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Dokument 32009D0354

2009/354/CE: Decisione della Commissione, del 30 marzo 2009 , che proroga il riconoscimento comunitario limitato dell’Hellenic Register of Shipping (HRS) [notificata con il numero C(2009) 2130]

GU L 109 del 30.4.2009, str. 42—46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Status prawny dokumentu Już nie obowiązuje, Data zakończenia ważności: 30/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/354/oj

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/42


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2009

che proroga il riconoscimento comunitario limitato dell’Hellenic Register of Shipping (HRS)

[notificata con il numero C(2009) 2130]

(Il testo in lingua greca è l’unico facente fede)

(2009/354/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

vista la lettera del 6 giugno 2008 delle autorità greche, che chiedono la proroga del riconoscimento limitato dell’Hellenic Register of Shipping (HRS) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE,

viste le lettere delle autorità greche del 28 gennaio e del 12 febbraio 2009, che confermano la suddetta richiesta,

considerando quanto segue:

(1)

Il riconoscimento limitato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE è un riconoscimento concesso ad organismi noti come «società di classificazione», che soddisfano tutti i requisiti di cui all’allegato, diversi da quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali» dell’allegato stesso, ma che ha durata limitata nel tempo e una portata limitata in modo da consentire all’organizzazione interessata di maturare una maggiore esperienza.

(2)

Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE, le decisioni sulla proroga del suddetto riconoscimento non devono tener conto dei criteri indicati ai punti 2 e 3 della sezione A dell’allegato, ma devono tener conto dei precedenti degli organismi in materia di sicurezza e di prevenzione dell’inquinamento, come disposto dall’articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva. Le decisioni relative alla proroga del riconoscimento limitato stabiliscono a quali condizioni la proroga è eventualmente concessa.

(3)

A richiesta delle autorità greche, la Commissione ha concesso all’HRS un riconoscimento limitato ad un periodo di tre anni con decisione 98/295/CE (2) del 22 aprile 1998; gli effetti di tale riconoscimento erano limitati alla Grecia. Alla data di scadenza del riconoscimento la decisione 2001/890/CE della Commissione (3) ha concesso, a richiesta delle autorità greche, un nuovo limitato riconoscimento per un secondo periodo di tre anni e anche in tal caso con effetto limitato alla sola Grecia. Successivamente, il riconoscimento dell’organizzazione è stato prorogato, a richiesta delle autorità greche e cipriote, con decisione 2005/623/CE della Commissione (4) del 3 agosto 2005, per un terzo periodo di tre anni, con effetti limitati a Grecia e Cipro. Da ultimo, a richiesta delle autorità maltesi, il riconoscimento è stato anche esteso a Malta nel 2006, con decisione 2006/382/CE della Commissione (5) del 22 maggio 2006 con validità limitata al suddetto periodo.

(4)

Il riconoscimento limitato dell’Hellenic Register of Shipping è scaduto il 3 agosto 2008.

(5)

La Commissione ha proceduto alla valutazione dell’Hellenic Register of Shipping nell’osservanza delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE. La valutazione si è fondata sui risultati scaturiti da quattro ispezioni effettuati nel 2006 e nel 2007 da esperti dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (di seguito: AESM) a norma dell’articolo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Le amministrazioni cipriota, greca e maltese sono state invitate a partecipare alla valutazione. Le amministrazioni suddette hanno successivamente partecipato alle ispezioni della sede principale dell’organizzazione interessata, effettuate nel settembre 2006.

(6)

Dopo aver tenuto conto delle osservazioni dell’organizzazione, la valutazione ha confermato l’esistenza di un numero significativo di mancate conformità con i criteri stabiliti dalla direttiva 94/57/CE, tali da compromettere seriamente i principali sistemi e meccanismi di controllo dell’organismo. Le conclusioni dell’ispezione sono state comunicate all’organizzazione stessa e alle tre amministrazioni interessate, le quali non hanno formulato alcuna osservazione.

(7)

A seguito della comunicazione delle suddette conclusioni, l’Hellenic Register of Shipping ha lanciato un programma di azioni correttive.

(8)

A richiesta delle autorità greche, è stata effettuata una nuova valutazione dell’organizzazione sulla base di due ispezioni effettuate dall’AESM fra il 12 e il 20 novembre 2008.

(9)

Dalla nuova valutazione dell’organismo interessato sono emersi solo miglioramenti limitati e, peraltro, la Commissione ha potuto accertarsi dell’avvenuta eliminazione di un solo caso di non conformità fra tutti quelli precedentemente individuati. Rimangono pertanto gravi carenze in relazione, tra l’altro, alla qualità e all’osservanza delle regole dell’organismo, ai sistemi che esso ha predisposto per la formazione e la sorveglianza degli ispettori, all’osservanza sia delle prescrizioni di legge che delle regole e procedure interne dell’organismo, all’accettazione di nuove navi nel registro dell’organismo, al ricorso a ispettori non esclusivi, nonché ai provvedimenti presi a seguito del fermo di alcune navi da parte delle autorità di controllo, dello Stato del porto per motivi inerenti il rilascio, da parte dell’organismo, di certificati a tali navi. La nuova valutazione dell’Hellenic Register of Shipping non ha consentito alla Commissione di stabilire che l’organismo abbia fino ad oggi individuato e risolto né le cause fondamentali delle carenze riscontrate nel corso della precedente valutazione, né il loro ripetersi, né che sia stato debitamente valutato e risolto il rischio per la sicurezza che la flotta registrata subisce in conseguenza delle suddette carenze.

