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Document JOL_2007_342_R_0001_01

2007/854/CE: Decisione del Consiglio, del 4 dicembre 2007 , relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011
Accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011
Accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011

GU L 342 del 27.12.2007, p. 1–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2007

relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011

(2007/854/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.

(2)

A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.

(3)

L’accordo di pesca esistente tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è abrogato e sostituito dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(4)

Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca venga applicato nei tempi più brevi. A questo fine, le parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 16 giugno 2007, del protocollo allegato al nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

(5)

È interesse della Comunità approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.

(6)

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Articolo 1

L’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 è approvato a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio in merito alla sua conclusione.

I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, del suo protocollo e dei suoi allegati sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1.   Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

a)

pesca di gamberetti:

Spagna

1 421

TSL

Italia

1 776

TSL

Grecia

137

TSL

Portogallo

1 066

TSL

b)

pesca di pesci/cefalopodi:

Spagna

3 143

TSL

Italia

786

TSL

Grecia

471

TSL

c)

navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna

10

unità

Francia

9

unità

Portogallo

4

unità

d)

tonniere con lenze e canne:

Spagna

10

unità

Francia

4

unità

2.   Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Articolo 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare (1).

Articolo 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.


ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011

Egregio signore,

mi compiaccio che i negoziatori della Repubblica di Guinea-Bissau e della Comunità europea abbiano raggiunto un consenso su un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e il relativo allegato.

Il risultato di questo negoziato, che costituisce il positivo sviluppo dell’accordo precedente, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e instaurerà un vero quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e responsabile nelle acque della Guinea-Bissau. A questo riguardo, propongo che siano parallelamente avviate le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell’accordo, del protocollo e del relativo allegato, in conformità delle procedure vigenti nella Repubblica di Guinea-Bissau e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque della Guinea-Bissau e con riferimento all’accordo ed al protocollo, siglati il 23 maggio 2007, che fissano le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011, ho l’onore di informarLa che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare l’accordo e il protocollo suddetti, a titolo provvisorio, a decorrere dal 16 giugno 2007, in attesa della loro entrata in vigore, in conformità dell’articolo 19 dell’accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della contropartita finanziaria, fissata all’articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata anteriormente al 30 aprile 2008.

Le sarò grato se vorrà confermarmi l’accordo della Comunità europea in merito a tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il governo della Repubblica di Guinea-Bissau

Signor ministro,

ho l’onore di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna, così redatta:

«Egregio signore,

mi compiaccio che i negoziatori della Repubblica di Guinea-Bissau e della Comunità europea abbiano raggiunto un consenso su un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica di Guinea-Bissau e la Comunità europea, nonché su un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria e il relativo allegato.

Il risultato di questo negoziato, che costituisce il positivo sviluppo dell’accordo precedente, rafforzerà le nostre relazioni in materia di pesca e instaurerà un vero quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e responsabile nelle acque della Guinea-Bissau. A questo riguardo, propongo che siano parallelamente avviate le procedure di approvazione e di ratifica dei testi dell’accordo, del protocollo e del relativo allegato, in conformità delle procedure vigenti nella Repubblica di Guinea-Bissau e nella Comunità europea, necessarie ai fini della loro entrata in vigore.

Al fine di evitare l’interruzione delle attività di pesca delle navi comunitarie nelle acque della Guinea-Bissau e con riferimento all’accordo ed al protocollo, siglati il 23 maggio 2007, che fissano le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011, ho l’onore di informarLa che il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è disposto ad applicare l’accordo e il protocollo suddetti, a titolo provvisorio, a decorrere dal 16 giugno 2007, in attesa della loro entrata in vigore, in conformità dell’articolo 19 dell’accordo, a condizione che la Comunità europea sia disposta a fare altrettanto.

In questo caso la prima rata della contropartita finanziaria, fissata all’articolo 2 del protocollo, dovrà essere versata anteriormente al 30 aprile 2008.

Le sarò grato se vorrà confermarmi l’accordo della Comunità europea in merito a tale applicazione provvisoria.»

Ho l’onore di confermarLe l’accordo della Comunità europea su tale applicazione provvisoria.

Voglia gradire i sensi della mia più alta considerazione.

Per il Consiglio dell’Unione europea


ACCORDO

di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011

LA COMUNITÀ EUROPEA, di seguito denominata la «Comunità»,

e

LA REPUBBLICA DI GUINEA-BISSAU, di seguito denominata «Guinea-Bissau»,

di seguito denominate «le parti»,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra la Comunità e la Guinea-Bissau, in particolare nell’ambito dell’accordo di Cotonou che instaura una relazione di intensa cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Guinea-Bissau, dall’altro, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni;

RICORDANDO che la Comunità e la Guinea-Bissau sono firmatarie della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e che, in conformità di tale Convenzione, la Guinea-Bissau ha istituito una zona economica esclusiva che si estende fino a 200 miglia marine dalle proprie coste, all’interno della quale esercita i propri diritti di sovranità ai fini dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse di detta zona;

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, di seguito denominata «ICCAT», del Copace o di tutte le altre organizzazioni regionali o internazionali in materia di cui le parti sono membri o in cui sono rappresentate;

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse e segnatamente sulla base dei principi stabiliti dal codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza della FAO del 1995, per la promozione di una pesca responsabile finalizzata a garantire la conservazione nel lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, in particolare mediante il rafforzamento del regime di controllo sull’insieme delle attività di pesca, onde garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione di tali risorse, nonché la protezione dell’ambiente marino;

AFFERMANDO che l’esercizio di diritti sovrani da parte degli Stati costieri sulle risorse biologiche nelle acque sotto la loro giurisdizione ai fini dell’esplorazione, dello sfruttamento, della conservazione e della gestione di tali risorse deve avvenire in conformità dei principi del diritto internazionale;

CONVINTE che la realizzazione dei rispettivi obiettivi economici e sociali nel settore della pesca sarà consolidata da una stretta cooperazione sul piano tecnico e scientifico in tale settore, in condizioni atte a garantire la conservazione degli stock ittici e il loro sfruttamento responsabile;

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente;

IMPEGNATE fermamente all’esercizio di una pesca responsabile e sostenibile;

DECISE, a tal fine, a contribuire, nell’ambito della politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau, all’instaurazione di un partenariato volto in particolare a identificare le modalità più atte a garantire l’efficace attuazione di tale politica e la partecipazione degli operatori economici e della società civile a tale processo;

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca della Guinea-Bissau e per il sostegno della Comunità all’instaurazione di una pesca responsabile in tali zone di pesca;

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate, mediante la realizzazione e lo sviluppo di investimenti in Guinea-Bissau con la partecipazione di imprese di entrambe le parti,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca ai fini dell’instaurazione di una pesca responsabile nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca in Guinea-Bissau,

le condizioni per l’accesso dei pescherecci comunitari alle zone di pesca della Guinea-Bissau,

le modalità di controllo della pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, al fine di garantire l’osservanza delle succitate condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

le associazioni tra imprese intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e nelle attività correlate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo, del protocollo e dei relativi allegati valgono le seguenti definizioni:

a)

«zone di pesca della Guinea-Bissau»: le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Guinea-Bissau. Le navi comunitarie potranno svolgere attività di pesca ai sensi del presente accordo unicamente nelle zone in cui la pesca è autorizzata dalla legislazione della Guinea-Bissau;

b)

«il ministero»: il dipartimento governativo responsabile per il settore della pesca;

c)

«autorità comunitarie»: la Commissione europea;

d)

«nave comunitaria»: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro della Comunità e registrato nella Comunità;

e)

«commissione mista»: una commissione composta da rappresentanti della Comunità e della Guinea-Bissau, le cui funzioni sono descritte all’articolo 10 del presente accordo;

f)

«la sorveglianza»: la direzione della sorveglianza sull’attività di pesca;

g)

«la delegazione»: la delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau;

h)

«marittimi ACP»: qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou. I marittimi della Guinea-Bissau sono, in questo senso, marittimi ACP;

i)

«armatore»: la persona giuridicamente responsabile della nave da pesca.

Articolo 3

Principi e obiettivi alla base del presente accordo

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile ed uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, sulla base del principio di non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.   Le parti si impegnano ad applicare i principi del dialogo e della concertazione preliminare, con particolare riguardo all’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau e delle politiche e misure comunitarie atte ad incidere sul settore della pesca in questo paese.

3.   Le parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità dei principi di buon governo economico e sociale.

4.   Le parti cooperano altresì al fine di realizzare valutazioni ex ante, intermedie ed ex post delle misure, dei programmi e delle azioni attuate sulla base del presente accordo.

5.   In particolare, l’ingaggio di marittimi della Guinea-Bissau e/o di paesi ACP a bordo di navi comunitarie è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Si tratta in particolare della libertà di associazione, del riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e dell’eliminazione delle discriminazioni in materia di occupazione e professione.

