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Document 32009L0111
Directive 2009/111/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 amending Directives 2006/48/EC, 2006/49/EC and 2007/64/EC as regards banks affiliated to central institutions, certain own funds items, large exposures, supervisory arrangements, and crisis management (Text with EEA relevance)
Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2009/111/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 302 del 17.11.2009, p. 97–119
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force
17.11.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 302/97 |
DIRETTIVA 2009/111/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2009
che modifica le direttive 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2007/64/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione delle crisi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
visto il parere della Banca centrale europea (2),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),
considerando quanto segue:
(1) |
In conformità delle conclusioni del Consiglio europeo e del Consiglio Ecofin, nonché delle iniziative internazionali, quali il vertice del gruppo dei 20 (G20), il 2 aprile 2009, la presente direttiva costituisce una prima, importante misura, per ovviare alle carenze poste in evidenza dalla crisi finanziaria, in vista di ulteriori iniziative annunciate nella comunicazione della Commissione, del 4 marzo 2009, dal titolo «Guidare la ripresa in Europa». |
(2) |
L’articolo 3 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (4), autorizza gli Stati membri a prevedere regimi prudenziali speciali per gli enti creditizi che alla data del 15 dicembre 1977 erano collegati permanentemente a un organismo centrale, purché detti regimi siano stati introdotti nel diritto nazionale entro il 15 dicembre 1979. Questi termini impediscono agli Stati membri, soprattutto a quelli che hanno aderito all’Unione europea dal 1980, di introdurre o mantenere analoghi regimi prudenziali speciali per collegamenti simili di enti creditizi che sono stati creati nel loro territorio. È opportuno di conseguenza abolire i termini di cui all’articolo 3 di tale direttiva, per garantire pari condizioni di concorrenza tra gli enti creditizi negli Stati membri. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe formulare orientamenti per accrescere la convergenza delle prassi in materia di vigilanza a tale riguardo. |
(3) |
Gli strumenti ibridi di capitale hanno una funzione importante nella gestione patrimoniale corrente degli enti creditizi. Questi strumenti permettono agli enti creditizi di diversificare la loro struttura patrimoniale e di accedere a un’ampia gamma di investitori finanziari. Il 28 ottobre 1998 il comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria ha adottato un accordo relativo ai criteri di ammissibilità e ai limiti da rispettare per l’inclusione di alcuni tipi di strumenti ibridi di capitale nei fondi propri di base degli enti creditizi. |
(4) |
È opportuno pertanto fissare i criteri per determinare se detti strumenti di capitale siano ammissibili come fondi propri di base degli enti creditizi e allineare le disposizioni della direttiva 2006/48/CE al predetto accordo. Le modifiche all’allegato XII della direttiva 2006/48/CE derivano direttamente dalla fissazione di detti criteri. I fondi propri di base di cui all’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE dovrebbero includere tutti gli strumenti che siano considerati dalla legge nazionale come capitale proprio, abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. Dovrebbe essere possibile per questi strumenti includere strumenti che conferiscono diritti di prelazione nel pagamento dei dividendi su base non cumulativa, purché siano contemplati dall’articolo 22 della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (5), abbiano rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione e assorbano pienamente le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie. I fondi propri di base di cui all’articolo 57, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, dovrebbero includere altresì qualsiasi altro strumento rientrante nelle disposizioni di legge relative agli enti creditizi, tenuto conto dello statuto particolare delle società mutue e cooperative e di istituti analoghi, e che sia considerato equivalente alle azioni ordinarie in termini di qualità del capitale in ordine all’assorbimento delle perdite. Gli strumenti che non hanno rango pari alle azioni ordinarie in caso di liquidazione o non assorbono le perdite in situazioni normali al pari delle azioni ordinarie dovrebbero rientrare nella categoria degli strumenti ibridi di cui all’articolo 57, lettera c bis), della direttiva 2006/48/CE. |
(5) |
Per evitare perturbazioni del mercato e assicurare il mantenimento dei livelli generali di fondi propri, è opportuno prevedere specifiche disposizioni transitorie per il nuovo regime relativo agli strumenti di capitale. Una volta garantita la ripresa, la qualità dei fondi propri di base dovrebbe essere ulteriormente migliorata. A tale riguardo, la Commissione dovrebbe presentare, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata. |
(6) |
Per rafforzare il quadro di riferimento per la gestione delle crisi della Comunità, è essenziale che le autorità competenti coordinino efficacemente, anche ai fini di attenuazione del rischio sistemico, le loro azioni con altre autorità competenti e, se necessario, con le banche centrali. Per rafforzare l’efficienza della vigilanza prudenziale su base consolidata di un gruppo bancario, le attività di vigilanza dovrebbero essere coordinate in una maniera più efficace. Pertanto dovrebbero essere istituiti i collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione dei collegi delle autorità di vigilanza non dovrebbe ledere i poteri e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE. La loro istituzione dovrebbe essere uno strumento per accrescere la cooperazione, consentendo alle autorità competenti di accordarsi su taluni compiti di vigilanza essenziali. I collegi delle autorità di vigilanza dovrebbero facilitare la conduzione della vigilanza ordinaria e delle situazioni di emergenza. L’autorità di vigilanza su base consolidata dovrebbe, in associazione con altri membri del collegio, poter decidere di organizzare riunioni e attività non di interesse generale e dovrebbe pertanto poter organizzare la partecipazione in maniera appropriata. |
(7) |
I mandati delle autorità competenti dovrebbero tener adeguatamente conto della dimensione comunitaria. Le autorità competenti dovrebbero pertanto considerare debitamente l’impatto delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati. Fatta salva la legislazione nazionale, tale principio dovrebbe essere inteso come un obiettivo generale volto a promuovere la stabilità finanziaria nell’Unione europea e non dovrebbe vincolare giuridicamente le autorità competenti al raggiungimento di un risultato specifico. |
(8) |
È opportuno che le autorità competenti possano partecipare ai collegi istituiti per la vigilanza degli enti creditizi la cui impresa madre è situata in un paese terzo. È opportuno che il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formuli, se necessario, linee guida e raccomandazioni per rafforzare la convergenza delle prassi in materia di vigilanza ai sensi della direttiva 2006/48/CE. Onde evitare incongruenze e arbitraggi normativi, che potrebbero derivare da differenze tra le impostazioni e le norme applicate dai vari collegi come pure dall’applicazione del potere discrezionale da parte degli Stati membri, le linee guida relative alle procedure o alle norme che disciplinano i collegi dovrebbero essere sviluppate dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. |
(9) |
