Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0436

2007/436/CE,Euratom: Decisione del Consiglio, del 7 giugno 2007 , relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

GU L 163 del 23.6.2007, p. 17–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/436/oj

23.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 163/17


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 giugno 2007

relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee

(2007/436/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 269,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 173,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere della Corte dei conti (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (3),

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 15 e il 16 dicembre 2005, ha concluso fra l’altro che il sistema delle risorse proprie dovrebbe essere ispirato all’obiettivo generale di equità e dovrebbe pertanto garantire, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Fontainebleau del 1984, che nessuno Stato membro si faccia carico di un onere di bilancio eccessivo rispetto alla propria prosperità relativa. Di conseguenza, tale sistema dovrebbe introdurre disposizioni per determinati Stati membri.

(2)

Il sistema di risorse proprie della Comunità deve garantire risorse adeguate per il corretto sviluppo delle politiche della Comunità, ferma restando la necessità di una rigorosa disciplina di bilancio.

(3)

Ai fini della presente decisione, il reddito nazionale lordo (RNL) dovrebbe essere definito come l’RNL annuo a prezzi di mercato, determinato dalla Commissione in applicazione del sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (di seguito «SEC 95») a norma del regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio (4).

(4)

In considerazione del passaggio dal SEC 79 al SEC 95 per quanto riguarda il bilancio e le risorse proprie e al fine di mantenere immutato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità, la Commissione ha ricalcolato, a norma dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (5), il massimale delle risorse proprie e il massimale degli stanziamenti per impegni, espressi con due decimali, sulla base della formula prevista da detto articolo. Il 28 dicembre 2001 la Commissione ha comunicato i nuovi massimali al Consiglio e al Parlamento europeo. Il massimale delle risorse proprie è stato fissato all’1,24 % dell’RNL totale degli Stati membri a prezzi di mercato, mentre per gli stanziamenti per impegni è stato previsto un massimale dell’1,31 % dell’RNL totale degli Stati membri. Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che tali massimali dovrebbero essere mantenuti ai livelli attuali.

(5)

Al fine di mantenere immutato l’importo delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Comunità, è opportuno adeguare tali massimali, espressi in percentuale dell’RNL, in caso di modifiche del SEC 95 che comportino un cambiamento significativo nel livello dell’RNL.

(6)

A seguito dell’attuazione nel diritto dell’Unione europea degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, non vi è più alcuna differenza sostanziale tra dazi agricoli e dazi doganali. È pertanto opportuno rimuovere tale distinzione dal contesto del bilancio generale dell’Unione europea.

(7)

Ai fini della trasparenza e della semplicità il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’aliquota uniforme di prelievo della risorsa dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) è fissata allo 0,30 %.

(8)

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia devono beneficiare di aliquote di prelievo dell’IVA ridotte durante il periodo 2007-2013 e che nello stesso periodo i Paesi Bassi e la Svezia devono beneficiare di riduzioni lorde dei loro contributi annui basati sull’RNL.

(9)

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che il meccanismo di correzione a favore del Regno Unito deve restare insieme al finanziamento ridotto della correzione di cui beneficiano l’Austria, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia. Dopo un periodo di introduzione graduale fra il 2009 e il 2011, tuttavia, il Regno Unito dovrà partecipare integralmente al finanziamento dei costi dell’allargamento, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, e la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia. Il calcolo della correzione a favore del Regno Unito deve pertanto essere adeguato escludendo progressivamente le spese ripartite fra gli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per le spese agricole e di sviluppo rurale di cui sopra. Il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla riduzione della spesa ripartita non dovrà superare 10,5 miliardi di EUR a prezzi 2004 nel periodo 2007-2013. In caso di ulteriori allargamenti prima del 2013, fatta eccezione per l’adesione di Bulgaria e Romania, l’importo sarà adeguato di conseguenza.

(10)

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha concluso che l’articolo 4, lettera f), secondo comma, della decisione 2000/597/CE, Euratom relativo all’esclusione delle spese annue di preadesione nei paesi in via di adesione dal calcolo della correzione a favore del Regno Unito non dovrà più essere applicato alla fine del 2013.

(11)

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha invitato la Commissione a procedere a un riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese dell’UE, compresa la politica agricola comune (PAC), e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, da presentare nel 2008/2009.

(12)

Dovrebbero essere fissate le disposizioni necessarie per garantire la transizione dal regime previsto dalla decisione 2000/597/CE, Euratom a quello introdotto dalla presente decisione.

