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Documento 32007R0952

Regolamento (CE) n. 952/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007 , relativo alla cancellazione della registrazione di una denominazione dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Newcastle Brown Ale (IGP)]

GU L 210 del 10.8.2007, p. 26/27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Estatuto jurídico del documento Vigente

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/952/oj

10.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 210/26


REGOLAMENTO (CE) N. 952/2007 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 2007

relativo alla cancellazione della registrazione di una denominazione dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Newcastle Brown Ale (IGP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), e in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento succitato, la domanda del Regno Unito di cancellazione della registrazione della denominazione «Newcastle Brown Ale» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2).

(2)

Non essendo stata notificata alla Commissione nessuna dichiarazione d'opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la registrazione di tale denominazione deve essere cancellata.

(3)

Alla luce di tali elementi, tale denominazione deve altresì essere cancellata dal «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette».

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La registrazione della denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è cancellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, p. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU C 280 del 18.11.2006, pag. 13.


ALLEGATO

Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:

Classe 2.1

Birra

REGNO UNITO

Newcastle Brown Ale (IGP)


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