L’articolo 129, paragrafo 3, della direttiva 2006/48/CE non dovrebbe modificare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza competenti su base consolidata, subconsolidata o individuale. |
(10) |
La carenza di informazioni tra le autorità competenti del paese di origine e del paese ospitante può risultare dannosa per la stabilità finanziaria negli Stati membri ospitanti. È opportuno pertanto rafforzare i diritti informativi delle autorità di vigilanza del paese ospitante, in particolare in caso di crisi che coinvolgono succursali significative. A tale scopo, si dovrebbe definire la nozione di succursale significativa. Le autorità competenti dovrebbero trasmettere le informazioni essenziali per l’esercizio dei compiti delle banche centrali e dei ministeri delle finanze in caso di crisi finanziaria e in relazione all’attenuazione del rischio sistemico. |
(11) |
Gli attuali meccanismi di vigilanza dovrebbero essere soggetti a ulteriori sviluppi. I collegi delle autorità di vigilanza rappresentano un ulteriore e importante passo avanti ai fini del rafforzamento della cooperazione di vigilanza e della convergenza nell’Unione europea. |
(12) |
La cooperazione tra le autorità di vigilanza, che si occupano di gruppi e holding e delle loro controllate e succursali, per mezzo dei collegi rappresenta una fase dell’evoluzione verso un potenziamento ulteriore della convergenza regolamentare e dell’integrazione in materia di vigilanza. La fiducia tra le autorità di vigilanza e il rispetto delle loro responsabilità sono elementi fondamentali. Nel caso di una controversia tra i membri di un collegio collegata a tali diverse responsabilità è essenziale disporre a livello comunitario di meccanismi di consulenza, mediazione e di composizione delle controversie, che siano neutrali e indipendenti. |
(13) |
La crisi dei mercati finanziari internazionali ha dimostrato l’opportunità di esaminare ulteriormente la necessità di una riforma del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell’Unione europea. |
(14) |
Nella sua comunicazione del 29 ottobre 2008 intitolata «Dalla crisi finanziaria alla ripresa: un quadro d’azione europeo», la Commissione ha annunciato la creazione di un gruppo di esperti, presieduto da Jacques de Larosière (il gruppo de Larosière), incaricato di analizzare l’organizzazione delle istituzioni finanziarie europee per garantire la solidità prudenziale, il corretto funzionamento dei mercati e una maggiore cooperazione europea ai fini del controllo della stabilità finanziaria, di meccanismi di allerta rapida e di gestione delle crisi, tra cui la gestione di rischi transfrontalieri e transettoriali, nonché di esaminare la cooperazione tra l’Unione europea e le altre principali giurisdizioni per contribuire a preservare la stabilità finanziaria a livello mondiale. |
(15) |
Onde conseguire il livello richiesto di convergenza in materia di vigilanza e cooperazione e supportare la stabilità del sistema finanziario, si impongono urgentemente ulteriori riforme di vasta portata del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario dell’Unione europea, riforme che la Commissione dovrebbe presentare senza indugio, tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate il 25 febbraio 2009 dal gruppo de Larosière. |
(16) |
È opportuno che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio e presenti, entro il 31 dicembre 2009, le proposte legislative appropriate per ovviare alle carenze riscontrate nelle disposizioni legate alla maggiore integrazione della vigilanza, tenendo in considerazione che il rafforzamento del ruolo del sistema di vigilanza a livello comunitario dovrebbe essere realizzato al più tardi entro il 31 dicembre 2011. |
(17) |
Una concentrazione eccessiva di esposizioni verso un unico cliente o un unico gruppo di clienti collegati può comportare un rischio inaccettabile di perdite. Una tale situazione potrebbe essere considerata pregiudizievole per la solvibilità di un ente creditizio. È pertanto opportuno che la vigilanza e il controllo sui grandi fidi di un ente creditizio sia parte integrante della vigilanza sull’ente. |
(18) |
Il regime vigente in materia di grandi fidi risale al 1992. Pertanto, dovrebbero essere rivisti i vigenti requisiti in materia di grandi fidi, fissati dalla direttiva 2006/48/CE e dalla direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (6). |
(19) |
Poiché gli enti creditizi sono in concorrenza diretta nel mercato interno, è opportuno armonizzare ulteriormente le norme essenziali in materia di vigilanza e di controllo dei grandi fidi degli enti creditizi. Per ridurre l’onere amministrativo a carico degli enti creditizi, il numero di opzioni offerte agli Stati membri per quanto riguarda i grandi fidi dovrebbe essere ridotto. |
(20) |
Nel determinare l’esistenza di un gruppo di clienti collegati, e pertanto di esposizioni che costituiscono un rischio unico, è importante altresì tenere conto anche dei rischi derivanti da una fonte comune di ingente finanziamento fornito dall’ente creditizio stesso o dall’impresa di investimento stessa, dal suo gruppo finanziario o dalle sue parti collegate. |
(21) |
Per quanto sia auspicabile basare il calcolo del valore dell’esposizione su quello previsto ai fini dei requisiti minimi di fondi propri, è tuttavia opportuno adottare norme in materia di vigilanza sui grandi fidi senza applicare fattori di ponderazione del rischio né gradi di rischio. Inoltre, le tecniche di attenuazione del rischio di credito applicate nel regime di solvibilità sono state concepite sulla base dell’ipotesi di un rischio di credito ben diversificato. Nel caso dei grandi fidi, per quanto concerne il rischio di concentrazione su un unico soggetto, il rischio di credito non è ben diversificato. È opportuno, pertanto, che gli effetti di queste tecniche siano soggetti a tutele prudenziali. In questo contesto, è necessario prevedere un recupero effettivo della protezione del credito ai fini dei grandi fidi. |
(22) |
Dato che una perdita derivante da un’esposizione verso un ente creditizio o un’impresa di investimento può essere altrettanto grave di una perdita dovuta a un’altra esposizione, dette esposizioni dovrebbero essere soggette allo stesso trattamento e agli stessi obblighi di informazione di tutte le altre esposizioni. È stato tuttavia introdotto un limite quantitativo alternativo per attenuare l’impatto sproporzionato di un tale approccio sugli enti di minori dimensioni. Inoltre, le esposizioni a brevissimo termine connesse al trasferimento di denaro, tra cui l’esecuzione di servizi di pagamento, di compensazione, di regolamento e di custodia per i clienti sono esentate, onde assicurare il corretto funzionamento dei mercati finanziari e delle relative infrastrutture. In tali servizi rientrano, per esempio, l’esecuzione di attività di compensazione e regolamento per contante e di attività analoghe intese ad agevolare il regolamento. Tra le relative esposizioni ve ne sono alcune che potrebbero non essere prevedibili e pertanto non sono pienamente controllate da un ente creditizio, ivi inclusi i saldi sui conti interbancari derivanti da pagamenti effettuati dai clienti, tra cui le commissioni e gli interessi accreditati o addebitati, nonché altri pagamenti per i servizi al cliente, come pure garanzie reali fornite o ricevute. |
(23) |
Le disposizioni inerenti alle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) ai sensi della direttiva 2006/48/CE dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (7). In particolare, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria dovrebbe rivedere i propri orientamenti sul riconoscimento delle ECAI onde evitare duplicazioni di lavoro e limitare l’onere della procedura di riconoscimento allorché un’ECAI è registrata in qualità di agenzia di rating del credito a livello comunitario. |
(24) |
