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Document 32009R1060

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 302 del 17.11.2009, p. 1–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 09/01/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1060/oj

17.11.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 302/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1060/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2009

relativo alle agenzie di rating del credito

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

visto il parere della Banca centrale europea (2),

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (3),

considerando quanto segue:

(1)

Le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo importante sui mercati mobiliari e bancari mondiali giacché i loro rating del credito sono utilizzati dagli investitori, dai mutuatari, dagli emittenti e dai governi come elementi che contribuiscono alla formazione di decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali possono utilizzare i rating come riferimento per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fini di solvibilità o per il calcolo dei rischi nella loro attività di investimento. Ne consegue che i rating del credito hanno un impatto significativo sul funzionamento del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. È pertanto essenziale che le attività di rating del credito siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e correttezza gestionale, affinché i rating utilizzati nella Comunità emessi da tali agenzie siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata.

(2)

Attualmente la maggior parte delle agenzie di rating del credito ha sede al di fuori della Comunità. La maggior parte degli Stati membri non regolamenta le attività delle agenzie di rating del credito né le condizioni per l’emissione dei rating. Nonostante la loro notevole importanza per il funzionamento dei mercati finanziari, le agenzie di rating del credito sono soggette alla normativa comunitaria solo in settori limitati, in particolare alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (4). Fanno inoltre riferimento alle agenzie di rating del credito la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio (5) e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (6). È perciò importante stabilire norme che garantiscano che tutti i rating creditizi emessi da agenzie di rating del credito registrate nella Comunità siano di qualità adeguata e siano emessi da agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. La Commissione continuerà a collaborare con i suoi partner internazionali per garantire la convergenza delle norme che si applicano alle agenzie di rating del credito. Dovrebbe essere possibile esentare dal presente regolamento talune banche centrali che emettono rating del credito, a condizione che rispondano a tutte le condizioni applicabili in materia che garantiscono l’indipendenza e l’integrità delle loro attività di rating del credito e che sono altrettanto rigorosi quanto i requisiti previsti dal presente regolamento.

(3)

Il presente regolamento non dovrebbe istituire un obbligo generale di sottoporre a rating gli strumenti o le obbligazioni finanziarie. In particolare, esso non dovrebbe obbligare gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (7) o gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (8) ad investire esclusivamente in strumenti finanziari valutati a norma del presente regolamento.

(4)

Il presente regolamento non dovrebbe in alcun caso istituire un obbligo generale per gli istituti finanziari o gli investitori di investire esclusivamente in titoli per i quali è stato pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (9) e del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (10) e che sono oggetto di rating ai sensi del presente regolamento. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe imporre agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati l’obbligo di richiedere il rating per i titoli soggetti all’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004.

(5)

Un prospetto pubblicato a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004 dovrebbe contenere informazioni chiare e visibili indicanti se il rating del credito dei relativi titoli è stato emesso o meno da un’agenzia di rating con sede nella Comunità e registrata a norma del presente regolamento. Tuttavia, nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire alle persone responsabili della pubblicazione di un prospetto, a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004, di inserire nel prospetto qualsiasi informazione pertinente, compresi i rating del credito emessi in paesi terzi nonché le relative informazioni.

(6)

Oltre ad emettere rating del credito e svolgere attività di rating del credito, le agenzie di rating del credito dovrebbero poter svolgere a titolo professionale anche attività accessorie. Lo svolgimento di attività accessorie non dovrebbe compromettere l’indipendenza o l’integrità dell’attività di emissione di rating del credito da parte delle agenzie di rating del credito.

(7)

È opportuno che il presente regolamento si applichi ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito registrate nella Comunità. Lo scopo principale del presente regolamento è quello di tutelare la stabilità dei mercati finanziari e gli investitori. I «credit score» (punteggi sull’affidabilità creditizia), i sistemi di «credit scoring» o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori e i rapporti commerciali o industriali non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

(8)

Le agenzie di rating del credito dovrebbero applicare su base volontaria il Codice di condotta — Principi basilari per le agenzie di rating del credito emanato dalla International Organisation of Securities Commissions («codice IOSCO»). Nel 2006 una comunicazione della Commissione sulle agenzie di rating del credito (11) invitava il comitato delle autorità europee di regolamentazioni dei valori mobiliari («CESR»), istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione (12), a monitorare l’osservanza del codice IOSCO e a presentare una relazione in materia alla Commissione su base annua.

(9)

Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 è giunto ad una serie di conclusioni volte a far fronte alle principali carenze individuate nel sistema finanziario. Uno degli obiettivi è migliorare il funzionamento del mercato e le strutture degli incentivi, compreso il ruolo delle agenzie di rating del credito.

(10)

È opinione generale che le agenzie di rating del credito non siano state capaci, in primo luogo, di adeguare tempestivamente i loro rating al peggioramento delle condizioni del mercato e, in secondo luogo, di adattare per tempo i loro rating del credito in seguito all’aggravarsi della crisi del mercato. Il modo migliore per porre rimedio a queste incapacità è adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating, trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, e sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito. Coloro che utilizzano i rating del credito non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima attenzione alla propria analisi e all’opportuna diligenza dovuta prima di affidarsi a tali rating.

(11)

È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardanti il miglioramento della qualità dei rating, in particolare della qualità dei rating creditizi utilizzati da istituti finanziari e da persone regolamentati da norme di armonizzazione nella Comunità. In assenza di un tale quadro comune vi è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale che avrebbero un impatto negativo diretto sul mercato interno e creerebbero ostacoli al suo buon funzionamento, perché le agenzie di rating del credito che emettono rating ad uso degli istituti finanziari della Comunità sarebbero soggette a regole diverse nei singoli Stati membri. Requisiti divergenti in materia di qualità dei rating potrebbero altresì determinare livelli diversi di tutela degli investitori e dei consumatori. Gli utilizzatori dovrebbero inoltre poter confrontare i rating emessi nella Comunità con i rating emessi a livello internazionale.

(12)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull’utilizzazione dei rating da parte di persone diverse da quelle menzionate nel presente regolamento.

(13)

È auspicabile prevedere l’utilizzazione a fini regolamentari all’interno della Comunità di rating del credito emessi nei paesi terzi solo se conformi a requisiti altrettanto rigorosi quanto quelli stabiliti dal presente regolamento. Quest’ultimo introduce un sistema di avallo che consente alle agenzie di rating del credito con sede nella Comunità e registrate conformemente alle sue disposizioni di avallare i rating del credito emessi nei paesi terzi. Nell’avallare un rating emesso in un paese terzo, l’agenzia di rating del credito dovrebbe determinare e controllare su base continuativa se l’attività di rating finalizzata all’emissione di detti rating rispetta requisiti in materia di emissione di rating del credito che siano altrettanto rigorosi quanto quelli di cui al presente regolamento e siano idonei a conseguire il medesimo obiettivo e gli stessi effetti pratici.

(14)

Per rispondere ai timori secondo cui lo stabilimento al di fuori della Comunità potrebbe costituire un serio impedimento a un’efficace vigilanza nell’interesse preminente dei mercati finanziari della Comunità, è opportuno introdurre un sistema di avallo del genere per le agenzie di rating del credito che sono affiliate o lavorano in stretta collaborazione con agenzie di rating del credito con sede nella Comunità. Tuttavia può rendersi necessario adeguare in taluni casi il requisito della presenza fisica nella Comunità, segnatamente per quanto riguarda agenzie di rating del credito più piccole di paesi terzi che non sono presenti, né sono affiliate nella Comunità. È opportuno pertanto stabilire un sistema di certificazione per tali agenzie, a condizione che queste ultime non siano rilevanti sotto il profilo sistemico per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri.

(15)

La certificazione dovrebbe essere possibile dopo che la Commissione ha accertato l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del presente regolamento. Il meccanismo di equivalenza previsto non dovrebbe comportare un accesso automatico alla Comunità, ma dovrebbe offrire alle agenzie di rating del credito ammissibili la possibilità di essere valutate caso per caso e ottenere l’esenzione da alcuni dei requisiti organizzativi applicabili alle agenzie di rating del credito operanti nella Comunità, compreso il requisito della presenza fisica nella Comunità.

(16)

Il presente regolamento dovrebbe altresì imporre alle agenzie di rating di paesi terzi di rispettare i criteri considerati requisiti generali per l’integrità delle attività di rating del credito, al fine di prevenire interferenze con il contenuto dei rating creditizi da parte delle autorità competenti e altre autorità pubbliche di tale paese terzo e prevedere una politica adeguata in materia di conflitto di interesse, nonché la rotazione degli analisti di rating e la comunicazione periodica e continua.

(17)

L’esistenza di accordi di cooperazione stabili tra le autorità competenti degli Stati membri d’origine e le corrispondenti autorità competenti dei paesi terzi in cui hanno sede le agenzie di rating del credito costituisce un altro importante requisito per un solido sistema di avallo e un sistema di equivalenza.

(18)

Un’agenzia di rating del credito che avalla i rating del credito emessi in un paese terzo dovrebbe essere ritenuta pienamente e incondizionatamente responsabile per tali rating avallati e per il rispetto delle relative condizioni di cui al presente regolamento.

(19)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai rating prodotti da un’agenzia di rating del credito in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e che non sono destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento.

(20)

La ricerca e le raccomandazioni in materia di investimenti ed altri eventuali pareri in merito al valore o al prezzo di uno strumento finanziario o di un’obbligazione finanziaria non dovrebbero essere considerati rating del credito.

(21)

Un rating del credito non sollecitato, vale a dire un rating del credito non avviato su richiesta dell’emittente o dell’entità valutata, dovrebbe essere chiaramente identificato come tale e dovrebbe essere distinto con gli opportuni mezzi dai rating sollecitati.

(22)

Per evitare potenziali conflitti di interesse, le agenzie di rating del credito concentrano la loro attività professionale all’emissione di rating. Non è opportuno che un’agenzia di rating del credito presti servizi di consulenza, ed in particolare che formuli proposte o raccomandazioni per quanto riguarda la concezione di uno strumento finanziario strutturato. È tuttavia opportuno che le agenzie di rating del credito prestino servizi ausiliari qualora ciò non crei potenziali conflitti di interesse con l’emissione di rating.

(23)

È opportuno che le agenzie di rating del credito utilizzino metodologie di rating che siano rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida anche sulla base della pertinente esperienza storica e di test retrospettivi. Tuttavia, un tale requisito non dovrebbe in alcun caso costituire motivo di interferenze con il contenuto dei rating e con le metodologie da parte delle autorità competenti e degli Stati membri. Analogamente, il requisito di revisione almeno annuale dei rating da parte delle agenzie di rating del credito non dovrebbe pregiudicare l’obbligo che incombe loro di monitorare i rating su base continuativa e di rivederli ove necessario. Tali requisiti non dovrebbero essere applicati in maniera tale da impedire l’ingresso sul mercato di nuove agenzie di rating del credito.

(24)

I rating del credito dovrebbero avere basi solide e motivate, al fine di evitare soluzioni compromissorie.

(25)

Le agenzie di rating del credito dovrebbero rendere pubbliche le informazioni relative alle metodologie, ai modelli e alle ipotesi principali di rating utilizzati nelle loro attività di rating. Il grado di dettaglio delle informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli dovrebbe essere tale da fornire agli utilizzatori dei rating informazioni atte a consentire loro di usare la diligenza dovuta nel valutare se fare o meno affidamento su tali rating. Le informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli non dovrebbero tuttavia rivelare informazioni commerciali sensibili o ostacolare seriamente l’innovazione.

(26)

È opportuno che le agenzie di rating del credito stabiliscano politiche e procedure interne appropriate per i dipendenti e le altre persone partecipanti al procedimento di rating al fine di prevenire, individuare, eliminare o gestire e rendere noto qualsiasi conflitto di interesse e garantire in modo continuativo la qualità, l’integrità e l’accuratezza del processo di rating del credito e revisione. Tali politiche e procedure dovrebbero in particolare comprendere i meccanismi di controllo interno e la funzione di controllo della conformità.

(27)

È opportuno che le agenzie di rating del credito evitino situazioni di conflitto di interesse e gestiscano tali conflitti adeguatamente quando essi sono inevitabili, in modo da garantire la propria indipendenza. È opportuno che le agenzie di rating del credito rendano pubblici i conflitti di interesse in modo tempestivo. È opportuno altresì che esse conservino la documentazione di tutti i fattori che minacciano l’indipendenza dell’agenzia e dei suoi dipendenti e di altre persone partecipanti al procedimento di rating, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

(28)

L’agenzia o gruppo di agenzie di rating del credito dovrebbero applicare le disposizioni necessarie per una solida governance societaria. Nell’adottare le proprie norme di governance societaria, l’agenzia o il gruppo di agenzie di rating del credito dovrebbero tener conto della necessità di garantire l’emissione di rating indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata.