(10)

In assenza di un riconoscimento comunitario, gli Stati membri non possono delegare i compiti di sorveglianza e di certificazione per le navi ai sensi delle convenzioni internazionali all’Hellenic Register of Shipping come previsto dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 94/57/CE, per tutto il tempo in cui la classificazione di una nave da parte dell’Hellenic Register of Shipping non soddisfa più le prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva. Gli Stati membri sono inoltre nell’impossibilità di autorizzare l’Hellenic Register of Shipping a effettuare ispezioni ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (7), per tutto il tempo in cui la classificazione di una nave da parte dell’HRS non soddisfa più le prescrizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva stessa.

(11)

Le autorità greche hanno spiegato che il servizio pubblico di trasporto marittimo passeggeri in Grecia dipende in gran parte da navi dotate di certificati di classificazione rilasciate dall’Hellenic Register of Shipping e che questo organismo ha fino ad oggi ispezionato le suddette navi per conto dell’amministrazione greca. La perdita del riconoscimento da parte dell’Hellenic Register of Shipping costringerebbe di conseguenza la flotta in questione, quando i certificati precedentemente rilasciati dall’HRS arriveranno a scadenza, a chiedere la classificazione presso altri organismi riconosciuti, mentre le missioni di controllo previste dalla direttiva 98/18/CE dovrebbero essere delegate o a questi organismi o alla stessa amministrazione greca. Le autorità greche hanno spiegato che, data l’estrema complessità e il gran numero di navi potenzialmente interessate, per poter portare a termine questo procedimento occorrerebbe un periodo di tempo considerevole, addirittura di alcuni mesi, durante i quali le navi in questione potrebbero non essere ispezionate ed essere eventualmente costrette a sospendere la loro attività. Questa situazione rischia di determinare il collasso di un servizio pubblico vitale e costituirebbe una minaccia seria ed immediata sia alla sicurezza sia all’esistenza economica della flotta in questione.

(12)

Per evitare che si verifichi una situazione di questo genere è necessario ripristinare il riconoscimento dell’Hellenic Register of Shipping secondo condizioni operative e strutturali ispirate alla prudenza in modo da garantire che l’organismo possa continuare a fornire, in tutta sicurezza e nella totale osservanza dei requisiti prescritti dalla direttiva 94/57/CE, servizi di classificazione e di ispezioni delle navi che effettuano il trasporto domestico di passeggeri in Grecia. È opportuno concedere il suddetto riconoscimento per un periodo limitato, in modo che la flotta interessata e le autorità greche possano prendere le disposizioni preparatorie necessarie qualora il riconoscimento dell’organismo non possa essere prorogato al di là del suddetto periodo.

(13)

È necessario provvedere, nei modi appropriati, a individuare ed eliminare i rischi che possono scaturire dalle carenze riscontrate e, se necessario, procedere a nuove ispezioni delle navi in questione. Occorre prestare un’attenzione particolare alle navi battenti bandiera greca che svolgono attività di commercio internazionale e che, ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 94/57/CE possono beneficiare della proroga del riconoscimento dell’organismo.

(14)

Le autorità greche si sono impegnate ad intensificare lo svolgimento, senza preavviso, di ispezioni e di audit che battono bandiera greca ed effettuano viaggi domestici in Grecia e che sono state certificate dall’Hellenic Register of Shipping, e a effettuare queste ispezioni con il dovuto rigore. Le ispezioni avranno luogo almeno una volta ogni tre mesi e riguarderanno tutte le navi interessate, esclusi i periodi di inattività.

(15)

Sulla base degli ultimi dati pubblicati dal memorandum di intesa sul controllo da parte dello Stato del porto, che riguardano le ispezioni effettuate dalle parti firmatarie nel 2007, il tasso di immobilizzazione delle navi per motivi inerenti i certificati ad esse rilasciati dall’Hellenic Register of Shipping si è mantenuto a livello dell’1,88 % sul totale delle ispezioni, a fronte di un tasso medio dello 0,35 % per gli organismi riconosciuti.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal COSS, il comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 94/57/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il riconoscimento comunitario dell’Hellenic Register of Shipping è prorogato per un periodo di diciassette mesi decorrente dalla data di adozione della presente decisione, con riserva delle condizioni stabilite nell’allegato.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione sono limitati alla Grecia.

Articolo 3

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 319 del 12.12.1994, pag. 20.

(2)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 34.

(3)  GU L 329 del 14.12.2001, pag. 72.

(4)  GU L 219 del 24.8.2005, pag. 43.

(5)  GU L 151 del 6.6.2006, pag. 31.