È importante eliminare il disallineamento tra l’interesse delle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli scambiabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) e quello delle imprese che investono in questi titoli o strumenti (investitori). È altresì importante che gli interessi dei cedenti o dei promotori siano allineati a quelli degli investitori. A tal fine, il cedente o il promotore dovrebbero mantenere un interesse significativo nelle attività sottostanti. È pertanto importante che i cedenti o i promotori mantengano l’esposizione al rischio dei prestiti in questione. Più in generale, le operazioni di cartolarizzazione non dovrebbero essere strutturate in modo tale da evitare l’osservanza del requisito in materia di mantenimento, in particolare mediante una struttura delle commissioni e/o dei premi. Detto mantenimento dovrebbe intervenire in tutte le situazioni in cui si applica la sostanza economica di una cartolarizzazione secondo la definizione della direttiva 2006/48/CE, a prescindere dalle strutture o dagli strumenti giuridici utilizzati per ottenere la sostanza economica in questione. In particolare nel caso in cui il rischio di credito sia trasferito tramite cartolarizzazione, è opportuno che gli investitori possano prendere le loro decisioni soltanto dopo avere esercitato con rigore la dovuta diligenza, per la quale hanno bisogno di adeguate informazioni sulle cartolarizzazioni. |
(25) |
Le misure intese a risolvere il potenziale disallineamento di tali strutture devono essere sistematiche e coerenti in tutta la pertinente regolamentazione del settore finanziario. La Commissione dovrebbe formulare proposte legislative idonee a garantire una tale sistematicità e coerenza. I requisiti in materia di mantenimento non dovrebbero costituire oggetto di applicazioni multiple. Per una qualsiasi cartolarizzazione è sufficiente che soltanto uno dei cedenti, promotori o prestatori originari sia soggetto al requisito. Analogamente, ove le operazioni di cartolarizzazione ne contengano altre, quali per esempio un’esposizione sottostante, il requisito di mantenimento dovrebbe essere applicato unicamente per la cartolarizzazione interessata dall’investimento. I crediti commerciali acquistati non dovrebbero essere assoggettati al requisito di mantenimento quando derivino da attività aziendali in cui sono trasferiti o venduti a prezzi scontati per finanziare tali attività. Le autorità competenti dovrebbero applicare il fattore di ponderazione del rischio in relazione alla mancata osservanza degli obblighi di dovuta diligenza e gestione del rischio in relazione alla cartolarizzazione per violazioni non trascurabili delle politiche e delle procedure che sono rilevanti per l’analisi dei rischi sottostanti. |
(26) |
I leader del vertice del G20, nella loro dichiarazione sul rafforzamento del sistema finanziario, del 2 aprile 2009, hanno richiesto al comitato di Basilea e alle autorità sulla vigilanza bancaria di prendere in considerazione i requisiti di dovuta diligenza in materia di mantenimento quantitativo per le cartolarizzazioni entro il 2010. Alla luce di questi sviluppi internazionali e al fine di attenuare meglio i rischi sistemici derivanti dai mercati delle cartolarizzazioni, la Commissione, entro il 2009 e previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria, dovrebbe decidere se proporre un aumento del requisito in materia di mantenimento e se i metodi del relativo calcolo servono l’obiettivo di allineare meglio gli interessi di cedenti, promotori o investitori. |
(27) |
È opportuno ricorrere alla dovuta diligenza per valutare correttamente i rischi derivanti da esposizioni di cartolarizzazione sia per il portafoglio di negoziazione che per quello di non negoziazione. Inoltre, gli obblighi di dovuta diligenza devono essere proporzionati. Le procedure basate sulla dovuta diligenza dovrebbero contribuire a creare maggiore fiducia tra cedenti, promotori e investitori; è pertanto auspicabile che le pertinenti informazioni in materia di procedure basate sulla dovuta diligenza siano opportunamente divulgate. |
(28) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di personale e risorse sufficienti per adempiere agli obblighi di vigilanza loro incombenti ai sensi della direttiva 2006/48/CE e che i dipendenti impegnati nella vigilanza degli enti creditizi ai sensi di tale direttiva dispongano delle conoscenze e dell’esperienza adeguate ai compiti loro assegnati. |
(29) |
L’allegato III della direttiva 2006/48/CE dovrebbe essere modificato per chiarire alcune disposizioni al fine di migliorare la convergenza delle prassi di vigilanza. |
(30) |
I recenti sviluppi sui mercati hanno evidenziato che la gestione del rischio di liquidità è un elemento determinante della solidità degli enti creditizi (e delle loro succursali). I criteri stabiliti agli allegati V e XI della direttiva 2006/48/CE dovrebbero pertanto essere rafforzati, per allineare le relative disposizioni ai lavori realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e dal comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. |
(31) |
Le misure necessarie per l’attuazione della direttiva 2006/48/CE dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8). |
(32) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di modificare l’allegato III della direttiva 2006/48/CE per tenere conto degli sviluppi sui mercati finanziari o dell’evolvere dei principi o degli obblighi in materia contabile che tengono conto della normativa comunitaria o dei progressi nella convergenza delle prassi di vigilanza. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della direttiva 2006/48/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(33) |
La crisi finanziaria ha evidenziato la necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, che si collocano all’interfaccia tra la politica macroeconomica e la disciplina del sistema finanziario. In tale contesto è necessario esaminare: le misure volte ad attenuare le fluttuazioni del ciclo economico, tra cui la necessità che le banche istituiscano ammortizzatori anticiclici in fasi di congiuntura positiva a cui si possa far ricorso nei periodi di flessione, che possono includere la possibilità di costituire ulteriori riserve e l’accantonamento dinamico (dynamic provisioning), nonché la possibilità di ridurre le riserve tampone in tempi difficili, garantendo in tal modo sufficiente disponibilità di capitale lungo l’intero ciclo economico; la logica alla base del calcolo dei requisiti patrimoniali nella direttiva 2006/48/CE e misure supplementari ai requisiti associati ai rischi per gli enti creditizi, onde contribuire a frenare l’aumento dell’indebitamento nel sistema bancario. |
(34) |
Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione dovrebbe procedere a un riesame integrale della direttiva 2006/48/CE per affrontare tali questioni e presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata. |
(35) |
Al fine di garantire la stabilità finanziaria, la Commissione dovrebbe riesaminare le misure intese a migliorare la trasparenza dei mercati dei titoli non quotati in borsa, per attenuare i rischi di controparte e, più in generale, per ridurre i rischi generali, per esempio quelli legati alla compensazione di credit default swap da parte di controparti centrali, e redigere quindi una relazione al riguardo. È opportuno incoraggiare la costituzione e lo sviluppo di controparti centrali nell’Unione europea che siano soggette a rigorose norme operative e prudenziali. La Commissione dovrebbe presentare la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata, tenendo conto, se del caso, di iniziative concomitanti a livello internazionale. |
(36) |
