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Document 32008R0465
Commission Regulation (EC) No 465/2008 of 28 May 2008 imposing, pursuant to Council Regulation (EEC) No 793/93, testing and information requirements on importers and manufacturers of certain substances that may be persistent, bioaccumulating and toxic and are listed in the European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 465/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 465/2008 della Commissione, del 28 maggio 2008 , che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 139 del 29.5.2008, pp. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
|
29.5.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 139/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 465/2008 DELLA COMMISSIONE
del 28 maggio 2008
che impone, conformemente al regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, obblighi di prova e di informazione agli importatori e ai produttori di talune sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e che figurano nell’Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Ai produttori e agli importatori di talune sostanze che figurano nell’EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) (2) può essere imposto di fornire le ulteriori informazioni di cui dispongono e/o di sottoporre la sostanza esistente a prove qualora vi siano validi motivi per ritenere che la sostanza in questione possa presentare un rischio grave per le persone o per l’ambiente. Possono presentare tale rischio le sostanze persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche. |
|
(2) |
È pertanto opportuno obbligare i produttori e gli importatori interessati a fornire alla Commissione le informazioni di cui dispongono in merito a tali sostanze. |
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(3) |
Occorre inoltre imporre ai produttori e agli importatori di sottoporre le sostanze in questione a prove, di redigere un rapporto di prova e di inviare tali rapporti, insieme ai risultati delle prove, alla Commissione. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 793/93, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I produttori e gli importatori di una o più delle sostanze che possono essere persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche, che figurano nell’EINECS (Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) ed elencate nell’allegato al presente regolamento forniscono alla Commissione le informazioni specificate nell’allegato entro i termini fissati nell’allegato stesso ed eseguono, rispetto ad ogni sostanza di questo tipo, le prove indicate nell’allegato conformemente ai protocolli ivi specificati.
Essi forniscono inoltre alla Commissione un rapporto su ciascuna prova, compresi i risultati della prova, entro i termini fissati nell’allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2008.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
ALLEGATO
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N |
N. Einecs |
N. CAS |
Denominazione della sostanza |
Prove ed informazioni richieste |
Termine ultimo dalla data di entrata in vigore del presente regolamento |
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1 |
204-279-1 |
118-82-1 |
2,2′,6,6′-tetra-terz-butil-4,4′-metilendifenolo |
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (OCSE 305 o studio sulla dieta) |
18 mesi |
|
2 |
239-622-4 |
15571-58-1 |
10-etil-7-osso-4,4-diottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile |
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (OCSE 305 o studio sulla dieta) |
18 mesi |
|
3 |
222-583-2 |
3542-36-7 |
Diclorodiottilstannano |
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (da effettuare sulla sostanza n. 2 (CAS 15571-58-1) |
18 mesi |
|
4 |
256-798-8 |
50849-47-3 |
5-nonilsalicilaldeideossima |
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (OCSE 305 o studio sulla dieta) |
18 mesi |
|
5 |
281-018-8 |
83846-43-9 |
acido benzoico, 2-idrossi-, mono-C>13-alchil derivati, sali di calcio (2:1) |
Biodegradazione pronta migliorata (Enhanced ready biodegradation) |
18 mesi |
|
6 |
250-702-8 |
31565-23-8 |
Pentasolfuro di di(terz-dodecile) |
Ulteriori indagini sull’assunzione potenziale nei pesci Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (studio sulla dieta) |
18 mesi |
|
7 |
284-578-1 |
84929-98-6 |
magnesio, bis(2-idrossibenzoato-O1,O2)-, ar,ar'-di-C>13-alchil derivati |
Biodegradazione pronta migliorata (Enhanced ready biodegradation) [da effettuare sulla sostanza n. 5 (CAS 83846-43-9)] |
18 mesi |
|
8 |
209-136-7 |
556-67-2 |
ottametilciclotetrasilossano |
Programma di monitoraggio ambientale [insieme alla sostanza n. 15 (CAS 541-02-6)] |
18 mesi |
|
9 |
262-975-0 |
61788-44-1 |
fenolo, stirenato |
Test di riproduzione di 21 giorni con Daphnia (Linee guida OCSE 211) effettuato sul trifenolo stirenato (CAS 18254-13-2) Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (studio sulla dieta) |
18 mesi |
|
10 |
262-967-7 |
61788-32-7 |
terfenile, idrogenato |
Prova di degradazione nel suolo (OCSE 307) per terfenili idrogenati selezionati Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci per i quaterfenili A seconda dei risultati — studio sul criterio T [da leggere in modo incrociato con i terfenili (CAS 26140-60-3)] |
18 mesi |
|
11 |
222-733-7 |
3590-84-9 |
tetraottilstagno |
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci [da effettuare sulla sostanza n. 2 (CAS 15571-58-1)] |
18 mesi |
|
12 |
246-619-1 |
25103-58-6 |
Dodecantiolo terziario |
Prova di biodegradazione estesa (enhanced biodegradation test) Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci |
18 mesi |
|
13 |
248-227-6 |
27107-89-7 |
10-etil-4-[[2-[(2-etilesile)ossi]-2-ossoetil]-tio]-4-ottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile |
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci [da effettuare sulla sostanza n. 2 (CAS 15571-58-1)] |
18 mesi |
|
14 |
250-709-6 |
31570-04-4 |
fosfito di tris(2,4-di-terz-butilfenil) |
Saggio sulla bioconcentrazione nei pesci (studio sulla dieta) |
18 mesi |
|
15 |
208-764-9 |
541-02-6 |
Decametilciclopentasilossano Screening: PBT e VPVP |
Programma di monitoraggio ambientale [insieme alla sostanza n. 8 (CAS 556-67-2)] |
18 mesi |
|
16 |
254-052-6 |
38640-62-9 |
DIPN |
Studio sulla biodegradazione pronta (ready biodegradation study) nel materiale commercializzato (OCSE 301B) |
18 mesi |