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Document 32010R1117

Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010 , relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 317 del 3.12.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2021; abrogato da 32020R2119

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1117/oj

3.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 317/3


REGOLAMENTO (UE) N. 1117/2010 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2010

relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».

(4)

Nel suo parere del 25 maggio 2010 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di cui all'allegato non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che tale additivo può aumentare il tasso di crescita e il rapporto mangime/peso delle specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  EFSA Journal 2010; 8(6):1633.


ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo

Nome del titolare dell'autorizzazione

Additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

Specie animale o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Scadenza dell'autorizzazione

mg per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 %

Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici)

4d 3

Vetagro S.p.A.

Preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina protetti

 

Composizione dell'additivo

Preparato di microperle protette contenenti acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina nelle seguenti quantità minime:

 

Acido citrico: 25 g/ 100 g

 

Timolo: 1,7 g/ 100 g

 

Acido sorbico: 16,7 g/ 100 g

 

Vanillina: 1 g/ 100 g

 

Caratterizzazione delle sostanze attive

 

Acido citrico C6H8O7 (purezza ≥ 99,5 %)

acido 2-idrossilato-1,2,3-propanotricarbossilico, numero CAS 77-92-9 anidro

 

Acido sorbico C6H8O2 (purezza ≥ 99,5 %)

acido 2,4-esadienoico, numero CAS 110-44-1

 

Timolo (purezza ≥ 98 %)

5-metil-2-(1-metiletil)fenolo, numero CAS 89-83-8)

 

Vanillina (purezza ≥ 99,5 %)

4-idrossi-3-metossibenzaldeide, numero CAS 121-33-5)

 

Metodo analitico  (1)

Determinazione dell'acido sorbico e del timolo nei mangimi: metodo della cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione UV/a serie di diodi (RP-HPLC-UV/DAD). Determinazione dell'acido citrico nell'additivo e nelle premiscele: (RP-HPLC-UV/DAD). Determinazione dell'acido citrico nei mangimi: determinazione enzimatica del contenuto di acido citrico — metodo spettrometrico con NADH (forma ridotta di nicotinammide adenina dinucleotide).

Suinetti (svezzati)

1 000

1.

Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg.

2.

Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell'apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

23 dicembre 2020


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


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