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Document 32007D0119

2007/119/CE: Decisione della Commissione, del 16 febbraio 2007 , che modifica le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE relativamente al marchio di identificazione da apporre alle carni fresche di pollame [notificata con il numero C(2007) 431] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 51 del 20.2.2007, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 266–268 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/119(1)/oj

20.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 51/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2007

che modifica le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE relativamente al marchio di identificazione da apporre alle carni fresche di pollame

[notificata con il numero C(2007) 431]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/119/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili agli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (3), in particolare l'articolo 66, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia virale contagiosa del pollame e dei volatili che provoca mortalità e alterazioni e può assumere rapidamente un carattere epizootico tale da costituire una grave minaccia per la salute pubblica e degli animali e da ridurre notevolmente la redditività degli allevamenti agricoli. Esiste un rischio di trasmissione dell'agente patogeno ai volatili selvatici e di propagazione da un'azienda ad un'altra e da uno Stato membro ad altri Stati membri e a paesi terzi per il tramite del commercio internazionale di volatili vivi o dei prodotti da essi derivati.

(2)

La direttiva 2005/94/CE dispone le misure comunitarie da applicare in presenza di un focolaio di influenza aviaria nel pollame e in altri volatili d'allevamento al fine di evitare la diffusione della patologia. Le misure in questione comprendono la definizione di zone di protezione e il divieto di trasporto delle carni di pollame nelle zone in questione.

(3)

La direttiva 2005/94/CE dispone inoltre alcune deroghe a tale divieto, purché siano rispettate determinate condizioni. Le condizioni in questione comprendono, fra l'altro, che le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e che rechino il marchio di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (4), salvo quanto diversamente disposto conformemente alla direttiva.

(4)

A norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (5), è previsto che un marchio di identificazione sia apposto ad alcune carni di origine animale.

(5)

Il regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 853/2004, (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica i regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 (6), stabilisce misure transitorie volte a consentire l'impiego di marchi nazionali di identificazione per i prodotti di origine animale la cui commercializzazione è consentita solo sul territorio nazionale dello Stato membro in cui essi sono fabbricati.

(6)

La decisione 2006/415/CE della Commissione (7) dispone inoltre alcune restrizioni da applicare alle zone A e B, ivi compreso il divieto di spedire da queste zone prodotti destinati al consumo umano, derivati da selvaggina da piuma selvatica. La decisione dispone tuttavia deroghe dalla restrizione relativa alla spedizione nell'ambito del mercato nazionale di alcune carni e prodotti e preparati derivati, purché siano soddisfatte determinate condizioni che comprendono l'apposizione di un marchio secondo quanto disposto all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(7)

La decisione 2006/416/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, recante alcune misure transitorie relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame o in altri volatili in cattività nella Comunità (8), dispone misure transitorie da applicare nel caso di un'insorgenza della malattia. Le misure comprendono la definizione di zone di protezione nel caso di un'insorgenza della malattia e l'applicazione di alcune misure restrittive a tali zone, ivi compreso il divieto di movimentazione delle carni di pollame. La decisione prevede tuttavia anche deroghe a tale divieto, a talune condizioni, ivi compresa l'apposizione di un marchio alle carni secondo quanto disposto all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(8)

La decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE (9), dispone l'applicazione di alcune misure in caso di insorgenza di un focolaio della malattia negli uccelli selvatici. Le misure comprendono la definizione di zone di controllo e il divieto di spedizione di carni e prodotti e preparati derivati dal pollame e dalla selvaggina da piuma selvatica in tali zone. La decisione dispone tuttavia deroghe al divieto, purché vengano rispettate determinate condizioni, ivi compresa l'apposizione di un marchio alle carni in questione, conformemente a quanto disposto all'allegato II della direttiva 2002/99/CE, ovvero l'apposizione di un marchio nazionale definito conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2076/2005.

