocata la sospensione

    Nome

    Indirizzo

    Paese

    Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

    Data di entrata in vigore

    Codice addizionale TARIC

    Bicicletas JL

    C/Alhama No 64, 14900 Lucena

    Spagna

    Articolo 5

    5.7.2010

    A982

    Eddy Merckx Cycles N.V.

    Birrebeekstraat 1, 1860 Meise

    Belgio

    Articolo 5

    30.4.2009

    A954

    euro-Bike Produktionsgesellschaft mbH

    Biaser Strasse 29, 39261 Zerbst

    Germania

    Articolo 5

    15.10.2007

    A873

    KHK Bike Handels GmbH

    Industriestrasse 21a, 97483 Eltmann

    Germania

    Articolo 5

    3.12.2009

    A965

    S.C. Rich euro Bike S.R.L.

    Bucuresti-Urziceni Route, no 54 A, 077010 Afumati, Ilfov County

    Romania

    Articolo 5

    10.7.2008

    A895

    Trade Invest spol. s r.o.

    Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10

    Repubblica ceca

    Articolo 5

    20.10.2009

    A962

    Articolo 3

    Le esenzioni dal pagamento del dazio antidumping esteso ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 88/97 per le parti elencate nella tabella 3 seguente vanno revocate ai sensi dell’articolo 10 del regolamento di esenzione.

    L’esenzione dal pagamento del dazio antidumping esteso è revocata per le parti interessate a decorrere dalla data corrispondente indicata nella colonna «Data di entrata in vigore».

    Tabella 3

    Parti interessate per le quali l’esenzione è revocata

    Nome

    Indirizzo

    Paese

    Esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

    Data di entrata in vigore

    Codice addizionale TARIC

    Biria Bike GmbH

    Hauptstrasse 37, 01904 Neukirch/Lausitz

    Germania

    Articolo 7

    1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione

    8062

    Moore Large & Co.

    Gramplan Buildings, Sinfin Lane, DE24 9GL Derby

    Regno Unito

    Articolo 7

    1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione

    8963

    N&W Cycle GmbH

    Mühlenhof 5, 51598 Friesenhagen

    Germania

    Articolo 7

    1 giorno dopo la pubblicazione della presente decisione

    A852

    Articolo 4

    Le parti elencate nella seguente tabella 4 costituiscono l’elenco aggiornato delle parti oggetto di esame, a norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 88/97. La sospensione del pagamento del dazio esteso, concessa in seguito a queste domande, è stata applicata a partire dalla data indicata nella colonna «Data di entrata in vigore» della tabella 4.

    Tabella 4

    Elenco delle parti oggetto di esame

    Nome

    Indirizzo

    Paese

    Sospensione ai sensi del regolamento (CE) n. 88/97

    Data di entrata in vigore

    Codice addizionale TARIC

    Bikeworks AC GmbH

    Ernst-Abbe-Strasse 28, 52249 Eschweiler

    Germania

    Articolo 5

    11.6.2010

    A980

    Blue Factory Team S.L.

    Elche Parque Industrial, C/Torres y Villarroel, 6, 03203 Elche

    Spagna

    Articolo 5

    16.7.2010

    A984

    Code X Sp. z o.o.

    Olszanka 109, 33-386 Podegrodzie (inizialmente: ul Krolewska nr 16, 00-103 Warszawa)

    Polonia

    Articolo 5

    22.1.2010

    A966

    JETLANE SAS (initially JET’LEAN)

    4, boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq

    Francia

    Articolo 5

    18.2.2010

    A968

    Maxtec Ltd.

    1, Goliamokonarsko Shosse, 4204 Tsaratsovo, Plovdiv

    Bulgaria

    Articolo 5

    15.10.2010

    A991

    Metelli di Staffoni Mario & C.S.A.S.

    Via Trento 68, 25030 Trenzano (BS)

    Italia

    Articolo 5

    13.4.2010

    A979

    Müller GmbH

    Riedlerweg 7, 8054 Graz

    Austria

    Articolo 5

    30.3.2010

    A978 (inizialmente A977)

    Unicykel AB

    Aröds Industrieväg 14, 422 43 Hisings Backa

    Svezia

    Articolo 5

    11.1.2010

    A967

    Articolo 5

    La presente decisione è destinata agli Stati membri e alle parti interessate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2011.

    Per la Commissione

    Karel DE GUCHT

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 16 del 18.1.1997, pag. 55.

    (3)  GU L 228 del 9.9.1993, pag. 1. Regolamento mantenuto dal regolamento (CE) n. 1524/2000 (GU L 175 del 14.7.2000, pag. 39) e modificato dal regolamento (CE) n. 1095/2005 (GU L 183 del 14.7.2005, pag. 1).

    (4)  GU L 17 del 21.1.1997, pag. 17.

    (5)  GU C 45 del 13.2.1997, pag. 3; GU C 112 del 10.4.1997, pag. 9; GU C 220 del 19.7.1997, pag. 6; GU C 378 del 13.12.1997, pag. 2; GU C 217 dell’11.7.1998, pag. 9; GU C 37 dell’11.2.1999, pag. 3; GU C 186 del 2.7.1999, pag. 6; GU C 216 del 28.7.2000, pag. 8; GU C 170 del 14.6.2001, pag. 5; GU C 103 del 30.4.2002, pag. 2; GU C 35 del 14.2.2003, pag. 3; GU C 43 del 22.2.2003, pag. 5; GU C 54 del 2.3.2004, pag. 2; GU C 299 del 4.12.2004, pag. 4; GU L 17 del 21.1.2006, pag. 16, GU L 313 del 14.11.2006, pag. 5; GU L 81 del 20.3.2008, pag. 73; GU C 310 del 5.12.2008, pag. 19, GU L 19 del 23.1.2009, pag. 62 e GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106.

    (6)  GU L 314 dell’1.12.2009, pag. 106.


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