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Document 32010R0066

Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 , relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 27 del 30.1.2010, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/11/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/66/oj

30.1.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 27/1


REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere del Comitato delle regioni (2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (4), si è inteso istituire un sistema relativo all'assegnazione di un marchio di qualità ecologica a partecipazione volontaria, per promuovere prodotti con minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita e per offrire ai consumatori informazioni accurate, non ingannevoli e scientificamente fondate sull'impatto ambientale dei prodotti.

(2)

L'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 1980/2000 ha mostrato la necessità di modificare tale sistema di marchio di qualità ecologica in modo da aumentarne l'efficacia e semplificarne il funzionamento.

(3)

Il sistema modificato («il sistema del marchio Ecolabel UE») dovrebbe essere applicato conformemente alle disposizioni dei trattati, incluso, in particolare, il principio di precauzione quale sancito all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE.

(4)

È necessario garantire il coordinamento tra il sistema del marchio Ecolabel UE e l'elaborazione delle specifiche nell'ambito della direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia (5).

(5)

Il sistema del marchio Ecolabel UE si inserisce nella politica comunitaria relativa al consumo e alla produzione sostenibili, il cui obiettivo è ridurre gli impatti negativi del consumo e della produzione sull'ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali. Il sistema è inteso a promuovere, attraverso l'uso del marchio Ecolabel UE, i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali. A tal fine, è opportuno prescrivere che i criteri ai quali i prodotti devono conformarsi per potersi dotare del marchio Ecolabel UE siano basati sulle migliori prestazioni ambientali ottenute dai prodotti nel mercato comunitario. Tali criteri dovrebbero essere semplici da capire e da applicare ed essere basati su dati scientifici che tengano conto degli sviluppi tecnologici più recenti. Essi dovrebbero essere orientati al mercato e limitarsi agli impatti ambientali più significativi dei prodotti durante il loro intero ciclo di vita.

(6)

Al fine di evitare il moltiplicarsi di sistemi di marchi di qualità ecologica e per incoraggiare prestazioni ambientali più elevate in tutti i settori nei quali l'impatto sull'ambiente influisce sulla scelta dei consumatori, è opportuno estendere la possibilità di utilizzare il marchio Ecolabel UE. Tuttavia, è opportuno realizzare uno studio per gruppi di prodotti alimentari e di mangimi onde assicurare che i criteri siano fattibili e che possa essere garantito un valore aggiunto. Per i prodotti alimentari e i mangimi, così come per i prodotti agricoli non lavorati che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici (6), dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel UE solo ai prodotti certificati come biologici, onde evitare confusione per i consumatori.

(7)

Il marchio Ecolabel UE dovrebbe mirare alla sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, ogni qual volta ciò sia tecnicamente possibile.

(8)

Affinché il pubblico accetti il sistema comunitario di assegnazione del marchio Ecolabel UE, è essenziale che le organizzazioni non governative (ONG) operanti nel settore ambientale e le associazioni dei consumatori svolgano un ruolo di rilievo e partecipino attivamente all'elaborazione e alla determinazione dei criteri relativi al marchio Ecolabel UE.

(9)

È auspicabile che qualsiasi parte interessata possa guidare l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE, purché siano rispettate norme procedurali comuni e il processo sia coordinato dalla Commissione. Al fine di garantire la coerenza globale dell'azione comunitaria, è inoltre opportuno richiedere che nell'elaborazione o nella revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE, siano tenuti in considerazione i più recenti obiettivi strategici della Comunità in campo ambientale, quali i programmi d'azione per l'ambiente, le strategie per lo sviluppo sostenibile e i programmi sui cambiamenti climatici.

(10)

Per semplificare il sistema del marchio Ecolabel UE e al fine di ridurre il vincolo amministrativo legato all'uso del marchio Ecolabel UE, le procedure di valutazione e verifica dovrebbero essere delineate.

(11)

È opportuno stabilire le condizioni alle quali il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato e, per garantire il rispetto di tali condizioni, chiedere agli organismi competenti di svolgere verifiche e di vietare l'uso del marchio Ecolabel UE qualora le condizioni d'uso non siano rispettate. È inoltre opportuno richiedere che gli Stati membri stabiliscano il regime delle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento ed assicurino che esse siano effettivamente applicate.

(12)

Al fine di promuovere l'uso del marchio Ecolabel UE e per incoraggiare gli operatori i cui prodotti rispondono ai criteri del marchio, i costi relativi all'uso del marchio Ecolabel UE dovrebbero essere ridotti.

(13)

Occorre informare e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito al marchio Ecolabel UE tramite azioni promozionali e campagne di informazione ed educazione, a livello locale, nazionale e comunitario, volte a far conoscere ai consumatori il significato del marchio Ecolabel UE e consentire loro di scegliere in modo consapevole. Ciò è necessario anche per rendere il sistema più interessante per i produttori e i venditori al dettaglio.

(14)

In sede di definizione dei propri piani d'azione nazionali sugli appalti pubblici «verdi», gli Stati membri dovrebbero tenere in considerazione le linee guida e potrebbero considerare la possibilità di stabilire obiettivi per l'acquisto, nell'ambito degli acquisti pubblici, di prodotti ecocompatibili.

(15)

Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l'armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità.

(16)

Al fine di garantire un’applicazione armonizzata in tutta la Comunità del sistema di assegnazione e dei sistemi di vigilanza e controllo del mercato in merito all'uso del marchio Ecolabel UE, è opportuno che gli organismi competenti effettuino scambi di informazioni ed esperienze.

(17)

Le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).

(18)

In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare i criteri ai quali i prodotti devono conformarsi per potersi dotare del marchio Ecolabel UE, nonché di modificare gli allegati al presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(19)

Per ragioni di chiarezza e di certezza del diritto, il regolamento (CE) n. 1980/2000 dovrebbe pertanto essere sostituito dal presente regolamento.

(20)

È opportuno adottare adeguate disposizioni transitorie per assicurare il passaggio graduale dal regolamento (CE) n. 1980/2000 al presente regolamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione del sistema del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), a partecipazione volontaria.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito («prodotti»).

