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Document 32006R1221

Regolamento (CE) n. 1221/2006 della Commissione, dell' 11 agosto 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

GU L 221 del 12.8.2006, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 371–371 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; abrog. impl. da 32008R0555

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1221/oj

12.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 221/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1221/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33,

considerando quanto segue:

(1)

Gli articoli 45, 59 e 61 del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione (2) fissano alcune date riguardo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione. Data la notevole abbondanza del raccolto della campagna 2005/2006, in alcuni Stati membri vi sono difficoltà materiali a terminare tale distillazione entro i tempi previsti. Occorre pertanto posticipare tali date.

(2)

L’articolo 63 bis del regolamento (CE) n. 1623/2000, relativo alla distillazione del vino in alcole per usi commestibili, stabilisce la percentuale della produzione per la quale i produttori possono partecipare alla distillazione. Occorre determinare tale percentuale per la campagna 2006/2007.

(3)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1623/2000.

(4)

Per garantire la continuità delle operazioni con riguardo ai produttori interessati è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 16 luglio 2006.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue:

1)

all’articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»;

2)

all’articolo 59, il terzo comma è sostituito dal testo seguente:

«In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;

3)

all’articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»;

4)

all’articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l’ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 tale percentuale è fissata al 25 %.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

(2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).


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