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Document 32008R0364

Regolamento (CE) n. 364/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008 , recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri

GU L 112 del 24.4.2008, p. 14–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32020R1197

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/364/oj

24.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 112/14


REGOLAMENTO (CE) N. 364/2008 DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2008

recante disposizioni d'attuazione del regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato tecnico per la trasmissione delle statistiche relative alle consociate estere e le deroghe da concedere agli Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 716/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo alle statistiche comunitarie sulla struttura e sull’attività delle consociate estere (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 716/2007 istituisce un quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie sulla struttura e sull'attività delle consociate estere.

(2)

È necessario specificare il formato tecnico e la procedura per la trasmissione di statistiche sulle consociate estere di cui agli allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 716/2007, al fine di produrre dati comparabili e armonizzati tra Stati membri, ridurre il rischio di errori nella loro trasmissione e aumentare la velocità con cui i dati raccolti possono essere elaborati e messi a disposizione degli utenti. Occorre pertanto definire strumenti attuativi cui affiancare le istruzioni contenute nel manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere, redatto da Eurostat e rivisto periodicamente.

(3)

È anche necessario concedere deroghe alle disposizioni del regolamento (CE) n. 716/2007, per consentire agli Stati membri di provvedere alle necessarie modifiche dei rispettivi sistemi statistici nazionali. Ciò vale in particolare per l'elaborazione di nuovi registri statistici e di metodi per la raccolta dei dati. Il problema particolare delle «outward FATS» risiede nel fatto che l'unità statistica d'analisi non coincide con l'unità dichiarante e non è residente negli Stati membri.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il formato tecnico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2007 relativo al modulo comune per le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese è in linea con quanto stabilito nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 1 per i dati relativi al primo anno di riferimento di cui all'allegato I, sezione 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 716/2007 e per quelli relativi agli anni successivi.

Articolo 3

Il formato tecnico di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 716/2007 relativo al modulo comune per le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero è in linea con quanto stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 4

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 3 per i dati relativi al primo anno di riferimento di cui all'allegato II, sezione 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 716/2007 e per quelli relativi agli anni successivi.

Articolo 5

I dati da presentare in conformità del regolamento (CE) n. 716/2007 sono trasmessi alla Commissione (Eurostat) sotto forma elettronica dalle autorità nazionali competenti. Il formato di trasmissione è conforme alle norme per gli scambi specificate dalla Commissione (Eurostat). I dati sono trasmessi con l'ausilio di strumenti elettronici o caricati presso il punto unico di ingresso per i dati gestito dalla Commissione (Eurostat).

Gli Stati membri danno attuazione alle norme e alle linee guida per gli scambi fornite dalla Commissione (Eurostat) in conformità delle condizioni del presente regolamento.

Articolo 6

Per ogni trasmissione di dati, gli Stati membri forniscono i necessari metadati alla Commissione (Eurostat), sotto forma elettronica e in base alla struttura definita nell'ultima versione del manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere redatto da Eurostat.

Articolo 7

Le deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 716/2007 sono in linea con quanto specificato nell'allegato III di tale regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2008.

Per la Commissione

Joaquín ALMUNIA

Membro della Commissione


(1)  GU L 171 del 29.6.2007, pag. 17.


ALLEGATO I

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI NEL PAESE

1.   Introduzione

La standardizzazione delle strutture dei record è fondamentale per un’elaborazione efficiente dei dati e costituisce una fase necessaria per fornire dati conformi alle norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat).

I dati sono inviati sotto forma di una serie di record, che servono in gran parte a descriverne le caratteristiche (paese, anno di riferimento, attività economica, disaggregazione geografica ecc.). I dati in sé sono costituiti da un numero che può essere associato a segnalatori e a note esplicative utilizzati per aggiungere spiegazioni ai dati stessi e fornire all'utente maggiori informazioni per quanto riguarda, ad esempio, i cambiamenti estremi da un anno all'altro. A ogni serie di dati è associato un file.

I dati riservati sono inviati con il valore reale riportato nel campo del valore e aggiungendo al record un segnalatore indicante la natura dei dati riservati. Gli Stati membri forniscono tutti i livelli di aggregazione delle disaggregazioni di cui al regolamento (CE) n. 716/2007. I dati inoltre contengono tutti i segnalatori secondari di riservatezza in conformità delle norme sulla riservatezza in vigore a livello nazionale.

