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Document 32007E0106

    Azione comune 2007/106/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2007 , che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

    GU L 46 del 16.2.2007, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 4M del 8.1.2008, p. 77–80 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/106/oj

    16.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 46/55


    AZIONE COMUNE 2007/106/PESC DEL CONSIGLIO

    del 15 febbraio 2007

    che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 14, 18, paragrafo 5 e 23, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2006/124/PESC che proroga il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea in Afghanistan (1) fino al 28 febbraio 2007.

    (2)

    Il 7 giugno 2006 il Consiglio ha approvato la politica dell'Unione europea per la sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa costituita in virtù del titolo V del trattato sull'Unione europea.

    (3)

    In base al riesame dell'azione comune 2006/124/PESC è opportuno prorogare di dodici mesi il mandato del rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE).

    (4)

    L'RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell'articolo 11 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Rappresentante speciale dell'Unione europea

    Il mandato del sig. Francesc VENDRELL quale rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) in Afghanistan è prorogato fino al 29 febbraio 2008.

    Articolo 2

    Obiettivi politici

    Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione europea in Afghanistan. In particolare, l'RSUE:

    1)

    contribuisce all'attuazione della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan nonché delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (ONU) e di altre pertinenti risoluzioni dell'ONU;

    2)

    incoraggia contributi positivi da parte degli attori regionali in Afghanistan e dei paesi limitrofi a favore del processo di pace in Afghanistan, contribuendo in tal modo al consolidamento dello Stato afghano;

    3)

    sostiene il ruolo cardine svolto dall'ONU, in particolare dal rappresentante speciale del Segretario generale; e

    4)

    sostiene le attività del Segretario Generale/Alto Rappresentante (SG/AR) nella regione.

    Articolo 3

    Mandato

    Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:

    a)

    farsi portavoce dei pareri dell'Unione europea sul processo politico facendo al tempo stesso appello ai principi fondamentali convenuti tra l'Afghanistan e la comunità internazionale, in particolare nella dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e nell'accordo con l'Afghanistan;

    b)

    instaurare e mantenere uno stretto contatto con le istituzioni rappresentative afghane, in particolare il governo e il Parlamento, e fornire loro sostegno. Si dovrebbero mantenere contatti anche con altre personalità politiche afghane e altri attori pertinenti sia all'interno sia al di fuori del paese;

    c)

    mantenere uno stretto contatto con le organizzazioni interessate a livello internazionale e regionale, in particolare con i rappresentanti locali dell'ONU;

    d)

    mantenersi in stretto contatto con i paesi limitrofi ed altri paesi interessati della regione, di modo che si possa tener conto, nella politica dell'Unione europea, del loro punto di vista sulla situazione in Afghanistan e dello sviluppo della cooperazione tra tali paesi e l'Afghanistan;

    e)

    informare in merito ai progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi della dichiarazione congiunta UE-Afghanistan e dell'accordo con l'Afghanistan, specie nei seguenti settori:

    buon governo e creazione di istituzioni basate sullo stato di diritto,

    riforme nel settore della sicurezza, inclusa la creazione di istituzioni giudiziarie e di un esercito e di forze di polizia nazionali,

    rispetto dei diritti umani per tutto il popolo afghano, a prescindere da sesso, appartenenza etnica o religione,

    rispetto dei principi democratici, dello stato di diritto, dei diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei diritti delle donne e dei bambini nonché dei principi di diritto internazionale,

    promozione della partecipazione delle donne all'amministrazione pubblica e alla società civile,

    rispetto degli obblighi internazionali dell'Afghanistan, compresa la cooperazione agli sforzi internazionali intesi a combattere il terrorismo, il traffico illecito di droga e la tratta di esseri umani,

    agevolazione dell'assistenza umanitaria e del rientro strutturato dei profughi e degli sfollati;

    f)

    in consultazione con i rappresentanti degli Stati membri e della Commissione, contribuire ad assicurare che l'approccio politico dell'Unione europea si rifletta nella sua azione per lo sviluppo dell'Afghanistan;

    g)

    partecipare attivamente, congiuntamente alla Commissione, al Consiglio comune di sorveglianza e di coordinamento istituito nell'ambito dell'accordo con l'Afghanistan;

    h)

    informare sulla partecipazione dell'Unione europea alle conferenze internazionali sull'Afghanistan e sulle posizioni da essa assunte in tale contesto.

    Articolo 4

    Esecuzione del mandato

    1.   L'RSUE è responsabile dell’esecuzione del mandato, sotto l’autorità e la direzione operativa dell’SG/AR. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

    2.   Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce un orientamento strategico e un apporto politico all'RSUE nell’ambito del mandato.

