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Document 32007D0474

    2007/474/CE: Decisione della Commissione, del 4 luglio 2007 , relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice [notificata con il numero C(2007) 3186]

    GU L 179 del 7.7.2007, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/474/oj

    7.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 179/53


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 luglio 2007

    relativa all’assegnazione al Portogallo di giorni aggiuntivi in mare nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice

    [notificata con il numero C(2007) 3186]

    (Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

    (2007/474/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare il punto 9 dell’allegato IIB,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’allegato IIB, punto 7, del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica il numero massimo di giorni in cui le navi comunitarie di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 m recanti a bordo reti da traino con maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 60 mm o palangari di fondo possono essere presenti nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice, quali definite al punto 1 dell’allegato IIB, nel periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008.

    (2)

    L’allegato IIB, punto 9, consente alla Commissione di assegnare un numero aggiuntivo di giorni in mare in cui una nave può trovarsi nella zona geografica detenendo a bordo i suddetti attrezzi da pesca, sulla base della cessazione definitiva delle attività di pesca a decorrere dal 1o gennaio 2004.

    (3)

    In data 10 ottobre 2006, 14 novembre 2006 e 12 marzo 2007, il Portogallo ha presentato dati che dimostrano che le navi che hanno cessato l’attività dal 1o gennaio 2004 hanno esercitato, rispettivamente, il 9,61 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 da navi portoghesi presenti nella zona geografica e recanti a bordo reti da traino con maglie di dimensione pari o superiore a 32 mm, il 6,75 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 da navi portoghesi presenti nella zona geografica e recanti a bordo reti da imbrocco con maglie di dimensioni pari o superiori a 60 mm e il 14,12 % dello sforzo di pesca esercitato nel 2003 da navi portoghesi presenti nella zona geografica e recanti a bordo palangari di fondo.

    (4)

    Alla luce dei dati presentati e tenuto conto del metodo di calcolo descritto al punto 9.1 dell’allegato IIB, è opportuno assegnare al Portogallo, per il periodo dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, 21 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo attrezzi del raggruppamento 3 a), 15 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo attrezzi del raggruppamento 3 b) e 30 giorni aggiuntivi in mare per le navi recanti a bordo attrezzi del raggruppamento 3 c).

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    1.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Portogallo e recante a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 3, lettera a), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007, che non sia soggetta ad una delle condizioni speciali enumerate al punto 7.1 di detto allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice, quale stabilito nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 237 giorni all’anno.

    2.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Portogallo e recante a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 3, lettera b), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007, che non sia soggetta ad una delle condizioni speciali enumerate al punto 7.1 di detto allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice, quale stabilito nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 231 giorni all’anno.

    3.   Il numero massimo di giorni in cui una nave da pesca battente bandiera del Portogallo e recante a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 3, lettera c), dell’allegato IIB del regolamento (CE) n. 41/2007, che non sia soggetta ad una delle condizioni speciali enumerate al punto 7.1 di detto allegato, può essere presente nelle divisioni CIEM VIIIc e IXa ad esclusione del Golfo di Cadice, quale stabilito nella tabella I del suddetto allegato, è portato a 246 giorni all’anno.

    Articolo 2

    La Repubblica del Portogallo è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2007.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1.


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