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Document 32007L0008

Direttiva 2007/8/CE della Commissione, del 20 febbraio 2007 , che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 63 del 1.3.2007, p. 9–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/8/oj

1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 63/9


DIRETTIVA 2007/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui (QMR) dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto, se del caso, anche delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.

(2)

Le QMR di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le QMR sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

(3)

La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere le QMR attuali per il fosfamidone ed il mevinfos sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione delle QMR comunitarie. Tali proposte sono state sottoposte all’esame della Commissione.

(4)

L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (4). È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.

(5)

Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori ai suddetti antiparassitari attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.

(6)

I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.

(7)

Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE.

(8)

Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative al fosfamidone e al mevinfos sono soppresse.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2)  GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

(3)  GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

(4)  Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari

Quantità massime in mg/kg

«Fosfamidone

0,01 (1)

Cereali

Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)

0,01 (1)

Cereali


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le colonne seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)

Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui

Fosfamidone

Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)

«1.

Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio

0,01 (1)

0,01 (1)

I)

AGRUMI

 

 

Pompelmi

 

 

Limoni

 

 

Limette

 

 

Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)

 

 

Arance

 

 

Pomeli

 

 

Altro

 

 

II)

FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)

 

 

Mandorle

 

 

Noci del Brasile

 

 

Noci di acagiù

 

 

Castagne e marroni

 

 

Noci di cocco

 

 

Nocciole

 

 

Noci del Queensland

 

 

Noci di pecàn

 

 

Pinoli

 

 

Pistacchi

 

 

Noci comuni

 

 

Altro

 

 

III)

POMACEE

 

 

Mele

 

 

Pere

 

 

Cotogne

 

 

Altro

 

 

IV)

DRUPACEE

 

 

Albicocche

 

 

Ciliegie

 

 

Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)

 

 

Prugne

 

 

Altro

 

 

V)

BACCHE E PICCOLA FRUTTA

 

 

a)

Uve da tavola e da vino

 

 

Uve da tavola

 

 

Uve da vino

 

 

b)

Fragole (escluse le fragole selvatiche)

 

 

c)

Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)

 

 

More

 

 

More di rovo

 

 

More-lamponi

 

 

Lamponi

 

 

Altro

 

 

d)

Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)

 

 

Mirtilli neri

 

 

Mirtilli rossi

 

 

Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)

 

 

Uvaspina

 

 

Altro

 

 

e)

Bacche e frutti selvatici

 

 

VI)

FRUTTA VARIA

 

 

Avocadi

 

 

Banane

 

 

Datteri

 

 

Fichi

 

 

Kiwi

 

 

Kumquat

 

 

Litchi

 

 

Manghi

 

 

Olive (da tavola)

 

 

Olive (da olio)

 

 

Papaia

 

 

Frutti della passione

 

 

Ananassi

 

 

Melagrane

 

 

Altro

 

 

2.

Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

0,01 (1)

0,01 (1)

I)

ORTAGGI A RADICE E TUBERO

 

 

Barbabietole

 

 

Carote

 

 

Manioca

 

 

Sedani-rapa

 

 

Rafano

 

 

Topinambur

 

 

Pastinaca

 

 

Prezzemolo a grossa radice

 

 

Ravanelli

 

 

Salsefrica o barba di becco

 

 

Patate dolci

 

 

Navoni-rutabaga

 

 

Rape

 

 

Igname

 

 

Altro

 

 

II)

ORTAGGI A BULBO

 

 

Agli

 

 

Cipolle

 

 

Scalogni

 

 

Cipolline

 

 

Altro

 

 

III)

ORTAGGI A FRUTTO

 

 

a)

Solanacee

 

 

Pomodori

 

 

Peperoni

 

 

Melanzane

 

 

Gombo

 

 

Altro

 

 

b)

Cucurbitacee con buccia commestibile

 

 

Cetrioli

 

 

Cetriolini

 

 

Zucchine

 

 

Altro

 

 

c)

Cucurbitacee con buccia non commestibile

 

 

Meloni

 

 

Zucche

 

 

Cocomeri

 

 

Altro

 

 

d)

Granturco dolce

 

 

IV)

CAVOLI

 

 

a)

Cavoli a infiorescenza

 

 

Cavoli broccoli (compresi i calabresi)

 

 

Cavolfiori

 

 

Altro

 

 

b)

Cavoli a testa

 

 

Cavoletti di Bruxelles

 

 

Cavoli cappucci

 

 

Altro

 

 

c)

Cavoli a foglia

 

 

Cavoli cinesi

 

 

Cavoli ricci

 

 

Altro

 

 

d)

Cavoli rapa

 

 

V)

ORTAGGI A FOGLIA ED ERBE FRESCHE

 

 

a)

Lattughe e simili

 

 

Crescione

 

 

Dolcetta

 

 

Lattuga

 

 

Scarola (indivia a foglie larghe)

 

 

Rucola

 

 

Foglie e steli di brassica

 

 

Altro

 

 

b)

Spinaci e simili

 

 

Spinaci

 

 

Bietole da foglia e da costa

 

 

Altro

 

 

c)

Crescione acquatico

 

 

d)

Cicoria Witloof

 

 

e)

Erbe

 

 

Cerfoglio

 

 

Erba cipollina

 

 

Prezzemolo

 

 

Foglie di sedano

 

 

Altro

 

 

VI)

LEGUMI (freschi)

 

 

Fagioli (non sgranati)

 

 

Fagioli (senza baccello)

 

 

Piselli (non sgranati)

 

 

Piselli (sgranati)

 

 

Altro

 

 

VII)

ORTAGGI A STELO (freschi)

 

 

Asparagi

 

 

Cardi

 

 

Sedani

 

 

Finocchi

 

 

Carciofi

 

 

Porri

 

 

Rabarbaro

 

 

Altro

 

 

VIII)

FUNGHI

 

 

a)

Funghi coltivati

 

 

b)

Funghi selvatici

 

 

3.

Legumi da granella

0,01 (1)

0,01 (1)

Fagioli

 

 

Lenticchie

 

 

Piselli

 

 

Lupini

 

 

Altro

 

 

4.

Semi oleosi

0,01 (1)

0,01 (1)

Semi di lino

 

 

Semi di arachide

 

 

Semi di papavero

 

 

Semi di sesamo

 

 

Semi di girasole

 

 

Semi di colza

 

 

Semi di soia

 

 

Semi di senape

 

 

Semi di cotone

 

 

Semi di canapa

 

 

Altro

 

 

5.

Patate

0,01 (1)

0,01 (1)

Patate precoci

 

 

Patate tardive

 

 

6.

Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o altrimenti lavorati, di Camellia sinensis)

0,02 (1)

0,02 (1)

7.

Luppolo (essiccato), compresi i panelli di luppolo e polvere non concentrata

0,02 (1)

0,02 (1)


(1)  Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


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