Gli Stati membri curano la completezza di tutte le serie di dati da fornire, compresi i record per tutti i dati previsti dal regolamento (CE) n. 716/2007 che non sono disponibili, cioè che non vengono raccolti nello Stato membro interessato. I dati per le attività/fenomeni che non esistono nello Stato membro interessato sono contrassegnati nei record da uno zero (codice «0» nel campo del valore). Il codice «0» nel campo del valore può anche essere utilizzato nel caso di attività esistenti ma per le quali i dati sono ridotti e a causa dell'arrotondamento risultano uguali a zero. I dati monetari sono espressi in migliaia dell'unità valutaria nazionale (in migliaia di euro per i paesi dell'area dell'euro). I paesi che entrano nell'area dell'euro trasmettono in euro anziché in valuta nazionale i dati monetari relativi all'anno della loro adesione.

2.   Identificatore del gruppo di dati

I seguenti identificatori del gruppo di dati sono usati per trasmettere le statistiche sulle consociate estere residenti nel paese:

 

Per la serie 1G: SBSFATS_1GA1_A.

 

Per la serie 1G2: SBSFATS_1GB1_A

3.   Struttura dei dati e definizione dei campi

Questa sezione fornisce una rassegna della struttura dei dati e definisce i campi, i codici e gli attributi da utilizzare. I codici da utilizzare si trovano nell'ultima versione del manuale Eurostat di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 716/2007. Vanno inviati tutti i campi, anche quelli vuoti. L'ordine dei campi da sinistra a destra è il seguente:

N. del campo

ID del campo

(denominazione)

Tipo e dimensioni

Definizione

1

ID della serie di dati

AN2…3

Codice alfanumerico della serie di cui all'allegato I, sezione 3, del regolamento (CE) n. 716/2007, ad es. 1G per la serie 1G (livello della disaggregazione geografica 2-IN combinato col livello della disaggregazione per attività 3), 1G2 per la serie 1G2 (livello della disaggregazione geografica 3 combinato con economia d'impresa).

2

Anno di riferimento

N4

Anno di riferimento in quattro cifre, ad esempio 2007.

3

Unità territoriale

AN2

Corrisponde al codice del paese dichiarante. Il codice da usare è il NUTS0.

4

Classe di dimensione

N2

Codice della classe di dimensione, ad es. 30 per il totale.

5

Attività economica

AN1…4

Codici alfanumerici o numerici delle voci NACE e aggregati standard in conformità della disaggregazione per attività specificata per il livello di disaggregazione per attività 3 nell'allegato III del regolamento (CE) n. 716/2007. Un esempio di codice di attività standard è BUS per l'economia d'impresa. Gli aggregati non standard vanno indicati al campo 14.

I puntini vanno eliminati dai codici NACE. Ad es. l'estrazione di minerali ha codice C, la fabbricazione di alimenti e bevande ha codice 15, gli alberghi 551.

6

Identificazione FATS

N2

30 per il paese dell'unità istituzionale ultima controllante.

7

Paese dell'unità istituzionale ultima controllante

AN2

Codice del paese corrispondente al paese in cui si trova l'unità istituzionale ultima controllante. I codici sono quelli specificati nei livelli della disaggregazione geografica 2-IN e 3 di cui al regolamento (CE) n. 716/2007.

8

Caratteristiche

AN4…5

Il codice delle caratteristiche è quello stabilito nell'allegato I, sezione 2, del regolamento (CE) n. 716/2007.

9

Valore dei dati

AN1…12

Valore numerico dei dati (i valori negativi sono preceduti dal segno meno) espresso da un numero intero senza cifre decimali. Se i dati non sono inviati perché mancanti ciò va indicato con «na».

10

Segnalatore di qualità

AN…1

R: dati rivisti, P: dati provvisori, W: dati di bassa qualità utilizzati per calcolare i totali comunitari ma da non diffondere a livello nazionale, E: valore stimato.

Una descrizione della revisione viene fornita allo stesso tempo.

