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Document 32008R1362

    Regolamento (CE) n. 1362/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

    GU L 352 del 31.12.2008, p. 18–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1362/oj

    31.12.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 352/18


    REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2008 DEL CONSIGLIO

    del 18 dicembre 2008

    che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 (1). È opportuno soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno comunitario dei prodotti cui si applica detto regolamento. A tal fine, e a decorrere dal 1o gennaio 2009, è opportuno aprire un nuovo contingente tariffario comunitario a dazio zero per quantitativi adeguati, evitando nel contempo di compromettere l’equilibrio del mercato riguardo a tale prodotto.

    (2)

    I volumi di due contingenti tariffari comunitari autonomi sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria per il periodo contingentale in corso, che termina il 31 dicembre 2008. È opportuno pertanto aumentare i volumi contingentali in questione con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    (3)

    Il volume contingentale di un contingente tariffario comunitario autonomo perturba l’equilibrio del mercato comunitario. Di conseguenza, è opportuno ridurre tale volume contingentale.

    (4)

    La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2009 contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti i cui contingenti sono stati stabiliti per l’anno 2008. Tali contingenti dovrebbero pertanto essere chiusi a decorrere dal 1o gennaio 2009 e i prodotti corrispondenti dovrebbero essere depennati dall’elenco dell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

    (5)

    Poiché le modifiche da apportare sono numerose, per ragioni di chiarezza occorre che l’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sia integralmente sostituito.

    (6)

    È opportuno pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2505/96.

    (7)

    Tenuto conto dell’importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare la procedura di urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull’Unione europea, al trattato che istituisce la Comunità europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea.

    (8)

    Poiché i contingenti tariffari devono prendere effetto a decorrere dal 1o gennaio 2009, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dalla medesima data ed entri immediatamente in vigore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dal testo riportato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Con effetto dal 1o gennaio 2008, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

    a)

    il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2812 è fissato a 4 000 t;

    b)

    il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2950 è fissato a 15 000 t.

    Articolo 3

    Con effetto dal 1o gennaio 2009, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

    il volume del contingente tariffario con numero d’ordine 09.2908 è fissato a 40 000 t.

    Articolo 4

    Con effetto dal 1o gennaio 2009, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 viene inserita la riga corrispondente al numero d’ordine 09.2631.

    Articolo 5

    Con effetto dal 1o gennaio 2009, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono soppresse le righe corrispondenti ai numeri d’ordine 09.2618, 09.2713, 09.2719, 09.2771 e 09.2775.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.

    Tuttavia, l’articolo 2 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2008.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    M. BARNIER


    (1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Numero d’ordine

    Codice NC

    TARIC

    Designazione delle merci

    Periodo contingentale

    Volume contingentale

    Dazio contingentale

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

    1.1.-31.12.

    700 t

    0 %

    09.2913

    ex 2401 10 35

    91

    Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

    1.1-31.12.

    6 000 t

    0 %

    ex 2401 10 70

    10

    ex 2401 10 95

    11

    ex 2401 10 95

    21

    ex 2401 10 95

    91

    ex 2401 20 35

    91

    ex 2401 20 70

    10

    ex 2401 20 95

    11

    ex 2401 20 95

    21

    ex 2401 20 95

    91

    09.2841

    ex 2712 90 99

    10

    Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, 80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio

    1.1.-31.12.

    10 000 t

    0 %

    09.2703

    ex 2825 30 00

    10

    Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

    1.1-31.12.

    13 000 t

    0 %

    09.2806

    ex 2825 90 40

    30

    Triossido di tungsteno

    1.1.-31.12.

    12 000 t

    0 %

    09.2611

    ex 2826 19 90

    10

    Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere

    1.1.-31.12.

    55 t

    0 %

    09.2837

    ex 2903 49 80

    10

    Bromoclorometano

    1.1.-31.12.

    600 t

    0 %

    09.2933

    ex 2903 69 90

    30

    1,3-Diclorobenzene

    1.1.-31.12.

    2 600 t

    0 %

    09.2950

    ex 2905 59 98

    10

    2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)

    1.1.-31.12.

    15 000 t

    0 %

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

    1.1.-31.12.

    20 000 t

    0 %

    09.2624

    2912 42 00

     

    Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)

    1.1.-31.12.

    600 t

    0 %

    09.2767

    ex 2910 90 00

    80

    Ossido di allile e glicidile

    1.1.-31.12.

    1 500 t

    0 %

    09.2972

    2915 24 00

     

    Anidride acetica

    1.1.-31.12.

    20 000 t

    0 %

    09.2769

    ex 2917 13 90

    10

    Sebacato di dimetile

    1.1.-31.12.

    1 300 t

    0 %

    09.2808

    ex 2918 22 00

    10

    Acido o-acetilsalicilico

    1.1.-31.12.

    120 t

    0 %

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianidride benzofenon-3,3′:4,4′-tetracarbossilica

    1.1.-31.12.

    1 000 t

    0 %

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    o-Fenilendiammina

    1.1.-31.12.

    1 800 t

    0 %

    09.2977

    2926 10 00

     

    Acrilonitrile

    1.1.-31.12.

