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Document 32009D0581

2009/581/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 2009 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 [notificata con il numero C(2009) 5869]

GU L 198 del 30.7.2009, p. 83–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/581/oj

30.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/83


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009

[notificata con il numero C(2009) 5869]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2009/581/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria è una malattia virale infettiva del pollame e di altri volatili in cattività, che ha gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e perturba gli scambi intracomunitari e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo e di loro prodotti.

(3)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l’ulteriore diffusione del virus.

(4)

La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Secondo il disposto dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri fruiscono di un contributo finanziario a copertura delle spese relative ad alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria.

(5)

L’articolo 3 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 90/424/CEE specifica la percentuale delle spese sostenute dagli Stati membri che può essere coperta dal contributo finanziario della Comunità.

(6)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità a favore di interventi urgenti per l’eradicazione dell’influenza aviaria è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3).

(7)

Focolai di influenza aviaria si sono manifestati a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009. La Germania ha adottato misure a norma della direttiva 2005/94/CE per combattere tali focolai.

(8)

La Germania ha adempiuto tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(9)

Il 5 febbraio 2009 e il 6 marzo 2009 la Germania ha presentato una stima delle spese sostenute per l’adozione di misure destinate a eradicare l’influenza aviaria.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità alla Germania

Un contributo finanziario della Comunità può essere concesso alla Germania a copertura delle spese sostenute nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure destinate a combattere l’influenza aviaria a Cloppenburg nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009, conformemente all’articolo 3 bis, paragrafi 2 e 3, della decisione 90/424/CEE.

Articolo 2

Modalità di pagamento

È versata una prima quota di 2 000 000 EUR del contributo finanziario di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

(2)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(3)  GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.


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