(29)

Per garantire l’indipendenza del procedimento di rating dagli interessi economici dell’agenzia di rating del credito in quanto società, le agenzie di rating del credito dovrebbero garantire che almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, che non siano comunque inferiori a due, siano indipendenti, in modo coerente con quanto previsto dal punto 13 della sezione III della raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza (13). È inoltre necessario che la maggioranza dell’alta dirigenza, compresi tutti i membri indipendenti del consiglio d’amministrazione e di sorveglianza, abbiano conoscenze sufficienti nei settori pertinenti dei servizi finanziari. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità dovrebbe riferire regolarmente all’alta dirigenza e ai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza in merito allo svolgimento dei suoi compiti.

(30)

Per evitare conflitti di interesse è opportuno che la retribuzione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza non dipenda dai risultati economici dell’agenzia di rating del credito.

(31)

Un’agenzia di rating del credito dovrebbe assegnare alle sue attività di rating un numero sufficiente di dipendenti che abbiano conoscenze ed esperienze appropriate. È opportuno in particolare che l’agenzia di rating del credito garantisca l’allocazione di risorse umane e finanziarie adeguate all’emissione, al monitoraggio ed aggiornamento di rating.

(32)

Per tenere conto delle condizioni specifiche delle agenzie di rating del credito che occupano meno di cinquanta dipendenti, le autorità competenti dovrebbero poter esentare tali agenzie di rating da alcuni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento per quanto riguarda il ruolo dei membri indipendenti del consiglio, la funzione di controllo della conformità e il meccanismo di rotazione, a condizione che dette agenzie di rating del credito siano in grado di dimostrare che rispondono a condizioni specifiche. Le autorità competenti dovrebbero verificare, in particolare, se le dimensioni di un’agenzia di rating del credito non siano state determinate in modo da evitare l’osservanza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte di un’agenzia di rating del credito o di un gruppo di agenzie di rating del credito. Nella concessione delle deroghe le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero evitare i rischi di frammentazione del mercato interno e garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario.

(33)

Il mantenimento di relazioni di lunga durata con le stesse entità valutate o con terzi ad esse collegati potrebbe compromettere l’indipendenza degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating. È pertanto indispensabile che tali analisti e persone siano soggetti ad un meccanismo di rotazione appropriato che preveda un graduale avvicendamento nei team di analisti e nei comitati di rating.

(34)

Le agenzie di rating del credito dovrebbero garantire che le metodologie, i modelli e le ipotesi principali, quali le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni, utilizzati per determinare i rating siano adeguatamente mantenuti, aggiornati e sottoposti periodicamente a revisione globale e che le relative analisi siano pubblicate in modo da consentire una revisione globale. Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario, in particolare di un nuovo tipo di strumento finanziario strutturato, ponga seri dubbi circa il fatto che l’agenzia di rating del credito possa emettere un rating affidabile, l’agenzia non dovrebbe emettere un rating o dovrebbe ritirare un rating esistente. Le eventuali variazioni nella qualità dei dati disponibili per il monitoraggio di un rating già emesso dovrebbero essere rese pubbliche nell’ambito della revisione e, se del caso, il rating stesso dovrebbe essere rettificato.

(35)

Per garantire la qualità dei rating del credito, è opportuno che un’agenzia di rating del credito adotti misure per garantire che le informazioni utilizzate ai fini dell’assegnazione di un rating del credito siano affidabili. A tal fine un’agenzia di rating del credito dovrebbe poter prevedere, tra l’altro, l’affidamento a bilanci oggetto di revisione indipendente e comunicazioni al pubblico, verifiche da parte di prestatori di servizi di buona reputazione, controlli di campioni aleatori delle informazioni ricevute, o disposizioni contrattuali che stabiliscono chiaramente la responsabilità dell’entità valutata o di terzi ad essa collegati qualora le informazioni fornite a titolo del contratto siano notoriamente sostanzialmente false o fuorvianti o qualora l’entità valutata o terzi ad essa collegati non abbiano condotto, come previsto dal contratto, una vigilanza adeguata circa l’accuratezza delle informazioni.

(36)

Il presente regolamento fa salvo il dovere delle agenzie di rating del credito di tutelare il diritto alla vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (14).

(37)

È necessario che le agenzie di rating del credito stabiliscano opportune procedure di revisione periodica delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi di base utilizzati dall’agenzia di rating del credito, per garantire che riflettano adeguatamente le condizioni variabili dei mercati delle attività sottostanti. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che la comunicazione di qualsiasi modifica sostanziale alle metodologie e pratiche, alle procedure e ai processi utilizzati dall’agenzia di rating del credito avvenga prima della sua applicazione, salvo che condizioni di mercato estreme richiedano la modifica immediata del rating.

(38)

È opportuno che un’agenzia di rating del credito segnali in maniera appropriata ogni eventuale rischio, includendo un’analisi di sensitività per le ipotesi pertinenti utilizzate. Tale analisi dovrebbe spiegare come i vari sviluppi del mercato che fanno muovere i parametri integrati nel modello (ad esempio la volatilità) possano influenzare le modifiche del rating. È opportuno che l’agenzia di rating del credito garantisca che le informazioni sui tassi storici di inadempimento associati alle sue categorie di rating siano verificabili e quantificabili e costituiscano una base sufficiente affinché le parti interessate possano capire i rendimenti storici associati a ciascuna categoria di rating, e se e come le categorie di rating siano cambiate. Se la natura del rating o altre circostanze fanno sì che un tasso storico di inadempimento non sia appropriato o statisticamente valido o possa in altro modo fuorviare gli utilizzatori del rating, è opportuno che l’agenzia di rating del credito fornisca chiarimenti appropriati. Queste informazioni dovrebbero essere per quanto possibile comparabili con eventuali modelli già esistenti nel settore, in modo da aiutare gli investitori nei raffronti dei risultati delle diverse agenzie di rating del credito.

(39)

Per rafforzare la trasparenza dei rating del credito e contribuire alla tutela degli investitori, il CESR dovrebbe tenere un registro centrale nel quale siano conservate informazioni relative ai dati storici delle agenzie di rating del credito nonché informazioni sui rating emessi in passato. Le agenzie di rating del credito dovrebbero trasmettere informazioni a tale registro in forma standardizzata. Il CESR dovrebbe rendere pubbliche tali informazioni e pubblicare annualmente informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati.

(40)

In determinate circostanze gli strumenti finanziari strutturati possono avere effetti diversi dagli strumenti di debito societario tradizionali. Potrebbe essere fuorviante per gli investitori applicare le stesse categorie di rating ad entrambi i tipi di strumenti senza ulteriori spiegazioni. Le agenzie di rating del credito dovrebbero svolgere un ruolo importante ai fini dell’accrescimento della conoscenza da parte degli utilizzatori dei rating delle specificità dei prodotti finanziari strutturati rispetto a quelli tradizionali. È opportuno pertanto che le agenzie di rating del credito differenzino chiaramente tra le categorie utilizzate per emettere rating di strumenti finanziari strutturati, da un lato, e le categorie di rating utilizzate per altri strumenti finanziari od obbligazioni finanziarie, dall’altro, aggiungendo un simbolo appropriato alla categoria di rating.

(41)

Le agenzie di rating del credito dovrebbero adottare misure per evitare situazioni in cui gli emittenti richiedano un rating del credito preliminare dello strumento finanziario strutturato in questione simultaneamente ad un certo numero di agenzie di rating del credito in modo da individuare quella che offre il rating migliore per lo strumento proposto. È opportuno altresì che gli emittenti evitino di ricorrere a tali pratiche.

(42)

È opportuno che un’agenzia di rating del credito conservi la documentazione della metodologia dei rating e gli aggiornamenti periodici delle sue modifiche e conservi traccia degli elementi sostanziali del dialogo tra l’analista di rating e l’entità valutata o terzi ad essa collegati.

(43)

Per garantire un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori nel mercato interno, le agenzie di rating del credito che emettono rating del credito nella Comunità dovrebbero essere soggette ad obbligo di registrazione. La registrazione è il principale requisito affinché le agenzie di rating del credito emettano rating da utilizzare a fini regolamentari nella Comunità. È pertanto necessario stabilire le condizioni armonizzate e la procedura per la concessione, la sospensione e la revoca di tale registrazione.

(44)

Il presente regolamento non dovrebbe sostituire la procedura stabilita per il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito («ECAI»), a norma della direttiva 2006/48/CE. Le ECAI già riconosciute nella Comunità dovrebbero fare domanda di registrazione a norma del presente regolamento.

(45)

È opportuno che un’agenzia di rating del credito registrata dall’autorità competente dello Stato membro interessato sia autorizzata ad emettere rating in tutta la Comunità. È pertanto necessario prevedere un’unica procedura di registrazione per ciascuna agenzia di rating del credito che produca effetti in tutta la Comunità. La registrazione di un’agenzia di rating del credito dovrebbe acquisire efficacia in seguito all’entrata in vigore della decisione di registrazione adottata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine nella normativa nazionale in materia.

(46)

È necessario stabilire un unico punto di accesso per la presentazione delle domande di registrazione. Il CESR dovrebbe ricevere le domande di registrazione ed informare efficacemente le autorità competenti in tutti gli Stati membri. Il CESR dovrebbe altresì fornire un parere all’autorità competente dello Stato membro di origine in merito alla completezza della domanda. L’esame delle domande di registrazione dovrebbe essere effettuato a livello nazionale dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Per occuparsi in modo efficace delle agenzie di rating del credito, è opportuno che le autorità competenti istituiscano una rete operativa («un collegio») supportata da un’infrastruttura informatica efficiente. Il CESR dovrebbe costituire un sottocomitato specializzato nel settore dei rating di ciascuna delle classi di attività valutate dalle agenzie di rating del credito.

(47)

Alcune agenzie di rating del credito sono articolate in più entità giuridiche che costituiscono congiuntamente un gruppo di agenzie di rating del credito. Al momento della registrazione di ciascuna delle agenzie di rating del credito appartenenti a tale gruppo, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri interessati coordinino l’esame delle domande presentate dalle agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo e l’adozione di decisioni riguardo alla concessione della registrazione. Dovrebbe tuttavia essere possibile rifiutare la registrazione ad un’agenzia di rating del credito appartenente a un gruppo di agenzie di rating del credito qualora detta agenzia non rispetti i requisiti previsti per la registrazione, mentre altri membri di detto gruppo soddisfano tutti i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. Poiché il collegio di autorità competenti non dovrebbe avere il potere di emanare decisioni giuridicamente vincolanti, ciascuna delle autorità competenti degli Stati membri di origine dei membri del gruppo di agenzie di rating del credito dovrebbe emanare una decisione individuale nei riguardi dell’agenzia di rating del credito stabilita nel territorio dello Stato membro interessato.

(48)

Il collegio dovrebbe rappresentare la piattaforma effettiva per lo scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità competenti e per il coordinamento delle loro attività e delle misure necessarie per la vigilanza efficace delle agenzie di rating del credito. In particolare, il collegio dovrebbe agevolare il controllo dell’osservanza delle condizioni per l’avallo dei rating emessi in paesi terzi, la certificazione, gli accordi di esternalizzazione e le deroghe previste dal presente regolamento. Le attività dei collegi dovrebbero contribuire all’applicazione armonizzata delle disposizioni del presente regolamento e alla convergenza delle prassi di vigilanza.

(49)

Per un maggiore coordinamento pratico delle attività del collegio, i suoi membri dovrebbero designare tra loro un facilitatore. Il facilitatore dovrebbe avere il compito di presiedere le riunioni del collegio, predisporre le sue procedure di coordinamento scritte e coordinarne le attività. Nel corso del procedimento di registrazione il facilitatore dovrebbe valutare la necessità di prorogare il periodo per l’esame delle domande, coordinare tale esame e tenere i contatti con il CESR.

(50)

Nel novembre del 2008 la Commissione ha istituito un gruppo ad alto livello con il compito di esaminare la futura architettura di vigilanza europea nel settore dei servizi finanziari, compreso il ruolo del CESR.

(51)

L’attuale sistema di vigilanza non dovrebbe essere considerato come la soluzione a lungo termine per il controllo delle agenzie di rating del credito. I collegi delle autorità competenti, che sono tenuti a semplificare in questo settore la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza nella Comunità, rappresentano un notevole passo avanti, ma non possono sostituire tutti i vantaggi di una vigilanza più consolidata del settore delle agenzie di rating. La crisi dei mercati finanziari internazionali ha dimostrato chiaramente che è opportuno esaminare ulteriormente la necessità di ampie riforme del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario nella Comunità. Per realizzare il necessario livello di convergenza e cooperazione in materia di vigilanza nella Comunità e per sostenere la stabilità del sistema finanziario, sono assolutamente necessarie ulteriori ampie riforme del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario nella Comunità, le quali dovrebbero essere prontamente proposte dalla Commissione, tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate dal gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière il 25 febbraio 2009. La Commissione dovrebbe, quanto prima possibile e comunque entro il 1o luglio 2010, trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alle altre istituzioni interessate le proprie osservazioni in merito, presentando le proposte legislative eventualmente necessarie per colmare le lacune riscontrate nell’ambito degli accordi di coordinamento e di cooperazione in materia di vigilanza.

(52)

I cambiamenti significativi del sistema di avallo, gli accordi di esternalizzazione e l’apertura e la chiusura di succursali dovrebbero tra l’altro essere considerati modifiche rilevanti in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale di un’agenzia di rating del credito.