Articolo 4

Cooperazione in campo scientifico

1.   Nel periodo di applicazione dell’accordo la Comunità e la Guinea-Bissau cooperano al fine di monitorare lo stato delle risorse nella zona di pesca della Guinea-Bissau; a tal fine viene organizzata una riunione scientifica annuale mista, che si tiene alternativamente nella Comunità e in Guinea-Bissau.

2.   Le parti, sulla base delle conclusioni della riunione scientifica annuale e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili e delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) e di tutte le altre organizzazioni regionali o internazionali in materia di cui le parti sono membri o in cui sono rappresentate, si consultano nell’ambito della commissione mista, di cui all’articolo 10 dell’accordo, per adottare, se del caso e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

3.   Le parti si impegnano a concertarsi, direttamente o nell’ambito delle organizzazioni internazionali o regionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse alieutiche e cooperare alla realizzazione delle pertinenti ricerche scientifiche.

Articolo 5

Accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca della Guinea-Bissau

1.   Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in Guinea-Bissau. Le competenti autorità della Guinea-Bissau notificano alla Comunità qualsiasi modifica della suddetta legislazione. Fatte salve le disposizioni eventualmente concordate tra le parti, le navi comunitarie sono tenute a conformarsi ad eventuali modifiche della normativa entro un termine di un mese decorrente dalla loro notifica.

2.   La Guinea-Bissau si impegna ad autorizzare le navi comunitarie a operare nelle proprie zone di pesca, in conformità del presente accordo, del protocollo e dei relativi allegati.

3.   La Guinea-Bissau vigila sull’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo in materia di controllo delle attività di pesca. Le navi comunitarie cooperano con le autorità della Guinea-Bissau preposte al controllo della pesca.

4.   La Comunità si impegna ad adottare tutti i provvedimenti atti a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo nonché la legislazione della Guinea-Bissau che disciplina l’esercizio della pesca nelle acque soggette alla propria giurisdizione, in conformità della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Articolo 6

Condizioni per l’esercizio della pesca

1.   Possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau solo le navi comunitarie in possesso di una licenza di pesca rilasciata in virtù del presente accordo. L’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie è subordinato al possesso di una licenza rilasciata dalle autorità competenti della Guinea-Bissau, su richiesta delle autorità competenti della Comunità. Le modalità di rilascio delle licenze e di pagamento dei canoni e dei contributi alle spese di osservazione scientifica, nonché le altre condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi comunitarie nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, sono fissate negli allegati.

2.   Il ministero può rilasciare alle navi comunitarie autorizzazioni alla pesca per categorie di pesca non contemplate dal vigente protocollo e per la pesca sperimentale. Tuttavia il rilascio di tali licenze è subordinato al parere favorevole delle parti.

3.   Il protocollo del presente accordo stabilisce le possibilità di pesca concesse dalla Guinea-Bissau alle navi comunitarie nelle proprie zone di pesca, nonché la contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 dell’accordo.

4.   Le parti contraenti garantiscono la corretta applicazione delle presenti condizioni e modalità attraverso un’adeguata cooperazione amministrativa tra le rispettive autorità competenti.

Articolo 7

Contropartita finanziaria

1.   La Comunità concede alla Guinea-Bissau una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati. Tale contropartita è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)

una compensazione finanziaria per l’accesso delle navi comunitarie alle zone di pesca della Guinea-Bissau, indipendentemente dai canoni dovuti dalle stesse per l’ottenimento delle licenze;

b)

un contributo finanziario della Comunità per l’attuazione di una politica nazionale della pesca basata su una pesca responsabile e sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque della Guinea-Bissau.

2.   Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilito, di comune accordo e in conformità delle disposizioni del protocollo, in funzione degli obiettivi identificati dalle parti, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau.

3.   La contropartita finanziaria, versata dalla Comunità, è pagata annualmente secondo le modalità previste dal protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche del suo importo, per i seguenti motivi:

a)

avvenimenti gravi, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscono l’esercizio della pesca nelle acque della Guinea-Bissau;

b)

la riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilita di comune accordo dalle parti, ai fini della gestione degli stock considerati, quando tale provvedimento sia ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)

un aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie, stabilito di comune accordo dalle parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse, alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)

la revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario della Comunità per l’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle parti;

e)

denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 14;

f)

sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 15 o delle disposizioni del protocollo.

Articolo 8

Promozione della cooperazione tra gli operatori economici

1.   Le parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle azioni che possono essere attuate a questo scopo.

2.   Le parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.   Le parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, creando i presupposti per lo sviluppo del commercio e degli investimenti.

4.   Le parti incoraggiano, in particolare, la promozione degli investimenti di interesse comune, nel rispetto della legislazione vigente in Guinea-Bissau e nella Comunità.

Articolo 9

Cooperazione amministrativa

Nell’intento di garantire l’efficacia delle misure di gestione e di conservazione delle risorse alieutiche, le parti contraenti:

pongono in essere una cooperazione amministrativa volta a garantire il rispetto, da parte delle loro navi, delle disposizioni del presente accordo e della normativa della Guinea-Bissau applicabile alla pesca marittima,

cooperano al fine di prevenire e contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in particolare mediante lo scambio di informazioni e una stretta cooperazione amministrativa.

Articolo 10

Commissione mista

1.   È istituita una commissione mista composta da entrambe le parti, incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)

controlla l’esecuzione, l’interpretazione e la corretta applicazione dell’accordo, nonché la risoluzione delle controversie;

b)

esamina e valuta il contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau;

c)

coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

d)

funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

e)

riconsidera eventualmente il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

f)

stabilisce le modalità pratiche della cooperazione amministrativa prevista all’articolo 9 del presente accordo;

g)

esamina e valuta la cooperazione tra gli operatori economici prevista all’articolo 8 del presente accordo e propone, se del caso, mezzi e modalità atti a promuovere detta cooperazione;

h)

svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle parti di comune accordo, anche in materia di lotta contro la pesca illegale e di cooperazione amministrativa.

2.   La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente in Guinea-Bissau e nella Comunità, ed è presieduta dalla parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle parti.

Articolo 11

Ambito di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio della Guinea-Bissau e alle acque soggette alla sua giurisdizione.

Articolo 12

Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di quattro anni a decorrere dall’entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi della medesima durata, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 14.

Articolo 13

Composizione delle controversie

Le parti contraenti si consultano, in sede di commissione mista, in caso di controversia in merito all’applicazione del presente accordo.

Articolo 14

Denuncia

1.   Il presente accordo può essere denunciato da ciascuna delle parti, segnatamente in caso di gravi circostanze, quali il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi comunitarie o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.   La parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni fra le parti.

4.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 per l’anno in cui prende effetto la denuncia dell’accordo è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 15

Sospensione

1.   L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle disposizioni dello stesso. Ai fini della sospensione la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto, almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.   L’ammontare della contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione, fatte salve le disposizioni previste all’articolo 9, paragrafo 4, del protocollo.

Articolo 16

Protocollo e allegati

Il protocollo e i suoi allegati, con le relative appendici, formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 17

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività dei pescherecci comunitari operanti nelle acque della Guinea-Bissau sono disciplinate dalla normativa applicabile in Guinea-Bissau, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

Articolo 18

Abrogazione

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo di pesca tra la Comunità europea e la Guinea-Bissau sulla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau, entrato in vigore il 29 agosto 1980.

Tuttavia, il protocollo che fissa per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di pesca rimane d’applicazione durante il periodo previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo e diventa parte integrante del presente accordo.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente accordo, redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede, entra in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Per un periodo di quattro anni, decorrente dal 16 giugno 2007, le possibilità di pesca concesse ai sensi degli articoli 5 e 6 dell’accordo sono fissate come segue:

crostacei e specie demersali:

a)

navi da traino congelatrici per la pesca dei gamberetti: 4 400 tsl all’anno;

b)

navi da traino congelatrici per la pesca di pesci e cefalopodi: 4 400 tsl all’anno,

specie altamente migratorie (specie elencate nell’allegato 1 della convenzione delle Nazioni Unite del 1982):

c)

tonniere congelatrici con reti a circuizione e pescherecci con palangari: 23 unità;

d)

tonniere con lenze e canne: 14 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.   A norma dell’articolo 6 dell’accordo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca nelle zone di pesca della Guinea-Bissau soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nei relativi allegati.

Articolo 2

Contropartita finanziaria — Modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo è fissato a 7 milioni di EUR all’anno.

