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Document 32009R0309

    Regolamento (CE) n. 309/2009 della Commissione, del 15 aprile 2009 , che sospende gli acquisti all’intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009

    GU L 97 del 16.4.2009, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/309/oj

    16.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 97/12


    REGOLAMENTO (CE) N. 309/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 15 aprile 2009

    che sospende gli acquisti all’intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),

    visto il regolamento (CE) n. 214/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del latte scremato in polvere (2), in particolare l’articolo 9 bis, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dalle comunicazioni presentate dagli Stati membri il 15 aprile 2009 a norma dell’articolo 9 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 214/2001 risulta che il quantitativo totale di latte scremato in polvere conferito all’intervento a prezzo fisso dal 1o marzo 2009 ha superato il limite di 109 000 tonnellate di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1234/2007. Occorre pertanto sospendere gli acquisti all’intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso fino al 31 agosto 2009, fissare una percentuale unica per i quantitativi ricevuti dalle autorità competenti degli Stati membri il 14 aprile 2009 e respingere le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 15 aprile 2009 o successivamente a tale data.

    (2)

    Conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 214/2001, il latte scremato in polvere conferito all’intervento deve essere confezionato in sacchi di contenuto pari a 25 kg netti. Di conseguenza, i quantitativi di latte scremato in polvere che sono stati moltiplicati per una percentuale unica devono essere arrotondati per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

    (3)

    Gli organismi di intervento devono informare i venditori, subito dopo la pubblicazione, della percentuale unica e della sospensione degli acquisti all’intervento a prezzo fisso. Il presente regolamento deve pertanto entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli acquisti all’intervento di latte scremato in polvere a prezzo fisso sono sospesi fino al 31 agosto 2009.

    Il quantitativo totale delle offerte di latte scremato in polvere all’intervento, che le autorità competenti degli Stati membri hanno ricevuto da ciascun venditore a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 214/2001 il 14 aprile 2009 è accettato, moltiplicato per una percentuale unica del 64,2749 % e arrotondato per difetto al multiplo di 25 kg più vicino.

    Le offerte ricevute dalle autorità competenti degli Stati membri il 15 aprile 2009 o successivamente a tale data, fino al 31 agosto 2009, sono respinte.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 2009.

    Per la Commissione

    Jean-Luc DEMARTY

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

    (2)  GU L 37 del 7.2.2001, pag. 100.


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