La Commissione dovrebbe riesaminare e riferire in merito all’applicazione dell’articolo 113, paragrafo 4, della direttiva 2006/48/CE, compresa la questione se le esenzioni debbano essere lasciate alla discrezionalità nazionale. La Commissione dovrebbe presentare la sua relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola di ogni proposta appropriata. Le esenzioni e le opzioni dovrebbero essere abolite ove non vi sia alcuna dimostrata necessità di mantenerle, in vista del raggiungimento di un’unica serie di norme coerenti in tutta la Comunità. |
(37) |
È opportuno che nella valutazione del rischio si tenga conto delle caratteristiche specifiche del microcredito, il cui sviluppo dovrebbe essere promosso. Inoltre, considerato lo scarso sviluppo del microcredito, andrebbe incentivata la messa a punto di adeguati sistemi di rating, tra cui lo sviluppo di sistemi di rating standard, adeguati ai rischi delle attività di microcredito. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per assicurare che la disciplina e la vigilanza prudenziale sulle attività di microcredito a livello nazionale siano proporzionate. |
(38) |
Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire l’introduzione di norme riguardanti l’accesso all’attività degli enti creditizi e il suo esercizio, nonché la vigilanza prudenziale degli enti, non possono essere realizzati in maniera sufficiente dagli Stati membri, perché richiedono l’armonizzazione di una moltitudine di norme diverse attualmente in vigore negli ordinamenti degli Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
(39) |
Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (9), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra tale direttiva e i provvedimenti di recepimento. |
(40) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/48/CE, la direttiva 2006/49/CE e la direttiva 2007/64/CE (10), |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2006/48/CE
La direttiva 2006/48/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 40 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Nell’esercizio delle loro funzioni generali, le autorità competenti di uno Stato membro considerano debitamente l’impatto potenziale delle loro decisioni sulla stabilità del sistema finanziario in tutti gli altri Stati membri interessati, in particolare nelle situazioni di emergenza, sulla base delle informazioni disponibili in un dato momento.»; |
4) |
sono inseriti i seguenti articoli: «Articolo 42 bis 1. Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l’articolo 129, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro di origine, che una succursale di un ente creditizio sia considerata significativa. In tale richiesta sono illustrate le ragioni che inducono a considerare la succursale significativa, in particolare avendo riguardo ai seguenti elementi:
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale è stabilita una succursale significativa le informazioni di cui all’articolo 132, paragrafo 1, lettere c) e d), ed eseguono i compiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, lettera c), in cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro ospitante. Se un’autorità competente dello Stato membro di origine è a conoscenza di una situazione di emergenza nell’ambito di un ente creditizio, come definita all’articolo 130, paragrafo 1, ne informa al più presto le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50. 3. Quando l’articolo 131 bis non si applica, le autorità competenti che vigilano su un ente creditizio avente succursali significative in altri Stati membri istituiscono e presiedono un collegio delle autorità di vigilanza per facilitare la cooperazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’articolo 42. L’istituzione e il funzionamento del collegio sono basati su accordi scritti definiti dall’autorità competente dello Stato membro di origine previa consultazione delle autorità competenti interessate. L’autorità competente dello Stato membro di origine decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un’attività del collegio. La decisione dell’autorità competente dello Stato membro di origine tiene conto della pertinenza dell’attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell’impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all’articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene pienamente e anticipatamente informati tutti i membri del collegio dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da considerare. L’autorità competente dello Stato membro di origine tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese. Articolo 42 ter 1. Nell’esercizio delle loro funzioni, le autorità competenti tengono conto della convergenza in materia di strumenti e prassi di vigilanza nell’applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tale scopo, gli Stati membri assicurano che:
2. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione sui progressi realizzati nella convergenza in materia di vigilanza ogni anno a partire dal 1o gennaio 2011.»; |
5) |
l’articolo 49 è così modificato:
|
6) |
all’articolo 50 è aggiunto il seguente paragrafo: «Nelle situazioni di emergenza di cui all’articolo 130, paragrafo 1, gli Stati membri autorizzano le autorità competenti a comunicare informazioni che siano pertinenti per i dipartimenti di cui al primo comma del presente articolo in tutti gli Stati membri interessati.»; |
7) |
l’articolo 57 è così modificato:
|
8) |
all’articolo 61, il primo comma è sostituito dal seguente: «La nozione di fondi propri definita all’articolo 57, lettere da a) a h), comprende un numero massimo di elementi e di importi. Ogni Stato membro può decidere se utilizzare detti elementi e se dedurre elementi diversi da quelli elencati all’articolo 57, lettere da i) a r).»; |
9) |
all’articolo 63, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), sono conformi ai requisiti fissati alle lettere a), c), d) ed e) del presente articolo.»; |
10) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 63 bis 1. Gli strumenti di cui all’articolo 57, lettera c bis), sono conformi ai requisiti fissati ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. 2. Gli strumenti sono a scadenza indeterminata o hanno una scadenza iniziale di almeno trenta anni. Gli strumenti possono includere una o più opzioni di riacquisto unicamente a discrezione dell’emittente, ma non possono essere riscattati prima di cinque anni dalla data di emissione. Se le disposizioni che disciplinano gli strumenti a scadenza indeterminata prevedono un modesto incentivo per l’ente creditizio a riscattare come disposto dalle autorità competenti, l’incentivo non può aversi entro dieci anni dalla data di emissione. Le disposizioni che disciplinano gli strumenti a scadenza determinata non consentono incentivi al riscatto se non alla data di scadenza. Sia gli strumenti a scadenza determinata sia quelli a scadenza indeterminata possono essere riacquistati o riscattati soltanto con l’accordo preliminare delle autorità competenti. Le autorità competenti possono accordare l’autorizzazione a condizione che la domanda sia presentata su iniziativa dell’ente creditizio e che, né le condizioni finanziarie né la solvibilità dell’ente creditizio, ne risentano indebitamente. Le autorità competenti possono imporre agli enti di sostituire lo strumento con elementi di qualità equivalente o superiore di cui all’articolo 57, lettera a) o c bis). Le autorità competenti impongono la sospensione del riscatto per gli strumenti a scadenza determinata se l’ente creditizio non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all’articolo 75 e possono imporre tale sospensione in altri momenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità degli enti creditizi. L’autorità competente può autorizzare in qualsiasi momento il riscatto anticipato di strumenti a scadenza determinata o a scadenza indeterminata in caso di modifica, non prevista alla data dell’emissione, del trattamento fiscale applicabile o della classificazione di tali strumenti a norma di legge. 