2.   Tuttavia, in caso di miglioramento dell’utilizzo delle possibilità di pesca previste all’articolo 1, paragrafo 1, commi a) e b), del presente protocollo da parte delle navi comunitarie, la Comunità concederà alla Guinea-Bissau un importo finanziario supplementare proporzionato al suddetto aumento, nei limiti delle possibilità di pesca fissate dal presente protocollo e a concorrenza di un massimo di 1 milione di EUR all’anno. Le parti convengono, in sede di commissione mista ed entro i tre mesi successivi all’entrata in vigore del presente protocollo, di determinare il periodo di riferimento, l’indice di base e i meccanismi specifici di pagamento.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 12 del presente protocollo.

4.   Il pagamento da parte della Comunità della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è effettuato entro il 30 aprile 2008 per il primo anno ed entro il 15 giugno per gli anni successivi.

5.   Fatto salvo l’articolo 8 del presente protocollo, la destinazione di bilancio della contropartita finanziaria è stabilita nell’ambito della legge finanziaria della Guinea-Bissau ed è pertanto di esclusiva competenza delle autorità di tale Stato.

6.   All’importo di cui al paragrafo 1 va aggiunto un contributo specifico della Comunità pari a 500 000 EUR all’anno e destinato all’organizzazione di un sistema sanitario e fitosanitario per i prodotti della pesca. Le parti, tuttavia, in caso di necessità possono decidere di destinare una parte di questo contributo specifico anche al rafforzamento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza nelle zone di pesca della Guinea-Bissau. Tale contributo è gestito secondo le disposizioni previste all’articolo 3 del presente protocollo.

7.   Fatto salvo il disposto dell’articolo 3 del presente protocollo, il pagamento del contributo specifico di cui al paragrafo 6 è effettuato entro il 30 aprile 2008 per il primo anno ed entro il 15 giugno per gli anni successivi.

8.   I pagamenti previsti nel presente articolo sono versati su un conto unico del Tesoro pubblico, aperto presso la Banca centrale di Guinea-Bissau, i cui riferimenti sono comunicati annualmente dal ministero.

Articolo 3

Contributo specifico a favore del miglioramento delle condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca e al monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca

1.

Il contributo specifico della Comunità, di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, contribuisce, in particolare, a sostenere l’adeguamento alle norme sanitarie del settore della pesca e, se necessario, alla politica di monitoraggio, controllo e sorveglianza della Guinea-Bissau.

2.

La gestione dell’importo corrispondente ricade sotto la responsabilità della Guinea-Bissau e si basa sull’individuazione, fatta di comune accordo dalle parti, delle iniziative da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale.

3.

Fatta salva l’identificazione degli obiettivi fatta dalle parti e in conformità degli articoli 8 e 9 del protocollo, le parti convengono di concentrare la loro attenzione su:

a)

l’insieme delle azioni dirette a migliorare le condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti della pesca, compreso il rafforzamento dell’autorità competente, l’adeguamento alle norme del CIPA (ISO 9000), la formazione degli agenti nonché l’adeguamento del quadro giuridico necessario;

e, se del caso,

b)

l’insieme delle azioni di sostegno al monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca, inclusa la sorveglianza delle acque della Guinea-Bissau con mezzi marittimi e aerei, l’attuazione di un sistema di monitoraggio via satellite (VMS) delle navi da pesca, il miglioramento del quadro giuridico nonché la sua applicazione per quanto riguarda le infrazioni.

4.

Una relazione annuale dettagliata è presentata per approvazione alla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

5.

La Comunità si riserva il diritto di sospendere il pagamento del contributo specifico di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del presente protocollo, fin dal primo anno di entrata in vigore del protocollo, in caso di controversie sulla programmazione delle azioni o quando i risultati ottenuti, salvo circostanze eccezionali, non sono conformi alla programmazione.

Articolo 4

Cooperazione scientifica

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nella zona di pesca della Guinea-Bissau sulla base dei principi di una gestione sostenibile, in particolare promuovendo la cooperazione in materia di pesca responsabile a livello della sottoregione e in particolare nell’ambito della Commissione subregionale della pesca (CSRP).

2.   Nel periodo di applicazione del protocollo le parti cooperano per approfondire alcuni aspetti riguardanti l’evoluzione dello stato delle risorse nelle zone di pesca della Guinea-Bissau. A tal fine viene organizzata, almeno una volta all’anno, una riunione del comitato scientifico misto, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’accordo. Ulteriori riunioni del suddetto comitato scientifico misto possono essere convocate su richiesta di una delle parti o qualora se ne presenti la necessità nell’ambito del presente accordo.

3.   Le parti, sulla base delle conclusioni della riunione annuale del comitato scientifico e delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e del Comitato per la pesca nell’Atlantico centro-orientale (Copace) e di tutte le altre organizzazioni regionali o internazionali in materia, di cui le parti sono membri o in cui sono rappresentate, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista dall’articolo 10 dell’accordo per adottare, se del caso e di comune accordo, misure atte a garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche.

Articolo 5

Revisione delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere aumentate di comune accordo a condizione che, in base alle conclusioni della riunione scientifica mista annuale, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, tale aumento non comprometta la gestione sostenibile delle risorse della Guinea-Bissau. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, viene maggiorata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 1.

2.   Nel caso in cui le parti decidano invece di adottare misure, di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dell’accordo, che comportino una riduzione delle possibilità di pesca fissate all’articolo 1, la contropartita finanziaria è ridotta proporzionalmente, pro rata temporis. Fatto salvo l’articolo 8 del presente protocollo, la Comunità europea ha la facoltà di sospendere il pagamento della contropartita finanziaria nel caso in cui non sia possibile utilizzare alcuna delle possibilità di pesca previste dal protocollo medesimo.

3.   Le parti possono altresì rivedere, di comune accordo, la ripartizione delle possibilità di pesca tra le varie categorie di navi, nel rispetto delle raccomandazioni eventualmente formulate in sede di riunione scientifica mista annuale per quanto riguarda la gestione degli stock che potrebbero essere interessati da tale ridistribuzione. Ove ciò sia giustificato dalla ridistribuzione delle possibilità di pesca, le parti concordano l’adeguamento corrispondente della contropartita finanziaria.

4.   Le revisioni delle possibilità di pesca previste ai paragrafi 1, 2 e 3 sono decise di comune accordo dalle parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca e pesca sperimentale

1.   Nel caso in cui le navi comunitarie siano interessate ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 del presente protocollo, la Comunità consulterà la Guinea-Bissau per un’eventuale autorizzazione relativa a queste nuove attività. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

2.   Le parti possono condurre campagne di pesca sperimentale nelle zone di pesca della Guinea-Bissau, previo parere del comitato scientifico misto di cui all’articolo 4 dell’accordo. A tal fine, su richiesta di una delle parti, esse procedono a consultazioni e stabiliscono, caso per caso, nuove risorse, condizioni ed altri parametri pertinenti.

3.   Le autorizzazioni a praticare la pesca sperimentale sono concesse a titolo di prova per un periodo non superiore a sei mesi.

4.   Se le parti giungono alla conclusione che le campagne di pesca sperimentale hanno dato risultati positivi, nel rispetto delle esigenze di tutela degli ecosistemi e di conservazione delle risorse biologiche marine, ulteriori possibilità di pesca possono essere concesse alle navi comunitarie per il restante periodo d’applicazione del protocollo, secondo la procedura di concertazione prevista all’articolo 5 dello stesso e in funzione dello sforzo di pesca ammissibile. La contropartita finanziaria sarà maggiorata in conformità delle disposizioni previste dall’articolo 5 del presente protocollo.

5.   Le catture realizzate nell’ambito della pesca sperimentale sono di proprietà dell’armatore. È vietato catturare specie di taglia non regolamentare e specie di cui la normativa della Guinea-Bissau non autorizza la pesca, la conservazione a bordo e la commercializzazione.

Articolo 7

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria in caso di circostanze anomale

1.   In caso di circostanze anomale, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio delle attività di pesca nella zona economica esclusiva (ZEE) della Guinea-Bissau, la Comunità europea può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2 del presente protocollo. Tale decisione è adottata previa consultazione fra le parti, entro un termine di due mesi a decorrere dalla domanda di una delle parti e a condizione che la Comunità europea abbia versato tutti gli importi dovuti al momento della sospensione.

2.   Il pagamento della contropartita finanziaria e del contributo specifico di cui all’articolo 2 del presente protocollo riprende non appena le parti constatino, di comune accordo e previa consultazione, che non sussistono più le circostanze che avevano portato alla sospensione delle attività di pesca e/o che la situazione è tale da consentire la ripresa delle attività.

3.   La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie, sospesa in concomitanza con il pagamento della contropartita finanziaria, è prorogata per una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 8

Contributo dell’accordo di partenariato all’attuazione della politica settoriale di pesca della Guinea-Bissau

1.   La contropartita finanziaria, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, contribuisce, a concorrenza del 35 % del suo importo, vale a dire 2 450 000 EUR, allo sviluppo e all’attuazione della politica settoriale della pesca in Guinea-Bissau, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile nelle sue acque.

