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Document 32011D0258
2011/258/EU: Commission Implementing Decision of 27 April 2011 amending Decision 89/471/EEC authorising methods for grading pig carcasses in Germany (notified under document C(2011) 2709)
2011/258/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 aprile 2011 , recante modifica della decisione 89/471/CEE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania [notificata con il numero C(2011) 2709]
2011/258/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 aprile 2011 , recante modifica della decisione 89/471/CEE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania [notificata con il numero C(2011) 2709]
GU L 110 del 29.4.2011, p. 29–33
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
29.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 110/29 |
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2011
recante modifica della decisione 89/471/CEE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania
[notificata con il numero C(2011) 2709]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2011/258/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1), in particolare l’articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 89/471/CEE della Commissione (2), sono stati autorizzati diversi metodi di classificazione delle carcasse di suino in Germania. |
(2) |
La Germania ha fatto presente che un aggiornamento della formula nazionale è imprescindibile alla luce dei progressi realizzati negli ultimi 15 anni nel settore dell’allevamento. L’ultimo aggiornamento dell’equazione sul tenore di carne magra dell’apparecchio di classificazione e del metodo «Zwei-Punkt-Meßverfahren» (ZP) risale al 1995. |
(3) |
La Germania ha chiesto alla Commissione di autorizzare la sostituzione delle formule adottate nei metodi di classificazione delle carcasse di suino «General Electric Logiq 200pro», «Autofom I» e «Zwei-Punkt-Meßverfahren» (ZP), nonché due nuovi metodi di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata delle prove di dissezione, indicando i principi alla base di tale metodo, i risultati delle prove di dissezione e le equazioni applicate per quantificare la percentuale di massa magra nel protocollo di cui all’articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime (3). |
(4) |
Dall’esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di questi metodi di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione delle carcasse di suino in Germania. |
(5) |
È pertanto necessario modificare la decisione 89/471/CEE. |
(6) |
In considerazione delle esigenze tecniche legate all’introduzione di nuovi dispositivi e di nuove formule, è opportuno che il metodo di classificazione delle carcasse di suino autorizzato dalla presente decisione si applichi a decorrere dal 4 ottobre 2011. |
(7) |
Le modifiche agli apparecchi o ai metodi di classificazione sono consentite soltanto se esplicitamente autorizzate con decisione della Commissione. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 89/471/CEE è così modificata:
1) |
il testo dell’articolo 1 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 1 bis In deroga all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, per la classificazione delle carcasse di suino di cui all’allegato V, sezione B.IV, punto 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4) è autorizzato in Germania l’uso dei seguenti metodi:
|
2) |
l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 4 ottobre 2011.
Articolo 3
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.
Per la Commissione
Dacian CIOLOŞ
Membro della Commissione
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 233 del 10.8.1989, pag. 30.
(3) GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.
(4) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.»;
ALLEGATO
L’allegato della decisione 89/471/CEE è così modificato:
1) |
nella parte prima (Ultrasonic Scanner GE Logiq 200pro) il punto 2 è sostituto dal seguente:
|
2) |
nella parte seconda [(Zwei-Punkt-Meßverfahren (ZP)], il punto 2 è sostituito dal seguente:
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3) |
la parte III [«Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)»] è sostituita dalla seguente: «PARTE III Autofom I
|
4) |
sono aggiunte le seguenti parti IV e V: «PARTE IV Autofom III
PARTE V CSB-Image-Meater
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