2.   Il presente regolamento non si applica né ai medicinali per uso umano definiti dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (8), né ai medicinali per uso veterinario definiti dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (9), né ai dispositivi medici di qualsiasi tipo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1)

«gruppo di prodotti», un insieme di prodotti destinati a scopi analoghi e che sono simili nell'uso, o presentano analoghe proprietà funzionali, e simili in termini di percezione da parte del consumatore;

2)

«operatore», qualsiasi produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante;

3)

«impatto ambientale», qualsiasi modifica all'ambiente derivante in tutto o in parte da un prodotto durante il suo ciclo di vita;

4)

«prestazione ambientale», i risultati della gestione, da parte del fabbricante, delle caratteristiche di un prodotto che hanno un impatto ambientale;

5)

«verifica», una procedura che certifica che un prodotto è conforme ai criteri specificati per il marchio Ecolabel UE.

Articolo 4

Organismi competenti

1.   Ogni Stato membro designa uno o più organismi, all'interno dei ministeri governativi o al di fuori di essi, responsabili per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente regolamento («l'organismo competente» o «gli organismi competenti») e si assicura che siano operativi. Qualora siano designati più organismi competenti, lo Stato membro ne definisce le rispettive competenze e le regole di coordinamento ad essi applicabili.

2.   La composizione degli organismi competenti è tale da garantirne l'indipendenza e l'imparzialità e i rispettivi regolamenti interni sono tali da garantire la trasparenza nell'esercizio delle loro attività, nonché il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi competenti soddisfino i requisiti fissati all'allegato V.

4.   Gli organismi competenti provvedono affinché il processo di verifica sia effettuato in modo coerente, neutro e affidabile da un terzo indipendente rispetto all'operatore sottoposto a verifica, sulla base delle norme e procedure internazionali, europee o nazionali concernenti gli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti.

Articolo 5

Comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica

1.   La Commissione istituisce un comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME) composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli Stati membri di cui all'articolo 4 e dai rappresentanti delle altre parti interessate. Il CUEME elegge il proprio presidente conformemente al regolamento interno. Il CUEME contribuisce all'elaborazione e alla revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE e a ogni eventuale riesame dell'attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE. Esso inoltre consiglia e assiste la Commissione in questo ambito, in particolare formulando raccomandazioni sui requisiti minimi di prestazione ambientale.

2.   La Commissione garantisce che il CUEME nell'esercizio delle sue attività assicuri una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate per ciascun gruppo di prodotti, quali gli organismi competenti, i produttori, i fabbricanti, gli importatori, i fornitori di servizi, i grossisti, i dettaglianti, in particolare le PMI, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori.

Articolo 6

Requisiti generali per i criteri del marchio Ecolabel UE

1.   I criteri del marchio Ecolabel UE sono basati sulla prestazione ambientale dei prodotti, tenendo conto dei più recenti obiettivi strategici della Comunità in ambito ambientale.

2.   I criteri del marchio Ecolabel UE definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio.

3.   I criteri per il marchio Ecolabel UE sono determinati su base scientifica e considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti. Nella determinazione di tali criteri sono presi in considerazione:

a)

gli impatti ambientali più significativi, in particolare l'impatto sui cambiamenti climatici, l'impatto sulla natura e la biodiversità, il consumo di energia e di risorse, la produzione di rifiuti, le emissioni in tutti i comparti ambientali, l'inquinamento dovuto ad effetti fisici e l'uso e il rilascio di sostanze pericolose;

b)

la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in quanto tale ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, ogniqualvolta ciò sia tecnicamente fattibile;

c)

le possibilità di ridurre gli impatti ambientali grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità;

d)

il saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza, durante le diverse fasi di vita dei prodotti;

e)

ove opportuno, gli aspetti sociali ed etici, ad esempio facendo riferimento alle convenzioni e agli accordi internazionali in materia, quali le norme e i codici di condotta pertinenti dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL);

f)

i criteri stabiliti per altri marchi ambientali, specie per i marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti, a livello nazionale o regionale, qualora esistano per il gruppo di prodotti considerato, in modo da accrescere le sinergie;

g)

per quanto possibile, il principio della riduzione degli esperimenti sugli animali.

4.   I criteri del marchio Ecolabel UE comprendono i requisiti intesi a garantire che i prodotti recanti il marchio Ecolabel UE funzionino correttamente secondo l'uso previsto.

5.   Prima di elaborare eventuali criteri per il marchio Ecolabel UE in relazione ai prodotti alimentari e ai mangimi quali definiti dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (10), entro il 31 dicembre 2011 la Commissione realizza uno studio volto a esplorare se sia fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita di tali prodotti, inclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Lo studio dovrebbe esaminare con particolare attenzione l'impatto di eventuali criteri del marchio Ecolabel UE sui prodotti alimentari, sui mangimi, nonché sui prodotti agricoli non trasformati che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007. Lo studio dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel UE solo ai prodotti certificati come biologici, onde evitare confusione per i consumatori.

Alla luce dei risultati di tale studio e del parere del CUEME, la Commissione decide, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2, se è fattibile elaborare criteri del marchio Ecolabel UE per alimenti e mangimi e, in caso affermativo, per quali gruppi di tali prodotti.

6.   Il marchio Ecolabel UE non può essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (11), né a prodotti contenenti sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (12).

7.   Per determinate categorie di prodotti contenenti le sostanze di cui al paragrafo 6, e solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di una progettazione alternativi, o nel caso dei prodotti che hanno una prestazione ambientale globale molto più elevata rispetto ad altri prodotti della stessa categoria, la Commissione può adottare misure di deroga al paragrafo 6. Non è accordata alcuna deroga con riferimento a sostanze rispondenti ai criteri di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e identificate conformemente alla procedura descritta all'articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, che siano presenti in miscele, in un articolo o in qualsiasi parte omogenea di un articolo complesso in concentrazioni superiori allo 0,1 % (peso su peso). Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 7

Elaborazione e revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE

1.   Previa consultazione del CUEME, la Commissione, gli Stati membri, gli organismi competenti e altre parti interessate possono avviare e guidare l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE. Qualora altre parti interessate siano incaricate di guidare l'elaborazione dei criteri, esse devono dimostrare di possedere competenze tecniche nel settore merceologico interessato, unite alla capacità di condurre il processo con imparzialità e nel rispetto degli obiettivi del presente regolamento. A tale riguardo, sono favoriti i consorzi costituiti da più gruppi d'interesse.

La parte che avvia e guida l'elaborazione o la revisione dei criteri per il marchio Ecolabel UE è tenuta, in conformità della procedura stabilita nell'allegato I, parte A, a predisporre i seguenti documenti:

a)

una relazione preliminare;

b)

un progetto di proposta di criteri;

c)

una relazione tecnica a sostegno del progetto di proposta di criteri;

d)

una relazione finale;

e)

un manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel UE e per gli organismi competenti;

f)

un manuale per le autorità che aggiudicano contratti per appalti pubblici.