(53)

La vigilanza di un’agenzia di rating del credito dovrebbe essere esercitata dall’autorità competente dello Stato membro di origine in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati avvalendosi del collegio competente e coinvolgendo opportunamente il CESR.

(54)

La capacità dell’autorità competente dello Stato membro di origine e di altri membri del collegio competente di valutare e controllare che un’agenzia di rating del credito osservi gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbe essere limitata da eventuali accordi di esternalizzazione conclusi dall’agenzia di rating del credito. L’agenzia di rating del credito dovrebbe rimanere responsabile di tutti gli obblighi ad essa applicabili in virtù del presente regolamento in caso di ricorso ad accordi di esternalizzazione.

(55)

Per mantenere un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori e consentire la vigilanza continua dei rating emessi dagli istituti finanziari nella Comunità, le agenzie di rating del credito la cui sede è ubicata al di fuori della Comunità dovrebbero essere tenute a costituire una succursale nella Comunità per rendere possibile la vigilanza efficace delle loro attività nella Comunità e un utilizzo efficace del sistema di avallo e di equivalenza. Dovrebbe altresì essere incoraggiato l’emergere di nuovi attori sul mercato delle agenzie di rating.

(56)

Le autorità competenti dovrebbero poter esercitare i poteri definiti nel presente regolamento nei confronti delle agenzie di rating del credito, delle persone che partecipano alle attività di rating, delle entità valutate e dei terzi collegati, dei terzi ai quali le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e di altre persone diversamente collegate o connesse con le agenzie di rating del credito o le attività di rating. Dette persone dovrebbero comprendere gli azionisti o i membri dei consigli di amministrazione o di sorveglianza delle agenzie di rating del credito e delle entità valutate.

(57)

Le disposizioni del presente regolamento in materia di diritti di vigilanza dovrebbero lasciare impregiudicate le pertinenti disposizioni di diritto interno che disciplinano i diritti di vigilanza o diritti analoghi.

(58)

È opportuno creare un meccanismo per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione i mezzi necessari per garantire che i rating emessi all’interno della Comunità siano emessi conformemente al presente regolamento. Il ricorso a tali misure di vigilanza dovrebbe essere sempre coordinato all’interno del collegio competente. Dovrebbero essere imposte misure quali la revoca della registrazione o la sospensione dell’uso a fini regolamentari dei rating quando sono considerate proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento. Nell’esercizio dei loro poteri di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto degli interessi degli investitori e della stabilità dei mercati. Giacché è opportuno preservare l’indipendenza di un’agenzia di rating del credito nel procedimento di emissione dei suoi rating, né le autorità competenti né gli Stati membri dovrebbero interferire in relazione alla sostanza dei rating e alle metodologie con le quali un’agenzia di rating del credito determina i rating al fine di evitare di compromettere i rating. Qualora un’agenzia di rating del credito sia sottoposta a pressioni, essa dovrebbe informare la Commissione e il CESR. La Commissione dovrebbe valutare caso per caso la necessità di adottare ulteriori provvedimenti contro lo Stato membro in questione per il mancato rispetto dei suoi obblighi a norma del presente regolamento.

(59)

È auspicabile assicurare che l’adozione di decisioni di cui al presente regolamento si basi su una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, e l’adozione delle decisioni in ordine alla registrazione dovrebbe pertanto avvenire sulla base di un accordo. Si tratta di un presupposto necessario per l’efficacia del processo di registrazione e dell’esercizio della vigilanza. Le decisioni dovrebbero essere adottate in modo efficace, rapido e consensuale.

(60)

È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino per garantire l’efficienza della vigilanza ed evitare la duplicazione delle funzioni.

(61)

È altresì importante prevedere lo scambio di informazioni tra le autorità competenti preposte alla vigilanza delle agenzie di rating del credito a norma del presente regolamento e le autorità competenti preposte alla vigilanza delle istituzioni finanziarie, in particolare quelle preposte alla vigilanza prudenziale o alla stabilità finanziaria negli Stati membri.

(62)

Le competenti autorità degli Stati membri, diverse dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, dovrebbero essere in grado di intervenire e di adottare le misure di vigilanza appropriate, dopo aver informato il CESR e l’autorità competente dello Stato membro di origine e previa consultazione del collegio competente, qualora abbiano accertato che un’agenzia di rating del credito registrata i cui rating sono usati all’interno del loro territorio viola gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

(63)

Salvo che il presente regolamento disponga una procedura specifica per la registrazione, la certificazione o la revoca della registrazione, l’adozione di misure di vigilanza o l’esercizio di poteri di vigilanza, si dovrebbe applicare la legislazione nazionale a disciplina di tali procedure, anche per quanto riguarda i regimi linguistici, il segreto professionale e il privilegio professionale forense, senza pregiudicare i diritti delle agenzie di rating del credito e di altri soggetti previsti da tale legislazione.

(64)

È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano fatte rispettare in modo equivalente in tutto il mercato interno.

(65)

È opportuno che il CESR garantisca un’applicazione uniforme del presente regolamento. Esso dovrebbe rafforzare ed agevolare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza e, ove opportuno, emanare linee guida. Il CESR dovrebbe pertanto istituire un meccanismo di mediazione e revisione tra pari per agevolare un approccio uniforme da parte delle autorità competenti.

(66)

Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e riguardare quanto meno i casi di grave scorrettezza professionale e omissione di diligenza dovuta. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di irrogare sanzioni amministrative o penali. Il CESR dovrebbe definire linee guida sulla convergenza delle prassi inerenti a siffatte sanzioni.

(67)

Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe avvenire in conformità con le norme sulla trasmissione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.

(68)

Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere norme per lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare con quelle preposte alla vigilanza delle agenzie di rating del credito che partecipano all’avallo e alla certificazione.

(69)

Fatta salva l’applicazione del diritto comunitario, eventuali richieste di risarcimento nei confronti delle agenzie di rating del credito per violazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere proposte a norma della pertinente legislazione nazionale in materia di responsabilità civile.

(70)

Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (15).

(71)

In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere, anche tenendo conto degli sviluppi internazionali, di modificare gli allegati I e II, i quali stabiliscono i criteri specifici per valutare se un’agenzia di rating del credito abbia adempiuto ai propri obblighi in termini di organizzazione interna, disposizioni operative, normativa relativa ai dipendenti, presentazione dei rating e comunicazione, e precisare o modificare i criteri per la determinazione dell’equivalenza del quadro giuridico di regolamentazione e vigilanza di paesi terzi con le disposizioni del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(72)

Al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi sui mercati finanziari, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui si valuti l’attuazione del presente regolamento, in particolare l’incidenza del rating del credito ai fini normativi e l’adeguatezza dei compensi versati alle agenzie di rating del credito dalle entità valutate. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative.

(73)

La Commissione dovrebbe inoltre presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutino gli incentivi per gli emittenti a ricorrere alle agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità per una parte dei loro rating, le possibili alternative al modello «issuer pays», tra cui la creazione di un’agenzia comunitaria pubblica di rating del credito, e la convergenza delle norme nazionali in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative.

(74)

La Commissione dovrebbe altresì presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui si valutino gli sviluppi nell’ambio del quadro normativo e di vigilanza per le agenzie di rating del credito di paesi terzi, nonché le incidenze di siffatti sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui al presente regolamento sulla stabilità dei mercati finanziari nella Comunità.

(75)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori fissando un quadro comune in materia di qualità dei rating emessi nel mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dell’attuale scarsità della legislazione nazionale e del fatto che la maggioranza delle agenzie di rating del credito esistenti sono stabilite al di fuori della Comunità, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento introduce un’impostazione regolamentare comune per migliorare l’integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l’affidabilità delle attività di rating del credito, contribuendo alla qualità dei rating emessi nella Comunità contribuendo così al buon funzionamento del mercato interno e realizzando nel contempo un grado elevato di protezione degli investitori. Esso stabilisce le condizioni per l’emissione dei rating e fissa disposizioni in merito all’organizzazione e allo svolgimento delle attività delle agenzie di rating del credito per promuoverne l’indipendenza e la prevenzione dei conflitti di interesse.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai rating emessi dalle agenzie di rating del credito registrate nella Comunità e che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento.

2.   Il presente regolamento non si applica:

a)

ai rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento;

b)

ai «credit scores» (punteggio sull’affidabilità creditizia), ai sistemi di «credit scoring» o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori e i rapporti commerciali o industriali;

c)

ai rating prodotti dalle agenzie per il credito all’esportazione in conformità del punto 1.3 della parte 1 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE; o

d)

ai rating prodotti dalle banche centrali, e che:

i)

non sono pagati dall’entità valutata;

ii)

non sono comunicati al pubblico;

iii)

sono emessi nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l’integrità e l’indipendenza adeguate dell’attività di rating secondo quanto previsto dal presente regolamento; e

iv)

non riguardano strumenti finanziari emessi dalle banche centrali dei rispettivi Stati membri.

3.   Un’agenzia di rating del credito fa domanda di registrazione a norma del presente regolamento quale condizione per essere riconosciuta come agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») in conformità della parte 2 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE, a meno che non emetta esclusivamente i rating di cui al paragrafo 2.

4.   Onde garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 2, lettera d), la Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e in virtù dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, una decisione in cui dichiari che una determinata banca centrale rientra nell’ambito applicativo di tale lettera, e che i rating di credito da essa emessi sono pertanto esentati dall’applicazione del presente regolamento.

La Commissione pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle banche centrali che rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

Articolo 3

Definizioni

1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

a)

«rating del credito»: un parere relativo del merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;

b)

«agenzia di rating del credito»: una persona giuridica la cui attività include l’emissione di rating del credito a livello professionale;

c)

«Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui l’agenzia di rating del credito ha sede legale;

d)

«analista di rating»: una persona che esercita funzioni di analisi necessarie per l’emissione di rating;

e)

«capo analista di rating»: una persona avente la principale responsabilità di elaborare un rating o di comunicare con l’emittente in merito a un determinato rating o, in generale, in merito al rating di uno strumento finanziario emesso da tale emittente ed eventualmente di formulare le raccomandazioni relative a tale rating al comitato di rating;

f)

«entità valutata»: una persona giuridica il cui merito di credito è esplicitamente o implicitamente valutato nel rating, indipendentemente dal fatto che abbia sollecitato o meno tale rating o abbia fornito o meno informazioni ai fini della sua emissione;

g)

«a fini regolamentari»: l’utilizzo dei rating del credito allo scopo specifico di conformarsi al diritto comunitario così come recepito dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

h)

«categoria di rating»: un simbolo, come ad esempio una lettera o un simbolo numerico che potrebbe essere integrato da caratteri identificativi, utilizzato nell’ambito di un rating per fornire una misura del rischio relativo, al fine di distinguere le diverse categorie di rischio dei tipi di entità, emittenti e strumenti finanziari o altre attività oggetto di rating;

i)

«terzo collegato»: il soggetto che promuove o organizza l’operazione, lo sponsor, il gestore (servicer) o qualsiasi altra parte che interagisca con l’agenzia di rating del credito per conto di un’entità valutata, inclusa qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a quest’ultima da un legame di controllo;

j)

«controllo»: la relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati (16), ovvero uno stretto legame tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;

k)

«strumenti finanziari»: gli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (17);

l)

«strumento finanziario strutturato»: uno strumento finanziario o altre attività derivanti da un’operazione o dispositivo di cartolarizzazione di cui all’articolo 4, punto 36, della direttiva 2006/48/CE;

m)

«gruppo di agenzie di rating del credito»: un gruppo di imprese stabilite nella Comunità composto da un’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, nonché da imprese tra le quali esiste una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e la cui attività include l’emissione di rating. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), un gruppo di agenzie di rating del credito comprende anche agenzie di rating stabilite in paesi terzi;

n)

«alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività dell’agenzia di rating del credito nonché il membro o i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza;

o)

«attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non sono considerati rating del credito:

a)

le raccomandazioni ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 2003/125/CE della Commissione (18);

b)

la ricerca in materia di investimenti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/73/CE della Commissione (19) e altre forme di raccomandazioni generali, quali «acquistare», «vendere» o «mantenere», in relazione a operazioni su strumenti finanziari o a obbligazioni finanziarie; o

c)

pareri in merito al valore di un’obbligazione finanziaria o di uno strumento finanziario.

Articolo 4

Utilizzo dei rating

1.   Gli enti creditizi di cui alla direttiva 2006/48/CE, le imprese di investimento come definite alla direttiva 2004/39/CE, le imprese di assicurazione soggette alla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (20), le imprese di assicurazione come definite alla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (21), le imprese di riassicurazione di cui alla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (22), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di cui alla direttiva 85/611/CEE, e gli enti pensionistici aziendali o professionali di cui alla direttiva 2003/41/CE possono utilizzare a fini regolamentari solo rating emessi da agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità e registrate conformemente al presente regolamento.

Qualora un prospetto pubblicato a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004 contenga un riferimento a uno o più rating creditizi, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se tali rating sono stati emessi o meno da un’agenzia di rating stabilita nella Comunità e registrata a norma del presente regolamento.

