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Document 32006R0962

    Regolamento (CE) n. 962/2006 del Consiglio, del 27 giugno 2006 , che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

    GU L 176 del 30.6.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/962/oj

    30.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 176/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 962/2006 DEL CONSIGLIO

    del 27 giugno 2006

    che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno soddisfare la domanda comunitaria dei prodotti in questione alle condizioni più vantaggiose. A tal fine, occorrerebbe aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, evitando nel contempo di perturbare i mercati di tali prodotti.

    (2)

    Il volume di un contingente tariffario comunitario autonomo è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria comunitaria nell'attuale periodo contingentale e dovrebbe quindi essere aumentato.

    (3)

    Occorrerebbe pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I contingenti tariffari che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

    Articolo 2

    Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006, il volume del contingente tariffario per il numero d'ordine 09.2986 è fissato a 14 315 tonnellate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 151/2006 (GU L 25 del 28.1.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Suddivisione Taric

    Descrizione

    Volume contingentale

    Dazio contingentale

    %

    Periodo contingentale

    «09.2967

    7011 20 00

    30

    Schermi di vetro aventi una diagonale misurata tra i due angoli esterni di 63 cm ( ± 0.2 cm), una translucidità del 56,8 % ( ± 3 %) e uno spessore di riferimento di 10,16 mm

    150 000 unità

    0

    1.7.-31.12.2006

    09.2976

    ex 8407 90 10

    10

    Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (a) o di motofalciatrici della sottovoce 8433 20 10 (1)

    2,5 milioni di unità

    0

    1.7.2006-30.6.2007

    09.2977

    2926 10 00

     

    Acrilonitrile

    40 000 tonnellate

    0

    1.7.-31.12.2006

    09.2986

    ex 3824 90 99

    76

    Miscuglio di ammine terziarie, contenente in peso:

    60 % o più di dodecildimetilammina

    20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

    0,5 % o più di esadecildimetilammina

    destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

    14 315 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.2006


    (1)  Il controllo dell’uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.»


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