    Articolo 5

    Finanziamento

    1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE nel periodo dal 1o marzo 2007 al 29 febbraio 2008 è pari a 2 450 000 EUR.

    2.   Le spese finanziate tramite l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano di proprietà della Comunità.

    3.   La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o marzo 2007.

    4.   La presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico nella regione.

    Articolo 6

    Costituzione della squadra

    1.   Nei limiti del suo mandato e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione della squadra in consultazione con la presidenza, assistita dall'SG/AR, e con la piena partecipazione della Commissione. L'RSUE informa la presidenza e la Commissione della composizione definitiva della squadra.

    2.   Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale che operi con l'RSUE. La retribuzione del personale distaccato da uno Stato membro o da un'istituzione dell'Unione europea presso l'RSUE è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione europea interessata.

    3.   Tutti gli impieghi della categoria A non interessati dal comando sono, se del caso, oggetto di pubblicità da parte del Segretariato generale del Consiglio e sono inoltre notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea al fine di reclutare i candidati meglio qualificati.

    4.   I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'RSUE e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 7

    Sicurezza

    1.   L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2001/264/CE del Consiglio, del 19 marzo 2001, che adotta le norme di sicurezza del Consiglio (2), in particolare nella gestione delle informazioni classificate dell'UE.

    2.   L'RSUE, secondo la politica dell'Unione europea sulla sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione europea nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, conformemente al suo mandato ed alla situazione della sicurezza nell'area geografica di sua competenza, per la sicurezza di tutto il personale sotto la sua diretta autorità, in particolare:

    a)

    stabilendo, sulla base di linee guida del Segretariato generale del Consiglio, un piano di sicurezza specifico della missione che contempli le misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali specifiche della missione, la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso la zona della missione e al suo interno, la gestione degli incidenti di sicurezza, nonché un piano di emergenza e di evacuazione;

    b)

    verificando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione europea abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, come richiesto dalle condizioni esistenti nella zona della missione;

    c)

    assicurando che tutti i membri della sua squadra schierati al di fuori dell'Unione europea, compreso il personale assunto a livello locale, abbiano ricevuto un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento del loro arrivo nella zona della missione, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal Segretariato generale del Consiglio alla zona della missione;

    d)

    assicurando che siano attuate le raccomandazioni formulate in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza e presentando all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito della relazione di medio termine e della relazione di esecuzione del mandato;

    e)

    assicurando, ove necessario e nell'ambito delle sue responsabilità in quanto parte della catena di comando, che in tutti gli elementi dell'Unione europea presenti in una o più operazioni di gestione delle crisi nell'area geografica di sua competenza si adotti un'impostazione coerente per quanto riguarda la sicurezza del personale.

    Articolo 8

    Relazioni

    Di norma l'RSUE riferisce personalmente all’SG/AR e al CPS e può riferire anche al pertinente gruppo di lavoro. Relazioni scritte vengono trasmesse periodicamente all’SG/AR, al Consiglio e alla Commissione. Su raccomandazione dell’SG/AR e del CPS, l'RSUE può riferire al Consiglio «Affari generali e relazioni esterne.»

    Articolo 9

    Coordinamento

    Al fine di assicurare la coerenza dell’azione esterna dell’Unione europea, le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle dell’SG/AR, della presidenza e della Commissione. L'RSUE fornisce istruzioni periodiche alle missioni degli Stati membri e alle delegazioni della Commissione. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con la presidenza, la Commissione e i capimissione, i quali si adoperano per assistere l'RSUE nell’esecuzione del suo mandato. L'RSUE mantiene stretti contatti anche con l'RSUE per l'Asia centrale e con attori internazionali e regionali sul campo.

    Articolo 10

    Esame

    L'attuazione della presente azione comune e la coerenza della stessa con altri contributi dell’Unione europea nella regione sono esaminati periodicamente. L'RSUE presenta all'SG/AR, al Consiglio e alla Commissione una relazione sui progressi compiuti entro giugno 2007 e una relazione esauriente sull'esecuzione del suo mandato entro la metà di novembre 2007. Tali relazioni fungono da base per la valutazione della presente azione comune nell'ambito dei pertinenti gruppi di lavoro e da parte del CPS. Nel quadro delle priorità generali in materia di spiegamento, l’SG/AR formula raccomandazioni al CPS in merito alla decisione del Consiglio relativa alla proroga, alla modifica o alla revoca del mandato.

    Articolo 11

    Entrata in vigore

    La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

    Articolo 12

    Pubblicazione

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 febbraio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. SCHÄUBLE


    (1)  GU L 49 del 21.2.2006, pag. 21.

    (2)  GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/952/CE (GU L 346 del 29.12.2005, pag. 18).


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