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Document 32007L0054
Commission Directive 2007/54/EC of 29 August 2007 amending Council Directive 76/768/EEC, concerning cosmetic products, for the purpose of adapting Annexes II and III thereto to technical progress (Text with EEA relevance )
Direttiva 2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE )
Direttiva 2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 226 del 30.8.2007, p. 21–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2013
30.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 226/21 |
DIRETTIVA 2007/54/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 agosto 2007
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,
considerando quanto segue:
(1) |
Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal Comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP) in forza della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il comitato ha quindi raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l’uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli. |
(2) |
Il comitato scientifico per i prodotti di consumo ha inoltre raccomandato che si adottasse una strategia di valutazione della sicurezza generale delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente prescrizioni per testare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli in relazione alla loro potenziale genotossicità/mutagenicità. |
(3) |
Sentito il parere dell’SCCP la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che disciplini le sostanze impiegate nelle tinture per capelli e che obblighi l’industria a sottoporre alla valutazione dell’SCCP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli. |
(4) |
Le sostanze per le quali non vengono presentati dati aggiornati relativi alla sicurezza, in base ai quali si possano effettuare valutazioni adeguate del rischio, vanno incluse nell’allegato II. |
(5) |
Tuttavia le sostanze 4,4’-Diamminodifenilammina e suoi sali; 4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali; N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali; N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali; e Toluene-3,4-diammina e suoi sali sono attualmente elencate con i numeri di riferimento 8 e 9 nell’allegato III, parte 1, come voci generiche. Tali sostanze andrebbero quindi espressamente cancellate dalle voci generali dell’allegato III. È opportuno elencarle invece nell’allegato II. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati in questione. |
(6) |
La direttiva 76/768/CEE va quindi modificata di conseguenza. |
(7) |
I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 18 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 18 giugno 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).
(2) GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.
ALLEGATO
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1) |
all’allegato II vengono aggiunti i numeri d’ordine da 1244 a 1328:
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2) |
l’allegato III è modificato come segue:
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