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Document 32006R0962
Council Regulation (EC) No 962/2006 of 27 June 2006 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products
Regolamento (CE) n. 962/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (CE) n. 962/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 176 del 30.6.2006, p. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
30.6.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 176/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 962/2006 DEL CONSIGLIO
del 27 giugno 2006
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno soddisfare la domanda comunitaria dei prodotti in questione alle condizioni più vantaggiose. A tal fine, occorrerebbe aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti. |
(2) |
Il volume di un contingente tariffario comunitario autonomo è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale e dovrebbe quindi essere aumentato. |
(3) |
Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
I contingenti tariffari che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
Articolo 2
Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006, il volume del contingente tariffario per il numero d'ordine 09.2986 è fissato a 14 315 tonnellate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL
(1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 151/2006 (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Numero d'ordine |
Codice NC |
Suddivisione Taric |
Descrizione |
Volume contingentale |
Dazio contingentale % |
Periodo contingentale |
||||||
«09.2967 |
7011 20 00 |
30 |
Schermi di vetro aventi una diagonale misurata tra i due angoli esterni di 63 cm ( ± 0.2 cm), una translucidità del 56,8 % ( ± 3 %) e uno spessore di riferimento di 10,16 mm |
150 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2006 |
||||||
09.2976 |
ex 8407 90 10 |
10 |
Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a) o di motofalciatrici della sottovoce 8433 20 10 (1) |
2,5 milioni di unità |
0 |
1.7.2006-30.6.2007 |
||||||
09.2977 |
2926 10 00 |
|
Acrilonitrile |
40 000 tonnellate |
0 |
1.7.-31.12.2006 |
||||||
09.2986 |
ex 3824 90 99 |
76 |
Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:
destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1) |
14 315 tonnellate |
0 |
1.1.-31.12.2006 |
(1) Il controllo dell’uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.»