2.   La gestione dell’importo corrispondente rientra nella responsabilità della Guinea-Bissau e si basa sull’individuazione, fatta di comune accordo dalle parti, delle iniziative da realizzare e della relativa programmazione annuale e pluriennale, in particolare per quanto riguarda la corretta gestione delle risorse alieutiche, il rafforzamento della ricerca scientifica e della capacità di controllo delle autorità competenti della Guinea-Bissau e il miglioramento delle condizioni di produzione dei prodotti della pesca.

3.   Fatti salvi gli obiettivi definiti dalle parti e coerentemente con le priorità della strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile del settore della pesca della Guinea-Bissau e al fine di garantire una gestione sostenibile e responsabile del settore, le parti convengono di dedicare particolare attenzione ai seguenti settori di intervento: il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza delle attività di pesca, la ricerca scientifica e la gestione delle zone di pesca.

Articolo 9

Modalità di attuazione del sostegno alla politica settoriale della pesca della Guinea-Bissau

1.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 8, paragrafo 3, all’entrata in vigore del presente protocollo la Comunità europea e il ministero concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo:

a)

gli orientamenti annuali e pluriennali per l’attuazione delle priorità della politica della pesca della Guinea-Bissau ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, con particolare riguardo alle priorità previste all’articolo 8, paragrafo 2;

b)

gli obiettivi annuali e pluriennali da raggiungere nonché i criteri e gli indicatori da utilizzare ai fini della valutazione annuale dei risultati ottenuti, su base annuale. L’allegato IV indica gli elementi di base concernenti gli obiettivi e gli indicatori di risultato da prendere in considerazione nell’ambito del protocollo.

2.   Qualsiasi modifica di tali orientamenti e obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori, è approvata dalle parti in sede di commissione mista.

3.   Per quanto riguarda il primo anno di validità del presente protocollo, la ripartizione stabilita dalla Guinea-Bissau del contributo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dello stesso, è comunicata alla Comunità al momento dell’approvazione, in sede di commissione mista, degli orientamenti e degli obiettivi, nonché dei relativi criteri e indicatori di valutazione.

4.   Tale ripartizione è comunicata dal ministero alla Comunità europea entro 4 mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, per il quanto riguarda il primo anno ed entro il 15 giugno per gli esercizi successivi.

5.   La relazione annuale sull’attuazione delle azioni programmate e finanziate, sui risultati ottenuti e sulle eventuali difficoltà constatate, è presentata per approvazione alla commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

6.   La Comunità europea si riserva il diritto di adeguare o sospendere il pagamento dell’importo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del protocollo, qualora la valutazione annuale dei risultati conseguiti nell’attuazione della politica della pesca lo giustifichi e previa consultazione nell’ambito della commissione mista.

Articolo 10

Integrazione economica degli operatori comunitari nel settore della pesca in Guinea-Bissau

1.   Le parti si impegnano a promuovere l’integrazione economica degli operatori comunitari nell’insieme della filiera della pesca in Guinea-Bissau.

2.   Le parti si impegnano in particolare a promuovere la costituzione di associazioni temporanee fra operatori comunitari e operatori della Guinea-Bissau ai fini dello sfruttamento in comune delle risorse alieutiche della zona esclusiva della Guinea-Bissau.

3.   Per associazioni temporanee di imprese si intende qualsiasi associazione fondata su un contratto stabilito per una durata limitata fra armatori comunitari e persone fisiche o giuridiche della Guinea-Bissau al fine dell’esercizio dell’attività di pesca o dello sfruttamento congiunto delle quote della Guinea-Bissau per mezzo di uno o più navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea e della ripartizione degli utili o delle perdite in termini di costi dell’attività economica intrapresa di concerto.

4.   La Guinea-Bissau concede l’autorizzazione necessaria affinché le associazioni temporanee di imprese, costituite ai fini dello sfruttamento delle risorse alieutiche del mare, possano operare nelle sue zone di pesca.

5.   Le navi comunitarie che hanno deciso di costituire associazioni temporanee di imprese nell’ambito del protocollo in vigore, per le categorie di pesca di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente protocollo, saranno dispensate dal pagamento dei canoni delle licenze. Inoltre, a decorrere dal terzo anno dall’entrata in vigore del protocollo, la Guinea-Bissau metterà a disposizione appositi strumenti finanziari per la costituzione di dette associazioni temporanee di imprese. L’importo globale di tali strumenti non potrà superare il 20 % dell’importo totale dei canoni pagati dagli armatori nell’ambito del presente protocollo.

6.   La Commissione mista stabilirà le modalità finanziarie e tecniche che permettono l’attuazione di tali sostegni e la promozione delle associazioni temporanee di impresa, nell’ambito del protocollo in vigore.

Articolo 11

Controversie — Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.   Qualsiasi controversia tra le parti in merito all’interpretazione e all’applicazione delle disposizioni del presente protocollo e dei relativi allegati forma oggetto di una consultazione tra le parti nell’ambito della commissione mista, se necessario convocata in seduta straordinaria.

2.   L’applicazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia tra le parti è considerata grave e se le consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista, secondo il disposto del paragrafo 1, non hanno permesso di raggiungere una composizione amichevole.

3.   Ai fini della sospensione dell’applicazione del protocollo la parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto, almeno tre mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione, le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 12

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancata attuazione degli impegni della Guinea-Bissau per una pesca responsabile e sostenibile

Fatto salvo il disposto dell’articolo 4 del presente protocollo, qualora la Guinea-Bissau non rispettasse il suo impegno ad attuare una pesca responsabile e sostenibile, in particolare attraverso il rispetto dei piani di gestione della pesca annuale definiti dal suo governo, l’applicazione del presente protocollo può essere sospesa secondo il disposto dell’articolo 11, paragrafi 3 e 4.

Per il primo anno di applicazione del protocollo, il piano di gestione della pesca è contenuto nell’allegato III del presente protocollo. Le parti seguiranno l’evoluzione di questo piano di pesca anno dopo anno nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 10 dell’accordo.

Articolo 13

Sospensione dell’applicazione del protocollo per mancato pagamento

Fatto salvo il disposto dell’articolo 4, la mancata esecuzione dei pagamenti di cui all’articolo 2 da parte della Comunità può dar luogo alla sospensione dell’applicazione del presente protocollo alle condizioni di seguito precisate:

a)

le autorità competenti della Guinea-Bissau notificano il mancato pagamento alla Commissione europea. Quest’ultima procede alle opportune verifiche e, se del caso, al pagamento entro un termine massimo di 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica;

b)

in mancanza di pagamento o di un’adeguata giustificazione entro il termine previsto alla lettera a), le autorità competenti della Guinea-Bissau possono sospendere l’applicazione del presente protocollo. Esse ne informano immediatamente la Commissione europea.

L’applicazione del presente protocollo riprende non appena siano stati effettuati i pagamenti in questione.

Articolo 14

Abrogazione

Il presente protocollo e i relativi allegati abrogano e sostituiscono il protocollo di pesca in vigore tra la Comunità economica europea e la Guinea-Bissau relativo alla pesca al largo delle coste della Guinea-Bissau.

Articolo 15

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e i relativi allegati entrano in vigore alla data in cui le parti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tale scopo.

2.   Essi si applicano a decorrere dal 16 giugno 2007.

ALLEGATO I

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ NELLA ZONA DI PESCA DELLA GUINEA-BISSAU

CAPO I

Formalità per la richiesta e il rilascio delle licenze

SEZIONE 1

Disposizioni generali applicabili a tutte le navi

1.   Possono ottenere una licenza di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca in Guinea-Bissau. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione della Guinea-Bissau, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca in Guinea-Bissau nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con la Comunità.

3.   Le navi comunitarie che chiedono una licenza di pesca possono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente in Guinea-Bissau. La domanda di licenza reca il nome e l’indirizzo di tale rappresentante.

4.   Le autorità competenti della Comunità presentano al ministero, per il tramite della delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau, almeno 20 giorni lavorativi prima della data di validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo.

5.   Le domande sono presentate al ministero su formulari forniti a questo scopo dal governo della Guinea-Bissau redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1. Le autorità della Guinea-Bissau adottano tutte le misure necessarie perché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di licenza siano oggetto di trattamento riservato. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di pesca.

6.   Ogni domanda di licenza è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento del canone per il periodo di validità della licenza nonché dell’importo previsto al capo VII, punto 13;

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.   Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità della Guinea-Bissau.

8.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9.   Le licenze per tutte le navi sono rilasciate agli armatori o ai loro rappresentanti dal ministero, tramite la delegazione della Commissione europea nella Guinea-Bissau, entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al punto 6.