2.   L’emissione di un rating da parte di un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento si considera avvenuta quando il rating è stato pubblicato sul sito Internet dell’agenzia di rating del credito o con altri mezzi o distribuito previo abbonamento e presentato e reso pubblico in conformità degli obblighi di cui all’articolo 10, identificando chiaramente che il rating del credito è avallato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

3.   Un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento può avallare un rating emesso in un paese terzo solo se l’attività di rating finalizzata all’emissione del predetto rating soddisfa le seguenti condizioni:

a)

l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating da avallare è svolta in tutto o in parte dall’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo o da agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo;

b)

l’agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’autorità competente dello Stato membro di origine che lo svolgimento dell’attività di rating da parte dell’agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all’emissione del rating da avallare soddisfa i requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12;

c)

l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating creditizio che effettua l’avallo o il collegio delle autorità competenti di cui all’articolo 29 («collegio») non sono soggetti a vincoli quanto alla capacità di verificare che l’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo sia conforme ai requisiti di cui alla lettera b);

d)

l’agenzia di rating del credito mette a disposizione dell’autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a consentire a tale autorità competente di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;

e)

esiste una ragione oggettiva per cui il rating deve essere emesso in un paese terzo;

f)

l’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo è autorizzata o registrata ed è soggetta a vigilanza in tale paese terzo;

g)

il regime normativo in tale paese terzo impedisce alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate; e

h)

vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo e la pertinente autorità competente dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L’autorità competente dello Stato membro di origine garantisce che tali accordi di cooperazione specifichino almeno:

i)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti interessate; e

ii)

le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo di controllare su base continuativa l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating avallato.

4.   Un rating avallato a norma del paragrafo 4 è considerato un rating emesso da un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento.

Un’agenzia di rating del credito stabilita nella Comunità e registrata conformemente al presente regolamento non può avallare un rating con l’intento di sottrarsi all’osservanza dei requisiti del presente regolamento.

5.   L’agenzia di rating del credito che ha avallato un rating emesso in un paese terzo a norma del paragrafo 3 si assume la piena responsabilità del rating in questione e dell’osservanza delle condizioni fissate in tale paragrafo.

6.   Ove la Commissione abbia riconosciuto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo con i requisiti del presente regolamento e allorché sono operativi gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, l’agenzia di rating creditizio che avalla il rating emesso nel paese terzo in questione non è più tenuta a verificare o a dimostrare l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera g), del presente articolo.

Articolo 5

Equivalenza e certificazione basata sull’equivalenza

1.   I rating del credito in ordine a entità stabilite in paesi terzi o a strumenti finanziari emessi in paesi terzi, e che sono emessi da un’agenzia di rating ivi stabilita, possono essere utilizzati nella Comunità a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, senza essere avallati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, a condizione che:

a)

l’agenzia di rating del credito sia autorizzata o registrata e sia soggetta a vigilanza nel paese terzo in questione;

b)

la Commissione abbia deliberato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, riconoscendo l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo con i requisiti del presente regolamento;

c)

siano operativi gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

d)

il rating emesso dall’agenzia di rating del credito e le sue attività di rating non rivestano un’importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri; e

e)

l’agenzia di rating del credito sia certificata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

2.   L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata al Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari («CESR») in conformità delle pertinenti disposizioni dell’articolo 15. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di certificazione, il CESR trasmette tale domanda alle autorità competenti di tutti gli Stati membri, invitandoli a prendere in considerazione la possibilità di diventare membri del collegio competente, in conformità dell’articolo 29, paragrafo 3, lettera b). Le autorità competenti che decidono di aderire al collegio ne danno notifica al CESR entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento del suo invito. Le autorità competenti che abbiano effettuato la notifica conformemente a quanto disposto dal presente paragrafo divengono membri del collegio. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di certificazione, il CESR compila e pubblica sul proprio sito Internet un elenco delle autorità competenti che sono membri del collegio. Entro dieci giorni lavorativi dalla pubblicazione di tale elenco, i membri del collegio scelgono un facilitatore in conformità dei criteri di cui all’articolo 29, paragrafo 5. Una volta costituito il collegio, la sua composizione e il suo funzionamento sono disciplinati dall’articolo 29.

3.   La domanda di certificazione è esaminata in base alle procedure di cui all’articolo 16. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.

La decisione in ordine alla certificazione è notificata e pubblicata ai sensi dell’articolo 18.

4.   L’agenzia di rating del credito può anche presentare a parte una richiesta di esenzione:

a)

di volta in volta, dall’osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all’allegato I, sezione A, e all’articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati dal punto di vista della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;

b)

dal requisito della presenza fisica nella Comunità ove un siffatto requisito risulti eccessivamente oneroso e sproporzionato, in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.

In sede di valutazione di tale richiesta, le autorità competenti tengono conto delle dimensioni dell’agenzia di rating richiedente, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell’impatto dei rating emessi dall’agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, l’autorità competente può concedere la predetta esenzione all’agenzia di rating.

5.   Le decisioni in ordine all’esenzione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono soggette alle pertinenti disposizioni e procedure di cui all’articolo 16, ad eccezione del secondo comma del paragrafo 7 di tale articolo. In caso di costante disaccordo tra i membri del collegio competente sulla concessione dell’esenzione all’agenzia di rating, il facilitatore adotta una decisione pienamente motivata.

Ai fini della certificazione, tra cui la concessione dell’esenzione, e della vigilanza, il facilitatore svolge se del caso le funzioni dell’autorità competente dello Stato membro di origine.

6.   La Commissione può deliberare in materia di equivalenza in conformità della procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 3, dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento e sono soggetti a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può dirsi equivalente al presente regolamento se soddisfa almeno le seguenti condizioni:

a)

le agenzie di rating del credito del paese terzo sono soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione su base continuativa;

b)

le agenzie di rating del credito di tale paese terzo sono soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I; e

c)

il regime normativo impedisce alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.

La Commissione precisa ulteriormente o modifica i criteri di cui al secondo comma, lettere da a) a c), al fine di tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

7.   Il facilitatore conclude accordi di cooperazione con le autorità competenti interessate di paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:

a)

il meccanismo per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti interessate; e

b)

le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

Il CESR provvede al coordinamento dello sviluppo degli accordi di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e le relative autorità competenti dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in virtù del paragrafo 6.

8.   Gli articoli 20, 24 e 25 si applicano, in quanto compatibili, alle agenzie di rating certificate e ai rating da loro emessi.

TITOLO II

EMISSIONE DI RATING DEL CREDITO

Articolo 6

Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse

1.   Un’agenzia di rating del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l’emissione di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse, esistente o potenziale, o relazione d’affari riguardante l’agenzia che emette il rating, i suoi manager, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti, qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo.

2.   Per garantire l’osservanza del paragrafo 1, un’agenzia di rating del credito adempie agli obblighi di cui all’allegato I, sezioni A e B.

3.   Un’agenzia di rating che ne faccia richiesta all’autorità competente dello Stato membro di origine può essere esonerata dall’osservanza dei requisiti di cui all’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all’articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating emessi e che:

a)

l’agenzia di rating del credito ha meno di cinquanta dipendenti;

b)

l’agenzia di rating del credito ha messo in atto misure e procedure, in particolare meccanismi di controllo interno, disposizioni in materia di reportistica interna e misure intese ad assicurare l’indipendenza degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating, che garantiscono l’effettivo rispetto degli obiettivi del presente regolamento; e

c)

le dimensioni dell’agenzia di rating del credito non sono determinate in modo tale da disattendere i requisiti del presente regolamento da parte di un’agenzia di rating o di un gruppo di agenzie.

Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, le autorità competenti garantiscono che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esonerata dall’osservanza dei requisiti di cui all’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e all’articolo 7, paragrafo 4.

Articolo 7

Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano all’emissione dei rating

1.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti di rating, i suoi dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di rating del credito dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.

2.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.

3.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che le persone di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione C.

4.   Un’agenzia di rating del credito stabilisce un meccanismo di rotazione graduale appropriato riguardo agli analisti di rating e alle persone che approvano i rating definiti nella sezione C dell’allegato I. Suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che di un intero team.

5.   La retribuzione e la valutazione del rendimento degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating non dipendono dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.

Articolo 8

Metodologie, modelli e ipotesi fondamentali di rating

1.   Un’agenzia di rating del credito comunica al pubblico le metodologie, i modelli e le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating del credito come definite all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5.

2.   Un’agenzia di rating del credito adotta ed applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating che essa emette siano basati su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa condotta in base alle proprie metodologie di rating. Essa adotta tutte le misure necessarie affinché le informazioni che essa usa ai fini dell’assegnazione di un rating siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili.

3.   Un’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi.

4.   Quando un’agenzia di rating del credito utilizza un rating esistente preparato da un’altra agenzia di rating del credito in relazione ad attività sottostanti o strumenti finanziari strutturati, non rifiuta di emettere il rating di un’entità o di uno strumento finanziario perché una parte dell’entità o dello strumento finanziario era stata precedentemente valutata da un’altra agenzia di rating del credito.

Un’agenzia di rating del credito registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta dai rating esistenti, preparati da un’altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, e motiva la sua diversa analisi.

5.   Un’agenzia di rating del credito controlla i propri rating e li rivede insieme alle metodologie utilizzate, costantemente ed almeno a cadenza annuale, in particolare quando intervengano modifiche significative che potrebbero incidere sul rating del credito. Un’agenzia di rating del credito adotta disposizioni interne finalizzate a sorvegliare l’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating.

6.   Quando un’agenzia di rating del credito cambia le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating, essa:

a)

comunica immediatamente, tramite gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la distribuzione dei rating interessati, quali rating ne saranno probabilmente influenzati;

b)

rivede i rating interessati quanto prima e comunque entro sei mesi dal cambiamento, tenendo nel frattempo tali rating sotto osservazione; e

c)

rivaluta tutti i rating basati su tali metodologie, modelli o ipotesi principali di rating se, dopo la revisione, l’effetto combinato complessivo dei cambiamenti influenza tali rating.

Articolo 9

Esternalizzazione (outsourcing)

L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’agenzia né la capacità delle autorità competenti di vigilare sull’osservanza da parte dell’agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

Articolo 10

Comunicazione e presentazione di rating del credito

1.   Un’agenzia di rating del credito comunica qualsiasi rating del credito e qualsiasi decisione di abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo. Nei casi di decisione di abbandono di un rating, le informazioni comunicate includono tutti i motivi alla base della decisione.

Il primo comma si applica anche a rating distribuiti previo abbonamento.

2.   Le agenzie di rating del credito garantiscono che i rating siano presentati e trattati conformemente ai requisiti di cui all’allegato I, sezione D.

3.   Quando un’agenzia di rating del credito emette rating aventi ad oggetto strumenti finanziari strutturati, garantisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingua dalle categorie di rating utilizzate per tutte le altri entità, strumenti finanziari o obbligazioni finanziarie.

4.   Un’agenzia di rating del credito comunica le sue politiche e procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.

5.   Quando un’agenzia di rating del credito emette un rating non sollecitato dichiara nel rating, dando opportuno rilievo a tale informazione, se l’entità valutata o terzi collegati abbiano partecipato o meno al processo di rating e se l’agenzia di rating del credito abbia avuto accesso ai conti e ad altri documenti interni pertinenti dell’entità valutata o di un terzo collegato.

I rating non sollecitati sono identificati come tali.

6.   Un’agenzia di rating del credito non utilizza il nome di un’autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che tale autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia di rating del credito.

Articolo 11

Comunicazioni generali e periodiche

1.   Un’agenzia di rating del credito comunica integralmente al pubblico le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte I, e le aggiorna immediatamente.

2.   Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione presso un registro centrale, creato dal CESR, informazioni sui propri dati storici, fra cui i dati di frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Un’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dal CESR. Il CESR rende pubbliche tali informazioni e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.

3.   Un’agenzia di rating del credito fornisce annualmente all’autorità competente del proprio Stato membro di origine e al CESR le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte II, punto 2. L’autorità competente dello Stato membro di origine comunica tali informazioni ai membri del collegio competente.

Articolo 12

Relazione di trasparenza

Un’agenzia di rating del credito pubblica annualmente una relazione di trasparenza comprendente le informazioni sulle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte III. L’agenzia di rating del credito pubblica la relazione di trasparenza entro tre mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti disponibile sul suo sito Internet per almeno cinque anni.

Articolo 13

Spese per comunicazioni pubbliche

Un’agenzia di rating del credito non esige il pagamento di spese per le informazioni fornite a norma degli articoli da 8 a 12.

TITOLO III

VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DI RATING DEL CREDITO

CAPO I

Procedura di registrazione

Articolo 14

Obbligo di registrazione

1.   Un’agenzia di rating del credito fa domanda di registrazione ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, purché sia una persona giuridica stabilita nella Comunità.

2.   La registrazione acquisisce efficacia per l’intero territorio della Comunità dopo che la decisione di concessione della registrazione emessa dall’autorità competente dello Stato membro di origine di cui all’articolo 16, paragrafo 7, o all’articolo 17, paragrafo 7, ha acquisito efficacia a norma della pertinente legislazione nazionale.

