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Document 32007L0054

    Direttiva 2007/54/CE della Commissione, del 29 agosto 2007 , che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III (Testo rilevante ai fini del SEE )

    GU L 226 del 30.8.2007, p. 21–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 11/07/2013

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/54/oj

    30.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 226/21


    DIRETTIVA 2007/54/CE DELLA COMMISSIONE

    del 29 agosto 2007

    che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

    previa consultazione del comitato scientifico per i prodotti di consumo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk», il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, sostituito dal Comitato scientifico per i prodotti di consumo (SCCP) in forza della decisione 2004/210/CE della Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi fossero preoccupanti. Il comitato ha quindi raccomandato alla Commissione di prendere ulteriori iniziative per controllare l’uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.

    (2)

    Il comitato scientifico per i prodotti di consumo ha inoltre raccomandato che si adottasse una strategia di valutazione della sicurezza generale delle sostanze contenute nelle tinture per capelli, comprendente prescrizioni per testare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli in relazione alla loro potenziale genotossicità/mutagenicità.

    (3)

    Sentito il parere dell’SCCP la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia globale che disciplini le sostanze impiegate nelle tinture per capelli e che obblighi l’industria a sottoporre alla valutazione dell’SCCP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture per capelli.

    (4)

    Le sostanze per le quali non vengono presentati dati aggiornati relativi alla sicurezza, in base ai quali si possano effettuare valutazioni adeguate del rischio, vanno incluse nell’allegato II.

    (5)

    Tuttavia le sostanze 4,4’-Diamminodifenilammina e suoi sali; 4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali; N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali; N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali; e Toluene-3,4-diammina e suoi sali sono attualmente elencate con i numeri di riferimento 8 e 9 nell’allegato III, parte 1, come voci generiche. Tali sostanze andrebbero quindi espressamente cancellate dalle voci generali dell’allegato III. È opportuno elencarle invece nell’allegato II. Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati in questione.

    (6)

    La direttiva 76/768/CEE va quindi modificata di conseguenza.

    (7)

    I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati II e III della direttiva 76/768/CEE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 18 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

    Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 18 giugno 2008. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto nazionale adottate nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 29 agosto 2007.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/22/CE della Commissione (GU L 101 del 18.4.2007, pag. 11).

    (2)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.


    ALLEGATO

    La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:

    1)

    all’allegato II vengono aggiunti i numeri d’ordine da 1244 a 1328:

    N. d’ordine

    Denominazione chimica/denominazione INCI

    «1244

    1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene (n. CAS 1124-09-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1245

    2,6-Diidrossi-4-metilpiridina (n. CAS 4664-16-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1246

    5-Idrossi-1,4-benzodiossano (n. CAS 10288-36-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1247

    3,4-Metilendiossifenolo (n. CAS 533-31-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1248

    3,4-Metilendiossianilina (n. CAS 14268-66-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1249

    Idrossipiridinone (n. CAS 822-89-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1250

    3-Nitro-4-amminofenossietanolo (n. CAS 50982-74-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1251

    2-metossi-4-nitrofenolo (n. CAS 3251-56-7) (4-Nitroguaiacolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1252

    C.I. Acid Black 131 (n. CAS 12219-01-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1253

    1,3,5-Triidrossibenzene (n. CAS 108-73-6) (Floroglucinolo) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1254

    1,2,4- Triacetato di benzene (n. CAS 613-03-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1255

    Etanolo, 2,2’-imminobis-, prodotti di reazione con epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (n. CAS 68478-64-8) (n. CAS 158571-58-5) (HC Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1256

    N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di reazione con epicloridrina e monoetanolammina (n. CAS 158571-57-4) (HC Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1257

    Acido 4-amminobenzensolfonico (n. CAS 121-57-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1258

    Acido 3,3’-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immino))bis(6-(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1259

    3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-1,2-(o 1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1260

    2,2’-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fenil)immino)bisetanolo (n. CAS 23355-64-8) (Disperse Brown 1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1261

    Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fenil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1262

    2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3-ossobutanammide (n. CAS 13515-40-7) (Pigment Yellow 73) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1263

    2,2’-[(3,3’-Dicloro[1,1’-bifenil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (n. CAS 6358-85-6) (Pigment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1264

    Acido 2,2’-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossifenil)azo]benzensolfonico) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1265

    2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftalenil)azo)-1H-pirimidina (n. CAS 4197-25-5) (Solvent Black 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1266

    Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato-2)naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1267

    Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4-idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1268

    (μ-[[7,7’-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-metilsolfamoil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato))(6-)))dicuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1269

    Acido 3-[(4-acetilammino)fenil)azo]-4-idrossi-7-[[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammino]carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1270