10.   Se gli uffici della delegazione della Commissione europea sono chiusi al momento della firma, la licenza è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla delegazione.

11.   La licenza è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12.   Tuttavia, su richiesta della Comunità europea e in caso di provata forza maggiore, la licenza di una nave è sostituita da una nuova licenza a nome di un’altra nave avente caratteristiche simili, senza che debba essere versato un nuovo canone. Tuttavia, se il tonnellaggio di stazza lorda (tsl) della nave sostitutiva è superiore a quello della nave da sostituire, la differenza del canone è pagata pro rata temporis.

13.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna la licenza annullata al ministero tramite la delegazione della Commissione europea.

14.   La data di inizio di validità della nuova licenza è quella in cui l’armatore consegna la licenza annullata al ministero. Ogni trasferimento di licenza è notificato alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau.

15.   La licenza deve essere sempre conservata a bordo, fatto salvo quanto previsto al capo I, sezione 2, punto 1.

16.   Le parti si accordano per promuovere l’attuazione di un sistema di licenze basato esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della documentazione sopra menzionate. Le parti si accordano per promuovere rapidamente la sostituzione della licenza cartacea con un equivalente elettronico come l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

17.   Le parti si impegnano, nell’ambito della commissione mista, a sostituire nel presente protocollo qualsiasi riferimento espresso in «tsl» con «GT» e a modificare, di conseguenza, tutte le relative disposizioni. Tale sostituzione sarà preceduta da opportune consultazioni tecniche tra le parti.

SEZIONE 2

Disposizioni applicabili alle navi tonniere e ai pescherecci con palangari di superficie

1.   La licenza deve essere sempre conservata a bordo della nave. La Comunità europea mantiene aggiornato un elenco provvisorio delle navi per le quali è richiesta una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Detto elenco provvisorio è notificato alle autorità della Guinea-Bissau subito dopo essere stato redatto e in occasione di ogni successivo aggiornamento. Al ricevimento dell’elenco provvisorio e della notifica del pagamento dell’anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità della Guinea-Bissau, la nave è iscritta da queste ultime in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità incaricate del controllo della pesca nonché alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau. In questo caso la delegazione della Commissione europea invia all’armatore una copia conforme di tale elenco, che viene conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima da parte dell’autorità competente della Guinea-Bissau.

2.   Le licenze hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

3.   I canoni sono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

4.   Le licenze sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali degli importi forfettari secondo la corrispondente scheda tecnica.

5.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno in corso è adottato dalla Commissione europea entro il 15 giugno dell’anno successivo, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), per il tramite della delegazione della Commissione europea.

6.   Detto computo viene comunicato contemporaneamente al ministero e agli armatori.

7.   Gli eventuali pagamenti supplementari saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità della Guinea-Bissau entro il 31 luglio dell’anno durante il quale è effettuato il computo definitivo dei canoni, sul conto indicato alla sezione 1, punto 7, del presente capo.

8.   Se tuttavia il computo definitivo risulta inferiore all’importo dell’anticipo di cui al punto 3, l’importo residuo corrispondente non è rimborsato all’armatore.

SEZIONE 3

Disposizioni speciali per i pescherecci da traino

1.   Oltre ai documenti menzionati alla sezione 1, punto 6, del presente capo, ogni domanda di licenza per le navi di cui alla presente sezione deve essere corredata da:

una copia autenticata del documento rilasciato dallo Stato membro che attesta la stazza della nave in tsl, e

l’attestato di conformità rilasciato dal ministero successivamente all’ispezione tecnica della nave effettuata in conformità del capo VIII, punto 3.2.

2.   In caso di domanda di una nuova licenza per una nave che ne ha già ottenuto una nell’ambito del presente protocollo e le cui caratteristiche tecniche restano immutate, tale domanda sarà presentata, per il tramite della delegazione della Commissione europea a Bissau, al ministero, corredata unicamente della prova del pagamento del canone per i periodi richiesti nonché dell’importo previsto al capo VII, punto 13. Il ministero autorizza la nuova licenza facendo figurare una nuova menzione relativa alla prima domanda di licenza presentata nell’ambito del protocollo in vigore.

3.   Per determinare la validità delle licenze si fa riferimento ai periodi annuali così definiti:

primo periodo: dal 16 giugno 2007 al 31 dicembre 2007,

secondo periodo: dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008,

terzo periodo: dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2009,

quarto periodo: dal 1o gennaio 2010 al 31 dicembre 2010,

quinto periodo: dal 1o gennaio 2011 al 15 giugno 2011.

4.   La validità di una licenza non può avere inizio nel corso di un periodo annuale e finire nel corso del periodo annuale successivo.

5.   Un trimestre corrisponde ad uno dei periodi di tre mesi che iniziano il 1o gennaio, il 1o aprile, il 1o luglio o il 1o ottobre, ad eccezione del primo e dell’ultimo periodo di applicazione del protocollo, che andranno rispettivamente dal 16 giugno 2007 al 30 settembre 2007 e dal 1o aprile 2011 al 15 giugno 2011.

6.   Le licenze hanno validità annuale, semestrale o trimestrale e sono rinnovabili.

7.   La licenza deve essere sempre conservata a bordo.

8.   I canoni sono calcolati per ciascuna nave in base ai tassi annualizzati indicati nelle schede tecniche del protocollo. Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

CAPO II

Zone di pesca

Le navi comunitarie di cui all’articolo 1 del protocollo sono autorizzare ad esercitare attività di pesca nelle acque situate oltre le 12 miglia marine a partire dalle linee di base.

CAPO III

Regime di dichiarazione delle catture per le navi autorizzate a pescare nelle acque della guinea-bissau

1.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave comunitaria è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e l’uscita dalla stessa,

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e un trasbordo,

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca della Guinea-Bissau e uno sbarco in Guinea-Bissau.

Tutte le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell’ambito dell’accordo devono notificare le loro catture al ministero, secondo le modalità di seguito indicate.

2.1.   Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse al ministero via fax, posta o posta elettronica con copia alla Commissione europea, attraverso la delegazione della Commissione in Guinea-Bissau, alla fine di ogni bordata e, in ogni caso, prima che la nave lasci le acque di pesca della Guinea-Bissau. Quando la trasmissione avviene per posta elettronica, ognuno dei due destinatari invia subito alla nave conferma di ricezione per via elettronica con copia reciproca. Nel caso delle navi tonniere, tali dichiarazioni sono inviate alla fine di ogni campagna.

2.2.   Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni trasmesse via fax o per posta elettronica durante un periodo annuale di validità della licenza ai sensi del capo I, sezione 2, punto 2, per le navi tonniere e della sezione 3, punto 3, per i pescherecci da traino, sono trasmessi al ministero entro 45 giorni dalla fine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono trasmesse alla delegazione della Commissione europea in Guinea-Bissau.

2.3.   Le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario corrispondente al diario di bordo secondo il modello riportato nell’appendice 2. Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque della Guinea-Bissau, le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori ZEE Guinea-Bissau».

2.4.   I pescherecci da traino dichiarano le rispettive catture servendosi del formulario il cui modello figura nell’appendice 3, indicando i totali catturati per specie e per mese di calendario o frazione di quest’ultimo.

2.5.   I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave.

3.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo il governo della Guinea-Bissau si riserva il diritto di sospendere la licenza della nave in questione fino all’espletamento della formalità e di applicare all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente in Guinea-Bissau e, in caso di recidiva, di non rinnovare la licenza. La Commissione europea ne è informata.

Le parti si accordano per introdurre un sistema di scambio elettronico di tali informazioni.

CAPO IV

Catture accessorie

Il livello di catture accessorie per ognuno dei tipi di pesca previsti nell’ambito del protocollo è stabilito in conformità della legislazione della Guinea-Bissau ed è precisato nelle schede tecniche per ognuna di queste categorie.