I documenti sono trasmessi alla Commissione e al CUEME.

2.   Qualora nell'ambito di un altro sistema di marchio di qualità ecologica siano già stati elaborati dei criteri, conformi ai requisiti dei marchi ambientali EN ISO 14024 di tipo I, per un gruppo di prodotti per il quale non sono stati fissati criteri per il marchio Ecolabel UE, qualsiasi Stato membro nel quale l'altro sistema di marchio di qualità ecologica è riconosciuto può, previa consultazione della Commissione e del CUEME, proporre che tali criteri siano elaborati nell'ambito del sistema del marchio Ecolabel UE.

In tali casi può applicarsi la procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri, stabilita nell'allegato I, parte B, purché i criteri proposti siano stati elaborati conformemente all'allegato I, parte A. Detta procedura è guidata dalla Commissione o dallo Stato membro che, conformemente al primo comma, ha proposto la procedura abbreviata per l'elaborazione dei criteri.

3.   Qualora sia necessaria una revisione non sostanziale dei criteri, può essere applicata la procedura di revisione abbreviata di cui all'allegato I, parte C.

4.   Entro 19 febbraio 2011, il CUEME e la Commissione concordano un piano di lavoro comprendente una strategia e un elenco non esaustivo di gruppi di prodotti. Tale piano prenderà in considerazione altre azioni della Comunità (ad esempio in materia di appalti pubblici verdi) e può essere aggiornato in funzione dei più recenti obiettivi strategici della Comunità nel settore dell'ambiente. Tale piano è aggiornato regolarmente.

Articolo 8

Definizione dei criteri per il marchio Ecolabel UE

1.   Un progetto di criteri per il marchio Ecolabel UE è elaborato secondo la procedura di cui all'allegato I e tenendo conto del piano di lavoro.

2.   La Commissione, entro nove mesi dalla consultazione del CUEME, adotta misure per stabilire criteri specifici per il marchio Ecolabel UE per ogni gruppo di prodotti. Tali misure sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Nella sua proposta finale la Commissione tiene conto delle osservazioni del CUEME ed evidenzia, documenta e motiva chiaramente le ragioni sottostanti ad eventuali modifiche contenute nella sua proposta finale rispetto al progetto di proposta successivamente alla consultazione del CUEME.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

3.   Nelle misure di cui al paragrafo 2, la Commissione:

a)

stabilisce i requisiti per valutare la conformità di specifici prodotti ai criteri del marchio Ecolabel UE («requisiti di valutazione»);

b)

specifica, per ciascun gruppo di prodotti, le tre caratteristiche ambientali principali che possono comparire sull'etichetta facoltativa con campo di testo di cui all'allegato II;

c)

specifica, per ciascun gruppo di prodotti, il relativo periodo di validità dei criteri e dei requisiti di valutazione;

d)

specifica il grado di variabilità del prodotto consentito durante il periodo di validità di cui alla lettera c).

4.   In sede di definizione dei criteri per il marchio Ecolabel UE, si presta attenzione a non introdurre misure la cui attuazione può comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI.

Articolo 9

Assegnazione del marchio Ecolabel UE e termini e condizioni d'uso

1.   Ogni operatore che desidera utilizzare il marchio Ecolabel UE ne fa richiesta presso gli organismi competenti di cui all'articolo 4 in conformità delle norme seguenti:

a)

se il prodotto ha origine in un singolo Stato membro, la richiesta è presentata presso l'organismo competente di quello Stato membro;

b)

se il prodotto ha origine nella stessa forma in diversi Stati membri, la richiesta può essere presentata presso l'organismo competente di uno di tali Stati membri;

c)

se il prodotto ha origine al di fuori della Comunità, la richiesta è presentata presso l'organismo competente di uno degli Stati membri nei quali il prodotto sarà, o è stato, immesso sul mercato.

2.   Il marchio Ecolabel UE ha la forma illustrata nell'allegato II.

Il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato solo per prodotti che rispettano i criteri del marchio Ecolabel UE applicabili ai prodotti in questione e ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE.

3.   Le richieste specificano i dati completi di contatto dell'operatore, nonché il gruppo di prodotti in questione e contengono una descrizione dettagliata del prodotto, nonché qualsiasi altra informazione richiesta dall'organismo competente.

Le richieste comprendono tutti i documenti pertinenti, come indicato nel relativo provvedimento della Commissione che stabilisce i criteri per il marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti in questione.

4.   L'organismo competente al quale è inviata una richiesta esige il pagamento di diritti conformemente all'allegato III. L'uso del marchio Ecolabel UE è subordinato al versamento dei diritti entro i termini stabiliti.

5.   Entro due mesi dal ricevimento della richiesta, l'organismo competente interessato verifica se la documentazione è completa e lo notifica all'operatore. Se quest'ultimo non completa la documentazione entro sei mesi da tale notifica, l'organismo competente può respingere la richiesta.

Se la documentazione è completa e l'organismo competente ha verificato che il prodotto rispetta i criteri per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE nonché i requisiti di valutazione pubblicati a norma dell'articolo 8, l'organismo competente assegna un numero di registrazione al prodotto.

I costi delle prove e della valutazione di conformità ai criteri per il marchio Ecolabel UE sono a carico degli operatori. Agli operatori possono essere imputate le spese di viaggio e alloggio qualora si renda necessaria una verifica in loco al di fuori dello Stato membro in cui ha sede l'organismo competente.

6.   Qualora i criteri per il marchio Ecolabel UE esigano che gli impianti di produzione rispondano a determinati requisiti, tale obbligo si applica a tutti gli impianti in cui è fabbricato il prodotto recante il marchio Ecolabel UE. Ove opportuno, l'organismo competente effettua verifiche in loco o nomina a tal fine un rappresentante autorizzato.

7.   Gli organismi competenti riconoscono di preferenza le prove accreditate conformemente alla norma ISO 17025 e le verifiche eseguite da organismi accreditati in forza della norma EN 45011 o di norme equivalenti internazionalmente riconosciute. Gli organismi competenti collaborano in modo da assicurare l'applicazione efficace e coerente delle procedure di valutazione e di verifica, specie tramite il gruppo di lavoro di cui all'articolo 13.

8.   L'organismo competente conclude con ciascun operatore un contratto relativo alle condizioni d'uso del marchio Ecolabel UE (comprese le disposizioni per l'autorizzazione e la revoca del medesimo, specie a seguito di una revisione dei criteri). A tal fine si utilizza un contratto standard conforme al modello riportato nell'allegato IV.

9.   L'operatore può apporre il marchio Ecolabel UE sul prodotto solo dopo la stipula del contratto. L'operatore appone sul prodotto che reca il marchio Ecolabel UE anche il numero di registrazione.

10.   L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE ad un prodotto lo comunica alla Commissione. La Commissione istituisce un registro comune che aggiorna regolarmente. Tale registro è messo a disposizione del pubblico su un sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE.

11.   Il marchio Ecolabel UE può essere utilizzato sui prodotti per i quali è stato assegnato e sul relativo materiale promozionale.

12.   L'assegnazione del marchio Ecolabel UE non pregiudica eventuali norme in materia ambientale o altre norme del diritto nazionale o comunitario applicabili alle varie fasi della vita del prodotto.

13.   Il diritto di usare il marchio Ecolabel UE non comprende l'uso di tale marchio come componente di un marchio di fabbrica.

Articolo 10

Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso del marchio Ecolabel UE

1.   È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio Ecolabel UE.

2.   L'organismo competente verifica con cadenza regolare, in relazione ai prodotti cui ha assegnato il marchio Ecolabel UE, che il prodotto sia conforme ai criteri del marchio Ecolabel UE e ai requisiti di valutazione pubblicati a norma dell'articolo 8. Ove opportuno, l'organismo competente effettua tali verifiche anche in seguito a denunce. Tali verifiche possono avvenire sotto forma di controlli casuali.

L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto informa l'utilizzatore del marchio Ecolabel UE in merito ad eventuali denunce relative a un prodotto recante il marchio e può chiedere all'utilizzatore di rispondere a tali denunce. L'organismo competente non è tenuto a rivelare all'utilizzatore del marchio l'identità del denunciante.

3.   L'utilizzatore del marchio Ecolabel UE consente all'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il suo costante rispetto dei criteri applicabili al gruppo di prodotti e di quanto stabilito dall'articolo 9.

4.   Su richiesta dell'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto, l'utilizzatore del marchio Ecolabel UE è tenuto ad autorizzare l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto in oggetto.

La richiesta può essere avanzata in qualunque momento ragionevole e senza preavviso.

5.   Qualora un organismo competente rilevi che un prodotto che reca il marchio Ecolabel UE non rispetta i criteri stabiliti per il rispettivo gruppo di prodotti o che il marchio Ecolabel UE non viene usato conformemente a quanto previsto dall'articolo 9, dopo aver consentito all'utilizzatore del marchio Ecolabel UE di inviare le proprie osservazioni l'organismo vieta l'uso del marchio su tale prodotto o, qualora il marchio Ecolabel UE sia stato assegnato da un altro organismo competente, informa quest'ultimo. L'utilizzatore del marchio Ecolabel UE non ha diritto al rimborso dei diritti di cui all'articolo 9, paragrafo 4, né parzialmente né per intero.

L'organismo competente informa tempestivamente di tale divieto tutti gli altri organismi competenti e la Commissione.

6.   L'organismo competente che ha assegnato il marchio Ecolabel UE al prodotto non può comunicare né utilizzare per finalità non correlate all'assegnazione per l'uso del marchio Ecolabel UE le informazioni ottenute nel corso della valutazione della conformità alle norme relative all'uso del marchio Ecolabel UE di cui all'articolo 9 da parte di un utilizzatore del marchio Ecolabel UE.

Esso adotta tutte le misure adeguate a garantire la tutela dei documenti affidatigli contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita.

Articolo 11

Sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica negli Stati membri

1.   Laddove siano stati pubblicati i criteri per il marchio Ecolabel UE per un dato gruppo di prodotti, altri sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I, ufficialmente riconosciuti a livello nazionale o regionale, che non coprono tale gruppo di prodotti al momento della pubblicazione, possono essere estesi al gruppo di prodotti in oggetto soltanto qualora i criteri stabiliti da tali sistemi siano almeno tanto rigorosi quanto quelli del marchio Ecolabel UE.

2.   Al fine di armonizzare i criteri dei sistemi europei per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica (EN ISO 14024 di tipo I), i criteri del marchio Ecolabel UE tengono conto anche dei criteri esistenti, elaborati negli Stati membri nell'ambito di sistemi di assegnazione di marchi di qualità ecologica ufficialmente riconosciuti.

Articolo 12

Promozione del marchio Ecolabel UE

1.   Gli Stati membri e la Commissione concordano, in collaborazione con il CUEME, un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio Ecolabel UE mediante:

a)

azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, grossisti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, commercianti, dettaglianti, nonché al pubblico in generale;

b)

la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI,

sostenendo in tal modo lo sviluppo del sistema.

2.   Il marchio Ecolabel UE può essere promosso tramite il sito Internet dedicato al marchio Ecolabel UE che fornisce in tutte le lingue comunitarie informazioni di base e materiale promozionale sul marchio Ecolabel UE, nonché informazioni su dove è possibile acquistare i prodotti muniti del marchio Ecolabel UE.

3.   Gli Stati membri incoraggiano l'uso del «Manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici» di cui all'allegato I, parte A, punto 5). A tal fine, gli Stati membri prendono ad esempio in considerazione la possibilità di stabilire obiettivi per l'acquisto di prodotti rispondenti ai criteri specificati in tale manuale.

Articolo 13

Scambio di informazioni ed esperienze

1.   Al fine di favorire un'applicazione coerente del presente regolamento, gli organismi competenti si scambiano periodicamente informazioni ed esperienze, in particolare riguardo all'applicazione degli articoli 9 e 10.

2.   La Commissione istituisce a tal fine un gruppo di lavoro composto dagli organismi competenti. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno due volte l'anno. Le spese di viaggio sono a carico della Commissione. Il gruppo di lavoro elegge il proprio presidente e adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Relazione

Entro 19 febbraio 2015 la Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del sistema del marchio Ecolabel UE. La relazione indica anche gli elementi del sistema che necessitano di eventuale revisione.

Articolo 15

Modifiche degli allegati

La Commissione può modificare gli allegati, compresa la modifica dell'importo massimo dei diritti di cui all'allegato III, tenendo conto della necessità che i diritti coprano le spese di gestione del sistema.

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Articolo 16

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Articolo 17

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio tali disposizioni alla Commissione e la informano senza indugio di eventuali modifiche successive.

Articolo 18

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 è abrogato.

Articolo 19

Disposizioni transitorie

Il regolamento (CE) n. 1980/2000 continua ad applicarsi ai contratti stipulati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo fino alla data di scadenza indicata nei contratti stessi, ad eccezione delle disposizioni relative ai diritti.

L'articolo 9, paragrafo 4, e l'allegato III del presente regolamento si applicano a tali contratti.

Articolo 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 25 novembre 2009

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

Å. TORSTENSSON


(1)  GU C 120 del 28.5.2009, pag. 56.

(2)  GU C 218 dell’11.9.2009, pag. 50.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 ottobre 2009.

(4)  GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

(5)  GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10

(6)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(7)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(8)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

(9)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1.

(10)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.

(11)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

(12)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.


ALLEGATO I

PROCEDURA PER L'ELABORAZIONE E LA REVISIONE DEI CRITERI PER IL MARCHIO ECOLABEL UE

A.   Procedura standard

Devono essere predisposti i seguenti documenti:

1.   Relazione preliminare

La relazione preliminare deve contenere i seguenti elementi:

indicazione quantitativa dei potenziali vantaggi ambientali correlati al gruppo di prodotti, prendendo in considerazione i vantaggi derivanti da altri analoghi sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica europei e nazionali o regionali EN ISO 14024 di tipo I;

motivazioni per la scelta e l'ambito del gruppo di prodotti;

considerazione di possibili problemi legati alla commercializzazione;

analisi dei criteri di altri marchi ambientali;

normativa vigente e iniziative legislative in corso correlate al settore del gruppo di prodotti;

analisi delle possibilità di sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in quanto tali ovvero mediante l'uso di materiali o di progettazione alternativi, ove tecnicamente fattibile, in particolare per quanto riguarda le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006;

dati commerciali intra-comunitari per il settore, compresi volume e fatturato;

potenziale attuale e futuro di penetrazione nel mercato dei prodotti recanti il marchio Ecolabel UE;

portata e rilevanza globale degli impatti ambientali associati al gruppo di prodotti, sulla base di studi di valutazione nuovi o esistenti sul ciclo di vita del prodotto. È possibile utilizzare altri dati scientifici. Le questioni critiche e controverse sono indicate dettagliatamente e valutate;

riferimenti dei dati e delle informazioni raccolti e utilizzati per redigere la relazione.

La relazione preliminare è pubblicata sul sito Internet della Commissione dedicato al marchio Ecolabel UE, a disposizione degli utenti che possono fare commenti e consultarla durante l'elaborazione dei criteri.

Qualora si debbano elaborare criteri per gruppi di prodotti alimentari e di mangimi, la relazione preliminare, con riferimento allo studio realizzato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 5, deve dimostrare quanto segue:

l'elaborazione di criteri per il marchio Ecolabel UE per il prodotto in questione presenta un effettivo valore aggiunto sul piano ambientale;

il marchio Ecolabel UE tiene conto dell'intero ciclo di vita del prodotto; e

l'uso del marchio Ecolabel UE sul prodotto in questione non genererà confusione rispetto ad altre etichette alimentari.

2.   Progetto di proposta di criteri e relativa relazione tecnica

Successivamente alla pubblicazione della relazione preliminare sono predisposti un progetto di proposta di criteri e una relazione tecnica a sostegno di tale proposta.

I criteri proposti rispettano i seguenti requisiti:

sono basati sui migliori prodotti disponibili sul mercato comunitario in termini di prestazione ambientale durante il ciclo di vita e devono corrispondere indicativamente al 10-20 % dei prodotti migliori in termini di prestazione ambientale presenti sul mercato comunitario al momento dell'adozione dei criteri;

per permettere la necessaria flessibilità, la percentuale esatta è definita caso per caso, ma in ogni caso con l'obiettivo di promuovere i prodotti più ecocompatibili e di garantire che i consumatori dispongano di un margine di scelta sufficiente;

tengono conto del saldo ambientale netto risultante dai benefici e dagli aggravi ambientali, compresi gli aspetti inerenti alla salute e alla sicurezza; ove opportuno, vengono presi in considerazione aspetti sociali ed etici, ad esempio facendo riferimento alle convenzioni e agli accordi internazionali in materia, quali le norme e i codici di condotta dell'OIL pertinenti;

sono basati sugli impatti ambientali più significativi del prodotto, sono espressi il più ragionevolmente possibile tramite i principali indicatori tecnici di prestazione ambientale del prodotto e sono idonei a valutazione secondo quanto previsto del presente regolamento;

sono basati su dati e informazioni validi che siano il più possibile rappresentativi dell'intero mercato comunitario;

sono basati sui dati relativi al ciclo di vita e sugli impatti ambientali quantitativi, se del caso conformemente ai sistemi europei di riferimento per i dati relativi al ciclo di vita (European Reference Life Cycle Data Systems - ELCD);

prendono in considerazione le opinioni di tutte le parti interessate coinvolte nel processo di consultazione;

garantiscono l'armonizzazione con la normativa vigente applicabile al gruppo di prodotti in materia di definizioni, i metodi di prova e documentazione tecnica e amministrativa;

prendono in considerazione le politiche comunitarie pertinenti e l'attività svolta per altri gruppi di prodotti correlati.

Il progetto di proposta di criteri è redatto in modo da essere compreso facilmente da chiunque desideri utilizzarlo. Esso fornisce la motivazione alla base di ogni criterio e ne illustra i benefici ambientali. Il progetto evidenzia i criteri corrispondenti alle principali caratteristiche ambientali.

La relazione tecnica comprende almeno le informazioni seguenti:

le spiegazioni scientifiche di ogni requisito e di ogni criterio;

un'indicazione quantitativa delle prestazioni ambientali complessive che si prevede i criteri possano ottenere globalmente, rispetto a quelle dei prodotti medi di mercato;

una stima degli impatti ambientali/economici/sociali previsti per i criteri nel loro insieme;

i metodi di prova rilevanti per la valutazione dei diversi criteri;

una stima dei costi delle prove;

per ogni criterio, le informazioni relative alle prove, alle relazioni e agli altri documenti che gli utilizzatori sono tenuti a fornire su richiesta dell'organismo competente in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3.

Il progetto di proposta di criteri e la relazione tecnica sono pubblicati sul sito Internet della Commissione dedicato al marchio Ecolabel UE, a disposizione degli utenti che possono consultarli e fare commenti. La parte che guida i lavori di elaborazione del gruppo di prodotti invia la proposta e la relazione a tutte le parti interessate.