(13)

Il Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre 2005 ha previsto che la presente decisione prenda effetto il 1o gennaio 2007,

HA ADOTTATO LE PRESENTI DISPOSIZIONI, DI CUI RACCOMANDA L’ADOZIONE AGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

Alle Comunità sono attribuite le risorse proprie secondo le modalità fissate negli articoli che seguono allo scopo di garantire il finanziamento del bilancio generale dell’Unione europea come previsto dall’articolo 269 del trattato che istituisce la Comunità europea (di seguito «il trattato CE») e dall’articolo 173 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica (di seguito «il trattato Euratom»).

Fatte salve altre entrate, il bilancio generale dell’Unione europea è integralmente finanziato da risorse proprie delle Comunità.

Articolo 2

1.   Costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti:

a)

da prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni delle Comunità sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

b)

fatto salvo il paragrafo 4, secondo comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme, valida per tutti gli Stati membri, agli imponibili IVA armonizzati, determinati secondo regole comunitarie. L’imponibile da prendere in considerazione a tal fine è limitato al 50 % dell’RNL di ciascuno Stato membro, come stabilito al paragrafo 7;

c)

fatto salvo il paragrafo 5, secondo comma, dall’applicazione di un’aliquota uniforme — che sarà fissata secondo la procedura di bilancio, tenuto conto del totale di tutte le altre entrate — alla somma degli RNL di tutti gli Stati membri.

2.   Costituiscono inoltre risorse proprie iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea le entrate provenienti da altre imposte eventualmente istituite, nell’ambito di una politica comune, ai sensi del trattato CE o del trattato Euratom, a condizione che sia stata portata a termine la procedura di cui all’articolo 269 del trattato CE o quella di cui all’articolo 173 del trattato Euratom.

3.   Gli Stati membri trattengono, a titolo di spese di riscossione, il 25 % degli importi di cui al paragrafo 1, lettera a).

4.   L’aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera b), è fissata allo 0,30 %.

Limitatamente al periodo 2007-2013, l’aliquota di prelievo della risorsa IVA per l’Austria è fissata allo 0,225 %, per la Germania allo 0,15 % e per i Paesi Bassi e la Svezia allo 0,10 %.

5.   L’aliquota uniforme di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica all’RNL di ciascuno Stato membro.

Limitatamente al periodo 2007-2013, i Paesi Bassi beneficiano di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 605 milioni di EUR e la Svezia di una pari a 150 milioni di EUR, espresse a prezzi 2004. Tali importi sono adeguati a prezzi correnti applicando l’ultimo deflatore PIL per l’UE espresso in euro, come previsto dalla Commissione, disponibile al momento della preparazione del progetto preliminare di bilancio. Le riduzioni lorde sono applicate previo calcolo della correzione a favore del Regno Unito e del suo finanziamento, come indicato negli articoli 4 e 5 della presente decisione e non hanno alcun impatto su di essa.

6.   Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato ancora adottato, le aliquote IVA e l’aliquota RNL esistenti continuano ad applicarsi fino all’entrata in vigore delle nuove aliquote.

7.   Ai fini della presente decisione, per RNL si intende l’RNL dell’anno ai prezzi di mercato fornito dalla Commissione in applicazione del SEC 95, ai sensi del regolamento (CE) n. 2223/96.

Qualora modifiche del SEC 95 determinassero cambiamenti significativi dell’RNL fornito dalla Commissione, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, dopo aver consultato il Parlamento europeo, decide se tali modifiche sono applicabili ai fini della presente decisione.

Articolo 3

1.   L’importo totale delle risorse proprie attribuito alle Comunità per gli stanziamenti annuali per pagamenti non può superare l’1,24 % del totale degli RNL degli Stati membri.

2.   L’importo totale degli stanziamenti annuali per impegni iscritti nel bilancio generale dell’Unione europea non può superare l’1,31 % della somma degli RNL degli Stati membri.

Si mantiene una correlazione ordinata tra stanziamenti per impegni e stanziamenti di pagamento per garantirne la compatibilità e consentire di rispettare il massimale di cui al paragrafo 1 negli anni successivi.