CAPO V

Imbarco di marittimi

Gli armatori che beneficiano delle licenze di pesca previste dall’accordo contribuiscono alla formazione professionale pratica dei cittadini della Guinea-Bissau e al miglioramento del mercato del lavoro, alle condizioni e nei limiti seguenti:

1)   ciascun armatore di una nave da traino si impegna ad assumere:

tre marittimi-pescatori per le navi di stazza inferiore a 250 tsl,

quattro marittimi-pescatori per le navi di stazza compresa tra 250 e 400 tsl,

cinque marittimi-pescatori per le navi di stazza compresa tra 400 e 650 tsl,

sei marittimi-pescatori per le navi di stazza superiore a 650 tsl;

2)   gli armatori si adopereranno per imbarcare marittimi supplementari della Guinea-Bissau;

3)   gli armatori hanno la facoltà di scegliere attraverso i loro rappresentanti i marittimi da imbarcare sulle loro navi;

4)   l’armatore o un suo rappresentante comunica al ministero i nomi dei marittimi della Guinea-Bissau imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio;

5)   la Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi della Comunità. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione;

6)   i contratti di lavoro dei marittimi della Guinea-Bissau, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti di concerto con il ministero. Tali contratti garantiranno ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni;

7)   il salario dei marittimi della Guinea-Bissau è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del rilascio delle licenze, di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e le autorità della Guinea-Bissau. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi della Guinea-Bissau non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi della Guinea-Bissau e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL;

8)   i marittimi ingaggiati dalle navi comunitarie devono presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo;

9)   in caso di mancato imbarco di marittimi della Guinea-Bissau per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi comunitarie in questione sono tenuti a versare, senza ritardi, per la campagna di pesca, un importo forfettario equivalente ai salari dei marittimi non imbarcati;

10)   tale importo sarà versato su un conto specifico precedentemente indicato dalle autorità competenti della Guinea-Bissau e permetterà di finanziare le strutture pubbliche di formazione professionale nel settore della pesca.

CAPO VI

Misure tecniche

1.   Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

2.   Per quanto riguarda i pescherecci da traino, le misure specifiche figurano in ognuna delle schede tecniche corrispondenti.

3.   La chiusura delle attività di pesca o di un tipo di pesca per motivi di riposo biologico è applicata dalla Guinea-Bissau in modo non discriminatorio a tutte le navi che partecipano alle suddette attività, siano esse nazionali, comunitarie o battenti bandiera di un paese terzo.

4.   Sulla base di un’analisi di impatto e se ciò si rivelasse necessario, le parti si accordano in sede di commissione mista sulle eventuali misure correttive da applicare in materia di riposo biologico.

5.   Nel caso in cui la Guinea-Bissau fosse indotta ad adottare misure urgenti comportanti una chiusura di pesca oltre a quella(e) menzionata(e) al punto 3, o l’aumento della durata di chiusura prevista, è convocata una riunione della commissione mista per valutare l’impatto dell’applicazione di queste misure alle navi comunitarie.

6.   Se l’applicazione dei punti 4 e 5 comporta un aumento del(dei) periodo(i) di chiusura delle attività di pesca, le parti si consultano, in sede di commissione mista, allo scopo di adeguare il livello della contropartita finanziaria in funzione della riduzione delle possibilità di pesca che le suddette misure comportano per la Comunità.

CAPO VII

Osservatori a bordo dei pescherecci da traino

Le navi autorizzate a pescare nelle acque della Guinea-Bissau nell’ambito dell’accordo imbarcano gli osservatori designati dalla Guinea-Bissau alle condizioni precisate di seguito.

1.1.   Ogni peschereccio da traino prende a bordo un osservatore designato dal ministero responsabile per la pesca. In tal caso il porto d’imbarco è fissato di comune accordo dal ministero responsabile per la pesca e dagli armatori o dai loro rappresentanti.

1.2.   Il ministero predispone l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore e l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Esso provvede a mantenere aggiornati tali elenchi. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento dell’elaborazione e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3.   Il ministero comunica agli armatori interessati o ai loro rappresentanti, al momento del rilascio della licenza, il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi.

2.   Il tempo di presenza a bordo dell’osservatore è stabilito dal ministero, senza che esso superi, di norma, il tempo necessario per svolgere i suoi compiti. Il ministero ne informa l’armatore o il suo rappresentante all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.   Le condizioni dell’imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dalle autorità della Guinea-Bissau.

4.   L’imbarco dell’osservatore avviene, all’inizio della prima bordata, in un porto della Guinea-Bissau e, in caso di rinnovo della licenza, in un porto scelto dall’armatore.

5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti previsti per l’imbarco degli osservatori.

6.   In caso di imbarco in un porto straniero le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore della Guinea-Bissau esce dalla zona di pesca di quest’ultima, devono essere adottati i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.   Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque della Guinea-Bissau, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1.   osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.   verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.   procede al prelievo di campioni biologici nell’ambito di programmi scientifici;

8.4.   prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.5.   verifica i dati relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca della Guinea-Bissau riportati nel giornale di bordo;

8.6.   verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti;

8.7.   comunica settimanalmente via radio i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie conservate a bordo.

9.   Il comandante adotta tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

Durante la permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1.   adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.   rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

11.3.   redige un rapporto di attività che viene trasmesso alle autorità competenti della Guinea-Bissau. Dette autorità, dopo averlo esaminato, entro una settimana ne inviano una copia alla delegazione della Commissione europea a Bissau.

12.   Al termine del periodo di osservazione e prima di lasciare la nave l’osservatore redige una relazione di attività che viene trasmessa alle autorità competenti della Guinea-Bissau con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma la suddetta relazione in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia della relazione è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto della struttura della nave.

Per contribuire a coprire le spese derivanti dalla presenza a bordo dell’osservatore, l’armatore versa alle autorità della Guinea-Bissau, assieme al pagamento del canone, un importo di 12 EUR per tsl all’anno, pro rata temporis, per ogni nave che esercita un’attività di pesca nelle acque della Guinea-Bissau.

14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico del ministero.

CAPO VIII

Osservatori a bordo delle navi tonniere

Le parti si consultano quanto prima con i paesi terzi interessati in merito alla definizione di un sistema di osservatori regionali e alla scelta della competente organizzazione regionale per la pesca.

CAPO IX

Controllo

1.   A norma del capo I, sezione 2, punto 1, la Comunità europea tiene un elenco aggiornato delle navi cui è rilasciata una licenza di pesca in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità della Guinea-Bissau preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono iscritte nell’elenco menzionato nel punto che precede, subito dopo la ricezione della notifica del pagamento dell’anticipo di cui al capo I, sezione 2, punto 3, del presente allegato. In questo caso, una copia conforme dell’elenco delle navi tonniere è inviata all’armatore e viene conservata a bordo al posto della licenza di pesca fino al rilascio di quest’ultima da parte dell’autorità competente della Guinea-Bissau.

3.   Ispezioni tecniche dei pescherecci da traino

3.1.   Una volta all’anno, nonché dopo ogni cambiamento di stazza o cambiamento di categoria di pesca che implichi l’uso di attrezzi da pesca di tipo diverso, tutti i pescherecci da traino comunitari devono presentarsi in un porto della Guinea-Bissau per sottoporsi alle ispezioni prescritte dalla normativa vigente. Tali ispezioni sono obbligatoriamente effettuate entro 48 ore dall’arrivo in porto della nave.

3.2.   Ai comandanti delle navi risultate conformi è rilasciato un attestato avente la stessa durata di validità della licenza che viene prorogata de facto per le navi che rinnovano la loro licenza entro l’anno. Tuttavia la validità massima non può essere superiore ad un anno. L’attestato deve essere tenuto permanentemente a bordo.

3.3.   L’ispezione tecnica è intesa a controllare la conformità delle caratteristiche tecniche e degli attrezzi detenuti a bordo, nonché a verificare che siano rispettate le disposizioni concernenti l’equipaggio.

3.4.   Le spese relative alle ispezioni sono a carico degli armatori e vengono determinate in base alla tariffa stabilita dalla normativa della Guinea-Bissau. Esse non possono superare gli importi generalmente pagati dalle altre navi per le stesse prestazioni.

3.5.   In caso di inottemperanza degli obblighi di cui ai punti 3.1 e 3.2, la licenza di pesca è automaticamente sospesa fino all’adempimento di tali obblighi da parte dell’armatore.

4.   Entrata e uscita dalla zona

Tutte le navi della Comunità europea che svolgono attività di pesca nella zona della Guinea-Bissau in virtù dell’accordo comunicano alla radiostazione del ministero responsabile per la pesca la data e l’ora, nonché la loro posizione ogni volta che entrano o escono dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

L’indicativo di chiamata, le frequenze operative e gli orari sono comunicati agli armatori dal ministero responsabile per la pesca al momento del rilascio della licenza.

In caso di impossibilità di utilizzare tale stazione radio, le navi possono ricorrere ad altri sistemi di comunicazione, quali il telex, il fax (n. 20.11.57, n. 20.19.57, n. 20.69.50) o il telegramma.

4.1.   Le navi comunitarie notificano al ministero, con almeno 24 ore di anticipo, la loro intenzione di entrare o uscire dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. Per le navi tonniere tale termine è ridotto a 6 ore.

4.2.   Nel notificare l’uscita, ogni nave comunica altresì la propria posizione, nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a bordo. Tali comunicazioni vengono effettuate di preferenza via fax e, per le imbarcazioni che non ne dispongono, via radio o per posta elettronica.

4.3.   Una nave sorpresa a esercitare attività di pesca senza aver avvertito il ministero è considerata come una nave sprovvista di licenza.