Sono organizzate almeno due riunioni aperte del gruppo di lavoro sulla proposta di criteri, alle quali sono invitate tutte le parti interessate, quali gli organismi competenti, l'industria (comprese le PMI), i sindacati, i dettaglianti, gli importatori, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori. Anche la Commissione partecipa a tali riunioni.

Il progetto di proposta di criteri e la relazione tecnica sono messi a disposizione almeno un mese prima della prima riunione del gruppo di lavoro. Eventuali progetti di proposte di criteri successivi sono messi a disposizione almeno un mese prima delle riunioni successive. Le eventuali modifiche ai criteri introdotte nelle proposte successive devono essere motivate dettagliatamente e documentate con riferimenti alle discussioni avute in occasione delle riunioni dei gruppi di lavoro e ai commenti pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica.

Tutti i commenti pervenuti durante il processo di elaborazione dei criteri ricevono una risposta che indichi se essi sono accettati o respinti e perché.

3.   Relazione finale e proposta di criteri

La relazione finale contiene i seguenti elementi:

Risposte chiare a tutti i commenti e a tutte le proposte, che indichino se essi sono accettati o respinti e perché. Alle parti interessate, appartenenti o meno all'Unione europea, è riservato pari trattamento.

Essa contiene inoltre i seguenti elementi:

una sintesi di una pagina del livello di sostegno per la proposta di criteri da parte degli organismi competenti;

un elenco riepilogativo di tutti i documenti diffusi nel corso dell'attività di elaborazione dei criteri, assieme all'indicazione della data di invio di ciascun documento, all'indicazione del destinatario di ciascun documento e a una copia dei documenti in questione;

un elenco delle parti interessate che hanno partecipato ai lavori o che sono state consultate o che hanno espresso un parere, assieme alle loro coordinate di contatto;

una sintesi;

le tre caratteristiche ambientali principali per il gruppo di prodotti che possono comparire sull'etichetta facoltativa con campo di testo di cui all'allegato II;

una proposta di strategia commerciale e di comunicazione per il gruppo di prodotti.

Sono prese in considerazione tutte le osservazioni sulla relazione finale e, su richiesta, sono fornite informazioni sul seguito che è stato dato ai commenti.

4.   Manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel UE e per gli organismi competenti

È predisposto un manuale del quale i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel UE e gli organismi competenti possano avvalersi per valutare il rispetto dei criteri da parte del prodotto.

5.   Manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici

È predisposto un manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici che fornisce indicazioni per l'uso dei criteri per il marchio Ecolabel UE.

La Commissione fornirà dei modelli tradotti in tutte le lingue ufficiali della Comunità per il manuale per i potenziali utilizzatori e gli organismi competenti e il manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.

B.   Procedura abbreviata nel caso di criteri elaborati sulla base di altri sistemi per l'assegnazione di marchi di qualità ecologica EN ISO 14024 di tipo I

È sottoposta alla Commissione una sola relazione. Tale relazione contiene una sezione nella quale si dimostra che i requisiti tecnici e di consultazione previsti nella parte A sono stati rispettati, unitamente a un progetto di proposta di criteri, a un manuale per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel UE e gli organismi competenti e a un manuale per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.

Se la Commissione ritiene che la relazione e i criteri rispondano ai requisiti stabiliti nella parte A, la relazione e il progetto di proposta di criteri sono pubblicati sul sito Internet della Commissione dedicato al marchio Ecolabel UE per due mesi, a disposizione degli utenti che possono consultarli e fare commenti.

Tutti i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica ricevono una risposta che indichi se essi sono accettati o respinti e perché.

Fatte salve eventuali modifiche apportate durante il periodo di consultazione pubblica, e se nessuno Stato membro richiede una riunione aperta del gruppo di lavoro, la Commissione può adottare i criteri a norma dell'articolo 8.

Se uno Stato membro ne fa richiesta, è organizzata una riunione aperta del gruppo di lavoro sulla proposta di criteri, alla quale partecipano tutte le parti interessate, quali gli organismi competenti, l'industria (comprese le PMI), i sindacati, i dettaglianti, gli importatori, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori. A tale riunione partecipa anche la Commissione.

Fatte salve eventuali modifiche apportate durante il periodo di consultazione pubblica o durante la riunione del gruppo di lavoro, la Commissione può adottare i criteri a norma dell'articolo 8.

C.   Procedura abbreviata per la revisione non sostanziale dei criteri

La Commissione predispone una relazione contenente gli elementi seguenti:

una motivazione che illustra le ragioni per le quali non è necessaria una revisione integrale dei criteri, ma è sufficiente il semplice aggiornamento dei criteri e dei loro livelli di rigorosità;

una sezione tecnica che aggiorna le informazioni di mercato precedenti utilizzate per fissare i criteri;

un progetto di proposta di criteri riveduti;

un'indicazione quantitativa delle prestazioni ambientali complessive che si prevede possano essere ottenute globalmente attraverso i criteri riveduti, rispetto a quelle dei prodotti medi di mercato;

un manuale riveduto per i potenziali utilizzatori del marchio Ecolabel UE e gli organismi competenti; e

un manuale riveduto per le autorità aggiudicatrici di appalti pubblici.

La relazione e il progetto di proposta di criteri sono pubblicati per due mesi sul sito Internet della Commissione dedicato al marchio Ecolabel UE, a disposizione degli utenti che possono consultarli e fare commenti.

Tutti i commenti pervenuti durante la consultazione pubblica ricevono una risposta che indichi se essi sono accettati o respinti e perché.

Fatte salve eventuali modifiche apportate durante il periodo di consultazione pubblica, e se nessuno Stato membro richiede una riunione aperta del gruppo di lavoro, la Commissione può adottare i criteri a norma dell'articolo 8.

Se uno Stato membro ne fa richiesta, è organizzata una riunione aperta del gruppo di lavoro sul progetto di criteri riveduti, alla quale partecipano tutte le parti interessate, quali gli organismi competenti, l'industria (comprese le PMI), i sindacati, i dettaglianti, gli importatori, le organizzazioni ambientaliste e le associazioni dei consumatori. A tale riunione partecipa anche la Commissione.

Fatte salve eventuali modifiche apportate durante il periodo di consultazione pubblica o durante la riunione del gruppo di lavoro, la Commissione può adottare i criteri a norma dell'articolo 8.