3.   Un’agenzia di rating del credito registrata rispetta in modo continuativo le condizioni richieste per la registrazione iniziale.

Un’agenzia di rating del credito notifica immediatamente al CESR, all’autorità competente dello Stato membro di origine e al facilitatore qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di succursali nella Comunità.

4.   Fatti salvi gli articoli 16 e 17, l’autorità competente dello Stato membro di origine registra un’agenzia di rating del credito se dall’esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli articoli 4 e 6.

5.   Le autorità competenti non impongono obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.

Articolo 15

Domanda di registrazione

1.   L’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione al CESR. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato II.

2.   Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande al CESR per conto del gruppo. L’agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all’allegato II per ciascun membro del gruppo.

3.   Un’agenzia di rating del credito presenta la sua domanda nella lingua richiesta dal diritto del proprio Stato membro di origine e altresì in una lingua di uso corrente nel settore della finanza internazionale.

La domanda di registrazione inviata dal CESR all’autorità competente dello Stato membro di origine è considerata come domanda presentata dalle agenzie di rating del credito interessate.

4.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di registrazione, il CESR trasmette copie della domanda alle autorità competenti di tutti gli Stati membri.

Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, il CESR fornisce un parere all’autorità competente dello Stato membro di origine in merito alla completezza di detta domanda.

5.   Entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’autorità competente dello Stato membro di origine e i membri del collegio competente valutano se essa sia completa, tenendo conto del parere fornito dal CESR di cui al paragrafo 4. Se la domanda è incompleta, l’autorità competente dello Stato membro di origine fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti all’autorità e al CESR e informa i membri del collegio e il CESR di conseguenza.

Dopo aver accertato la completezza della domanda, l’autorità competente dello Stato membro di origine informa l’agenzia di rating del credito, i membri del collegio e il CESR di conseguenza.

6.   Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni mancanti di cui al paragrafo 5, il CESR trasmette tali informazioni alle autorità competenti diverse dalle autorità competenti degli Stati membri di origine.

Articolo 16

Esame della domanda di registrazione presentata da un’agenzia di rating del credito, da parte delle autorità competenti

1.   Entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 5, secondo comma, l’autorità competente dello Stato membro di origine e le autorità competenti membri del collegio competente:

a)

esaminano congiuntamente la domanda di registrazione; e

b)

fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla concessione o sul rifiuto della registrazione all’agenzia di rating del credito in base all’osservanza, da parte di tale agenzia, delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Il facilitatore può prorogare il periodo d’esame di trenta giorni lavorativi, in particolare se l’agenzia di rating del credito:

a)

prevede di avallare i rating del credito come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3;

b)

prevede di ricorrere all’esternalizzazione; o

c)

chiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Il facilitatore coordina l’esame della domanda presentata dall’agenzia di rating del credito e garantisce che i membri del collegio competente si scambino tutte le informazioni necessarie per l’esame della domanda.

4.   A seguito del raggiungimento dell’accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente dello Stato membro di origine prepara una bozza di decisione pienamente motivata e la sottopone al facilitatore.

In assenza di accordo fra i membri del collegio competente, l’autorità competente dello Stato membro di origine predispone una bozza di decisione di rifiuto pienamente motivata e basata sui pareri scritti dei membri del collegio che si oppongono alla registrazione, e la sottopone al facilitatore. I membri del collegio in favore della registrazione predispongono e sottopongono al facilitatore una spiegazione dettagliata del loro parere.

5.   Entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 5, secondo comma e, in ogni caso, entro novanta giorni lavorativi qualora si applichi il paragrafo 2, il facilitatore comunica al CESR una bozza di decisione di concessione o di rifiuto della registrazione, pienamente motivata e corredata della spiegazione dettagliata di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo.

6.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5, il CESR trasmette ai membri del collegio competente il proprio parere in merito all’osservanza, da parte dell’agenzia di rating del credito, dei requisiti previsti per la registrazione. Dopo il ricevimento del parere del CESR, i membri del collegio riesaminano la bozza di decisione.

7.   L’autorità competente dello Stato membro di origine adotta una decisione di concessione o di rifiuto della registrazione pienamente motivata entro quindici giorni dal ricevimento del parere del CESR. Se l’autorità competente dello Stato membro di origine si discosta dal parere del CESR fornisce motivazioni esaustive in merito. In assenza di parere del CESR, l’autorità competente dello Stato membro di origine adotta la sua decisione entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione al CESR della bozza di decisione di cui al paragrafo 5.

In caso di costante disaccordo tra i membri del collegio competente, l’autorità competente dello Stato membro di origine adotta una decisione di rifiuto pienamente motivata, che identifica le autorità competenti dissenzienti e illustra le loro opinioni.

Articolo 17

Esame delle domande di registrazione di un gruppo di agenzie di rating del credito da parte delle autorità competenti

1.   Il facilitatore e le autorità competenti membri del collegio competente, entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 5, secondo comma:

a)

esaminano congiuntamente le domande di registrazione; e

b)

fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla concessione o sul rifiuto della registrazione ai membri del gruppo di agenzie di rating del credito in base all’osservanza, da parte di tali agenzie, delle condizioni stabilite nel presente regolamento.

2.   Il facilitatore può prorogare il periodo d’esame di trenta giorni lavorativi, in particolare se qualcuna delle agenzie di rating del credito appartenenti al gruppo:

a)

prevede di avallare i rating del credito come previsto dall’articolo 4, paragrafo 3;

b)

prevede di ricorrere all’esternalizzazione; o

c)

chiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

3.   Il facilitatore coordina l’esame delle domande presentate dal gruppo di agenzie di rating del credito e garantisce che i membri del collegio competente si scambino tra loro le informazioni necessarie per l’esame delle domande.

4.   A seguito del raggiungimento dell’accordo di cui al paragrafo 1, lettera b), le autorità competenti degli Stati membri di origine preparano, per ciascuna agenzia di rating del credito appartenente al gruppo, singole bozze di decisioni pienamente motivate e le sottopongono al facilitatore.

In mancanza di accordo tra i membri del collegio competente, le autorità competenti degli Stati membri di origine preparano, in base ai pareri scritti dei membri del collegio contrari alla registrazione, bozze di decisioni di rifiuto pienamente motivate e le sottopongono al facilitatore. I membri del collegio favorevoli alla concessione della registrazione predispongono e sottopongono al facilitatore una spiegazione dettagliata del loro parere.

5.   Entro sessanta giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 5, secondo comma, e al più tardi entro novanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2, il facilitatore trasmette al CESR singole bozze di decisione di concessione o di rifiuto della registrazione, pienamente motivate e corredate delle spiegazioni dettagliate di cui al paragrafo 4, secondo comma.

6.   Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5, il CESR fornisce ai membri del collegio competente il proprio parere in merito all’osservanza, da parte delle agenzie di rating del credito del gruppo, dei requisiti previsti per la registrazione. Dopo il ricevimento del parere del CESR, i membri del collegio riesaminano le bozze di decisioni.

7.   Le autorità competenti degli Stati membri di origine adottano decisioni pienamente motivate di concessione o di rifiuto della registrazione entro quindici giorni dal ricevimento del parere del CESR. Se le autorità competenti degli Stati membri di origine si discostano dal parere del CESR forniscono motivazioni esaustive in merito. In assenza di parere del CESR, le autorità competenti dello Stato membro di origine adottano le rispettive decisioni entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione al CESR della bozza di decisione di cui al paragrafo 5.

In caso di costante disaccordo tra i membri del collegio competente sulla concessione della registrazione a qualcuna delle agenzie di rating del credito del gruppo, le autorità competenti degli Stati membri di origine di tali agenzie di rating del credito adottano una decisione di rifiuto pienamente motivata, in cui identificano le autorità competenti dissenzienti e illustrano le loro opinioni.

Articolo 18

Notifica della decisione di concessione della registrazione, di rifiuto della registrazione o di revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito

1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica all’agenzia di rating del credito interessata la concessione o il rifiuto della registrazione entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16 o 17. In caso di rifiuto della registrazione, l’autorità competente dello Stato membro di origine comunica le ragioni complete della sua decisione.

2.   L’autorità competente dello Stato membro di origine notifica alla Commissione, al CESR e alle altre autorità competenti ogni decisione adottata a norma degli articoli 16, 17 o 20.

3.   La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul suo sito Internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. Tale elenco è aggiornato entro trenta giorni dalla notifica di cui al paragrafo 2.

Articolo 19

Contributi di registrazione e vigilanza

L’autorità competente dello Stato membro di origine può imporre all’agenzia di rating del credito il pagamento di contributi di registrazione e/o vigilanza. I contributi di registrazione e/o vigilanza sono proporzionati al costo sostenuto dall’autorità competente dello Stato membro di origine.

Articolo 20

Revoca della registrazione

1.   L’autorità competente dello Stato membro di origine revoca la registrazione di un’agenzia di rating del credito quando l’agenzia:

a)

rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;

b)

ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;

c)

non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione; o

d)

ha violato gravemente o ripetutamente le disposizioni del presente regolamento relative alle condizioni operative delle agenzie di rating del credito.

2.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro di origine reputi che sussiste una delle condizioni di cui al paragrafo 1, ne dà notifica al facilitatore e coopera strettamente con i membri del collegio competente per decidere se revocare o meno la registrazione dell’agenzia di rating del credito.

I membri del collegio svolgono una valutazione congiunta e fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla necessità o meno di revocare la registrazione dell’agenzia di rating del credito.

In assenza di accordo, l’autorità competente dello Stato membro di origine, su richiesta di uno degli altri membri del collegio, o di propria iniziativa, richiede un parere al CESR. Il CESR fornisce il proprio parere entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

L’autorità competente di ciascuno Stato membro di origine adotta una decisione individuale di revoca sulla base dell’accordo raggiunto in seno al collegio.

In assenza di accordo tra i membri del collegio entro trenta giorni lavorativi dalla notifica della questione al facilitatore di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro di origine può adottare una decisione individuale di revoca. Tale decisione, laddove si discosti dal parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove applicabile, dal parere fornito dal CESR, sarà pienamente motivata.

3.   Qualora un’autorità competente di uno Stato membro nel quale siano utilizzati rating emessi dall’agenzia di rating del credito di cui trattasi reputi che sussista una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può chiedere al collegio competente di esaminare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione. Se l’autorità competente dello Stato membro di origine decide di non revocare la registrazione dell’agenzia di rating del credito di cui trattasi, essa fornisce motivazioni esaustive.

4.   La decisione di revoca della registrazione avrà efficacia immediata in tutta la Comunità, fatto salvo il periodo transitorio per l’uso dei rating del credito di cui all’articolo 24, paragrafo 2.

CAPO II

CESR e autorità competenti

Articolo 21

Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari

1.   Il CESR fornisce un parere alle autorità competenti nei casi previsti dal presente regolamento. Le autorità competenti tengono conto del parere prima di adottare qualsiasi decisione finale in applicazione del presente regolamento.

2.   Entro il 7 giugno 2010 il CESR emana linee guida per quanto riguarda:

a)

il processo di registrazione e le disposizioni di coordinamento tra le autorità competenti e con il CESR, comprese le informazioni di cui all’allegato II e il regime linguistico delle domande presentate al CESR;

b)

il funzionamento operativo dei collegi, comprese le modalità per determinare la composizione di siffatti collegi, l’applicazione dei criteri per designare il facilitatore di cui all’articolo 29, paragrafo 5, lettere da a) a d), e le disposizioni scritte relative al funzionamento dei collegi nonché le disposizioni di coordinamento tra i collegi;

c)

l’applicazione del meccanismo di avallo di cui all’articolo 4, paragrafo 3, da parte delle autorità competenti; e

d)

gli standard comuni sulla presentazione delle informazioni, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo della loro comunicazione, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, e all’allegato I, sezione E, parte II, punto 1.

3.   Entro il 7 settembre 2010, il CESR emana linee guida per quanto riguarda:

a)

le pratiche e le attività che le autorità competenti devono svolgere a norma del presente regolamento;

b)

gli standard comuni ai fini della valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

c)

i tipi di misure di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), per garantire che le agenzie di rating del credito continuino a rispettare i loro obblighi giuridici; e

d)

le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loto importanza sistematica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati di cui all’articolo 5.

4.   Il CESR pubblica annualmente e per la prima volta entro il 7 dicembre 2010 una relazione sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene in particolare una valutazione dell’attuazione dell’allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento.

5.   Il CESR coopera con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria istituito con decisione 2009/78/CE della Commissione (23) e con il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione (24) e consulta tali comitati anteriormente alla pubblicazione delle linee guida di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 22

Autorità competenti

1.   Entro il 7 giugno 2010 ciascuno Stato membro designa un’autorità competente ai fini del presente regolamento.

2.   Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il presente regolamento.

Articolo 23

Poteri delle autorità competenti

1.   Nell’adempimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento, né le autorità competenti, né alcun’altra autorità pubblica degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o delle metodologie.

2.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, a norma della legislazione nazionale, di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. Esse esercitano tali poteri:

a)

direttamente;

b)

in collaborazione con altre autorità; o

c)

rivolgendosi alle autorità giudiziarie competenti.

