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Document 32009D0353

2009/353/CE: Decisione del Consiglio, del 27 aprile 2009 , che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

GU L 109 del 30.4.2009, p. 41–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/353/oj

30.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/41


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 aprile 2009

che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

(2009/353/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 («la convenzione») è stata conclusa a nome della Comunità europea con decisione 2000/421/CE del Consiglio (1) e prorogata con decisioni del Comitato per l'aiuto alimentare di giugno 2003, giugno 2005, giugno 2007 e giugno 2008, affinché resti in vigore fino al 30 giugno 2009.

(2)

Un’ulteriore proroga di tale convenzione per un periodo di un anno è nell’interesse tanto della Comunità quanto degli Stati membri. Conformemente all'articolo XXV, lettera b), della convenzione, la proroga è subordinata al fatto che resti in vigore, per lo stesso periodo, la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 (2). La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resta in vigore fino al 30 giugno 2009 e un'ulteriore proroga della stessa sarà decisa in occasione della riunione del Consiglio internazionale dei cereali di giugno 2009. È, pertanto, opportuno autorizzare la Commissione, che rappresenta la Comunità in sede di Comitato per l’aiuto alimentare, a votare a favore di tale proroga,

DECIDE:

Articolo unico

La posizione della Comunità nel Comitato per l'aiuto alimentare consisterà nel votare a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 per un periodo di un anno, a condizione che la convenzione sul commercio dei cereali del 1995 resti in vigore durante lo stesso periodo, vale a dire fino al 30 giugno 2010.

La Commissione è autorizzata a far valere tale posizione in sede di Comitato per l'aiuto alimentare.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 aprile 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

A. VONDRA


(1)  GU L 163 del 4.7.2000, pag. 37.

(2)  GU L 21 del 27.1.1996, pag. 49.


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