ALLEGATO II

FORMA DEL MARCHIO ECOLABEL UE

Il marchio Ecolabel UE ha la forma seguente:

Etichetta:

Image

Etichetta facoltativa con campo di testo (la possibilità per l’operatore di utilizzare questo campo di testo ed il testo utilizzato sono indicati nei pertinenti criteri del gruppo di prodotti):

Image

Sul prodotto appare anche il numero di registrazione del marchio Ecolabel UE. Tale numero adotta il seguente formato:

Image

dove xxxx indica il paese di registrazione, yyy il gruppo di prodotti e zzzz il numero assegnato dall'organismo competente.

L'etichetta, l'etichetta facoltativa con campo di testo e il numero di registrazione sono stampati in due colori (verde Pantone 347 per le foglie e lo stelo del fiore, il simbolo«Є», l'indirizzo web e l'acronimo EU e Pantone 279 per tutti gli altri elementi, il testo e i bordi) o in nero su fondo bianco, o in bianco su fondo nero.


ALLEGATO III

DIRITTI

1.   Diritti per l'esame della domanda

L'organismo competente cui è indirizzata la domanda impone un diritto in base alle spese amministrative reali di esame della domanda. Questo diritto non è inferiore a 200 EUR, né superiore a 1 200 EUR.

Nel caso di piccole e medie imprese (1) e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l'importo massimo di tale diritto non è superiore a 600 EUR.

Nel caso di microimprese (1), l'importo massimo di tale tassa è pari a 350 EUR.

Il diritto per l'esame della domanda è ridotto del 20 % per i richiedenti registrati secondo il sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS) e/o certificati secondo la norma ISO 14001. Tale riduzione è concessa a condizione che il richiedente si impegni esplicitamente ad assicurare nell'ambito della sua politica nei confronti dell'ambiente la piena rispondenza dei suoi prodotti cui è stato assegnato il marchio di qualità ecologica rispetto ai criteri per il marchio Ecolabel UE per tutto il periodo di validità del contratto e che tale impegno sia adeguatamente inserito tra gli obiettivi ambientali dettagliati. I richiedenti in possesso della certificazione ISO 14001 dimostrano annualmente il rispetto di tale impegno. I richiedenti con registrazione EMAS inviano copia della rispettiva dichiarazione ambientale annua verificata.

2.   Diritti annuali

L'organismo competente può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato un marchio Ecolabel UE il versamento di diritti annuali sino a 1 500 EUR per l'uso del marchio.

Nel caso delle piccole e medie imprese e di operatori dei paesi in via di sviluppo, l'importo massimo dei suddetti diritti annuali non è superiore a 750 EUR.

Nel caso di microimprese, l'importo massimo dei diritti annuali è pari a 350 EUR.

Il periodo coperto dal diritto annuale inizia dalla data di assegnazione del marchio Ecolabel UE al richiedente.


(1)  PMI e microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).


ALLEGATO IV

CONTRATTO STANDARD RELATIVO ALLE CONDIZIONI D’USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

PREAMBOLO

L’organismo competente … (denominazione completa), in seguito denominato «l’organismo competente»,

registrato presso … (indirizzo completo) che, ai fini della firma del presente contratto, è rappresentato da … (nome della persona responsabile), … (nome completo del titolare), nella sua qualità di produttore, fabbricante, importatore, fornitore di servizi, grossista o dettagliante, il cui indirizzo ufficiale registrato è .. (indirizzo completo), in prosieguo denominato «il titolare», rappresentato da … (nome della persona responsabile), hanno convenuto quanto segue per quanto riguarda l'uso del marchio Ecolabel UE, a norma del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in seguito «il regolamento sul marchio Ecolabel UE»:

1.   USO DEL MARCHIO ECOLABEL UE

1.1.   L'organismo competente concede al titolare il diritto di utilizzare il marchio Ecolabel UE per i propri prodotti come descritti nelle indicazioni specifiche del prodotto in allegato, che sono conformi ai pertinenti criteri specifici del gruppo di prodotti in vigore per il periodo …, adottati dalla Commissione delle Comunità europee il … (data), pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del … (riferimento completo) e allegati al presente contratto.

1.2.   Il marchio Ecolabel UE è utilizzato solo nei formati previsti all'allegato II del regolamento sul marchio Ecolabel UE.

1.3.   Il titolare garantisce che il prodotto da etichettare soddisfa in qualsiasi momento, per l’intera durata del presente contratto, tutte le condizioni d’uso e le norme di cui all'articolo 9 del regolamento sul marchio Ecolabel UE. Non sono necessarie nuove domande nel caso di modifica delle caratteristiche dei prodotti che non influiscono sul rispetto dei criteri. Il titolare informa, tuttavia, l'organismo competente in merito a tali modifiche, mediante lettera raccomandata. L’organismo competente può effettuare adeguate verifiche.

1.4.   Il contratto può essere esteso ad una gamma di prodotti più ampia rispetto a quella inizialmente prevista, previo accordo con l'organismo competente e a condizione che tali prodotti appartengano allo stesso gruppo e ne rispettino anche i criteri. L'organismo competente può verificare che queste condizioni siano soddisfatte. L'allegato che illustra le specifiche del prodotto è modificato di conseguenza.

1.5.   Il titolare si astiene da ogni pubblicità o dichiarazione od uso di marchi o simboli che siano falsi o ingannevoli o tali da ingenerare confusione o pregiudicare il prestigio del marchio Ecolabel UE.

1.6.   In forza del presente contratto, il titolare è responsabile del modo in cui il marchio Ecolabel UE è usato per il suo prodotto, specialmente in ambito pubblicitario.

1.7.   L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti a tal fine autorizzati, possono compiere tutte le indagini necessarie per verificare che il continuo rispetto da parte del titolare dei criteri specifici del gruppo di prodotti nonché delle condizioni d'uso e delle norme del presente contratto, in conformità delle disposizioni di cui all’articolo 10 del regolamento sul marchio Ecolabel UE.

2.   SOSPENSIONE E REVOCA

2.1.   Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni d'uso o le norme previste dall’articolo 1 del presente contratto, il titolare ne dà comunicazione all'organismo competente e si astiene dall'uso del marchio Ecolabel UE finché tali condizioni d'uso o norme non siano osservate e l'organismo competente ne sia stato informato.

2.2.   Qualora ritenga che il titolare abbia contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del presente contratto, l'organismo competente può sospendere o revocare la sua autorizzazione per l'uso del marchio Ecolabel UE a favore del titolare ed adottare i provvedimenti necessari, compresi quelli di cui agli articoli 10 e 17 del regolamento sul marchio Ecolabel UE, per evitare che il titolare possa continuare a farne uso.