4.4.   Il numero di fax e di telefono, nonché l’indirizzo di posta elettronica, sono comunicati al momento del rilascio della licenza di pesca.

5.   Procedure di controllo

5.1.   I comandanti delle navi comunitarie impegnate in attività di pesca nelle acque di pesca della Guinea-Bissau permettono l’accesso a bordo di qualsiasi funzionario della Guinea-Bissau incaricato dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e lo agevolano nell’esercizio delle sue funzioni.

5.2.   La presenza a bordo di tali funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

5.3.   Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciato un attestato al comandante della nave.

6.   Fermo

6.1.   Il ministero, entro un termine massimo di 48 ore, informa la Commissione europea, attraverso la sua delegazione in Guinea-Bissau, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una nave comunitaria, nelle acque di pesca di quest’ultima.

6.2.   Alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo.

7.   Verbale di fermo

7.1.   Dopo che l’autorità competente della Guinea-Bissau avrà proceduto alla compilazione di un verbale di accertamento, il comandante della nave deve firmare il verbale in questione.

7.2.   Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

7.3.   In conformità della normativa vigente, il comandante può essere obbligato a condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità competenti.

8.   Riunione di informazione in caso di fermo

8.1.   Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne quelli diretti a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di informazione su richiesta della parte comunitaria, tra la Commissione europea e il ministero, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

8.2.   Nel corso di tale riunione, le parti si scambiano ogni documento o informazione utile atta a chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della riunione e delle eventuali conseguenze del fermo.

9.   Risoluzione del fermo

9.1.   Prima di avviare qualsiasi procedura giudiziaria si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Tale procedura deve concludersi entro quattro giorni lavorativi dal fermo.

9.2.   In caso di conciliazione l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente nella Guinea-Bissau.

9.3.   Qualora la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dal ministero una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

9.4.   La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione della procedura giudiziaria. Essa è svincolata non appena la controversia si risolva senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, il saldo residuo è sbloccato dal ministero.

9.5.   Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

dopo che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 9.3 sia stata depositata e accettata dal ministero, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.

10.   Seguito dato alle procedure di fermo

Tutte le informazioni relative alle infrazioni commesse dalle navi della Comunità sono regolarmente comunicate alla Commissione tramite la delegazione.

11.   Trasbordi

11.1.   Le navi comunitarie che intendono trasbordare catture nelle acque della Guinea-Bissau effettuano tale operazione nella rada dei porti di tale Stato.

11.2.   Gli armatori di tali navi comunicano al ministero, con almeno 24 ore di anticipo, le seguenti informazioni:

il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

il nome del cargo vettore,

il quantitativo di ogni specie da trasbordare,

la data del trasbordo.

11.3.   Il trasbordo è considerato come un’uscita dalla zona di pesca della Guinea-Bissau. Le navi devono pertanto trasmettere alle autorità competenti le dichiarazioni di cattura, specificando se intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla zona di pesca della Guinea-Bissau.

11.4.   Nella zona di pesca della Guinea-Bissau è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa in vigore della Guinea-Bissau.

12.   I comandanti delle navi comunitarie impegnate in operazioni di sbarco o di trasbordo in un porto della Guinea-Bissau consentono agli ispettori di tale paese di procedere al controllo delle suddette operazioni e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione e controllo in porto è rilasciato un attestato al comandante della nave.

CAPO X

Sorveglianza dei pescherecci via satellite

Le parti si accordano, in sede di commissione mista, per definire le modalità di sorveglianza via satellite dei pescherecci comunitari che pescano nell’ambito dell’accordo, quando sussistono le condizioni tecniche.

Appendici

1.

Formulario di domanda di licenza di armamento per la pesca

2.

Statistiche relative alle catture e allo sforzo di pesca

3.

Giornale di bordo delle navi tonniere

APPENDICE 1

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APPENDICE 2

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APPENDICE 3

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ALLEGATO II

SCHEDA 1 — CATEGORIA DI PESCA 1:

NAVI DA TRAINO CONGELATRICI PER LA PESCA DI PESCI E CEFALOPODI

1.   Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, direzione nord fino ad un azimut di 268°.

2.   Attrezzo autorizzato

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.

Sono autorizzati i buttafuori.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l’utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni devono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.

È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3.   Dimensioni minime autorizzate delle maglie

70 mm

4.   Riposo biologico

In conformità della normativa della Guinea-Bissau.

In caso di assenza di disposizioni nella normativa della Guinea-Bissau, il periodo di riposo è concordato dalle parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico misto.

5.   Catture accessorie

In conformità della normativa della Guinea-Bissau.

Le navi adibite alla pesca di pesci non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % e cefalopodi in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo.

Le navi adibite alla pesca di cefalopodi non possono tenere a bordo crostacei in quantità superiore al 9 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo.

Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità della normativa della Guinea-Bissau.

Le parti si consultano nell’ambito della commissione mista per eventualmente modificare il tasso di cattura autorizzato.

6.   Stazza autorizzata/Canoni

Stazza autorizzata (tsl) all’anno

4 400

Canoni annui in euro per tsl

229 EUR/tls/anno

Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

7.   Osservazioni

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo.

SCHEDA 2 — CATEGORIA DI PESCA 2:

NAVI DA TRAINO PER LA PESCA DEI GAMBERETTI

1.   Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°.

2.   Attrezzo autorizzato

Sono autorizzati la rete da traino classica a divergenti e altri attrezzi selettivi.

Sono autorizzati i buttafuori.

Per tutti i tipi di attrezzi da pesca è vietata l’utilizzazione di qualunque mezzo o dispositivo atto ad ostruire le maglie delle reti o avente l’effetto di ridurne l’azione selettiva. Tuttavia, per ovviare all’usura o evitare gli strappi, è consentito fissare, esclusivamente sotto la parte inferiore del sacco delle reti a strascico, dei foderoni di protezione in rete o in altro materiale. Detti foderoni debbono essere fissati unicamente ai bordi anteriori e laterali del sacco delle reti. Per la parte superiore delle reti è permesso utilizzare dispositivi di protezione, purché costituiti da un unico pezzo di rete dello stesso materiale del sacco, le cui maglie stirate misurino almeno trecento millimetri.

È vietato l’addoppio dei fili che costituiscono il sacco della rete.

3.   Dimensioni minime autorizzate delle maglie

40 mm

La Guinea-Bissau si impegna a modificare la sua legislazione entro 12 mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo al fine di applicare una dimensione di maglia di 50 mm, conforme alle normative esistenti nella sottoregione, dimensione che si applicherà a tutte le flotte che pescano crostacei e operano nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

4.   Riposo biologico

In conformità della normativa della Guinea-Bissau.

In caso di assenza di disposizioni nella normativa della Guinea-Bissau, il periodo di riposo è concordato dalle parti nell’ambito della commissione mista sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, approvati dal comitato scientifico misto.

5.   Catture accessorie

In conformità della normativa della Guinea-Bissau.

Le navi adibite alla pesca di gamberetti non possono avere a bordo cefalopodi e pesci in quantità superiore al 50 % del volume totale delle catture realizzate nella zona di pesca della Guinea-Bissau al termine di una bordata secondo la definizione del capo III dell’allegato al presente protocollo.

Qualsiasi superamento delle percentuali di catture accessorie autorizzate è sanzionato in conformità della normativa della Guinea-Bissau.

6.   Stazza autorizzata/Canoni

Stazza autorizzata (tsl) all’anno

4 400

Canoni annui in euro per tsl

307 EUR/tls/anno

Per le licenze trimestrali o semestrali i canoni sono calcolati pro rata temporis e maggiorati rispettivamente del 3 % o del 2 % per coprire le spese ricorrenti per il rilascio delle licenze.

7.   Osservazioni

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo.

SCHEDA 3 — CATEGORIA DI PESCA 3:

TONNIERE CON LENZE E CANNE

1.   Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°.

Le navi tonniere con lenze e canne sono autorizzate a pescare esche vive per la loro campagna di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau.

2.   Attrezzo autorizzato e misure tecniche

Canne

Rete da circuizione a chiusura con esche vive: 16 mm.

Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

3.   Catture accessorie:

In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus).

4.   Stazza autorizzata/Canoni

Canone per tonnellata pescata

25 EUR/tonnellata

Canone forfettario annuo

500 EUR per 20 tonnellate

Numero di navi autorizzate a pescare

14

5.   Osservazioni

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo.

SCHEDA 4 — CATEGORIA DI PESCA 4:

TONNIERE CONGELATRICI CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI

1.   Zona di pesca

Oltre 12 miglia marine a partire dalla linea di base, compresa la zona di gestione comune fra la Guinea-Bissau e il Senegal, in direzione nord fino ad un azimut di 268°.