3. Le disposizioni che disciplinano lo strumento autorizzano l’ente creditizio a cancellare, se necessario, il pagamento degli interessi o dei dividendi per un periodo illimitato, su base non cumulativa. Tuttavia, l’ente creditizio cancella i predetti pagamenti se non rispetta gli obblighi in materia di fondi propri di cui all’articolo 75. Le autorità competenti possono esigere la cancellazione dei pagamenti sulla base della situazione finanziaria e della solvibilità dell’ente creditizio. Siffatta cancellazione fa salvo il diritto dell’ente creditizio di sostituire il pagamento degli interessi o dei dividendi con un pagamento sotto forma di uno strumento di cui all’articolo 57, lettera a), purché questo meccanismo permetta all’ente creditizio di preservare le sue risorse finanziarie. Questa sostituzione può essere subordinata a condizioni particolari stabilite dalle autorità competenti. 4. Le disposizioni che disciplinano lo strumento prevedono che il capitale, gli interessi o i dividendi non versati siano tali da assorbire le perdite e da non ostacolare la ricapitalizzazione dell’ente creditizio mediante meccanismi adeguati, elaborati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ai sensi del paragrafo 6. 5. In caso di fallimento o di liquidazione dell’ente creditizio, gli strumenti sono di grado inferiore agli elementi di cui all’articolo 63, paragrafo 2. 6. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula orientamenti in materia di convergenza delle prassi di vigilanza con riguardo agli strumenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all’articolo 57, lettera a), e ne sorveglia l'applicazione. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’applicazione del presente articolo e ne riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio corredandola di ogni proposta appropriata, onde assicurare la qualità dei fondi propri.»; |
11) |
all’articolo 65, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
12) |
l’articolo 66 è così modificato:
|
13) |
al titolo V, capo 2, sezione 2, sottosezione 2, il sottotitolo «Calcolo dei requisiti» è sostituito da «Disposizioni in materia di calcolo e di notifica»; |
14) |
all’articolo 74, paragrafo 2, dopo il primo comma è inserito il seguente comma: «Ai fini della comunicazione di tali calcoli da parte degli enti creditizi, le autorità competenti applicano, dal 31 dicembre 2012, modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, anteriormente al 1o gennaio 2012, linee guida per l’introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono commisurati alla natura, all’entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi.»; |
15) |
l’articolo 81, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Le autorità competenti riconoscono l’idoneità di un’ECAI ai fini dell’articolo 80 solo dopo aver accertato che la metodologia di valutazione da essa utilizzata soddisfi i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione continua e trasparenza e che le valutazioni del merito di credito che ne risultano soddisfino i requisiti di credibilità e di trasparenza. A tal fine, le autorità competenti tengono conto dei criteri tecnici stabiliti all’allegato VI, parte 2. Se un’ECAI è registrata come agenzia di rating creditizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, del 16 settembre 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (11), le autorità competenti ritengono soddisfatti i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione costante e trasparenza per quanto riguarda la sua metodologia di valutazione. |
16) |
l’articolo 87 è così modificato:
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17) |
all’articolo 89, paragrafo 1, lettera d), la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
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18) |
l’articolo 97, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Le autorità competenti riconoscono l’idoneità di un’ECAI ai fini del paragrafo 1 del presente articolo solo dopo aver accertato che essa rispetta in modo soddisfacente i requisiti dell’articolo 81, tenendo conto dei criteri tecnici di cui all’allegato VI, parte 2, e che essa possiede una comprovata esperienza nell’ambito delle cartolarizzazioni, desumibile dalla solida credibilità attribuitale dal mercato. Se un’ECAI è registrata come agenzia di rating creditizio ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009, le autorità competenti prendono in esame i requisiti di obiettività, indipendenza, revisione costante e trasparenza per quanto riguarda la metodologia di valutazione da rispettare.»; |
19) |
l’articolo 106 è così modificato:
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20) |
l’articolo 107 è sostituito dal seguente: «Articolo 107 Ai fini del calcolo del valore delle esposizioni conformemente alla presente sezione, per “ente creditizio” si intende anche ogni impresa pubblica o privata, comprese le sue succursali, che risponde alla definizione di “ente creditizio” e che sia stata autorizzata in un paese terzo.»; |
21) |
l’articolo 110 è sostituito dal seguente: «Articolo 110 1. L’ente creditizio notifica alle autorità competenti le informazioni seguenti per ogni grande fido, compresi i grandi fidi esentati dall’articolo 111, paragrafo 1:
Se un ente creditizio è soggetto agli articoli da 84 a 89, i suoi 20 maggiori grandi fidi su base consolidata, ad eccezione dei grandi fidi esentati dall’articolo 111, paragrafo 1, sono notificati alle autorità competenti. 2. Gli Stati membri dispongono che la notifica avvenga almeno due volte l’anno. A decorrere dal 31 dicembre 2012 le autorità competenti applicano modelli, frequenze e date di notifica uniformi. A tal fine, il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora, anteriormente al 1o gennaio 2012, linee guida per l’introduzione nella Comunità di un modello di notifica uniforme. I modelli di notifica sono proporzionati alla natura, all’entità e alla complessità delle attività degli enti creditizi. 3. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi di analizzare, per quanto possibile, i loro fidi verso datori di garanzie reali, fornitori di protezioni del credito non finanziate e attività sottostanti ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 3, per possibili concentrazioni e, se del caso, di prendere misure e notificare all’autorità competente qualsiasi elemento significativo.»; |
22) |
l’articolo 111 è così modificato:
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23) |
l’articolo 112 è così modificato:
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24) |
l’articolo 113 è così modificato:
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25) |
l’articolo 114 è così modificato:
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26) |
l’articolo 115 è sostituito dal seguente: «Articolo 115 1. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50 % del valore dell’alloggio interessato, se è soddisfatta una delle due seguenti condizioni:
Il valore dell’alloggio è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. La valutazione è effettuata almeno una volta ogni tre anni per i beni immobili residenziali. Ai fini del presente paragrafo si applicano i requisiti di cui all’allegato VIII, parte 2, punto 8, e all’allegato VIII, parte 3, punti da 62 a 65. Per “alloggio” si intende un alloggio occupato o dato in locazione dal proprietario. 2. Ai fini della presente sezione, un ente creditizio può ridurre il valore del fido fino al 50 % del valore dell’immobile commerciale interessato soltanto se le autorità competenti interessate nello Stato membro in cui l’immobile commerciale è situato concedono che al fido successivo sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio del 50 % ai sensi degli articoli da 78 a 83:
Il valore dell’immobile è calcolato secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti in base a parametri prudenti di valutazione stabiliti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. L’immobile commerciale deve essere completato, dato in locazione e produrre un reddito locativo adeguato.»; |