3.   Nell’ipotesi di modifiche del SEC 95 che diano luogo a variazioni significative dell’RNL utilizzato ai fini della presente decisione, i massimali per gli stanziamenti per pagamenti e per impegni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono ricalcolati dalla Commissione sulla base della seguente formula:

Formula

dove t è l’ultimo anno completo per cui sono disponibili dati in base al regolamento (CE, Euratom) n. 1287/2003 del Consiglio, del 15 luglio 2003, relativo all’armonizzazione del reddito nazionale lordo ai prezzi di mercato (regolamento RNL) (6).

Articolo 4

1.   Una correzione degli squilibri di bilancio è accordata al Regno Unito.

L’entità della correzione è determinata:

a)

calcolando la differenza esistente nel corso dell’esercizio precedente, tra:

la parte in percentuale del Regno Unito nella somma degli imponibili IVA non ridotti, e

la parte in percentuale del Regno Unito nel totale della spesa ripartita;

b)

moltiplicando la differenza così ottenuta per il totale della spesa ripartita;

c)

moltiplicando il risultato di cui alla lettera b) per 0,66;

d)

detraendo dal risultato ottenuto alla lettera c) gli effetti che risultano, per il Regno Unito, dal passaggio all’IVA ridotta e ai versamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), vale a dire sottraendo la differenza fra:

quanto il Regno Unito avrebbe dovuto versare per gli importi finanziati con le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), se l’aliquota uniforme IVA fosse stata applicata agli imponibili IVA non ridotti, e

i versamenti del Regno Unito di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c);

e)

detraendo dal risultato di cui alla lettera d) i guadagni netti risultanti per il Regno Unito dall’aumento della percentuale delle risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), trattenute dagli Stati membri a titolo di copertura delle spese di riscossione e delle spese correlate;

f)

calcolando, al momento di ciascun singolo allargamento dell’UE, un aggiustamento del risultato di cui alla lettera e), in modo da ridurre la compensazione, garantendo con ciò che la spesa non compensata prima dell’allargamento rimanga tale. Tale aggiustamento è effettuato riducendo il totale della spesa ripartita di un importo pari alla spesa annua di preadesione dei paesi in via di adesione. Tutti gli importi così calcolati sono riportati agli esercizi seguenti e sono adeguati ogni anno applicando l’ultimo deflatore PIL disponibile per l’UE espresso in euro, come previsto dalla Commissione. La presente lettera cessa di essere applicata a partire dalla correzione da iscrivere in bilancio per la prima volta nel 2014;

g)

adeguando il calcolo, mediante una detrazione dalla spesa ripartita totale della spesa ripartita totale degli Stati membri che hanno aderito all’UE dopo il 30 aprile 2004, fatta eccezione per i pagamenti diretti nel settore agricolo e le spese connesse al mercato, nonché la parte delle spese per lo sviluppo rurale originate dal FEAOG, sezione Garanzia.

La riduzione è introdotta progressivamente in base al calendario qui di seguito:

Correzione a favore del Regno Unito da iscrivere in bilancio per la prima volta nell’anno

Percentuale delle spese connesse all’allargamento (come definite qui sopra) da escludere dal calcolo della correzione a favore del Regno Unito

2009

20

2010

70

2011

100

2.   Durante il periodo 2007-2013 il contributo supplementare del Regno Unito risultante dalla riduzione della spesa ripartita di cui al paragrafo 1, lettera g), non supera i 10,5 miliardi di EUR a prezzi 2004. Ogni anno i servizi della Commissione verificano se l’adeguamento cumulato della correzione supera tale importo. Ai fini del presente calcolo, gli importi a prezzi correnti sono convertiti a prezzi 2004 applicando l’ultimo deflatore PIL disponibile per l’UE espresso in euro, come previsto dalla Commissione. Se si supera il massimale di 10,5 miliardi di EUR il contributo del Regno Unito è ridotto di conseguenza.

In caso di ulteriori allargamenti prima del 2013, il massimale di 10,5 miliardi di EUR è adeguato di conseguenza verso l’alto.

Articolo 5

1.   L’onere finanziario della correzione è assunto dagli altri Stati membri secondo le modalità seguenti:

a)

la ripartizione dell’onere è inizialmente calcolata in funzione della parte rispettiva degli Stati membri nei versamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), ad esclusione del Regno Unito e senza tenere conto delle riduzioni lorde dei contributi basati sull’RNL dei Paesi Bassi e della Svezia di cui all’articolo 2, paragrafo 5;

b)

essa è in seguito adeguata in modo da limitare la partecipazione finanziaria dell’Austria, della Germania, dei Paesi Bassi e della Svezia ad un quarto delle quote normali risultanti da questo calcolo.

