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Document 32009D0520

2009/520/CE: Decisione della Commissione, del 3 luglio 2009 , che modifica l’articolo 23 paragrafo 4, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio che istituisce l’impresa comune Clean Sky [notificata con il numero C(2009) 5134]

GU L 175 del 4.7.2009, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2014; abrogato da 32014R0558

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/520/oj

4.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 175/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 2009

che modifica l’articolo 23 paragrafo 4, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio che istituisce l’impresa comune Clean Sky

[notificata con il numero C(2009) 5134]

(2009/520/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 71/2008 del Consiglio, del 20 dicembre 2007, che istituisce l’impresa comune Clean Sky (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 2, dell'allegato I,

visto il progetto di modifica approvato dal consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky il 10 ottobre 2008,

considerando quanto segue:

(1)

Il consiglio di direzione dell’impresa comune Clean Sky ha approvato e presentato un progetto di modifica che sostituisce, all’articolo 23, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008, il paragrafo 4 con un testo diverso affinché nella convenzione di sovvenzione sia possibile definire diritti d’accesso per scopi non solo di ricerca ma anche commerciali.

(2)

Mentre la suddetta modifica, che non incide sugli elementi essenziali dello statuto dell’impresa comune Clean Sky, è giustificata, la politica in materia di diritti di proprietà intellettuale deve fondarsi, secondo l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 71/2008, sui principi del regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che tra i diritti di accesso prevede l’utilizzo a fini commerciali, e deve promuovere non solo la creazione ma anche lo sfruttamento delle conoscenze [cfr. considerando 29 e l'articolo 23, paragrafo 2, dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008],

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 23 dell'allegato I, del regolamento (CE) n. 71/2008, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le modalità e le condizioni relative ai diritti di accesso e alle licenze tra i soggetti giuridici che hanno concluso una convenzione di sovvenzione con l’impresa comune Clean Sky sono definite dalla convenzione di sovvenzione per quanto riguarda le conoscenze preesistenti e le conoscenze acquisite ai fini del completamento del progetto, nonché le conoscenze acquisite e le conoscenze preesistenti necessarie per utilizzare le conoscenze acquisite.»

Articolo 2

Il destinatario della presente decisione è l’impresa comune Clean Sky:

Impresa comune Clean Sky

c/o Liam Breslin

Commissione europea — DG RTD

Direttore esecutivo ad interim dell’impresa comune Clean Sky

CDMA 04/166

1049 Bruxelles

BELGIO

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2009.

Per la Commissione

Janez POTOČNIK

Membro della Commissione


(1)  GU L 30 del 4.2.2008, pag. 1.

(2)  GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.


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