27) |
l’articolo 116 è soppresso; |
28) |
l’articolo 117 è così modificato:
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29) |
l’articolo 119 è soppresso; |
30) |
al capo 2 è aggiunta la seguente sezione: «Sezione 7 Esposizioni sul rischio di credito trasferito Articolo 122 bis 1. Un ente creditizio che non agisce in qualità di cedente, promotore o prestatore originario è esposto al rischio di credito di una posizione inerente a cartolarizzazione inclusa nel suo portafoglio di negoziazione o fuori portafoglio di negoziazione solo se il cedente, il promotore o il prestatore originario ha esplicitamente comunicato all’ente creditizio che manterrà, in modo permanente, un interesse economico netto rilevante che, in ogni caso, non è inferiore al 5 %. Ai fini del presente articolo, per “mantenimento di un interesse economico netto” si intende:
L’interesse economico netto si misura all’origine ed è mantenuto in modo permanente. Non è soggetto ad attenuazioni del rischio di credito, a posizioni corte o a qualsiasi altra copertura. L’interesse economico netto è determinato dal valore nozionale per le voci fuori bilancio. Ai fini del presente articolo, per “in modo permanente” si intende che le posizioni, gli interessi o le esposizioni mantenuti non sono coperti o ceduti. I requisiti in materia di mantenimento per una determinata cartolarizzazione non sono oggetto di applicazioni multiple. 2. Quando un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o una società di partecipazione finanziaria comunitaria, o una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell’ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o della società di partecipazione finanziaria comunitaria collegata. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all’ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o alla società di partecipazione finanziaria comunitaria le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7. 3. Il paragrafo 1 non si applica qualora le esposizioni cartolarizzate siano costituite da crediti o crediti potenziali verso o garantiti integralmente, incondizionatamente o irrevocabilmente da:
Il paragrafo 1 non si applica:
4. Prima di un investimento, e laddove opportuno in seguito, gli enti creditizi sono in grado di dimostrare alle autorità competenti, per ciascuna delle loro singole posizioni inerenti a cartolarizzazione, che hanno conoscenza ampia e approfondita e hanno attuato politiche e procedure formali, adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione o fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per analizzare e registrare:
Gli enti creditizi effettuano autonomamente a cadenze regolari prove di stress adeguate alle loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. A tal fine gli enti creditizi possono basarsi sui modelli finanziari messi a punto dall’ECAI, purché gli enti creditizi possano dimostrare, ove richiesto, di avere agito con debita cura, prima dell’investimento, per convalidare le pertinenti ipotesi alla base dei modelli e la strutturazione di questi ultimi e per comprendere la metodologia, le ipotesi e i risultati. 5. Gli enti creditizi, che non agiscono in qualità di cedenti, promotori o prestatori originari, mettono in atto procedure formali adeguate alle posizioni detenute nel loro portafoglio di negoziazione e fuori di esso e commisurate al profilo di rischio dei loro investimenti in posizioni cartolarizzate, per monitorare su base continuativa e in maniera tempestiva le informazioni relative alla prestazione delle esposizioni sottostanti le loro posizioni inerenti a cartolarizzazione. Se del caso, dette informazioni comprendono il tipo di esposizione, la percentuale di prestiti scaduti da più di trenta, sessanta e novanta giorni, i tassi di inadempimento, i tassi di rimborsi anticipati, i mutui insoluti, il tipo e il tasso di occupazione delle garanzie reali, la distribuzione di frequenza dei meriti di credito o di altre misure relative all’affidabilità creditizia delle esposizioni sottostanti, la diversificazione di settore e geografica, la distribuzione di frequenza degli indici di copertura del finanziamento con forchette di ampiezza tale da facilitare un’adeguata analisi di sensitività. Quando le esposizioni sottostanti sono esse stesse posizioni inerenti a cartolarizzazione, gli enti creditizi possiedono le informazioni di cui al presente comma non solo per i sottostanti segmenti inerenti a cartolarizzazione, quali il nome dell’emittente e la qualità del credito, ma anche per le caratteristiche e la prestazione dei panieri sottostanti i segmenti inerenti a cartolarizzazione. Gli enti creditizi hanno una conoscenza approfondita di tutte le caratteristiche strutturali di un’operazione di cartolarizzazione che abbiano un impatto rilevante sulla prestazione delle loro esposizioni verso l’operazione, quali sequenze (waterfall) contrattuali e relativi trigger, supporti di credito, supporti di liquidità, trigger del valore di mercato e definizione di inadempimento specifica all’operazione. Quando gli obblighi di cui ai paragrafi 4 e 7 e al presente paragrafo non sono rispettati in qualche aspetto sostanziale, a causa di negligenza od omissione da parte dell’ente creditizio, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti impongano un fattore di ponderazione del rischio aggiuntivo proporzionato non inferiore al 250 % del fattore di ponderazione del rischio (limitato al 1 250 %) che, in assenza del presente paragrafo, si applicherebbe alle rispettive posizioni inerenti a cartolarizzazione conformemente all’allegato IX, parte 4, e aumentano progressivamente il fattore di ponderazione del rischio a ogni violazione successiva delle disposizioni in materia di dovuta diligenza. Le autorità competenti tengono conto delle deroghe per talune cartolarizzazioni previste al paragrafo 3, riducendo il fattore di ponderazione del rischio che altrimenti imporrebbe ai sensi del presente articolo in relazione a una cartolarizzazione cui si applica il paragrafo 3. 6. Gli enti creditizi promotori e gli enti creditizi cedenti applicano alle esposizioni da cartolarizzare gli stessi criteri saldi e ben definiti per la concessione di crediti conformemente agli obblighi di cui all’allegato V, punto 3, applicati alle esposizioni detenute in portafoglio. A tal fine, gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori applicano le stesse procedure di approvazione e, se del caso, di modifica, di rinnovo e di rifinanziamento dei crediti. Gli enti creditizi applicano gli stessi standard di analisi anche per le partecipazioni o le sottoscrizioni in emissioni di cartolarizzazioni acquisite presso terzi, indipendentemente dal fatto che dette partecipazioni o sottoscrizioni siano detenute o meno nel portafoglio di negoziazione. Quando gli obblighi previsti al primo comma del presente paragrafo non sono rispettati, l’ente creditizio cedente non applica l’articolo 95, paragrafo 1, e l’ente creditizio cedente non è autorizzato ad escludere le esposizioni cartolarizzate dal calcolo dei requisiti patrimoniali ai sensi della presente direttiva. 7. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori comunicano agli investitori il livello dell’impegno da essi assunto, in applicazione del paragrafo 1, di mantenere un interesse economico netto nella cartolarizzazione. Gli enti creditizi cedenti e gli enti creditizi promotori assicurano che gli investitori potenziali abbiano facilmente accesso a tutti i dati pertinenti sulla qualità del credito e sulle prestazioni delle singole esposizioni sottostanti, sui flussi di cassa e sulle garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione, nonché sulle informazioni necessarie per effettuare prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e sui valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti. A tal fine, i dati pertinenti sono determinati alla data della cartolarizzazione e in seguito, se del caso, in base alla natura della cartolarizzazione. 8. I paragrafi da 1 a 7 si applicano alle nuove cartolarizzazioni emesse al 1o gennaio 2011 o in data successiva. I paragrafi da 1 a 7 si applicano posteriormente al 31 dicembre 2014 alle cartolarizzazioni esistenti qualora dopo tale data siano aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti. Le autorità competenti possono decidere di sospendere temporaneamente gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 in periodi di crisi generale di liquidità del mercato. 9. Le autorità competenti pubblicano le seguenti informazioni:
10. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria riferisce ogni anno alla Commissione sul rispetto del presente articolo da parte delle autorità competenti. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria elabora orientamenti per la convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne il presente articolo, comprese le misure adottate in caso di violazione della dovuta diligenza e degli obblighi di gestione dei rischi.»; |
31) |
l’articolo 129 è così modificato:
|
32) |
l’articolo 130, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «1. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, ivi compresa un’evoluzione negativa sui mercati finanziari, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono state autorizzate imprese del gruppo bancario o nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all’articolo 42 bis, fatto salvo il capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata ne informa al più presto le autorità di cui all’articolo 49, quarto comma, e all’articolo 50, e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. Quest’obbligo si applica a tutte le autorità competenti ai sensi degli articoli 125 e 126 e all’autorità competente determinata conformemente all’articolo 129, paragrafo 1. L’autorità di cui all’articolo 49, paragrafo 4, che viene a conoscenza di una situazione descritta al primo comma del presente paragrafo ne informa al più presto le autorità competenti di cui agli articoli 125 e 126. Se possibile, l’autorità competente e l’autorità di cui all’articolo 49, paragrafo 4, utilizzano i mezzi di comunicazione definiti già esistenti.»; |
33) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 131 bis 1. L’autorità di vigilanza su base consolidata istituisce collegi delle autorità di vigilanza al fine di facilitare l’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 129 e all’articolo 130, paragrafo 1, e, fermi restando i requisiti di riservatezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo e di compatibilità con il diritto comunitario, garantisce un coordinamento e una cooperazione adeguati con le pertinenti autorità competenti dei paesi terzi, se del caso. I collegi delle autorità di vigilanza forniscono un quadro che permetta all’autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti interessate di assolvere i seguenti compiti:
Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione e il funzionamento di collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva. 2. L’istituzione e il funzionamento dei collegi sono basati sugli accordi scritti di cui all’articolo 131, definiti dall’autorità di vigilanza su base consolidata previa consultazione delle autorità competenti interessate. Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria formula linee guida in merito al funzionamento operativo dei collegi, anche in relazione all’articolo 42 bis, paragrafo 3. Se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo 1, sezione 2, possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell’Unione europea o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’Unione europea e le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all’articolo 42 bis, banche centrali ove opportuno, nonché le autorità competenti di paesi terzi. L’autorità di vigilanza su base consolidata presiede le riunioni del collegio e decide quali autorità competenti partecipano a una riunione o a un’attività del collegio. L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio dell’organizzazione delle riunioni, delle questioni principali da discutere e delle attività da prendere in considerazione. L’autorità di vigilanza su base consolidata tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio delle azioni adottate nel corso di dette riunioni o delle misure intraprese. La decisione dell’autorità di vigilanza su base consolidata tiene conto della rilevanza dell’attività di vigilanza da pianificare o da coordinare per dette autorità, in particolare dell’impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario degli Stati membri interessati di cui all’articolo 40, paragrafo 3, nonché degli obblighi di cui all’articolo 42 bis, paragrafo 2. Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al capo 1, sezione 2, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica al comitato tutte le informazioni particolarmente rilevanti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»; |
34) |
l’articolo 132 è così modificato:
|
35) |
l’articolo 150 è così modificato:
|
36) |
all’articolo 153, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Fino al 31 dicembre 2015, nel calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio ai fini dell’allegato VI, parte 1, punto 4, alle esposizioni verso le amministrazioni centrali o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro è attribuita la medesima ponderazione del rischio che sarebbe applicata a tali esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale.»; |
37) |
all’articolo 154, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «8. Gli enti creditizi che entro il 31 dicembre 2010 non rispettano i limiti fissati all’articolo 66, paragrafo 1 bis, definiscono strategie e procedure riguardanti le misure necessarie per rimediare a questa situazione prima delle date fissate al paragrafo 9 del presente articolo. Queste misure sono riesaminate conformemente all’articolo 124. 9. Gli strumenti che entro il 31 dicembre 2010 erano considerati equivalenti, conformemente al diritto nazionale, agli elementi di cui all’articolo 57, lettere a), b) e c), ma che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 57, lettera a), o non soddisfano i criteri fissati all’articolo 63 bis, sono considerati rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 57, lettera c bis), fino al 31 dicembre 2040, fatte salve le seguenti limitazioni:
Il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria sorveglia, fino al 31 dicembre 2010, l’emissione di tali strumenti. 10. Ai fini della sezione 5, le voci dell’attivo che rappresentano crediti e altri fidi nei confronti di istituzioni concessi prima del 31 dicembre 2009 continuano a essere soggetti allo stesso trattamento applicato a norma dell’articolo 115, paragrafo 2, e dell’articolo 116, come vigenti anteriormente al 20 novembre 2009, tuttavia non oltre il 31 dicembre 2012. 11. Fino al 31 dicembre 2012, il periodo di tempo di cui all’articolo 129, paragrafo 3, è di sei mesi.»; |
38) |
l’articolo 156 è sostituito dal seguente: «Articolo 156 La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e tenendo in considerazione il contributo della Banca centrale europea, controlla periodicamente se la presente direttiva, considerata nella sua totalità, congiuntamente alla direttiva 2006/49/CE, produce effetti significativi sul ciclo economico e, alla luce di tale esame, considera se siano giustificate misure correttive. Sulla base di tale analisi e tenendo in considerazione il contributo della Banca centrale europea, la Commissione redige una relazione biennale e la trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di eventuali proposte adeguate. Al momento della redazione della relazione devono essere adeguatamente dichiarati i contributi delle parti che chiedono e che offrono prestiti. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione procede a un riesame integrale della presente direttiva per rispondere alla necessità di una migliore analisi e reazione ai problemi macro-prudenziali, incluso tra l’altro l’esame:
