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Document 32008R0524

    Regolamento (CE) n. 524/2008 della Commissione, dell' 11 giugno 2008 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, per quanto riguarda il termine di utilizzazione dell'alcole di origine vinica aggiudicato per nuovi usi industriali

    GU L 153 del 12.6.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/524/oj

    12.6.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 153/33


    REGOLAMENTO (CE) N. 524/2008 DELLA COMMISSIONE

    dell'11 giugno 2008

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, per quanto riguarda il termine di utilizzazione dell'alcole di origine vinica aggiudicato per nuovi usi industriali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 33,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2), stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento.

    (2)

    A norma dell'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1623/2000, sono indette gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuovi usi industriali al fine di ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire l'attuazione nella Comunità di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinate all'esportazione a fini industriali.

    (3)

    Tenuto conto degli ingenti quantitativi di alcole venduti nel 2006 per nuovi usi industriali, il termine di due anni previsto dall'articolo 85, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000 per l'utilizzazione dell'alcole da parte degli aggiudicatari risulta troppo breve e deve essere prorogato di un anno.

    (4)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All'articolo 85 del regolamento (CE) n. 1623/2000, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   L'utilizzazione dell'alcole aggiudicato deve essere conclusa entro il termine di tre anni a decorrere dalla data del primo ritiro.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2008.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1234/2007 (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1433/2007 (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 18).


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