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Document 32009D0581
2009/581/EC: Commission Decision of 29 July 2009 on a financial contribution from the Community towards emergency measures to combat avian influenza in Cloppenburg, Germany in December 2008 and January 2009 (notified under document number C(2009) 5869)
2009/581/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 2009 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 [notificata con il numero C(2009) 5869]
2009/581/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 2009 , relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009 [notificata con il numero C(2009) 5869]
GU L 198 del 30.7.2009, p. 83–84
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.7.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 198/83 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 luglio 2009
relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità agli interventi urgenti di lotta contro l’influenza aviaria a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009
[notificata con il numero C(2009) 5869]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2009/581/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 3 bis, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’influenza aviaria è una malattia virale infettiva del pollame e di altri volatili in cattività, che ha gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli e perturba gli scambi intracomunitari e le esportazioni verso paesi terzi. |
(2) |
In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria vi è il rischio che l’agente patogeno si diffonda in altri allevamenti avicoli nello Stato membro, ma anche ad altri Stati membri e a paesi terzi, attraverso gli scambi commerciali di pollame vivo e di loro prodotti. |
(3) |
La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (2), stabilisce le misure che gli Stati membri sono tenuti ad applicare immediatamente e con urgenza in caso di comparsa di un focolaio per prevenire l’ulteriore diffusione del virus. |
(4) |
La decisione 90/424/CEE stabilisce le modalità della partecipazione finanziaria della Comunità ad azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d’urgenza. Secondo il disposto dell’articolo 3 bis di tale decisione, gli Stati membri fruiscono di un contributo finanziario a copertura delle spese relative ad alcune misure di eradicazione dell’influenza aviaria. |
(5) |
L’articolo 3 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino, della decisione 90/424/CEE specifica la percentuale delle spese sostenute dagli Stati membri che può essere coperta dal contributo finanziario della Comunità. |
(6) |
Il versamento del contributo finanziario della Comunità a favore di interventi urgenti per l’eradicazione dell’influenza aviaria è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (3). |
(7) |
Focolai di influenza aviaria si sono manifestati a Cloppenburg (Germania) nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009. La Germania ha adottato misure a norma della direttiva 2005/94/CE per combattere tali focolai. |
(8) |
La Germania ha adempiuto tutti gli obblighi tecnici e amministrativi di cui all’articolo 3, paragrafo 3, della decisione 90/424/CEE e all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005. |
(9) |
Il 5 febbraio 2009 e il 6 marzo 2009 la Germania ha presentato una stima delle spese sostenute per l’adozione di misure destinate a eradicare l’influenza aviaria. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Contributo finanziario della Comunità alla Germania
Un contributo finanziario della Comunità può essere concesso alla Germania a copertura delle spese sostenute nel 2008 da tale Stato membro per l’adozione di misure destinate a combattere l’influenza aviaria a Cloppenburg nel dicembre 2008 e nel gennaio 2009, conformemente all’articolo 3 bis, paragrafi 2 e 3, della decisione 90/424/CEE.
Articolo 2
Modalità di pagamento
È versata una prima quota di 2 000 000 EUR del contributo finanziario di cui all’articolo 1.
Articolo 3
Destinatario
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.
Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
(2) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(3) GU L 55 dell’1.3.2005, pag. 12.