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Document 32006D0777

2006/777/CE: Decisione della Commissione, del 14 novembre 2006 , relativa ad un contributo finanziario della Commissione destinato all’eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2006 [notificata con il numero C(2006) 5375]

GU L 314 del 15.11.2006, pp. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, pp. 469–470 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/777/oj

15.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 314/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2006

relativa ad un contributo finanziario della Commissione destinato all’eradicazione della peste suina classica in Germania nel 2006

[notificata con il numero C(2006) 5375]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2006/777/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE fissa le procedure relative al contributo finanziario della Comunità per talune spese nel settore veterinario, comprese le misure d’emergenza. Al fine di contribuire a un'eradicazione quanto mai rapida della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese ammissibili sostenute dallo Stato membro.

(2)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità destinato alle misure d’emergenza per l’eradicazione della peste suina classica è sottoposto a quanto fissato dal regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio (2). Tale regolamento si applica ai contributi finanziari della Comunità destinati agli Stati membri per quanto riguarda le spese ammissibili come definite per le misure di eradicazione di talune malattie nelle situazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1 della decisione 90/424/CEE.

(3)

Nel 2006 si sono manifestati in Germania focolai di peste suina classica. La comparsa di questa malattia rappresenta un rischio grave per il bestiame comunitario.

(4)

La decisione 2006/346/CE della Commissione, del 15 maggio 2006, che stabilisce alcune misure di protezione contro la peste suina classica in Germania e abroga la decisione 2006/274/CE (3), prevede che la Germania prenda le misure di protezione necessarie riguardo alla peste suina classica. Tali misure comprendono lo svuotamento sanitario preventivo di tutte le aziende di allevamento di suini che si trovano nella zona di protezione di un focolaio confermato nel comune di Borken, nella Renania settentrionale/Westfalia.

(5)

Pertanto la Germania ha preso tutte le misure d’emergenza necessarie per prevenire la diffusione della peste suina classica.

(6)

Il 12 settembre 2006 la Germania ha fornito le informazioni finanziarie richieste per ottenere il contributo finanziario della Comunità in conformità con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(7)

Le autorità tedesche hanno soddisfatto completamente gli obblighi amministrativi e tecnici che competono loro ai sensi dell’articolo 3 della decisione 90/424/CEE e dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 349/2005.

(8)

Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato all’effettiva esecuzione delle azioni programmate e alla comunicazione da parte delle autorità di tutte le informazioni necessarie entro i termini fissati.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Contributo finanziario della Comunità

1.   Un contributo finanziario della Comunità destinato a coprire i costi relativi alle misure di emergenza adottate per lottare contro la peste suina nel 2006, comprese le misure di cui all’articolo 5, paragrafo 2 della decisione 2006/346/CE, sarà versato alla Germania.

2.   Il contributo finanziario della Comunità ammonta al 50 % delle spese che possono beneficiare del finanziamento comunitario. Esso sarà versato alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 349/2005.

Articolo 2

Modalità di pagamento

Una prima quota di 5 000 000 EUR sarà erogata come parte del contributo finanziario di cui all’articolo 1.

Articolo 3

Destinatario

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/53/CE della Commissione (GU L 29 del 2.2.2006, pag. 37).

(2)  GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

(3)  GU L 128 del 16.5.2006, pag. 10. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/391/CE (GU L 150 del 3.6.2006, pag. 24).


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