Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0518

    Regolamento (CE) n. 518/2009 della Commissione, del 17 giugno 2009 , recante modifica del regolamento (CE) n. 503/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2009

    GU L 155 del 18.6.2009, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/518/oj

    18.6.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 155/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 518/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 17 giugno 2009

    recante modifica del regolamento (CE) n. 503/2009 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2009

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 1249/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 giugno 2009 sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 503/2009 della Commissione (3).

    (2)

    Essendosi prodotto uno scarto di 5 EUR/t tra la media dei dazi all'importazione calcolata e il dazio fissato, occorre procedere ad un corrispondente adeguamento dei dazi all'importazione fissati dal regolamento (CE) n. 503/2009.

    (3)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 503/2009,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 503/2009 sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 18 giugno 2009.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 125.

    (3)  GU L 151 del 16.6.2009, pag. 19.


    ALLEGATO I

    Dazi all’importazione dei prodotti di cui all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 18 giugno 2009

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazi all’importazione (1)

    (EUR/t)

    1001 10 00

    FRUMENTO (grano) duro di alta qualità

    0,00

    di media qualità

    0,00

    di bassa qualità

    0,00

    1001 90 91

    FRUMENTO (grano) tenero da seme

    0,00

    ex 1001 90 99

    FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme

    0,00

    1002 00 00

    SEGALA

    45,92

    1005 10 90

    GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido

    12,22

    1005 90 00

    GRANTURCO, diverso dal granturco da seme (2)

    12,22

    1007 00 90

    SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina

    45,92


    (1)  Per le merci che arrivano nella Comunità attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/96], l’importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

    3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo, oppure

    2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

    (2)  L’importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1249/96.


    ALLEGATO II

    Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell’allegato I

    15.6.2009-16.6.2009

    1)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    (EUR/t)

     

    Frumento tenero (1)

    Granturco

    Frumento duro di alta qualità

    Frumento duro di media qualità (2)

    Frumento duro di bassa qualità (3)

    Orzo

    Borsa

    Minnéapolis

    Chicago

    Quotazione

    209,13

    114,96

    Prezzo FOB USA

    211,11

    201,11

    181,11

    98,17

    Premio sul Golfo

    14,66

    Premio sui Grandi laghi

    8,93

    2)

    Medie nel periodo di riferimento di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1249/96:

    Spese di nolo: Golfo del Messico–Rotterdam:

    20,19 EUR/t

    Spese di nolo: Grandi laghi–Rotterdam:

    17,76 EUR/t


    (1)  Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (2)  Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].

    (3)  Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/96].


    Top