    Acido 2-naftalensolfonico, 7,7’-(carbonildiimmino)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fenil)azo)- (n. CAS 25188-41-4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1271

    Etanamminio, N-(4-[bis[4-(dietilammino)fenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1272

    3H-Indolio, 2-[[(4-metossifenil)metilidrazono]metil]-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1273

    3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)etenil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1274

    Nigrosina solubile in alcool (n. CAS 11099-03-9) (Solvent Black 5), se usata come sostanza nelle tinture per capelli

    1275

    Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- (n. CAS 47367-75-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1276

    Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1277

    6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochinolin-1,3(2H)-dione (n. CAS 2478-20-8) (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1278

    1-Ammino-4-((4-((dimetilammino)metil)fenil)ammino)antrachinone (n. CAS 12217-43-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1279

    Acido laccaico (CI Natural Red 25) (n. CAS 60687-93-6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1280

    Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammino]-2-(fenilammino)-, (n. CAS 15347-52-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1281

    4-[(4-nitrofenil)azo)anilina (n. CAS 730-40-5) (Disperse Orange 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1282

    4-Nitro-m-fenilendiammina (n. CAS 5131-58-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1283

    1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (n. CAS 1220-94-6) (Disperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1284

    N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 2973-21-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1285

    N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (n. CAS 56932-44-6) (HC Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1286

    N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiammina (n. CAS 56932-45-7) (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1287

    2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina (n. CAS 57524-53-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1288

    N,N’-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 10228-03-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1289

    3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammino)propan-1,2-diolo (n. CAS 93633-79-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1290

    Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (n. CAS 2788-74-1) (N-Etil-3-Nitro PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1291

    (8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]trimetilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n. CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown 17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1292

    5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H-1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1293

    m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, (n. CAS 495-54-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1294

    1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1295

    Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4-idrossi-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1296

    4,4’-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3-benzendiammina] (n. CAS 4482-25-1) (Basic Brown 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1297

    Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1298

    Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fenil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1299

    Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilmetilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1300

    9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4-(metilammino)- (n. CAS 86722-66-9) e suoi derivati e sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1301

    1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (n. CAS 2872-48-2) (Disperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1302

    1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachinone (n. CAS 3179-90-6) (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1303

    1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1304

    N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3-oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (n. CAS 66612-11-1) (HC Yellow n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1305

    [6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil-3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (n. CAS 56330-88-2) (HC Red n. 9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1306

    Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1307

    4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1308

    5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina (n. CAS 104333-03-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1309

    4,4’-Diamminodifenilammina (n. CAS 537-65-5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1310

    4-Dietilammino-o-toluidina (n. CAS 148-71-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1311

    N,N-Dietil-p-fenilendiammina (n. CAS 93-05-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1312

    N,N-Dimetil-p-fenilendiammina (n. CAS 99-98-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1313

    Toluene-3,4-Diammina (n. CAS 496-72-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1314

    2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo (n. CAS 141614-05-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1315

    6-Ammino-o-cresolo (n. CAS 17672-22-9) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1316

    Idrossietilamminometil-p-amminofenolo (n. CAS 110952-46-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1317

    2-Ammino-3-nitrofenolo (n. CAS 603-85-0) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1318

    2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina (n. CAS 50610-28-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1319

    2-Nitro-p-fenilendiammina (n. CAS 5307-14-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1320

    Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina (n. CAS 122252-11-3) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1321

    6-Nitro-2,5-piridindiammina (n. CAS 69825-83-8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1322

    Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1323

    Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronaftalen-1-solfonico (n. CAS 16279-54-2) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1324

    3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan-1,2-diolo (n. CAS 104333-00-8) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1325

    2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (n. CAS 59320-13-7) (HC Yellow n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1326

    3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 173994-75-7) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1327

    3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammino]-1,2-Propandiolo (n. CAS 114087-41-1) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

    1328

    Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(etilammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli»

    2)

    l’allegato III è modificato come segue:

    a)

    la parte 1 è modificata come segue:

    i)

    nella colonna b del numero d’ordine 8, il testo «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato» viene sostituito dal testo seguente: «p-Fenilendiammina, suoi derivati per sostituzione dell’azoto e suoi sali; derivati per sostituzione dell’azoto dell’o-fenilendiammina, ad eccezione di quelli che figurano altrove nel presente allegato e ai numeri d’ordine 1309, 1311 e 1312 nell’allegato II»;

    ii)

    nella colonna b del numero d’ordine 9, il testo «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell’azoto e loro sali ad eccezione della sostanza N. 364 nell’allegato II» è sostituito dal testo seguente: «Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell’azoto e loro sali ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri d’ordine 364, 1310 e 1313 nell’allegato II»;

    b)

    nella parte 2 sono cancellati i numeri d’ordine 1, 2, 8, 13, 15, 30, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53 e 54.


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