EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32008R1018
Commission Regulation (EC) No 1018/2008 of 17 October 2008 on the issue of licences for the import of garlic in the subperiod 1 December 2008 to 28 February 2009
Regolamento (CE) n. 1018/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 , concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1 o dicembre 2008 - 28 febbraio 2009
Regolamento (CE) n. 1018/2008 della Commissione, del 17 ottobre 2008 , concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1 o dicembre 2008 - 28 febbraio 2009
GU L 277 del 18.10.2008, p. 5–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.10.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 277/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1018/2008 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2008
concernente il rilascio di titoli di importazione per l'aglio nel sottoperiodo 1o dicembre 2008-28 febbraio 2009
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (1),
visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 341/2007 della Commissione (3) reca apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari e istituisce un regime di titoli di importazione e certificati d'origine per l'aglio e altri prodotti agricoli importati da paesi terzi. |
(2) |
I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli «A» da parte di importatori tradizionali e nuovi importatori nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di ottobre 2008, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007, superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina, Argentina, e degli altri paesi terzi diversi dalla Cina e dall’Argentina. |
(3) |
Pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006, occorre stabilire in che misura possano essere soddisfatte le domande di titoli «A» trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre 2008 in applicazione dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 341/2007, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le domande di titoli di importazione «A» presentate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 341/2007 nel corso dei primi cinque giorni lavorativi di ottobre 2008 e trasmesse alla Commissione entro il 15 ottobre 2008 sono soddisfatte entro le percentuali dei quantitativi richiesti indicate in allegato al presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2008.
Per la Commissione
Jean-Luc DEMARTY
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
(2) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.
(3) GU L 90 del 30.3.2007, pag. 12.
ALLEGATO
Origine |
Numero d’ordine |
Coefficiente di attribuzione |
||
Argentina |
||||
|
09.4104 |
55,244277 % |
||
|
09.4099 |
1,102834 % |
||
Cina |
||||
|
09.4105 |
19,875085 % |
||
|
09.4100 |
0,476907 % |
||
Altri paesi terzi |
||||
|
09.4106 |
100 % |
||
|
09.4102 |
11,295785 % |