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Документ 32007R1065

Regolamento (CE) n. 1065/2007 della Commissione, del 17 settembre 2007 , recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

GU L 243 del 18.9.2007г., стр. 6—6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Правен статус на документа В сила

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1065/oj

18.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/6


REGOLAMENTO (CE) N. 1065/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 493/2006 per quanto riguarda le misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 44,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, recante misure transitorie nell'ambito della riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1265/2001 e (CE) n. 314/2002 (2), prevede un ritiro preventivo. È fissato un limite al di là del quale la produzione di quota di ogni impresa si considera ritirata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006 oppure, a richiesta dell'impresa da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, si considera come produzione fuori quota ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.

(2)

A differenza dei produttori di zucchero, i produttori di isoglucosio non erano in grado di presentare una simile richiesta entro il 31 gennaio 2007, in considerazione della loro produzione continuativa nel corso dell'anno. A fini di equità, risulta opportuno rinviare il termine suddetto alla fine della campagna 2006/2007 per i produttori di isoglucosio, affinché questi ultimi possano presentare la domanda in base a una decisione fondata e ponderata.

(3)

Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 493/2006.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento (CE) n. 493/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Per ogni impresa, la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell'ambito delle quote di cui all'allegato IV e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 318/2006, oppure, a richiesta dell'impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007 per lo zucchero ed entro il 30 settembre 2007 per l'isoglucosio, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell'articolo 12 del medesimo regolamento.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 247/2007 della Commissione (GU L 69 del 9.3.2007, pag. 3).

(2)  GU L 89 del 28.3.2006, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 739/2007 (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 22).


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