(9)

La decisione 2007/118/CE della Commissione, del 16 febbraio 2007, che stabilisce norme dettagliate relative a un marchio d’identificazione alternativo in conformità della direttiva 2002/99/CE del Consiglio (10), prevede la possibilità di apporre un marchio di identificazione alternativo invece del marchio di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE.

(10)

Occorre pertanto modificare le decisioni 2006/415/CE, 2006/416/CE e 2006/563/CE per permettere l'uso del marchio alternativo di identificazione.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione 2006/415/CE

Nella decisione 2006/415/CE, articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In deroga all'articolo 5, lettera b), lo Stato membro interessato può autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente e preparati a base di carne o prodotti a base di carne di selvaggina da piuma selvatica originaria dell'area A o dell'area B, se tali carni sono contrassegnate:

a)

conformemente al marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero

b)

conformemente all'articolo 2 della decisione 2007/118/CE.»

Articolo 2

Modifiche alla decisione 2006/416/CE

Nella decisione 2006/416/CE, articolo 18, paragrafo 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista:

i)

a norma del marchio speciale di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero

ii)

conformemente all'articolo 2 della decisione 2007/118/CE;».

Articolo 3

Modifiche alla decisione 2006/563/CE

La decisione 2006/563/CE è modificata come segue:

1.

all'articolo 6, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

la spedizione dalla zona di controllo di carni fresche, carni tritate, carni separate meccanicamente, preparati e prodotti a base di carne provenienti dalla zona di controllo e selvaggina da piuma selvatica cacciata nella zona in questione;»

2.

l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Articolo 11

Deroghe per carni, carni tritate, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne

1.   In deroga all'articolo 6, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo ai fini della commercializzazione o l'esportazione verso paesi terzi delle seguenti carni:

a)

carni fresche di pollame, ivi compresa carne di selvaggina da piuma d'allevamento, che sia stata:

i)

prodotta conformemente alle disposizioni dell'allegato II e dell'allegato III, sezioni II e III, del regolamento (CE) n. 853/2004; nonché

ii)

controllata conformemente alle disposizioni dell'allegato I, sezioni I, II e III e sezione IV, capo V, punto A.1, e capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004;

b)

carne tritata, preparati a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne contenenti la carne di cui alla lettera a) e prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato III, sezioni V e VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;

c)

prodotti a base di carne che siano stati sottoposti al trattamento contro l'influenza aviaria previsto nell'allegato III, tabella 1, lettera a), b) o c), della direttiva 2002/99/CE;

d)

carni fresche, carni tritate, carni separate meccanicamente provenienti da pollame, da selvaggina da piuma di allevamento e da selvaggina da piuma selvatica cacciata nella zona prima che fosse definita la zona di controllo, nonché preparati e prodotti a base di carne contenenti le carni in questione, prodotti in stabilimenti nella zona di controllo.

2.   In deroga all'articolo 6, lettera e), lo Stato membro interessato può autorizzare la spedizione dalla zona di controllo e la commercializzazione nel mercato nazionale di carni fresche, carni tritate e carni separate meccanicamente provenienti da pollame o selvaggina da piuma d'allevamento originaria della zona di controllo, nonché di preparati e prodotti a base di carne contenenti queste carni, a condizione che tali carni siano conformi alle seguenti disposizioni:

a)

siano identificate:

i)

mediante lo speciale marchio di identificazione di cui all'allegato II della direttiva 2002/99/CE; ovvero

ii)

conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della decisione 2007/118/CE; nonché

b)

siano state ricavate, tagliate, immagazzinate e trasportate separatamente da altre carni di pollame o selvaggina da piuma d'allevamento e non siano state introdotte in preparati o prodotti a base di carne destinati ad altri Stati membri o all'esportazione verso paesi terzi.»

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

(4)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(5)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettificata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(6)  GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1666/2006 (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 47).

(7)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

(8)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 61. Decisione modificata dalla decisione 2007/79/CE (GU L 26 del 2.2.2007, pag. 5).

(9)  GU L 222 del 15.8.2006, pag. 11.

(10)  Cfr. pag. 19 della presente Gazzetta ufficiale.


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