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Document 32009C0416(01)

    Dichiarazione ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 , che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo

    GU L 97 del 16.4.2009, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 97/26


    Dichiarazione ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo

    «L'Italia dichiara che intende avvalersi della possibilità offerta dall'articolo 8, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI (1). Di conseguenza, la decisione quadro si applicherà a decorrere dal 1o gennaio 2014 al più tardi al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo che sono emesse dalle autorità italiane competenti.»


    (1)  GU L 81 del 27.3.2009, pag. 24.


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