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Documento 32007R0952
Commission Regulation (EC) No 952/2007 of 9 August 2007 cancelling a registration of a name in the Register of protected designations of origin and protected geographical indications (Newcastle Brown Ale (PGI))
Regolamento (CE) n. 952/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007 , relativo alla cancellazione della registrazione di una denominazione dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Newcastle Brown Ale (IGP)]
Regolamento (CE) n. 952/2007 della Commissione, del 9 agosto 2007 , relativo alla cancellazione della registrazione di una denominazione dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Newcastle Brown Ale (IGP)]
GU L 210 del 10.8.2007, p. 26/27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
Vigente
10.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 210/26 |
REGOLAMENTO (CE) N. 952/2007 DELLA COMMISSIONE
del 9 agosto 2007
relativo alla cancellazione della registrazione di una denominazione dal Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Newcastle Brown Ale (IGP)]
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), e in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento succitato, la domanda del Regno Unito di cancellazione della registrazione della denominazione «Newcastle Brown Ale» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Non essendo stata notificata alla Commissione nessuna dichiarazione d'opposizione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la registrazione di tale denominazione deve essere cancellata. |
(3) |
Alla luce di tali elementi, tale denominazione deve altresì essere cancellata dal «Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette». |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche e le denominazioni d’origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La registrazione della denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è cancellata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, p. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU C 280 del 18.11.2006, pag. 13.
ALLEGATO
Prodotti alimentari di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 510/2006:
Classe 2.1 |
— |
Birra |
REGNO UNITO
Newcastle Brown Ale (IGP)