2.   Attrezzo autorizzato e misure tecniche

Sciabica + palangaro di superficie

Le navi aventi come obiettivo di pesca specie altamente migratorie sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

3.   Dimensioni minime autorizzate delle maglie

Norme raccomandate dall’ICCAT

4.   Catture accessorie

In conformità delle raccomandazioni dell’ICCAT e della FAO in materia, è vietata la pesca delle specie squalo elefante (Cetorhinus maximus), pescecane (Carcharodon carcharias), squalo toro (Carcharias taurus) e canesca (Galeorhinus galeus).

5.   Stazza autorizzata/Canoni

Canone per tonnellata catturata

35 EUR/tonnellata

Canone forfettario annuo

3 150 EUR per 90 tonnellate

Numero di navi autorizzate a pescare

23

6.   Osservazioni

Le condizioni di attività delle navi sono quelle definite nell’allegato del protocollo.

ALLEGATO III

Piano di gestione 2007 — Crostacei e specie demersali

Specie

TSL 2006

TSL 2007

Differenziale tsl

Differenziale tsl %

Crostacei

11 000

8 000

–3 000

–27 %

Cefalopodi

8 000

5 600

–2 400

–30 %

Pesci demersali

12 000

18 000

6 000

50 %

Pesci pelagici

20 000

23 000

3 000

15 %

Tonno

49 000

49 000

0

0 %

TOTALE

100 000

103 600

3 600

0

Durante il periodo di validità del presente accordo e salvo parere scientifico favorevole, la Guinea-Bissau ridurrà lo sforzo di pesca per le categorie gamberetti e cefalopodi, mantenendo nel 2007 gli accordi esistenti con paesi terzi e la Comunità europea.

Tuttavia, in caso di mancato utilizzo delle possibilità di pesca concesse a paesi terzi alla data del 1o gennaio 2007, tali possibilità non dovranno essere trasferite sull’anno 2008 e gli esercizi successivi.

In tali categorie, non sarà concessa alcuna possibilità di pesca ai noli.

Qualsiasi accordo con società o associazioni/imprese europee dovrà essere definitivamente abbandonato e formalmente denunciato entro un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo.

ALLEGATO IV

Elementi di base concernenti obiettivi e indicatori di risultato da prendere in considerazione nell’ambito degli articoli 3, 8 e 9 del protocollo

Assi strategici e obiettivi

Indicatori

1.

Miglioramento delle condizioni sanitarie per lo sviluppo del settore della pesca

 

1.1.

Preparazione per ottenere l’autorizzazione all’esportazione

Elaborazione e adozione da parte del Parlamento di una normativa concernente le condizioni minime di igiene e di salubrità applicabili alle navi industriali, alle piroghe e alle imprese di pesca e relativa applicazione.

Autorità competente in carica.

CIPA adeguato alle norme (ISO 9000).

Laboratorio in grado di effettuare le analisi microbiologiche e chimiche.

Adozione e inserimento nella normativa di un piano di sorveglianza e di analisi dei gamberetti (PNVAR 2008).

Numero di ispettori sanitari formati.

Numero di agenti sanitari e del ministero della pesca formati alle norme igieniche.

Concessione dell’autorizzazione ad esportare verso l’UE.

1.2.

Ammodernamento e adeguamento alle norme sanitarie della flotta industriale e della flotta artigianale

Numero di navi industriali messe a norma.

Numero di piroghe di legno sostituite da piroghe realizzate con materiali idonei (in valore assoluto e in %).

Numero di piroghe dotate di sistemi di refrigerazione.

Aumento del numero dei punti di sbarco.

Imbarcazioni artigianali e per la pesca costiera adeguate alle norme sanitarie (in valore assoluto e in %).

1.3.

Sviluppo delle infrastrutture, con particolare riguardo a quelle portuali

Riabilitazione del porto di Bissau ed estensione del porto di pesca.

Riabilitazione del mercato ittico del porto di Bissau per lo sbarco delle catture della pesca artigianale e industriale.

Adeguamento alle norme internazionali del porto di Bissau (ratifica della convenzione SOLAS).

Rimozione dei relitti nel porto.

1.4.

Promozione dei prodotti della pesca (condizioni sanitarie e fitosanitarie dei prodotti sbarcati e trasformati)

Sistema di ispezione dei prodotti della pesca adeguato e operativo.

Sensibilizzazione degli operatori alle norme igieniche (numero di formazioni organizzate e numero di persone formate).

Laboratorio di analisi operativo.

Numero di siti attrezzati per lo sbarco e la trasformazione artigianale.

Promozione di partenariati tecnici e commerciali con operatori privati stranieri.

Avvio del marchio di qualità ecologica dei prodotti della Guinea-Bissau.

2.

Miglioramento del monitoraggio, del controllo e della sorveglianza della zona di pesca

 

2.1.

Miglioramento del quadro giuridico

Adozione dell’accordo fra il ministero della pesca e il ministero della difesa sulla sorveglianza e il controllo.

Adozione e attuazione del piano nazionale di monitoraggio, controllo e sorveglianza.

2.2.

Rafforzamento dell’azione di monitoraggio, controllo e sorveglianza

Creazione di un corpo operativo di controllori giurati indipendenti (numero di persone assunte e formate) e relativo stanziamento di bilancio iscritto nella legge finanziaria.

Numero dei giorni di sorveglianza in mare: 250 giorni/anno alla fine della durata del protocollo.

Numero di ispezioni in porto e in mare.

Numero di ispezioni aeree.

Numero di bollettini statistici pubblicati.

Tasso di copertura radar.

Tasso di copertura VMS dell’intera flotta.

Attuazione di un programma di formazione sulle tecniche di sorveglianza (numero di ore di formazione, numero di tecnici formati, ecc.).

2.3.

Controllo delle operazioni di fermo delle navi

Miglioramento della trasparenza del sistema dei fermi, delle sanzioni e dei pagamenti delle ammende.

Miglioramento della normativa sul pagamento delle ammende e introduzione del divieto di imposizione di sanzioni non finanziarie.

Miglioramento del sistema di riscossione delle ammende.

Pubblicazione delle statistiche annuali delle ammende riscosse.

Elaborazione di una lista nera delle navi sanzionate.

Elaborazione e pubblicazione annuale di statistiche relative alle sanzioni.

Pubblicazione della relazione annuale del FISCAP.

3.

Miglioramento della gestione delle attività di pesca

 

3.1.

Gestione dello sforzo di pesca per i gamberetti e cefalopodi

Mantenimento nel 2007 degli accordi esistenti con paesi terzi e la Comunità europea. Tuttavia, in caso di mancato utilizzo delle possibilità di pesca concesse a paesi terzi alla data del 1o gennaio 2007, tali possibilità non dovranno essere trasferite sull’anno 2008 e gli esercizi successivi.

Non sarà concessa alcuna possibilità di pesca ai noli.

Abbandono definitivo e denuncia formale di qualsiasi accordo con società o associazioni/imprese europee entro un termine di trenta giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo.

3.2.

Ammodernamento e potenziamento della ricerca alieutica

Potenziamento delle capacità di ricerca del CIPA.

3.3.

Miglioramento delle conoscenze in campo alieutico

Uscita in mare effettuata annualmente a fini di studio e statistici.

Numero di stock sottoposti a valutazione.

Numero di programmi di ricerca.

Numero di raccomandazioni formulate e applicate sullo stato delle principali risorse (con particolare riguardo alle misure di fermo e di conservazione per gli stock eccessivamente sfruttati).

Valutazione dello sforzo di pesca annuale per le specie che formano oggetto di un piano di gestione.

Messa a punto di un sistema di gestione dello sforzo di pesca (banca dati, strumenti di controllo statistico, messa in rete dei servizi incaricati della gestione della flotta, pubblicazione di bollettini statistici, ecc.).

3.4.

Sviluppo controllato dell’attività di pesca

Adozione del piano annuale di gestione della pesca industriale entro l’inizio dell’anno in questione.

Adozione e attuazione di un piano di gestione delle risorse oggetto di sfruttamento eccessivo.

Tenuta di uno schedario della flotta nella ZEE, inclusa la pesca artigianale.

Numero di piani di sviluppo elaborati, attuati e sottoposti a valutazione.

3.5.

Miglioramento dell’efficacia dei servizi tecnici del ministero della Pesca e dell’economia marittima e dei servizi coinvolti nella gestione del settore

Potenziamento delle capacità amministrative.

Elaborazione e applicazione di un programma di formazione e di riqualificazione professionale (numero di agenti formati, numero di ore di formazione, ecc.).

Potenziamento dei meccanismi di coordinamento, concertazione e cooperazione con i partner.

Potenziamento del sistema di raccolta dati e di controllo statistico delle attività di pesca.

3.6.

Potenziamento del sistema di gestione delle licenze e di sorveglianza delle navi

Numero di ore di formazione per i tecnici.

Numero di tecnici formati.

Messa in rete dei servizi e delle statistiche.


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