3.   Per adempiere ai compiti loro assegnati dal presente regolamento, le autorità competenti dispongono, conformemente al diritto nazionale, dei seguenti poteri nella loro funzione di vigilanza:

a)

hanno accesso a qualsiasi documento in qualsiasi forma e possono riceverne o farne copia;

b)

possono richiedere informazioni a qualsiasi persona e, se necessario, convocare e interrogare qualsiasi persona per ottenere informazioni;

c)

possono eseguire ispezioni in loco con o senza preavviso; e

d)

possono richiedere le registrazioni telefoniche e le informazioni relative al traffico.

Le autorità competenti possono esercitare i poteri di cui al primo comma unicamente nei confronti delle agenzie di rating del credito, delle persone che partecipano alle attività di rating, delle entità valutate e dei terzi collegati, dei terzi a cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e di altre persone diversamente collegate o connesse con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating.

Articolo 24

Misure di vigilanza da parte delle autorità competenti dello Stato membro di origine

1.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro di origine abbia accertato che un’agenzia di rating del credito registrata viola gli obblighi derivanti dal presente regolamento, può adottare le seguenti misure:

a)

revocare la registrazione di tale agenzia di rating del credito a norma dell’articolo 20;

b)

vietare all’agenzia di rating del credito, temporaneamente, di emettere rating efficaci in tutta la Comunità;

c)

sospendere l’uso a fini regolamentari, di rating del credito emessi da tale agenzia di rating del credito, con effetto in tutta la Comunità;

d)

adottare misure appropriate per garantire che le agenzie di rating del credito continuino a rispettare i loro obblighi giuridici;

e)

emanare una comunicazione pubblica;

f)

riferire i fatti alle competenti autorità nazionali ai fini della promozione dell’azione penale.

2.   I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all’adozione dei provvedimenti di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a:

a)

dieci giorni lavorativi se esistono rating dello stesso strumento finanziario o entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o

b)

tre mesi se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

L’autorità competente può prorogare di tre mesi il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse ai rischi di sconvolgimento dei mercati o di instabilità finanziaria.

3.   Prima dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro di origine ne dà notifica al facilitatore e consulta i membri del collegio competente. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla necessità o meno di adottare le misure di cui al paragrafo 1.

In assenza di accordo tra i membri del collegio, l’autorità competente dello Stato membro di origine, a richiesta di uno dei membri del collegio o di propria iniziativa, chiede un parere al CESR. Il CESR fornisce il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

In assenza di accordo tra i membri del collegio sulla necessità o meno di adottare le misure di cui al paragrafo 1 entro quindici giorni lavorativi dalla notifica della questione al facilitatore di cui al primo comma, l’autorità competente dello Stato membro di origine può adottare una decisione. Tale decisione, laddove si discosti dal parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove applicabile, dal parere fornito dal CESR, sarà pienamente motivata. L’autorità competente dello Stato membro d’origine notifica senza indugio al facilitatore e al CESR la decisione adottata.

Il presente paragrafo si applica fatto salvo l’articolo 20.

Articolo 25

Misure di vigilanza da parte delle autorità competenti diverse dall’autorità competente dello Stato membro di origine

1.   Qualora l’autorità competente dello Stato membro abbia accertato che un’agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel suo territorio, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento, può adottare le seguenti misure:

a)

adottare le misure di vigilanza di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere e) e f);

b)

adottare le misure di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettera d), nell’ambito della sua giurisdizione e nel farlo, tenere debitamente conto delle misure già adottate o previste dall’autorità competente dello Stato membro di origine;

c)

imporre la sospensione dell’uso di rating del credito di tale agenzia di rating del credito a fini regolamentari da parte delle istituzioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, aventi sede legale nell’ambito della sua giurisdizione, fatto salvo il periodo transitorio di cui all’articolo 24, paragrafo 2;

d)

chiedere al collegio competente di esaminare se le misure di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere b), c) o d), siano necessarie.

2.   Prima dell’adozione delle misure di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c), l’autorità competente ne dà notifica al facilitatore e consulta i membri del collegio competente. I membri del collegio fanno quanto ragionevolmente in loro potere per raggiungere un accordo sulla necessità o meno di adottare le misure di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). In caso di disaccordo, il facilitatore richiede un parere al CESR, su richiesta di uno dei membri del collegio o di propria iniziativa. Il CESR fornisce il proprio parere entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

3.   In assenza di accordo tra i membri del collegio competente entro quindici giorni lavorativi dalla notifica della questione al facilitatore conformemente a quanto disposto al paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato può adottare una decisione. Tale decisione, laddove si discosti dal parere espresso dagli altri membri del collegio e, ove applicabile, dal parere fornito dal CESR, sarà pienamente motivata. L’autorità competente dello Stato membro interessato notifica senza indugio al facilitatore e al CESR la decisione adottata.

4.   Il presente articolo si applica fatto salvo l’articolo 20.

CAPO III

Cooperazione fra autorità competenti

Articolo 26

Obbligo di cooperazione

1.   Le autorità competenti collaborano laddove necessario ai fini dell’applicazione del presente regolamento, anche nei casi in cui la condotta oggetto d’indagine non costituisce una violazione di alcuna disposizione normativa o regolamentare in vigore nel loro Stato membro.

2.   Le autorità competenti cooperano inoltre strettamente con le autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1.

Articolo 27

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti comunicano immediatamente le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento.

2.   Le autorità competenti possono trasmettere alle autorità competenti preposte alla vigilanza delle imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea nella loro qualità di autorità monetarie nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento, le informazioni riservate destinate all’esercizio delle loro funzioni. Analogamente nulla osta a che le autorità o gli organismi summenzionati comunichino alle autorità competenti le informazioni di cui queste possano aver bisogno per l’adempimento dei compiti loro assegnati dal presente regolamento.

Articolo 28

Cooperazione in caso di richiesta ai fini di ispezioni o indagini in loco

1.   L’autorità competente di uno Stato membro può richiedere l’assistenza dell’autorità competente di un altro Stato membro ai fini di ispezioni o indagini in loco.

L’autorità competente che presenta tale richiesta informa il CESR di qualsiasi richiesta di cui al primo comma. Nel caso di indagini o ispezioni con effetti transfrontalieri, le autorità competenti possono richiedere al CESR di assumerne il coordinamento.

2.   Quando un’autorità competente riceve da un’autorità competente di un altro Stato membro la richiesta di eseguire un’ispezione o indagine in loco, può:

a)

effettuare l’ispezione o l’indagine in loco direttamente;

b)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di partecipare all’ispezione o indagine in loco;

c)

consentire all’autorità competente che ha presentato la richiesta di eseguire direttamente l’ispezione o indagine in loco;

d)

nominare revisori o esperti che eseguano l’ispezione o l’indagine in loco; o

e)

condividere con le altre autorità competenti compiti specifici collegati all’attività di vigilanza.

Articolo 29

Collegi di autorità competenti

1.   Entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento di una domanda di registrazione presentata a norma dell’articolo 15, l’autorità competente dello Stato membro di origine o, in caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l’autorità competente dello Stato membro di origine dell’agenzia di rating del credito incaricata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, istituisce un collegio di autorità competenti al fine di facilitare l’esercizio dei compiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 16, 17, 20, 24, 25 e 28.

2.   Il collegio è composto dall’autorità competente dello Stato membro di origine e dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3, nel caso di una singola agenzia, o dalle autorità competenti degli Stati membri di origine e dalle autorità competenti di cui al paragrafo 3, nel caso di un gruppo di agenzie di rating.

3.   Un’autorità competente diversa dall’autorità competente dello Stato membro di origine può decidere in ogni momento di divenire membro del collegio a condizione che:

a)

una filiale appartenente all’agenzia di rating del credito o a una delle imprese che compongono il gruppo di agenzie di rating del credito sia soggetta alla sua giurisdizione; o

b)

l’utilizzo a fini regolamentari dei rating emessi dall’agenzia di rating o gruppo di agenzie di rating sia alquanto diffuso o abbia o possa presumibilmente avere un’incidenza significativa entro la sua giurisdizione.

4.   Le autorità competenti diverse dai membri del collegio di cui al paragrafo 3, nelle cui giurisdizioni sono usati i rating emessi dall’agenzia di rating del credito o dal gruppo di agenzie di rating del credito in questione, possono partecipare alle riunioni o alle attività del collegio.

5.   Entro quindici giorni lavorativi dall’istituzione del collegio, i suoi membri designano un facilitatore e, in assenza di accordo, consultano il CESR. A tal fine si tiene conto almeno dei seguenti criteri:

a)

la relazione tra l’autorità competente e l’agenzia di rating del credito o il gruppo di agenzie di rating;

b)

in che misura i rating del credito saranno impiegati per fini normativi in un particolare territorio o territori;

c)

il luogo nella Comunità in cui l’agenzia di rating del credito o il gruppo di agenzie di rating del credito svolge o intende svolgere la maggior parte delle sue attività di rating; e

d)

lo snellimento amministrativo, l’ottimizzazione degli oneri e un’adeguata distribuzione del carico di lavoro.

I membri del collegio riesaminano la selezione del facilitatore con cadenza almeno quinquennale, onde garantire che il facilitatore selezionato resti il più adeguato secondo i criteri di cui al primo comma.

6.   Il facilitatore presiede le riunioni del collegio, ne coordina le azioni e garantisce lo scambio efficace di informazioni tra i suoi membri.

7.   Per assicurare una stretta cooperazione tra le autorità competenti in seno al collegio, il facilitatore adotta, entro dieci giorni lavorativi dalla sua selezione, disposizioni scritte di coordinamento all’interno del collegio in ordine ai seguenti punti:

a)

le informazioni che devono essere scambiate tra le autorità competenti;

b)

il processo decisionale tra le autorità competenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, 17 e 20;

c)

i casi in cui le autorità competenti devono consultarsi;

d)

i casi in cui le autorità competenti devono applicare il meccanismo di mediazione di cui all’articolo 31; e

e)

i casi in cui le autorità competenti possono delegare compiti di vigilanza conformemente all’articolo 30.

8.   In assenza di accordo riguardo alle disposizioni scritte di coordinamento di cui al paragrafo 7, qualsiasi membro del collegio può rinviare la questione al CESR. Il facilitatore tiene opportunamente conto del parere espresso dal CESR riguardante le disposizioni scritte di coordinamento prima di concordare il testo finale. Le disposizioni scritte di coordinamento figurano in un unico documento contenente una motivazione esaustiva delle eventuali divergenze significative rispetto al parere espresso dal CESR. Il facilitatore trasmette le disposizioni scritte di coordinamento ai membri del collegio e al CESR.

Articolo 30

Delega di compiti tra autorità competenti

L’autorità competente dello Stato membro d’origine può delegare qualsiasi suo compito all’autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest’ultima. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell’autorità competente delegante.

Articolo 31

Mediazione

1.   Il CESR istituisce un meccanismo di mediazione al fine di assistere le autorità competenti interessate nel raggiungere un accordo.

2.   In caso di disaccordo tra le autorità competenti in merito ad una valutazione o azione ai sensi del presente regolamento, tali autorità competenti riportano la questione al CESR al fine di ottenere una mediazione. Le autorità competenti interessate tengono debitamente conto del parere del CESR e, ove se ne discostino, forniscono motivazioni esaustive in merito.

Articolo 32

Segreto professionale

1.   Il segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività per il CESR, per l’autorità competente o per qualsiasi autorità o persona cui l’autorità competente ha delegato i suoi compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati da detta autorità. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

2.   Tutte le informazioni scambiate tra il CESR e le autorità competenti, e tra le autorità competenti, in applicazione del presente regolamento sono considerate riservate, salvo il caso in cui il CESR o l’autorità competente interessata dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

Articolo 33

Diffusione di informazioni di un altro Stato membro

L’autorità competente di uno Stato membro può divulgare le informazioni ricevute dall’autorità competente di un altro Stato membro soltanto se ha ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le informazioni sono divulgate esclusivamente per le finalità per le quali detta autorità competente ha espresso il suo accordo o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

CAPO IV

Cooperazione con i paesi terzi

Articolo 34

Accordo sullo scambio di informazioni

Le autorità competenti possono concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 32.

Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni di tali autorità competenti.

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali ad un paese terzo, gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE.

Articolo 35

Diffusione di informazioni di paesi terzi

L’autorità competente di uno Stato membro può divulgare le informazioni ricevute da un’autorità competente di un paese terzo soltanto se essa ha ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il suo accordo o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

TITOLO IV

SANZIONI, PROCEDURA DEL COMITATO, RELAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

Sanzioni, procedura di comitato e relazione

Articolo 36

Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare la loro applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente comunichi al pubblico le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Entro il 7 dicembre 2010, gli Stati membri notificano le norme di cui al primo comma alla Commissione. Essi ne comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica.

Articolo 37

Modifica degli allegati

La Commissione può modificare gli allegati per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari e rispetto alla convergenza della prassi di vigilanza.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 38, paragrafo 2.

Articolo 38

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE della Commissione (25).

