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Document 32010R1117
Commission Regulation (EU) No 1117/2010 of 2 December 2010 concerning the authorisation of a preparation of citric acid, sorbic acid, thymol and vanillin as a feed additive for weaned piglets (holder of the authorisation Vetagro SpA) Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010 , relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010 , relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 317 del 3.12.2010, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2021; abrogato da 32020R2119
3.12.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/3 |
REGOLAMENTO (UE) N. 1117/2010 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2010
relativo all'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici». |
(4) |
Nel suo parere del 25 maggio 2010 (2), l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, il preparato di cui all'allegato non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l'ambiente e che tale additivo può aumentare il tasso di crescita e il rapporto mangime/peso delle specie bersaglio. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi contenuto negli alimenti per animali, presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(5) |
La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l'impiego di questo preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2010; 8(6):1633.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico |
Specie animale o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Scadenza dell'autorizzazione |
||||||||||||||||||||||||||
mg per kg di alimento completo con un tenore di umidità del 12 % |
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Categoria: additivi zootecnici. Gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri zootecnici) |
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4d 3 |
Vetagro S.p.A. |
Preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina protetti |
|
Suinetti (svezzati) |
— |
1 000 |
— |
|
23 dicembre 2020 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio comunitario di riferimento: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives