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Document 32010Q0706(01)

Modifiche alle Istruzioni pratiche alle parti

GU L 170 del 6.7.2010, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2012; abrogato e sostituito da 32012Q0307(02)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2010/706(1)/oj

6.7.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/49


MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI PRATICHE ALLE PARTI

IL TRIBUNALE

Visto l’articolo 150 del suo regolamento di procedura;

Viste le Istruzioni pratiche alle parti adottate il 5 luglio 2007, come modificate il 16 giugno 2009;

ADOTTA LE PRESENTI MODIFICHE ALLE ISTRUZIONI PRATICHE ALLE PARTI:

Articolo 1

1.   Nel testo delle presenti istruzioni, le denominazioni «Tribunale di primo grado delle Comunità europee» e «Tribunale di primo grado» sono sostituite dalla denominazione «Tribunale».

2.   Al terzo «considerando», la parte di frase «(GU L 232, pag. 1) (in prosieguo: le “Istruzioni al cancelliere”), il cancelliere è incaricato di curare la conformità dei documenti versati agli atti con le disposizioni dello Statuto della Corte,» è sostituita dalla parte di frase «(GU L 232, pag. 1), come modificate il 17 maggio 2010 (cfr. pag. 53 della presente Gazzetta ufficiale) (in prosieguo: le “Istruzioni al cancelliere”), il cancelliere è incaricato di curare la conformità dei documenti versati agli atti con le disposizioni del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: lo “Statuto”),» e i termini «della Corte» dopo il termine «Statuto» sono soppressi.

3.   Al punto 1, secondo trattino, l’indirizzo «CFI.Registry@curia.europa.eu» è sostituito da: «GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu».

4.   Il punto 8 è modificato come segue:

la parte di frase «Onde consentire l’impiego di tali tecniche dovranno essere osservati i seguenti requisiti» è sostituita dalla parte di frase «Pertanto, devono essere osservati i seguenti requisiti»;

i termini di cui alla lett. a) «La carta dev’essere bianca, senza righe, di formato A4. Il testo» sono sostituiti dai termini «Il testo, su formato A4, deve essere facilmente leggibile e»;

i termini di cui alla lett. b) «Le pagine della memoria e, eventualmente, degli allegati devono essere assemblate» sono sostituiti dai termini «I documenti prodotti devono essere assemblati»;

la parte di frase di cui alla lett. c) «(come, ad esempio: Times New Roman, Courier o Arial) delle dimensioni di almeno 12 pt nel testo e di almeno 10 pt per le note a piè di pagina, con un’interlinea di 1,5 e con margini in alto, in basso, a sinistra e a destra, di almeno 2,5 cm.» è sostituita dalla parte di frase «con interlinee e margini sufficienti per garantire la leggibilità di una versione sottoposta a scansione».

5.   Il titolo della parte D.1.1. «Ricorso e controricorso» è completato dai termini «(nelle cause diverse da quelle in materia di proprietà intellettuale)».

6.   Il punto 19 è modificato come segue:

alla prima frase, i termini «,che sarà predisposta dalla cancelleria» sono soppressi;

la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Dal momento che la comunicazione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali, si chiede che tale sunto non superi le due pagine e sia redatto conformemente al modello disponibile in linea sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea.»;

alla terza frase, l’indirizzo «CFI.Registry@curia.europa.eu» è sostituito da: «GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu».

7.   Il punto 41 è modificato come segue:

alla prima frase, i termini «nella Gazzetta ufficiale» sono soppressi;

la seconda frase è sostituita dalla seguente frase:

«Dal momento che la comunicazione deve essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in tutte le lingue ufficiali, si chiede che tale sunto non superi le due pagine e sia redatto conformemente al modello disponibile in linea sul sito Internet della Corte di giustizia dell’Unione europea.»;

alla terza frase, l’indirizzo «CFI.Registry@curia.europa.eu» è sostituito da: «GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu».

8.   Al punto 42, i termini «della Comunità» sono sostituiti dai termini «dell’Unione».

9.   Al punto 49, i termini «della Comunità» sono sostituiti dai termini «dell’Unione».

10.   Al punto 55, lett. e), i termini «della Corte» sono soppressi.

11.   Al punto 56, lett. a), i termini «e gli indirizzi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso» sono sostituiti dai termini «delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e gli indirizzi che esse avevano indicato per le notifiche da effettuare nel corso di detto procedimento».