2.   La correzione è accordata al Regno Unito mediante riduzione dei suoi versamenti risultanti dall’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c). L’onere finanziario assunto dagli altri Stati membri è aggiunto ai rispettivi versamenti risultanti dall’applicazione, per ciascuno Stato membro, dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

3.   La Commissione procede ai calcoli necessari per l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 5, dell’articolo 4 e del presente articolo.

4.   Se all’inizio dell’esercizio il bilancio non è stato adottato, continuano a venire applicati la correzione accordata al Regno Unito e l’onere finanziario assunto dagli altri Stati membri iscritti nell’ultimo bilancio definitivamente adottato.

Articolo 6

Le entrate di cui all’articolo 2 sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio generale dell’Unione europea.

Articolo 7

L’eventuale eccedenza delle entrate delle Comunità sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio è riportata all’esercizio successivo.

Articolo 8

1.   Le risorse proprie delle Comunità di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), sono riscosse dagli Stati membri ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, eventualmente adattate alle esigenze della normativa comunitaria.

La Commissione procede, ad intervalli regolari, all’esame delle disposizioni nazionali che le sono comunicate dagli Stati membri, comunica agli Stati membri gli adattamenti che ritiene necessari per garantire che esse siano conformi alle normative comunitarie e riferisce all’autorità di bilancio.

Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione le risorse di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2.   Secondo le procedure di cui all’articolo 279, paragrafo 2, del trattato CE, e all’articolo 183 del trattato Euratom, il Consiglio adotta le disposizioni necessarie all’attuazione della presente decisione, nonché quelle relative al controllo della riscossione, alla messa a disposizione della Commissione e al versamento delle entrate di cui agli articoli 2 e 5.

Articolo 9

Nel quadro del riesame generale e approfondito che tenga conto di tutti gli aspetti relativi alle spese dell’UE, compresa la PAC, e alle risorse, inclusa la correzione per il Regno Unito, che presenterà nel 2008/2009, la Commissione avvia un riesame generale del sistema delle risorse proprie.

Articolo 10

1.   Fatto salvo il paragrafo 2, la decisione 2000/597/CE, Euratom è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2007. Ogni riferimento alla decisione del Consiglio 70/243/CECA, CEE, Euratom, del 21 aprile 1970, relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità (7), alla decisione 85/257/CEE, Euratom del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (8), alla decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (9), alla decisione 94/728/CE, Euratom del Consiglio, del 31 ottobre 1994, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (10), o alla decisione 2000/597/CE, Euratom deve intendersi fatto alla presente decisione.

2.   Gli articoli 2, 4 e 5 della decisione 88/376/CEE, Euratom, della decisione 94/728/CE, Euratom e della decisione 2000/597/CE, Euratom rimangono applicabili al calcolo e agli adeguamenti delle entrate provenienti dall’applicazione di un’aliquota uniforme valida per tutti gli Stati membri all’imponibile IVA determinato in modo uniforme previo livellamento fra il 50 e il 55 % del PNL o dell’RNL di ciascuno Stato membro, a seconda dell’esercizio di riferimento, e al calcolo della correzione degli squilibri di bilancio accordata al Regno Unito per gli esercizi dal 1988 al 2006.

3.   Gli Stati membri continuano a trattenere, a titolo di spese di riscossione, il 10 % degli importi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), che avrebbero dovuto mettere a disposizione anteriormente al 28 febbraio 2001 conformemente alle norme comunitarie applicabili.

Articolo 11

La presente decisione è notificata agli Stati membri dal segretario generale del Consiglio.

Gli Stati membri notificano senza indugio al segretario generale del Consiglio l’espletamento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l’adozione della presente decisione.

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo al ricevimento dell’ultima notifica di cui al secondo comma.

Essa prende effetto il 1o gennaio 2007.

Articolo 12

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS


(1)  Parere espresso il 4 luglio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU C 203 del 25.8.2006, pag. 50.

(3)  GU C 309 del 16.12.2006, pag. 103.

(4)  GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1267/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 180 del 18.7.2003, pag. 1).

(5)  GU L 253 del 7.10.2000, pag. 42.

(6)  GU L 181 del 19.7.2003, pag. 1.

(7)  GU L 94 del 28.4.1970, pag. 19.

(8)  GU L 128 del 14.5.1985, pag. 15.

(9)  GU L 185 del 15.7.1988, pag. 24.

(10)  GU L 293 del 12.11.1994, pag. 9.


Top