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

Articolo 39

Relazioni

1.   Entro il 7 dicembre 2012, la Commissione effettua una valutazione dell’applicazione del presente regolamento, compresa un’analisi del ricorso ai rating nella Comunità, dell’impatto sul livello di concentrazione nel mercato dei rating del credito, degli effetti del regolamento in termini di costi e benefici e dell’appropriatezza dei compensi versati alle agenzie di rating del credito dalle entità valutate («modello issuer-pays»), e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo e al Consiglio.

2.   Entro il 7 dicembre 2010 la Commissione, alla luce delle discussioni con le autorità competenti, valuta l’applicazione del titolo III del presente regolamento, in particolare la cooperazione delle autorità competenti, lo status giuridico del CESR e le prassi di vigilanza. La Commissione presenta una relazione su tali argomenti al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata se del caso di proposte per la revisione di tale titolo.

Tale relazione include un riferimento alla proposta della Commissione del 12 novembre 2008 per un regolamento relativo alle agenzie di rating del credito e alla relazione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo del 23 marzo 2009 relativa a tale proposta.

3.   Entro il 7 dicembre 2010, la Commissione, alla luce degli sviluppi del quadro normativo e di vigilanza relativo alle agenzie di rating del credito nei paesi terzi, presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente gli effetti di tali sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 40 sulla stabilità dei mercati finanziari nella Comunità.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 40

Disposizione transitoria

Le agenzie di rating del credito già operanti nella Comunità prima del 7 giugno 2010 («agenzie di rating del credito esistenti»), che abbiano intenzione di presentare domanda per la registrazione ai sensi del presente regolamento, adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 7 settembre 2010.

Le agenzie di rating del credito presentano la propria domanda di registrazione non prima del 7 giugno 2010. Le agenzie di rating del credito esistenti presentano la propria domanda di registrazione entro il 7 settembre 2010.

Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, e detti rating possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari di cui all’articolo 4, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica l’articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 41

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dalla sua data di entrata in vigore. Tuttavia:

l’articolo 4, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 7 dicembre 2010, e

l’articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) e h), si applica a decorrere dal 7 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, addì 16 settembre 2009.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

La presidente

C. MALMSTRÖM


(1)  Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 115 del 20.5.2009, pag. 1.

(3)  Parere del Parlamento europeo del 23 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 luglio 2009.

(4)  GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(5)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

(6)  GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.

(7)  GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3. Direttiva sostituita, con effetto a decorrere dal 1o luglio 2011, dalla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (cfr. pag. 32 della presente Gazzetta ufficiale).

(8)  GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

(9)  GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

(10)  GU L 149 del 30.4.2004, pag. 1.

(11)  GU C 59 dell’11.3.2006, pag. 2.

(12)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 18.

(13)  GU L 52 del 25.2.2005, pag. 51.

(14)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(15)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(16)  GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

(17)  GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

(18)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 73.

(19)  Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26).

(20)  GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

(21)  GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

(22)  GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

(23)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 23.

(24)  GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

(25)  GU L 191 del 13.7.2001, pag. 45.


ALLEGATO I

INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Sezione A

Requisiti organizzativi

1.   L’agenzia di rating del credito ha un consiglio di amministrazione o di sorveglianza. I suoi alti dirigenti garantiscono che:

a)

le attività di rating siano indipendenti, fra l’altro, da qualsiasi influenza o vincolo politico o economico;

b)

i conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti e resi noti;

c)

l’agenzia di rating del credito osservi gli altri requisiti del presente regolamento.

2.   Un’agenzia di rating del credito è organizzata in modo da garantire che i suoi interessi economici non mettano a rischio l’indipendenza o l’accuratezza dell’attività di rating del credito.

L’alta dirigenza di un’agenzia di rating del credito gode di buona reputazione e dispone di sufficienti capacità ed esperienza e garantisce la gestione sana e prudente dell’agenzia di rating del credito.

Almeno un terzo ma non meno di due dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di un’agenzia di rating del credito sono membri indipendenti che non partecipano all’attività di rating del credito.

La retribuzione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza non è collegata ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito ed è strutturata in modo tale da garantire l’indipendenza del loro giudizio. L’incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ha una durata prefissata non superiore ai cinque anni e non è rinnovabile. La revoca dell’incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ha luogo soltanto in caso di condotta scorretta o scarso rendimento professionale.

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, compresi i suoi membri indipendenti, ha conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari. Nella misura in cui l’agenzia di rating del credito emetta rating di strumenti finanziari strutturati, almeno un membro indipendente e un altro membro del consiglio di amministrazione debbono avere conoscenze approfondite ed esperienze ad alto livello dei mercati degli strumenti finanziari strutturati.

Oltre alla responsabilità globale del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, i membri indipendenti del consiglio hanno il compito specifico di controllare:

a)

lo sviluppo della politica di rating del credito, e delle metodologie usate dall’agenzia di rating del credito nell’ambito della sua attività di rating;

b)

l’efficacia del sistema di controllo interno della qualità dell’agenzia in relazione all’attività di rating;

c)

l’efficacia delle misure e procedure istituite per garantire che eventuali conflitti di interesse siano identificati, eliminati o gestiti e resi pubblici; e

d)

le procedure di governance e di messa in conformità con la normativa, compresa l’efficienza della funzione di revisione di cui al punto 9 della presente sezione.

I pareri espressi dai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, sulle materie di cui alle lettere da a) a d) sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell’autorità competente su richiesta.

3.   Un’agenzia di rating del credito stabilisce politiche e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi che le derivano in virtù del presente regolamento.

4.   Un’agenzia di rating del credito dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati.

Tali meccanismi di controllo interno sono concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell’agenzia di rating del credito.

Un’agenzia di rating del credito applica e mantiene procedure decisionali e strutture organizzative che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità.

5.   Un’agenzia di rating del credito istituisce e mantiene un dipartimento avente funzione di controllo della conformità («compliance function») che operi in modo permanente, efficace e indipendente. La funzione di controllo della conformità deve monitorare e riferire in merito all’adempimento, da parte dell’agenzia di rating del credito e dei suoi impiegati, degli obblighi che incombono all’agenzia di rating del credito in applicazione del presente regolamento. La funzione di controllo:

a)

controlla e valuta regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure e delle procedure messe in atto conformemente al punto 3, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte dell’agenzia di rating del credito;

b)

fornisce consulenza e assistenza a manager, analisti di rating, dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo, che sia responsabile di svolgere l’attività di rating ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono all’agenzia di rating del credito in applicazione del presente regolamento.

6.   Per consentire alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza, l’agenzia di rating del credito assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la funzione di controllo della conformità dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso alle informazioni pertinenti;

b)

è nominato un responsabile per la funzione di controllo della conformità, al quale spetta presentare le relazioni in materia di conformità di cui al punto 3;

c)

i manager, gli analisti di rating, i dipendenti e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo che partecipa alla funzione di controllo della conformità, non partecipano alla prestazione delle attività di rating che sono chiamati a controllare;

d)

la retribuzione del responsabile per la funzione di controllo della conformità non è collegata ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito ed è strutturata in modo tale da garantire l’indipendenza del suo giudizio.

Il responsabile per la funzione di controllo della conformità garantisce che eventuali conflitti d’interesse delle persone i cui servizi sono messi a disposizione della funzione di controllo della conformità siano opportunamente individuati ed eliminati.

Il responsabile per la funzione di controllo della conformità riferisce regolarmente all’alta dirigenza e ai membri indipendenti dei consigli di amministrazione o di sorveglianza in merito allo svolgimento dei suoi compiti.

7.   Un’agenzia di rating del credito adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse di cui al punto 1 della sezione B. Essa dispone la conservazione della documentazione di tutti i fattori che minacciano significativamente l’indipendenza dell’attività di rating, comprese le disposizioni in materia di analisti di rating di cui alla sezione C, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

8.   Un’agenzia di rating del credito impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell’esecuzione della sua attività di rating.

9.   Un’agenzia di rating del credito stabilisce una funzione di revisione responsabile per rivedere periodicamente le metodologie, i modelli, e le ipotesi principali alla base del rating del credito, quali gli assunti matematici o in materia di correlazioni, nonché ogni loro significativo cambiamento o modifica e l’adeguatezza di tali metodologie, modelli e ipotesi principali alla base del rating del credito dove vi sia un loro utilizzo effettivo o proposto per la valutazione dei nuovi strumenti finanziari.

Tale funzione di revisione è indipendente dalle aree di attività responsabili dell’attività di rating e risponde ai membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di cui al punto 2 della presente sezione.

10.   Un’agenzia di rating del credito controlla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle altre procedure da essa stabiliti in applicazione del presente regolamento e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

Sezione B

Requisiti operativi

1.   Un’agenzia di rating del credito identifica, elimina o gestisce e divulga in modo chiaro e visibile qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale che potrebbe influenzare le analisi ed i giudizi dei suoi analisti di rating, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito e che partecipa direttamente all’emissione dei rating del credito nonché delle persone che approvano i rating.

2.   Un’agenzia di rating del credito comunica al pubblico i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5 % del suo fatturato annuale.

3.   Un’agenzia di rating del credito non emette un rating in una delle circostanze seguenti o, in caso di un rating esistente, comunica immediatamente che il rating del credito è potenzialmente compromesso nei casi seguenti:

a)

l’agenzia di rating del credito o le persone di cui al punto 1 possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari dell’entità valutata o di terzi collegati o hanno qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto nell’entità o in terzi diversi da partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati, inclusi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita;

b)

il rating emesso riguarda un’entità valutata o terzi collegati che sono direttamente o indirettamente legati all’agenzia di rating del credito da un legame di controllo;

c)

una persona di cui al punto 1 è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell’entità valutata o di terzi collegati; o

d)

un analista di rating che ha partecipato alla determinazione di un rating del credito o una persona che ha approvato un rating del credito ha intrattenuto/intrattiene con l’entità valutata o con terzi ad essa collegati una relazione che potrebbe causare un conflitto di interessi.

Un’agenzia di rating del credito valuta inoltre immediatamente se vi siano i presupposti per emettere un nuovo rating o revocare il rating del credito esistente.

4.   Un’agenzia di rating del credito non fornisce servizi di consulenza all’entità valutata o a terzi collegati per quanto riguarda la loro struttura societaria o giuridica, il loro attivo e il loro passivo o le loro attività.

Un’agenzia di rating del credito può fornire servizi diversi dall’emissione di rating («servizi ausiliari»). I servizi ausiliari non fanno parte dell’attività di rating del credito; essi comprendono le previsioni di mercato, le valutazioni delle tendenze economiche, l’analisi dei prezzi e altre analisi generali dei dati nonché i servizi di distribuzione connessi.

L’agenzia di rating del credito garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non determini un conflitto di interessi con le sue attività di rating e nella propria relazione conclusiva elenca i servizi ausiliari forniti all’entità valutata o a terzi collegati.

5.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che i suoi analisti di rating o le persone che approvano i rating non presentino proposte o raccomandazioni, formalmente o informalmente, in ordine alla struttura di strumenti finanziari strutturati in merito ai quali ci si attende che l’agenzia sia chiamata ad emettere un rating.

6.   Un’agenzia di rating del credito organizza le relazioni gerarchiche e i canali di comunicazione in modo da garantire l’indipendenza delle persone di cui al punto 1 dalle attività dell’agenzia di rating del credito a titolo commerciale.

7.   Un’agenzia di rating del credito provvede alla conservazione dell’appropriata documentazione e, se del caso, degli audit trail delle sue attività di rating del credito. La documentazione comprende:

a)

per ogni decisione inerente al rating del credito, l’identità degli analisti di rating che hanno partecipato alla determinazione del rating, l’identità delle persone che lo hanno approvato, l’indicazione contabile relativa al fatto se il rating sia stato sollecitato o meno e la data del rating;

b)

la documentazione contabile relativa a commissioni ricevute dall’entità valutata o da terzi collegati o da qualsiasi utente dei rating;

c)

la documentazione contabile relativa a ciascun sottoscrittore di servizi di rating creditizio o servizi affini;

d)

la documentazione relativa alle procedure e metodologie stabilite utilizzate dall’agenzia di rating del credito per determinare il rating del credito;

e)

i registri e fascicoli interni, inclusi documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono serviti da base per le decisioni adottate in materia di rating del credito;

f)

le relazioni di analisi del credito, le relazioni di valutazione di merito del credito, i rapporti privati di rating del credito e i fascicoli interni, inclusi documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono servite da base per i pareri espressi in tali relazioni;

g)

la documentazione relativa alle procedure e alle misure attuate dall’agenzia di rating del credito per conformarsi al presente regolamento; e

h)

le copie delle comunicazioni interne ed esterne (anche in formato elettronico) ricevute e inviate dall’agenzia di rating del credito e dal suo personale, relative all’attività di rating del credito.

8.   La documentazione e gli audit trail di cui al paragrafo 7 sono conservati nei locali dell’agenzia di rating del credito registrata per almeno cinque anni e messi a disposizione su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

In caso di revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito, i documenti sono conservati per un ulteriore periodo di almeno tre anni.