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle predette tematiche, corredata di eventuali proposte adeguate. La Commissione presenta quanto prima, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009, al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di un’ulteriore riforma del sistema di vigilanza, ivi inclusi articoli pertinenti della presente direttiva, nonché opportune proposte legislative conformemente alla procedura applicabile ai sensi del trattato. Entro il 1o gennaio 2011, la Commissione esamina i progressi realizzati dal comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria nei modelli, frequenze e date di notifica uniformi di cui all’articolo 74, paragrafo 2. Alla luce di tale esame la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’applicazione della presente direttiva e redige una relazione in merito, prestando particolare attenzione a tutti gli aspetti di cui agli articoli da 68 a 73, all’articolo 80, paragrafi 7 e 8, e alla sua applicazione al microcredito, e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione riesamina l’articolo 113, paragrafo 4, e la questione se le esenzioni debbano essere o meno lasciate alla discrezionalità degli Stati membri e redige una relazione in merito che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. Per quanto riguarda l’eliminazione potenziale della discrezione nazionale ai sensi dell’articolo 113, paragrafo 4, lettera c), e la sua potenziale applicazione a livello dell’Unione europea, la revisione tiene conto in particolare dell’efficacia della gestione dei rischi di gruppo, assicurando al contempo la presenza di garanzie sufficienti per assicurare la stabilità finanziaria in tutti gli Stati membri in cui è situata un’impresa di un gruppo. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione riesamina le misure intese a rafforzare la trasparenza dei mercati dei titoli non quotati in borsa, tra cui i mercati dei credit default swap, anche imponendo una compensazione mediante una controparte centrale, e redige una relazione in merito, che presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta una relazione sull’impatto previsto dell’articolo 122 bis e la presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, corredandola eventualmente delle opportune proposte. La Commissione redige la sua relazione previa consultazione del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria. La relazione esamina, in particolare, se il requisito minimo di mantenimento di cui all’articolo 122 bis, paragrafo 1, soddisfi l’obiettivo di un migliore allineamento fra gli interessi dei cedenti e dei promotori e dei loro agenti promotori, rafforzando quindi la stabilità finanziaria e se un aumento del livello minimo di mantenimento, tenendo in considerazione gli sviluppi internazionali, sarebbe appropriato. Entro il 1o gennaio 2012, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione e l’efficacia dell’articolo 122 bis alla luce dell’evoluzione dei mercati internazionali.»; |
39) |
l’allegato III è così modificato:
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40) |
l’allegato V è così modificato:
|
41) |
all’allegato IX, parte 3, sezione 2, è aggiunto il seguente punto:
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42) |
l’allegato XI è così modificato:
|
43) |
all’allegato XII, parte 2, punto 3, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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Articolo 2
Modifiche della direttiva 2006/49/CE
La direttiva 2006/49/CE è così modificata:
1) |
all’articolo 12, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per “fondi propri di base” si intende la somma degli elementi di cui alle lettere da a) a c bis) meno la somma degli elementi di cui alle lettere i), j) e k) dell’articolo 57 della direttiva 2006/48/CE.»; |
2) |
l’articolo 28 è così modificato:
|
3) |
all’articolo 30, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 3 le autorità competenti possono consentire che le attività costituite da crediti e altre esposizioni verso imprese di investimento di paesi terzi riconosciute e stanze di compensazione o borse riconosciute siano soggette allo stesso trattamento di cui, rispettivamente, all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE e all’articolo 106, paragrafo 2, lettera c) della medesima direttiva.»; |
4) |
l’articolo 31 è così modificato:
|
5) |
all’articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1. Le autorità competenti stabiliscono le procedure per impedire che gli enti si sottraggano intenzionalmente alle coperture patrimoniali aggiuntive cui sarebbero tenuti per esposizioni superiori ai limiti di cui all’articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE, qualora tali esposizioni siano di durata superiore a dieci giorni, trasferendo temporaneamente le esposizioni in questione ad un’altra società, appartenente o meno allo stesso gruppo, e/o effettuando transazioni artificiali al fine di chiudere l’esposizione nel periodo di dieci giorni e crearne una nuova.»; |
6) |
all’articolo 35 è aggiunto il seguente paragrafo: «6. Alle imprese d’investimento si applicano i modelli, le frequenze e le date di notifica uniformi di cui all’articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2006/48/CE.»; |
7) |
all’articolo 38 è aggiunto il seguente paragrafo: «3. Le disposizioni dell’articolo 42 bis, ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE si applicano mutatis mutandis alla vigilanza delle imprese di investimento, a meno che le imprese di investimento soddisfino i criteri fissati all’articolo 20, paragrafi 2 e 3, o all’articolo 46, paragrafo 1, della presente direttiva.»; |
8) |
all’articolo 45, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014»; |
9) |
all’articolo 47, la data «31 dicembre 2009» è sostituita dalla data «31 dicembre 2010» e il riferimento ai punti 4 e 8 dell’allegato V della direttiva 93/6/CEE è sostituito dal riferimento ai punti 4 e 8 dell’allegato VIII; |
10) |
all’articolo 48, paragrafo 1, la data «31 dicembre 2010» è sostituita dalla data «31 dicembre 2014». |
Articolo 3
Modifica della direttiva 2007/64/CE
All’articolo 1, paragrafo 1, la lettera a) della direttiva 2007/64/CE è sostituita dalla seguente:
«a) |
gli enti creditizi ai sensi dell’articolo 4, punto 1, lettera a), della direttiva 2006/48/CE, tra cui le succursali, ai sensi dell’articolo 4, punto 3, di detta direttiva, situate nella Comunità, di enti creditizi aventi la propria sede sociale all’interno o, ai sensi dell’articolo 38 della stessa direttiva, all’esterno della Comunità;». |
Articolo 4
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 ottobre 2010.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 31 dicembre 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK
Per il Consiglio
La presidente
C. MALMSTRÖM
(1) Parere del 24 marzo 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU C 93 del 22.4.2009, pag. 3.
(3) Parere del Parlamento europeo del 6 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.
(4) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
(5) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1.
(6) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
(7) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(8) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
(9) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(10) GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
(11) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1»;