12.   Il punto 57 è modificato come segue:

lett. a), i termini «della Corte» sono soppressi;

lett. h), dopo il termine «con» è aggiunta la parte di frase «breve descrizione di questi ultimi [punto 51, lett. b), delle Istruzioni pratiche] e».

13.   Al punto 58, lett. c), all'inizio della frase sono inseriti i termini «nelle cause diverse da quelle in materia di proprietà intellettuale,».

14.   Il testo dei punti da 73, secondo comma, a 79, compresi i titoli, è sostituito dal seguente testo:

«74.

La domanda di trattamento riservato dev’essere presentata con atto separato. Essa non può essere depositata in versione riservata.

75.

La domanda di trattamento riservato deve specificare la parte nei cui confronti viene chiesta la riservatezza. Essa dev’essere limitata a quanto è strettamente necessario e non può in nessun caso avere ad oggetto la totalità di una memoria e, solo eccezionalmente, la totalità di un allegato ad una memoria. In effetti, la comunicazione di una versione non riservata di un documento, nella quale siano soppressi determinati passi, parole o numeri, è di regola possibile senza compromettere gli interessi in gioco.

76.

La domanda di trattamento riservato deve indicare con precisione gli elementi o i passi di cui trattasi e contenere una brevissima motivazione del carattere segreto o riservato di ciascuno di detti elementi o passi. La mancanza di tali indicazioni può giustificare il rigetto della domanda da parte del Tribunale.

77.

In allegato alla domanda di trattamento riservato deve figurare una versione non riservata della memoria o del documento di cui trattasi nei quali gli elementi o i passi cui si riferisce la domanda sono soppressi.

In caso di istanza d’intervento

78.

Qualora sia depositata un’istanza d’intervento in una causa, le parti sono invitate a indicare, entro il termine impartito dal cancelliere, se esse chiedono il trattamento riservato di taluni dati contenuti nei documenti già acquisiti agli atti.

Per tutti i documenti depositati dalle parti successivamente, le stesse devono indicare, nelle forme prescritte ai punti 74-77 supra, i dati di cui chiedono il trattamento riservato e fornire, con la versione integrale dei documenti depositati, una versione nella quale questi dati risultino omessi. In mancanza di una tale segnalazione, i documenti depositati saranno inoltrati alla parte interveniente.

In caso di riunione di cause

79.

Qualora sia prevista la riunione di più cause, le parti sono invitate a indicare, entro il termine impartito dal cancelliere, se esse chiedono il trattamento riservato di taluni dati contenuti nei documenti già acquisiti agli atti.

Per tutti i documenti depositati dalle parti successivamente, le stesse devono indicare, nelle forme prescritte ai punti 74-77 supra, i dati di cui chiedono il trattamento riservato e fornire, con la versione integrale dei documenti depositati, una versione nella quale questi dati risultino omessi. In mancanza di una tale segnalazione, i documenti depositati saranno resi accessibili alle altre parti.».

15.   Il punto 88 è modificato come segue:

al primo comma, dopo i termini «Corte di giustizia» sono aggiunti i termini «dell’Unione europea»;

al secondo comma, l’indirizzo «CFI.Registry@curia.europa.eu» è sostituito da: «GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu» e dopo i termini «Cancelleria del Tribunale» sono aggiunti i termini «dell’Unione europea».

16.   Il secondo comma del punto 106 diventa il punto 107.

17.   Dopo il punto 107, che diventa il punto 108, è inserito il punto seguente:

«109.

La relazione d’udienza è posta a disposizione del pubblico dinanzi alla sala d’udienza il giorno dell’udienza dibattimentale.».

18.   Gli attuali punti 108-112 diventano, rispettivamente, i punti 110-114.

19.   Al punto 108, diventato il punto 110, dopo il termine «Corte» sono aggiunti i termini «di giustizia».

20.   Al punto 111, diventato il punto 113, il riferimento deve leggersi come segue: «(GU L 87, pag. 48)».

Articolo 2

Le presenti modifiche alle Istruzioni pratiche alle parti sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esse entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione.

Lussemburgo, 17 maggio 2010

Il cancelliere

E. COULON

Il presidente

M. JAEGER


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