11

Segnalatore di dati riservati

AN…1

A, B, C, D, F, H: indica che i dati sono riservati e ne specifica il motivo

A

:

Numero di imprese troppo ridotto

B

:

Posizione dominante di un'impresa

C

:

Posizione dominante di due imprese

D

:

Dati secondari di riservatezza finalizzati a proteggere i dati contrassegnati da A, B, C, F o H

F

:

I dati sono riservati in applicazione della regola del p %

H

:

Dati non pubblicati a livello nazionale, poiché considerati informazioni sensibili o al fine di proteggere i dati non richiesti dal regolamento (CE) n. 716/2007 (dati riservati trattati manualmente).

12

Dominanza/quota dell'unità più grande

N…3

Valore numerico pari o inferiore a 100 indicante in percentuale la posizione dominante di una o due imprese, ciò che rende i dati riservati. Il valore è arrotondato al numero intero più vicino: per esempio 90,3 diventa 90; 94,5 diventa 95. Tale campo è utilizzato soltanto se in quello precedente sono stati utilizzati i segnalatori di riservatezza B o C. Quando F è utilizzato nel campo precedente, tale campo comprende la quota dell'impresa più grande.

13

Quota della seconda unità più grande

N…3

Valore numerico inferiore o pari a 100. Questo campo va utilizzato quando nel campo 11 è usato il segnalatore di riservatezza F; esso comprende la quota della seconda impresa più grande.

14

Aggregazione dei codici NACE

AN…40

Questo campo è utilizzato per l'aggregazione non standard di diversi codici NACE.

15

Unità di valore dei dati

AN3…4

Questo campo può essere utilizzato per indicare se siano state utilizzate unità non standard.

Vanno utilizzati i codici seguenti:

 

UNIT: unità per i dati non monetari

 

KEUR: migliaia di EUR per i dati monetari relativi ai paesi membri dell'area dell'euro

 

KNC: migliaia di unità monetarie nazionali per i paesi non membri dell'area dell'euro.

16

Nota

AN…250

Nota libera sui dati che possono essere pubblicati come note metodologiche/spiegazioni aggiuntive per una migliore comprensione dei dati forniti.

NB: AN=Alfanumerico (ad es. AN…8 — alfanumerico fino a 8 cifre ma il campo può essere vuoto, AN1…8 — alfanumerico con almeno una cifra e fino a 8, AN1 — alfanumerico con una cifra, esatto); N=Numerico (ad es. N1 — numerico con una cifra, esatto).


ALLEGATO II

SPECIFICHE TECNICHE PER LA TRASMISSIONE DELLE STATISTICHE SULLE CONSOCIATE ESTERE RESIDENTI ALL'ESTERO

1.   Introduzione

La standardizzazione delle strutture dei record è fondamentale per un’elaborazione efficiente dei dati e costituisce una fase necessaria per fornire dati conformi alle norme di scambio specificate dalla Commissione (Eurostat).

2.   Identificatore del gruppo di dati

I seguenti identificatori del gruppo di dati sono usati per trasmettere le statistiche sulle consociate estere residenti all'estero:

DSI+BOP_FATS_A

3.   Struttura dei dati, elenchi dei codici e attributi

Questa sezione fornisce una rassegna della struttura dei dati, degli elenchi dei codici e degli attributi da utilizzare. I valori disponibili degli attributi si trovano nelle ultime versioni del manuale di raccomandazioni sulla produzione di statistiche relative alle consociate estere redatto da Eurostat di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 716/2007 e del vademecum di Eurostat sulla bilancia dei pagamenti. Vanno inviati tutti i campi, anche quelli vuoti.

L'ordine dei campi da sinistra a destra è il seguente:

N. del campo

ID del campo

(denominazione)

Denominazione dell'elenco dei codici o concetto

Tipo e dimensioni

Definizione

1

Frequenza

CL_FREQ

AN1

Frequenza della serie.

2

Area di riferimento o dichiarante

CL_AREA_EE

AN2

Paese o gruppo geografico/politico di paesi interessato dal fenomeno economico osservato.

3

Indicatore delle rettifiche

CL_ADJUSTMENT

AN1

Indica se è stata applicata o meno una procedura di destagionalizzazione e/o di correzione per il diverso numero di giorni lavorativi

4

Tipo di dati

CL_DATA_TYPE_FATS

AN1

Descrive il tipo di dati.