(6)  GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1.

(7)  GU L 144 del 15.5.1998, pag. 1.


ALLEGATO

Il riconoscimento limitato concesso all’Hellenic Register of Shipping è soggetto all’osservanza delle seguenti condizioni:

1)

l’organismo attua tutte le misure correttive e preventive necessarie per rimediare a tutte le lacune individuate nelle valutazioni della Commissione;

2)

con l’intervento di esperti esterni provvisti delle competenze necessarie, l’organismo effettua un’indagine che copre i cinque anni immediatamente precedenti l’entrata in vigore della presente decisione e che ha ad oggetto l’intera sua organizzazione, allo scopo di:

a)

determinare le cause fondamentali e l’estensione delle carenze individuate dalle valutazioni della Commissione;

b)

valutare i rischi corsi a seguito delle suddette carenze e, in particolare, in che misura sia stata compromessa la sicurezza delle navi interessate;

c)

realizzare, entro il 1o ottobre 2009, in aggiunta agli interventi correttivi di cui al punto 1, un piano d’azione specificamente finalizzato a eliminare i rischi indicati al punto 2, lettera b), compresa una nuova ispezione delle navi;

3)

l’organismo è assistito da esperti esterni provvisti delle competenze necessarie per rendere le regole e le procedure dell’organizzazione pienamente conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 15, paragrafi 2 e 5, della direttiva 94/57/CE, nonché ai criteri di cui alla sezione A, punto 4, alla sezione B, punto 6, lettera a), e al punto 7, lettera a), dell’allegato della medesima direttiva;

4)

l’organismo è assistito da esperti esterni provvisti delle competenze necessarie per la formazione degli ispettori. Entro il 1o luglio 2009 gli attestati di qualifica degli ispettori sono rilasciati esclusivamente sulla base dei certificati emessi da questi esperti esterni che attestano che l’interessato ha completato con profitto il prescritto corso di formazione;

5)

il personale direttivo dell’organismo segue, entro il 1o agosto 2009, un programma di formazione specificamente finalizzato alla gestione della qualità, organizzato da esperti esterni provvisti delle competenze necessarie;

6)

gli esperti di cui ai punti da 2 a 5 sono scelti, per l’espletamento della loro missione, con il previo ed esplicito assenso dell’amministrazione greca, dopo aver consultato la Commissione assistita dall’AESM;

7)

tutto il personale ispettivo degli uffici situati fuori della Grecia segue un corso di riqualificazione; le qualifiche così acquisite sono ricertificate in conformità del punto 4 del presente allegato. Fino al momento in cui le loro qualifiche non siano state ricertificate come prescritto, il personale ispettivo esterno alla Grecia non effettua alcuna visita di classificazione o visita prescritta dalla legge se non accompagnato da un ispettore di un ufficio situato in Grecia o da un ispettore esclusivo appartenente ad altro organismo riconosciuto;

8)

fermo restando il punto 9 del presente allegato, l’organismo non accetta la classificazione di nessuna nuova nave durante il periodo di cui all’articolo 1 della presente decisione;

9)

entro il 1o ottobre 2009 il periodo massimo durante il quale le navi sono autorizzate a operare con certificati provvisori è ridotto a tre mesi;

10)

le tabelle di verifica (checklist) dell’organismo utilizzate per lo svolgimento dei compiti prescritti dalla legge sono approvate dall’amministrazione greca oppure sono fornite da un altro organismo indipendente;

11)

entro il 1o luglio 2009 le tabelle di verifica utilizzate dall’organismo per le visite di classificazione sono sostituite da nuove tabelle predisposte e aggiornate con l’aiuto degli esperti di cui al punto 3;

12)

il sistema informativo di gestione nuovamente approntato dall’organismo è operativo entro il 1o maggio 2009 e offre le seguenti funzioni:

a)

fornisce informazioni accurate e aggiornate sulla formazione e sulle qualifiche degli ispettori prima dell’esecuzione delle loro missioni;

b)

fornisce informazioni accurate e aggiornate sulla situazione delle visite delle navi;

c)

verifica tutti i rapporti di ispezione prima di registrare i relativi dati nel sistema;

d)

segnala alla direzione dell’organismo i casi di ritardi eccessivi nella presentazione dei registri di ispezione;

13)

dopo l’entrata in vigore della presente decisione, l’organismo presenta ogni due mesi alle autorità greche e alla Commissione una relazione sui progressi realizzati in merito all’osservanza delle condizioni di cui ai punti da 1 a 5 e da 7 a 12;

14)

l’organismo prende le misure necessarie per migliorare in modo significativo la propria efficienza;

15)

la Commissione, assistita dall’AESM, valuta in modo continuativo l’osservanza delle condizioni di cui ai punti da 1 a 14 del presente allegato con particolare riguardo ai termini ivi prescritti. Durante il periodo di cui all’articolo 1 della presente decisione, la Commissione si riserva il diritto di considerare l’inosservanza delle condizioni o dei termini prescritti come valido motivo per revocare il riconoscimento ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 94/57/CE.


Góra