9.   La documentazione contenente i diritti e gli obblighi rispettivi dell’agenzia di rating del credito e dell’entità valutata o di terzi collegati nel quadro di un accordo di prestazione di servizi di rating del credito è conservata almeno per la durata della relazione dell’agenzia con l’entità valutata o terzi collegati.

Sezione C

Disposizioni in materia di analisti di rating e di altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating del credito

1.   Gli analisti di rating e i dipendenti dell’agenzia di rating del credito e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating e che partecipano direttamente alle attività di rating nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2004/72/CE della Commissione (1), si astengono da qualsiasi operazione di acquisto, vendita o altro tipo su qualsiasi strumento finanziario emesso, garantito o altrimenti sostenuto da un’entità valutata soggetta alla loro responsabilità analitica primaria, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

2.   Una persona di cui al punto 1 non partecipa alla determinazione del rating di una determinata entità valutata né influenza tale rating in altro modo, se la persona:

a)

possiede strumenti finanziari dell’entità valutata, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato;

b)

possiede strumenti finanziari di qualsiasi entità relativi ad un’entità valutata la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato;

c)

ha occupato di recente un posto presso l’entità valutata o intrattiene con essa un’altra relazione d’affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

3.   Le agenzie di rating del credito garantiscono che le persone di cui al punto 1:

a)

adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e la documentazione in possesso dell’agenzia da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività nonché della natura e della gamma delle loro attività di rating;

b)

non divulghino alcuna informazione in merito ai rating emessi o a possibili rating futuri dell’agenzia, salvo che all’entità valutata o a terzi collegati;

c)

non scambino informazioni riservate affidate all’agenzia di rating del credito con analisti di rating e dipendenti di qualsiasi persona legata ad essa direttamente o indirettamente da un legame di controllo nonché con qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di qualsiasi persona legata ad essa direttamente o indirettamente da un legame di controllo e che partecipa direttamente alle attività di rating; e

d)

non utilizzino o scambino informazioni riservate ai fini della negoziazione di strumenti finanziari o per qualsiasi altra finalità, salvo per l’esercizio delle attività di rating del credito.

4.   Le persone di cui al punto 1 non sollecitano o accettano denaro, regali o favori da chiunque intrattenga rapporti di affari con l’agenzia di rating del credito.

5.   Se una persona di cui al punto 1 ritiene che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento che a suo parere è illegale, ne informa immediatamente il responsabile per la funzione di controllo della conformità senza che vi siano conseguenze negative per l’autore della segnalazione.

6.   Quando un analista di rating pone termine al proprio rapporto di lavoro con l’agenzia di rating del credito e inizia a lavorare per un’entità valutata al cui rating del credito ha partecipato, o per un’impresa finanziaria con la quale ha avuto rapporti nel quadro delle proprie funzioni presso l’agenzia, quest’ultima rivede il pertinente lavoro dell’analista di rating nei due anni precedenti la sua partenza.

7.   La persona di cui al punto 1 non assume una posizione dirigenziale di rilievo presso l’entità valutata o terzi collegati prima che siano trascorsi sei mesi dall’emissione del rating.

8.   Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4, le agenzie di rating del credito garantiscono che:

a)

gli analisti di rating principali partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non superiore a quattro anni;

b)

gli analisti di rating partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non superiore a cinque anni;

c)

le persone che approvano i rating partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo non superiore a sette anni.

Le persone di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma non partecipano alle attività di rating del credito connesse all’entità valutata o a terzi collegati di cui alle precedenti lettere prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi di cui a tali lettere.

Sezione D

Disposizioni in materia di presentazione dei rating del credito

I.   Obblighi generali

1.   Un’agenzia di rating del credito garantisce che ogni rating contenga un’indicazione chiara e visibile del nome e della funzione dell’analista principale di rating in una determinata attività di rating del credito e del nome e della posizione del responsabile principale dell’approvazione del rating del credito.

2.   Un’agenzia di rating del credito garantisce almeno quanto segue:

a)

indica tutte le principali fonti rilevanti, compresa l’entità valutata o, laddove appropriato, terzi collegati, utilizzate per preparare il rating e precisa se il rating è stato comunicato all’entità valutata o a terzi collegati e modificato a seguito della sua comunicazione prima della emissione;

b)

indica chiaramente la principale metodologia o versione di metodologia utilizzata per determinare il rating, con un riferimento ad una sua ampia descrizione; quando il rating del credito è basato su più di una metodologia, o quando il riferimento esclusivo alla metodologia principale potrebbe indurre gli investitori a trascurare altri aspetti importanti del rating del credito, inclusi eventuali aggiustamenti e deviazioni significative, l’agenzia di rating del credito lo spiega nel rating ed indica come le diverse metodologie o gli altri aspetti vengono presi in considerazione nel rating;

c)

spiega il significato di ciascuna categoria di rating, la definizione di insolvenza o di recupero e qualsiasi segnalazione di rischio appropriata, compresa un’analisi della sensitività delle ipotesi di rating fondamentali rilevanti, quali le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni, accompagnata dall’indicazione del rating del credito in caso di scenario più sfavorevole e più favorevole;

d)

indica in modo chiaro e visibile la data alla quale il rating è stato distribuito per la prima volta ed aggiornato per l’ultima volta; e

e)

indica se il rating del credito riguarda strumenti finanziari di recente emissione e se l’agenzia di rating del credito stia effettuando la valutazione dello strumento finanziario per la prima volta.

3.   L’agenzia di rating informa l’entità valutata almeno con 12 ore di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating del credito e dei principali elementi su cui il rating è basato, in modo che l’entità in questione abbia l’opportunità di richiamare l’attenzione dell’agenzia di rating del credito su eventuali errori materiali.

4.   Un’agenzia di rating del credito indica in modo chiaro e visibile, nel comunicare i rating, qualsiasi loro caratteristica specifica e limiti. In particolare essa indica in modo visibile, nel comunicare ciascun rating, se considera soddisfacente la qualità delle informazioni disponibili sull’entità valutata e in che misura ha verificato le informazioni fornitele dall’entità valutata o a terzi collegati. Se un rating riguarda un tipo di entità o di strumento finanziario per cui i dati storici sono limitati, l’agenzia di rating del credito chiarisce in modo visibile tali limiti del rating.

Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario o la qualità insoddisfacente delle informazioni disponibili suscitano seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile, l’agenzia si astiene dall’emettere il rating o ritira il rating esistente.

5.   Quando annuncia un rating, un’agenzia di rating del credito spiega nei suoi comunicati stampa o nelle sue relazioni gli elementi fondamentali sottesi al rating.

Quando le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 4 siano sproporzionate in relazione alla lunghezza del rapporto distribuito, è sufficiente includere un riferimento chiaro e visibile nel rapporto stesso al luogo in cui tali informazioni possono essere direttamente e facilmente accessibili, compreso un link diretto ad un sito Internet appropriato dell’agenzia di rating del credito che consenta di accedervi.

II.   Obblighi aggiuntivi in relazione ai rating di strumenti finanziari strutturati

1.   Quando un’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, fornisce nel rating ogni informazione in merito ad analisi in materia di perdite e flussi di cassa da essa stessa svolte o ad altre analisi sulla base delle quali fonda il suo giudizio, unitamente ad indicazioni in merito a eventuali aspettative di variazione nel rating di credito.

2.   Un’agenzia di rating del credito indica quale tipo di valutazione ha realizzato riguardo alle procedure di due diligence svolte in ordine agli strumenti finanziari sottostanti o ad altre attività degli strumenti finanziari strutturati. L’agenzia di rating del credito indica se ha compiuto essa stessa una valutazione di tali procedure di due diligence o se si è affidata alla valutazione di terzi, indicando in che modo i risultati di tale valutazione hanno influito sul rating del credito.

3.   Quando un’agenzia di rating del credito emette un rating per strumenti finanziari strutturati, essa correda la divulgazione delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi fondamentali di rating con indicazioni che illustrino le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzate, con simulazioni di scenari di stress operate dall’agenzia al momento di stabilire i rating. Tali indicazioni sono chiare e facilmente comprensibili.

4.   Le agenzie di rating del credito informano regolarmente in merito a tutti i prodotti finanziari strutturati loro sottoposti per un’analisi iniziale o per un rating preliminare. Tale informativa va data indipendentemente dal fatto che gli emittenti stipulino con l’agenzia di rating un contratto per il rating definitivo.

Sezione E

Informazioni

I.   Informazioni generali

Un’agenzia di rating del credito rende in generale noto il fatto di essere registrata a norma del presente regolamento e divulga le seguenti informazioni:

1)   gli eventuali conflitti di interesse effettivi e potenziali di cui al punto 1 della sezione B;

2)   l’elenco dei suoi servizi ausiliari;

3)   la sua politica in materia di pubblicazione di rating ed altre comunicazioni collegate;

4)   la natura generale delle sue disposizioni in materia di retribuzione;

5)   le metodologie e le descrizioni dei modelli e delle ipotesi di rating principali alla base del rating, quali le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni, utilizzati nella sua attività di rating del credito nonché le modifiche sostanziali loro apportate;

6)   qualsiasi modifica sostanziale apportata ai suoi sistemi, alle sue risorse o alle sue procedure; e

7)   se del caso, il suo codice di condotta.

II.   Informazioni periodiche

Un’agenzia di rating del credito comunica periodicamente le seguenti informazioni:

1)   ogni sei mesi i dati sui tassi storici di inadempimento relativi alle sue categorie di rating, distinguendo tra le zone geografiche principali degli emittenti, e la loro evoluzione nel tempo;

2)   su base annuale le seguenti informazioni:

a)

un elenco dei suoi 20 principali clienti in termini di fatturato da essi generato; e

b)

un elenco dei clienti il cui contributo al tasso di crescita nella generazione del fatturato dell’agenzia nell’esercizio finanziario precedente abbia superato il tasso di crescita del fatturato totale dell’agenzia in tale esercizio di un fattore superiore a 1,5 volte. Ciascuno di tali clienti è incluso nell’elenco solo se in tale esercizio ha rappresentato oltre lo 0,25 % del fatturato complessivo dell’agenzia di rating del credito a livello mondiale.

Ai fini del presente punto si intende per «cliente» un’entità, le sue sussidiarie e le entità collegate in cui l’entità detiene partecipazioni superiori al 20 %, nonché qualsiasi altra entità per la quale ha negoziato la strutturazione di un’emissione di debito per conto di un cliente quando è stata pagata una commissione, direttamente o indirettamente, all’agenzia per il rating di tale emissione di debito.

III.   Relazione di trasparenza

Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione annualmente le seguenti informazioni:

1)   informazioni dettagliate sulla sua struttura giuridica e i suoi assetti proprietari, comprese informazioni sulle partecipazioni ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (2);

2)   una descrizione dei meccanismi di controllo interno che assicurano la qualità delle sue attività di rating del credito;

3)   statistiche sull’allocazione del suo personale all’emissione di nuovi rating, alle revisioni dei rating esistenti, alla valutazione delle metodologie o dei modelli e all’alta dirigenza;

4)   una descrizione della sua politica di conservazione della documentazione;

5)   il risultato della sua revisione annuale interna in merito alla sua funzione indipendente di controllo della conformità;

6)   una descrizione della sua politica di rotazione del management e degli analisti di rating;

7)   informazioni finanziarie sul fatturato dell’agenzia di rating del credito distinguendo tra entrate derivanti da attività di rating e da altre attività, con un’ampia descrizione di entrambe; e

8)   una dichiarazione sulla governance ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (3); ai fini di tale dichiarazione l’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva a prescindere dal fatto che sia soggetta o no alla direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (4).


(1)  Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l’istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 70).

(2)  GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

(3)  GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

(4)  GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12.


ALLEGATO II

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

1.   Il nominativo completo dell’agenzia di rating del credito e l’indirizzo della sede legale all’interno della Comunità.

2.   Il nominativo e i dati di una persona di contatto e del responsabile per la funzione di controllo della conformità.

3.   Lo status giuridico.

4.   La classe di rating per cui l’agenzia di rating del credito chiede di essere registrata.

5.   L’assetto proprietario.

6.   La struttura organizzativa e il governo societario.

7.   Le risorse finanziarie per svolgere attività di rating del credito.

8.   La dotazione di personale dell’agenzia di rating del credito e sua competenza.

9.   Le informazioni riguardanti le succursali dell’agenzia di rating del credito.

10.   La descrizione delle procedure e delle metodologie utilizzate per emettere e rivedere i rating.

11.   Le politiche e procedure applicate per identificare, gestire e rendere pubblici eventuali conflitti di interessi.

12.   Le informazioni riguardanti gli analisti di rating.

13.   Le disposizioni in materia di retribuzione e di valutazione del rendimento.

14.   Servizi ulteriori rispetto alle attività di rating che l’agenzia di rating del credito intende fornire.

15.   Il programma delle operazioni, comprendente l’indicazione del luogo in cui l’agenzia prevede di esercitare le sue attività principali, le succursali da stabilire e il tipo di attività prevista.

16.   I documenti e le informazioni dettagliate relativi all’uso previsto dell’avallo.

17.   I documenti e le informazioni dettagliate relativi agli accordi di esternalizzazione previsti, comprese informazioni su entità che esercitano funzioni di esternalizzazione.


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