5

Voce delle FATS

CL_FATS_ITEM

AN3…8

Voce per le caratteristiche delle FATS.

6

Disaggregazione per valuta

CL_CURR_BRKDWN

AN1

Disaggregazione per valuta relativa alle transazioni e alle posizioni.

7

Area della controparte

CL_AREA_EE

AN2

Il paese o gruppo geografico/economico di paesi nell’ambito del quale il dichiarante o l’area di riferimento ha la sua consociata.

8

Denominazione della serie

CL_SERIES_DENOM

AN1

Valuta di denominazione o diritti speciali di prelievo.

9

Attività economica dei residenti

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Codici NACE e aggregati speciali di attività economica dei residenti.

10

Attività economica dei non residenti

CL_BOP_EC_ACTIV_R1

N4

Codici NACE e aggregati speciali di attività economica dei non residenti.

11

Periodo di tempo

TIME_PERIOD

AN4…35

Anno di riferimento.

12

Codice del formato temporale

TIME_FORMAT

AN3

Descrive un singolo periodo di tempo o serie temporale.

13

Valore dell'osservazione

OBS_VALUE

AN…15

Valore numerico dei dati (i valori negativi sono preceduti dal segno meno).

14

Status dell'osservazione

CL_OBS_STATUS

AN1

Informazioni sulla qualità del valore o su un valore anomalo o mancante

15

Riservatezza dell'osservazione

CL_OBS_CONF

AN1

Informazioni sull’opportunità o meno di rendere pubblica l’osservazione al di fuori dell’istituzione destinataria. Uno spazio vuoto segnala che i dati non sono riservati.

16

Organizzazione segnalante

CL_ORGANISATION

AN3

Organizzazione che invia i dati.

17

Destinatario

CL_ORGANISATION

AN3

Organizzazione che riceve i dati.

NB: AN=Alfanumerico (ad es. AN…8 — alfanumerico fino a 8 cifre ma il campo può essere vuoto, AN1…8 — alfanumerico con almeno una cifra e fino a 8, AN1 — alfanumerico con una cifra, esatto); N=Numerico (ad es. N1 — numerico con una cifra, esatto).


ALLEGATO III

DEROGHE

La tabella che segue indica, per ciascuno Stato membro, i periodi di transizione e le deroghe concessi negli allegati I (modulo statistiche sulle consociate estere residenti nel paese) e II (modulo statistiche sulle consociate estere residenti all'estero) del regolamento (CE) n. 716/2007. Ove occorra una deroga si distingue fra deroga completa, quando non può essere fornita alcuna informazione, e deroga parziale, quando non possono essere soddisfatte alcune disposizioni. Nel caso della deroga parziale, le tabelle indicano se le disposizioni che non possono essere soddisfatte riguardino la trasmissione dei risultati (20 mesi) o la copertura delle attività.

Stato membro

Modulo statistiche sulle consociate estere residenti nel paese

Modulo statistiche sulle consociate estere residenti all'estero

Germania

Estensione del periodo di trasmissione dei dati a 26 mesi per l'anno di riferimento 2007

Esenzione dalla disaggregazione delle attività: NACE Rev. 1.1 divisione 67 e codici corrispondenti in NACE Rev. 2 per gli anni di riferimento 2007-2010

 

Spagna

 

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008

Francia

 

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008

Lussemburgo

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008

Malta

Estensione del periodo di trasmissione dei dati a 26 mesi per gli anni di riferimento 2007-2008

Estensione del periodo di trasmissione dei dati a 26 mesi per gli anni di riferimento 2007-2008

Polonia

 

Deroga completa per l'anno di riferimento 2007

Slovenia

Esenzione dalla disaggregazione delle attività: NACE Rev. 1.1 divisioni 65 e 67 e codici corrispondenti in NACE Rev. 2 per gli anni di riferimento 2007-2010

 

Regno Unito

Esenzione dalla disaggregazione delle attività: NACE Rev. 1.1 sezione J per l'anno di riferimento 2007

Deroga completa per gli anni di riferimento 2007-2008


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