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Document 32009D0162

2009/162/CE: Decisione della Commissione, del 26 febbraio 2009 , che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale della terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti può essere introdotta nella Comunità a scopo di decontaminazione [notificata con il numero C(2009) 1174]

GU L 55 del 27.2.2009, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/162/oj

27.2.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2009

che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale della terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti può essere introdotta nella Comunità a scopo di decontaminazione

[notificata con il numero C(2009) 1174]

(2009/162/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l’importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (2) autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione ed eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) a consentire l’introduzione nella Comunità di terra contaminata da tali antiparassitari destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

(2)

Poiché l’attuazione di tale programma è stata posposta, il periodo durante il quale l’introduzione di terra contaminata è autorizzata a norma della decisione 2005/51/CE deve essere prorogato.

(3)

La decisione 2005/51/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(4)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE la data «28 febbraio 2009» è sostituita dalla data «29 febbraio 2012».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21.


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