3.   LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO

3.1.   Il titolare non include il marchio Ecolabel UE come parte della garanzia relativa al prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del presente contratto.

3.2.   L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile per perdite o danni subiti dal titolare, derivanti dalla concessione e/o dall'uso del marchio Ecolabel UE.

3.3.   L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile per eventuali perdite o danni subiti da terzi, derivanti dalla concessione e/o dall'uso, inclusi scopi pubblicitari, del marchio Ecolabel UE.

3.4.   Il titolare risarcisce e solleva l'organismo competente e i suoi rappresentanti autorizzati da ogni perdita, danno o responsabilità a loro carico, inclusi i reclami presentati da terzi, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del presente contratto da parte del titolare, o dall'affidamento dell'organismo competente fatto sulle informazioni o la documentazione fornita dal titolare.

4.   DIRITTI

4.1.   L'importo dei diritti per l'esame della domanda e dei diritti annuali è stabilito in conformità dell'allegato III del regolamento sul marchio Ecolabel UE.

4.2.   L'uso del marchio Ecolabel UE è subordinato al tempestivo pagamento di tutti i diritti relativi.

5.   DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO APPLICABILE

5.1.   Salvo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 4, il presente contratto decorre dalla data in cui è stato firmato fino al (…) o fino alla scadenza dei criteri del gruppo di prodotti, a seconda della condizione che si verifica per prima.

5.2.   La violazione da parte del titolare di una condizione d’uso o di una norma del presente contratto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, può essere considerata dall'organismo competente un inadempimento del contratto, che lo legittima, in aggiunta all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, a risolvere il contratto mediante lettera raccomandata inviata al titolare, in data anteriore a quella di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro (periodo che deve essere stabilito dall'organismo competente).

5.3.   Il titolare può recedere dal contratto, con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata inviata all'organismo competente.

5.4.   Qualora i criteri del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, siano prorogati senza modificazione e l'organismo competente non abbia inviato alcuna comunicazione scritta di scioglimento del contratto almeno tre mesi prima della scadenza dei suddetti criteri e del presente contratto, l'organismo competente informa il titolare, con un preavviso di almeno tre mesi, che il contratto sarà automaticamente rinnovato per il restante periodo di vigenza dei criteri del gruppo di prodotti.

5.5.   Dopo la risoluzione del presente contratto, il titolare non può utilizzare il marchio Ecolabel UE in relazione al prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e nell'allegato al presente contratto, come etichettatura o a scopi pubblicitari. Il marchio Ecolabel UE può, tuttavia, per un periodo di sei mesi dopo la risoluzione, essere apposto sui prodotti in giacenza detenuti dal titolare o da altri e fabbricati prima della risoluzione. Quest'ultima disposizione non si applica se il contratto è stato risolto per i motivi di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

5.6.   Qualsiasi controversia tra l'organismo competente e il titolare o qualsiasi reclamo di una parte contro l'altra sulla base del presente contratto che non sia stata risolta in via amichevole tra le parti contraenti è soggetta alla normativa in vigore stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (2) e del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (3).

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

una copia del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE), e le sue modifiche, in (lingua/e comunitaria/e pertinente/i),

le indicazioni specifiche del prodotto, che comprendono almeno i dettagli dei nomi, e/o i numeri di riferimento interno del fabbricante, i siti di fabbricazione, e il numero o i numeri relativi di registrazione del marchio Ecolabel UE,

una copia della decisione… della Commissione … (criteri del gruppo di prodotti),

Fatto a … data …

(Organismo competente)

Persona designata: …

(Firma giuridicamente vincolante)

(Titolare)

Persona designata: …

(Firma giuridicamente vincolante)


(1)  GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

(2)  GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

(3)  GU L 199 del 31.7.2007, pag. 40.


ALLEGATO V

REQUISITI RELATIVI AGLI ORGANISMI COMPETENTI

1.   Un organismo competente è indipendente dall'organizzazione o dal prodotto che valuta.

Un organismo appartenente ad un'associazione d'imprese o ad una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'uso o nella manutenzione di prodotti che esso valuta può essere designato quale organismo competente, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse.

2.   Un organismo competente, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non possono essere il progettista, il fabbricante, il fornitore, l’installatore, l’acquirente, il proprietario, l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione dei prodotti sottoposti alla loro valutazione, né il rappresentante autorizzato di uno di tali soggetti. Ciò non esclude l’uso di prodotti valutati necessari al funzionamento dell’organismo competente o l’uso di tali prodotti per fini personali.

Un organismo competente, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, fabbricazione o costruzione, nella commercializzazione, nell’installazione, nell’uso o nella manutenzione di tali prodotti, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Essi non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono designati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza.

Gli organismi competenti garantiscono che le attività delle loro affiliate o dei loro subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, l'obiettività o l'imparzialità delle loro attività di valutazione della conformità.

3.   Gli organismi competenti e il loro personale esercitano le attività di valutazione della conformità con il massimo grado di integrità professionale e competenza tecnica richiesta per il settore specifico e sono liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che potrebbe influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione della conformità, in particolare con riferimento a persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività.

4.   Un organismo competente è in grado di effettuare tutti i compiti di valutazione della conformità ad esso assegnati dal presente regolamento, indipendentemente dal fatto che tali compiti siano eseguiti dall'organismo competente medesimo o per conto e sotto la responsabilità di quest'ultimo.

In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di prodotti per i quali è stato designato, l’organismo competente ha a sua disposizione:

a)

le conoscenze tecniche e l'esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;

b)

la descrizione delle procedure in base alle quali si è svolta la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure. Esso predispone politiche e procedure appropriate che distinguono tra i compiti svolti in qualità di organismo competente e qualsiasi altra attività;

c)

le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo.

Esso dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti.

5.   Il personale responsabile dell’esecuzione delle attività di valutazione della conformità dispone di quanto segue:

a)

una buona conoscenza di tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo competente è stato designato;

b)

la capacità di elaborare certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite.

6.   È garantita l’imparzialità degli organismi competenti, dei loro alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni.

La remunerazione degli alti dirigenti e del personale addetto alle valutazioni di un organismo competente non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni.

7.   Gli organismi competenti partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di lavoro degli organismi competenti di cui all'articolo 13 del presente regolamento, o garantiscono che il loro personale addetto alle valutazioni ne sia informato, e applicano come guida generale le decisioni ed i documenti amministrativi prodotti dai lavori di tale gruppo.


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