    30 000 t

    0 %

    09.2030

    ex 2926 90 95

    74

    Clorotalonil

    1.1.-31.12.

    1 500 t

    0 %

    09.2002

    ex 2928 00 90

    30

    Fenilidrazina

    1.1.-31.12.

    1 000 t

    0 %

    09.2917

    ex 2930 90 13

    90

    Cistina

    1.1.-31.12.

    600 t

    0 %

    09.2603

    ex 2930 90 85

    79

    Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)

    1.1.-31.12.

    9 000 t

    0 %

    09.2810

    2932 11 00

     

    Tetraidrofurano

    1.1-31.12.

    20 000 t

    0 %

    09.2955

    ex 2932 19 00

    60

    Flurtamone (ISO)

    1.1.-31.12.

    300 t

    0 %

    09.2812

    ex 2932 29 85

    77

    Esan-6-olide

    1.1.-31.12.

    4 000 t

    0 %

    09.2615

    ex 2934 99 90

    70

    Acido ribonucleico

    1.1.-31.12.

    110 t

    0 %

    09.2619

    ex 2934 99 90

    71

    2-Tienilacetonitrile

    1.1.-31.12.

    80 t

    0 %

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xilosio

    1.1.-31.12.

    400 t

    0 %

    09.2908

    ex 3804 00 90

    10

    Lignosolfonato di sodio

    1.1.-31.12.

    40 000 t

    0 %

    09.2889

    3805 10 90

     

    Essenza di cellulosa al solfato

    1.1.-31.12.

    20 000 t

    0 %

    09.2935

    3806 10 10

     

    Colofonie ed acidi resinici di gemma

    1.1.-31.12.

    280 000 t

    0 %

    09.2814

    ex 3815 90 90

    76

    Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

    1.1.-31.12.

    1 600 t

    0 %

    09.2829

    ex 3824 90 97

    19

    Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche::

    tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

    numero di acidità non superiore a 110,

    e

    punto di fusione non inferiore a 100 °C

    1.1.-31.12.

    1 600 t

    0 %

    09.2914

    ex 3824 90 97

    26

    Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici

    1.1.-31.12.

    5 000 t

    0 %

    09.2986

    ex 3824 90 97

    76

    Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

    60 % o più di dodecildimetilammina

    20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

    0,5 % o più di esadecildimetilammina,

    destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

    1.1-31.12.

    14 315 t

    0 %

    09.2907

    ex 3824 90 97

    86

    Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

    75 % o più di steroli,

    non più del 25 % di stanoli,

    destinata alla fabbricazione di esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

    1.1.-31.12.

    2 500 t

    0 %

    09.2140

    ex 3824 90 97

    98

    Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

    2,0-4,0 % di N,N-dimetil-1-octanamine

    94 % come minimo di N,N-dimetil-1-decanamine

    2 % al massimo di N,N-dimetil-1-dodecanamine

    1.1.-31.12.

    4 500 t

    0 %

    09.2992

    ex 3902 30 00

    93

    Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 % di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)

    1.1.-31.12.

    1 000 t

    0 %

    09.2947

    ex 3904 69 90

    95

    Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)

    1.1.-31.12.

    1 300 t

    0 %

    09.2604

    ex 3905 30 00

    10

    Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina

    1.1.-31.12.

    100 t

    0 %

    09.2616

    ex 3910 00 00

    30

    Polydimethylsiloxane with a degree of polymerisation of 2 800 monomer units (± 100)

    1.1.-31.12.

    1 300 t

    0 %

    09.2816

    ex 3912 11 00

    20

    Fiocchi di acetato di cellulosa da utilizzare nella fabbricazione di fasci di filamenti di acetato di cellulosa (1)

    1.1.-31.12.

    45 500 t

    0 %

    09.2818

    ex 6902 90 00

    10

    Mattoni refrattari:

    che hanno una lunghezza dello spigolo superiore a 300 mm, e

    che hanno un tenore in peso di TiO2 non superiore all’1 %, e

    che hanno un tenore in peso di Al2O3 non superiore a 0,4 %, e

    che presentano una variazione di volume inferiore al 9 % a 1 700 °C

    1.1.-31.12.

    75 t

    0 %

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

    1.1.-31.12.

    350 000 m2

    0 %

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

    1.1.-31.12.

    50 000 t

    0 %

    09.2629

    ex 7616 99 90

    85

    Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

    1.1.-31.12.

    240 000 unità

    0 %

    09.2763

    ex 8501 40 80

    30

    Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza superiore a 750 W, una potenza di ingresso superiore a 1 600 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

    1.1.-31.12.

    2 000 000 unità

    0 %

    09.2620

    ex 8526 91 20

    20

    Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

    1.1.-31.12.

    2 000 000 unità

    0 %

    09.2003

    ex 8543 70 90

    63

    Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 × 30 mm

    1.1.-31.12.

    1 400 000 unità

    0 %

    09.2631

    ex 9001 90 00

    80

    Lenti, prismi ed elementi cementati in vetro, non montati, usati per la fabbricazione di merci dei codici NC 9005, 9013 e 9015 (1)

    1.1.-31.12.

    5 000 000 unità

    0 %


    (1)  L’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

    (2)  Tuttavia non è possibile beneficiare della misura se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.»


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